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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8505/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8505/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c.
TRA
, in qualità di coniuge e tutrice di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla Piazza della Repubblica – traversa via D'Anzilio n. 1
ATTRICE
E rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'avv. Arnaldo Miglino, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Capaccio (SA), frazione Scalo, alla via De Nicola n. 20
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/16, quale coniuge e tutrice di , Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, assumendo che Controparte_1
l' era socio paritario con il convenuto della società Pt_2 Controparte_2
che, in data 18/05/15, l' era stato interessato da una
[...] Pt_2
pagina 1 di 5 grave patologia conseguente ad arresto cardio-circolatorio con anossia cerebrale, che lo aveva ridotto ad uno stato semivegetativo, sicchè la gestione della predetta società era stata curata, di fatto, dal convenuto;
che essa attrice, nell'indicata qualità di tutrice dell' , non ricevendo Pt_2
notizie in ordine alla gestione della società, aveva, con racc. a.r. del 02/11/15, invitato il alla rendicontazione ex art. 2261 c.c., in particolare in relazione alla giustificazione CP_1
documentale dei movimenti di cassa, alla contabilità, alla consultazione del registro iva, alle eventuali annotazioni sul libro mastro ovvero sui vari libri contabili obbligatori della società, allo stato economico e finanziario nonché al risultato economico della relativa attività di gestione, onde poterne verificare la congruità e regolarità anche alla luce dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità delle risultanze documentali;
che, in data 02/12/15, essa attrice, per il tramite del proprio consulente contabile, aveva esaminato parte della documentazione rinvenuta presso lo studio del consulente della società, dott. che, con ulteriore racc. del 30/12/15, era stato Persona_1
chiesto al di poter prendere visione ed ottenere uno stato attuale dei crediti e debiti CP_1 della società, quanto meno per l'anno 2015, nonché un dettaglio analitico dei pagamenti ricevuti e di quelli eseguiti, se del caso, in favore di terzi;
che da un'analisi delle scritture visionate erano emerse discrasie non giustificate, in quanto, confrontando i movimenti bancari, sia in entrata che in uscita, con il totale delle fatture emesse e delle fatture acquisti per l'anno 2015, si evinceva che: a) vi erano versamenti/incassi inferiori al totale delle fatture emesse, per un importo pari ad €
12.944,00, sicchè doveva reputarsi che vi fossero fatture ancora non incassate, con onere per il convenuto di fornirne la relativa prova;
b) risultavano prelievi/pagamenti maggiori rispetto al totale delle fatture acquisti per un importo pari ad € 13.430,07, sicchè occorreva chiedere a che titolo e per quali motivi fossero stati effettuati prelievi maggiori rispetto alle esigenze societarie;
c) si evidenziavano, altresì, prelievi in contanti per un importo pari ad € 29.800,00, senza alcuna giustificazione;
che, inoltre, la società vantava un credito iva per l'anno 2014 pari ad € 16.236,24 e, poichè la stessa non aveva dipendenti assunti, non vi era necessità di alcuna corresponsione o eventuali accantonamenti di somme a titolo di TFR, sicchè i costi sostenuti dalla società concernevano solo gli importi delle fatture acquisti, il cui totale comprensivo di iva era quello che risultava dalla documentazione versata in atti, ossia pari ad € 42.241,21.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse ordinare al convenuto la presentazione del conto di gestione della società a decorrere dal 18/05/15 Controparte_2
mediante deposito in cancelleria dei documenti giustificativi, al fine di emettere ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine alla dichiarazione ex art. 2262 c.c. del diritto di essa istante alla percezione degli utili eventualmente risultanti in seguito all'approvazione del pagina 2 di 5 rendiconto di gestione, nonchè in ordine al pagamento di eventuali somme o importi dovuti in ragione della quota di partecipazione societaria;
in caso di mancata rendicontazione e/o di grave irregolarità evincibile dalla stessa, chiedeva adottarsi ogni più opportuno provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore medesimo e disporsi, in via istruttoria, l'acquisizione ex art. 210
c.p.c. del registro iva, del libro mastro, del libro degli inventari, del libro giornale ovvero dei libri contabili obbligatori della società, in uno al bilancio dell'ultimo anno ed al conto economico e finanziario;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/03/17, si costituiva il quale, Controparte_1
previa presentazione del rendiconto con i relativi documenti giustificativi, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rammentare che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss.
c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale (Cass. n. 26222/22, n.
4765/07) e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (principio affermato da Cass. n. 17283/10 con riguardo al diritto che, ai sensi dell'art. 2261 c.c., compete al socio di società di persone di ottenere il rendiconto dagli amministratori, al fine di proporre contro i medesimi un'eventuale azione di responsabilità).
Nel caso di specie, il diritto al rendiconto vantato dall'attrice nell'indicata qualità troverebbe il proprio fondamento nell'art. 2261 c.c., secondo cui “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”.
pagina 3 di 5 Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, “In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all'art.
2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell'amministrazione stessa” (Cass. n. 12531/98, n. 879/75).
Poiché, nel caso di specie, è pacifico, come risulta anche dalla visura in atti, che la società il era amministrata sia dall'attore che dal convenuto Controparte_2 Parte_2
l'azione di rendiconto esperita dal primo non merita accoglimento. Controparte_1
In ogni caso, il convenuto , all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato il CP_1 rendiconto richiesto dall'attrice, relativo al periodo dal 18 maggio al 31 agosto 2015, avendo la società, a partire dal settembre 2015, cessato ogni attività lavorativa. In allegato al rendiconto è stata depositata in giudizio anche la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ossia le fatture quietanzate dell'impresa edile Barlotti, le parcelle del commercialista della società, le fatture emesse dalla stessa società “de qua”, gli estratti conto delle movimentazioni bancarie, le fatture acquisti e vendite, il libro iva anno 2015, il libro beni ammortizzabili, il conto economico anno 2015.
Ebbene, avverso le risultanze del rendiconto e dei relativi documenti, da cui risulta che nessun credito vanterebbe l' , l'attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione, essendosi la Pt_2
stessa limitata a reiterare, nei successivi scritti difensivi, le medesime argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sebbene il co. 1 dell'art. 264 c.p.c. imponga alla parte che impugna il rendiconto l'onere di specificare le partite che intende contestare.
Infine, nel corso del presente giudizio la società è stata cancellata dal Controparte_2 registro delle imprese, precisamente in data 16/07/18, come da visura in atti, e, nell'istanza di cancellazione, sottoscritta da entrambi i soci (da quale tutrice dell' ), si Parte_1 Pt_2 dichiara che “…si omette la fase di liquidazione in quanto la società ha provveduto a definire, prima d'ora, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che hanno capo alla stessa e che, pertanto, alla data odierna, non esistono beni da liquidare, crediti da esigere o debiti da pagare…”.
Non vi sono, quindi, utili da distribuire ai soci.
Le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
Le spese giudiziali vanno compensate, considerato che solo nel corso del presente giudizio è stato reso il rendiconto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 8505/16 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8505/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c.
TRA
, in qualità di coniuge e tutrice di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla Piazza della Repubblica – traversa via D'Anzilio n. 1
ATTRICE
E rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, dall'avv. Arnaldo Miglino, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Capaccio (SA), frazione Scalo, alla via De Nicola n. 20
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/16, quale coniuge e tutrice di , Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, assumendo che Controparte_1
l' era socio paritario con il convenuto della società Pt_2 Controparte_2
che, in data 18/05/15, l' era stato interessato da una
[...] Pt_2
pagina 1 di 5 grave patologia conseguente ad arresto cardio-circolatorio con anossia cerebrale, che lo aveva ridotto ad uno stato semivegetativo, sicchè la gestione della predetta società era stata curata, di fatto, dal convenuto;
che essa attrice, nell'indicata qualità di tutrice dell' , non ricevendo Pt_2
notizie in ordine alla gestione della società, aveva, con racc. a.r. del 02/11/15, invitato il alla rendicontazione ex art. 2261 c.c., in particolare in relazione alla giustificazione CP_1
documentale dei movimenti di cassa, alla contabilità, alla consultazione del registro iva, alle eventuali annotazioni sul libro mastro ovvero sui vari libri contabili obbligatori della società, allo stato economico e finanziario nonché al risultato economico della relativa attività di gestione, onde poterne verificare la congruità e regolarità anche alla luce dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità delle risultanze documentali;
che, in data 02/12/15, essa attrice, per il tramite del proprio consulente contabile, aveva esaminato parte della documentazione rinvenuta presso lo studio del consulente della società, dott. che, con ulteriore racc. del 30/12/15, era stato Persona_1
chiesto al di poter prendere visione ed ottenere uno stato attuale dei crediti e debiti CP_1 della società, quanto meno per l'anno 2015, nonché un dettaglio analitico dei pagamenti ricevuti e di quelli eseguiti, se del caso, in favore di terzi;
che da un'analisi delle scritture visionate erano emerse discrasie non giustificate, in quanto, confrontando i movimenti bancari, sia in entrata che in uscita, con il totale delle fatture emesse e delle fatture acquisti per l'anno 2015, si evinceva che: a) vi erano versamenti/incassi inferiori al totale delle fatture emesse, per un importo pari ad €
12.944,00, sicchè doveva reputarsi che vi fossero fatture ancora non incassate, con onere per il convenuto di fornirne la relativa prova;
b) risultavano prelievi/pagamenti maggiori rispetto al totale delle fatture acquisti per un importo pari ad € 13.430,07, sicchè occorreva chiedere a che titolo e per quali motivi fossero stati effettuati prelievi maggiori rispetto alle esigenze societarie;
c) si evidenziavano, altresì, prelievi in contanti per un importo pari ad € 29.800,00, senza alcuna giustificazione;
che, inoltre, la società vantava un credito iva per l'anno 2014 pari ad € 16.236,24 e, poichè la stessa non aveva dipendenti assunti, non vi era necessità di alcuna corresponsione o eventuali accantonamenti di somme a titolo di TFR, sicchè i costi sostenuti dalla società concernevano solo gli importi delle fatture acquisti, il cui totale comprensivo di iva era quello che risultava dalla documentazione versata in atti, ossia pari ad € 42.241,21.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse ordinare al convenuto la presentazione del conto di gestione della società a decorrere dal 18/05/15 Controparte_2
mediante deposito in cancelleria dei documenti giustificativi, al fine di emettere ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine alla dichiarazione ex art. 2262 c.c. del diritto di essa istante alla percezione degli utili eventualmente risultanti in seguito all'approvazione del pagina 2 di 5 rendiconto di gestione, nonchè in ordine al pagamento di eventuali somme o importi dovuti in ragione della quota di partecipazione societaria;
in caso di mancata rendicontazione e/o di grave irregolarità evincibile dalla stessa, chiedeva adottarsi ogni più opportuno provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore medesimo e disporsi, in via istruttoria, l'acquisizione ex art. 210
c.p.c. del registro iva, del libro mastro, del libro degli inventari, del libro giornale ovvero dei libri contabili obbligatori della società, in uno al bilancio dell'ultimo anno ed al conto economico e finanziario;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/03/17, si costituiva il quale, Controparte_1
previa presentazione del rendiconto con i relativi documenti giustificativi, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rammentare che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss.
c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale (Cass. n. 26222/22, n.
4765/07) e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (principio affermato da Cass. n. 17283/10 con riguardo al diritto che, ai sensi dell'art. 2261 c.c., compete al socio di società di persone di ottenere il rendiconto dagli amministratori, al fine di proporre contro i medesimi un'eventuale azione di responsabilità).
Nel caso di specie, il diritto al rendiconto vantato dall'attrice nell'indicata qualità troverebbe il proprio fondamento nell'art. 2261 c.c., secondo cui “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”.
pagina 3 di 5 Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, “In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all'art.
2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell'amministrazione stessa” (Cass. n. 12531/98, n. 879/75).
Poiché, nel caso di specie, è pacifico, come risulta anche dalla visura in atti, che la società il era amministrata sia dall'attore che dal convenuto Controparte_2 Parte_2
l'azione di rendiconto esperita dal primo non merita accoglimento. Controparte_1
In ogni caso, il convenuto , all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato il CP_1 rendiconto richiesto dall'attrice, relativo al periodo dal 18 maggio al 31 agosto 2015, avendo la società, a partire dal settembre 2015, cessato ogni attività lavorativa. In allegato al rendiconto è stata depositata in giudizio anche la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ossia le fatture quietanzate dell'impresa edile Barlotti, le parcelle del commercialista della società, le fatture emesse dalla stessa società “de qua”, gli estratti conto delle movimentazioni bancarie, le fatture acquisti e vendite, il libro iva anno 2015, il libro beni ammortizzabili, il conto economico anno 2015.
Ebbene, avverso le risultanze del rendiconto e dei relativi documenti, da cui risulta che nessun credito vanterebbe l' , l'attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione, essendosi la Pt_2
stessa limitata a reiterare, nei successivi scritti difensivi, le medesime argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sebbene il co. 1 dell'art. 264 c.p.c. imponga alla parte che impugna il rendiconto l'onere di specificare le partite che intende contestare.
Infine, nel corso del presente giudizio la società è stata cancellata dal Controparte_2 registro delle imprese, precisamente in data 16/07/18, come da visura in atti, e, nell'istanza di cancellazione, sottoscritta da entrambi i soci (da quale tutrice dell' ), si Parte_1 Pt_2 dichiara che “…si omette la fase di liquidazione in quanto la società ha provveduto a definire, prima d'ora, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che hanno capo alla stessa e che, pertanto, alla data odierna, non esistono beni da liquidare, crediti da esigere o debiti da pagare…”.
Non vi sono, quindi, utili da distribuire ai soci.
Le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
Le spese giudiziali vanno compensate, considerato che solo nel corso del presente giudizio è stato reso il rendiconto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 8505/16 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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