CA
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/07/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1051/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. “ , con sede legale in Bologna, alla via Parte_1
della Beverara, n. 19, cod. fisc. e p. iva , in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, dott. quale mandataria della Parte_2 [...]
, con sede legale in Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. Controparte_1 fisc. , avente causa della in forza P.IVA_2 Controparte_2
di atto pubblico di scissione parziale per notaio da Siena del 25 novembre 2020, Per_1
rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Donvito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via P. Andreani, n. 4; appellante-opposta
E
2. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Epitaffio, cod. fisc. , nata a [...] C.F._1 Parte_4
l'8 maggio 1964, residente in [...]
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in
Battipaglia, piazza della Repubblica, trav. D'Anzilio, n. 1;
1 appellati-opponenti
NONCHE'
“ , con sede legale in piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore; “ ”, con sede legale in Milano, alla Controparte_3
via G. Galilei, n. 7, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 tempore, quale mandataria della , con sede legale in alla via A. Moro, CP_4 CP_2
n. 13/15, cod. fisc. e p. iva , a sua volta mandataria della P.IVA_6 [...]
; Controparte_2
intimate ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3761/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- nel merito, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Salerno n. 3761/2023, rep. n. 4637/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, notificata il giorno stesso, all'esito del giudizio R.G. n. 8069/2019, accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo fondiario in data 20 novembre 2003 a rogito notaio dott.ssa rep. n. Per_2
17402, racc. n. 8415, e confermare il diritto di Controparte_1
nella spiegata qualità di cessionaria di crediti in blocco di Controparte_2
a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del debito residuo del predetto
[...]
rapporto di mutuo e quindi accertare e dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – 1) in via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio in quanto oltre che nulla, generica, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e carente degli elementi indispensabili perché possa validamente produrre gli effetti suoi propri. 2) Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente privo di fondamento alcuno in virtù delle argomentazioni esposte in assertiva in forza delle quali sussistono plurimi profili di nullità in uno anche agli ulteriori dedotti nella su esposta assertiva, rilevabili di ufficio e per i quali non mancherà alla Ecc.ma Corte adita di rendere pronuncia che ripristini la legalità violata. Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
3) Vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3761/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con Parte_3 Parte_4 atto di citazione notificato l'1 agosto 2019 alla , quale mandataria Controparte_3 della , a sua volta mandataria della , CP_4 Controparte_2
così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dai coniugi Parte_5 avverso l'atto di precetto notificato il 30 luglio 2019 dalla “ , quale Controparte_3 mandataria della , a sua volta mandataria della CP_4 Controparte_2
, virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del notaio
[...]
da Eboli del 20 novembre 2003, rep. n. 17402 – racc. n. 8415, dichiarandone Persona_3
l'inefficacia quale titolo esecutivo;
2) condannava alla refusione delle spese processuali la e la Controparte_2 Controparte_1
, intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. per il tramite della
[...] mandataria , quale beneficiaria del credito controverso Parte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale del 25 novembre 2020.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , Parte_1 quale mandataria della “ , con atto di citazione Controparte_1
notificato il 12 ottobre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 non poteva assurgere a titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sull'erroneo presupposto che il deposito cauzionale infruttifero della somma erogata, costituito dai coniugi
[...]
in favore della a garanzia dell'obbligo Parte_6 Controparte_2
di provvedere, tra l'altro, all'iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile di cui erano proprietari, aveva impedito loro di acquisire la disponibilità giuridica del denaro, non rilevando, a tal fine, neanche il rilascio della quietanza con la sottoscrizione dell'atto pubblico;
- in realtà, proprio la costituzione del deposito cauzionale infruttifero in favore dell'istituto bancario, integrando un atto dispositivo, dimostrava che i coniugi
[...]
avevano ricevuto la somma mutuata;
- pertanto, il contratto del 20 novembre Parte_6
2003 era senz'altro qualificabile come mutuo e non come mutuo condizionato, giacché comprovava la consegna del denaro e la conseguente sussistenza del diritto di credito vantato dalla . Controparte_2
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2023, i coniugi contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la Parte_5
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, anche in ragione della nullità sia
3 della disposizione contrattuale con la quale le parti avevano determinato il tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor, sia della clausola floor.
La causa, di natura strettamente documentale, veniva riservata per la decisione all'udienza dell'11 luglio 2024, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il mutuo, quale contratto di natura reale, può perfezionarsi non solo con la consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della materiale traditio rei, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo, o quando le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche previsioni, come quelle in virtù delle quali il mutuante viene incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario, laddove non possono considerarsi idonei a generare detta disponibilità né le istruzioni che il mutuatario fornisce unilateralmente per la destinazione della somma, né il conferimento dell'autorizzazione al mutuante a trattenerla presso di sé, costituendo quest'ultima, in particolare, una maniera indiretta per procrastinare il perfezionamento del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483;
Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194).
Pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione di fondi, anche se la somma sia versata dall'istituto di credito su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni negoziali (cfr. Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 3 dicembre 2021,
38331; Cass. ord. 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9229).
Ed infatti, con il deposito cauzionale infruttifero, il mutuatario istituisce, in favore del mutuante, una forma di tutela contrattuale per le obbligazioni assunte, con la conseguenza che l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato proprio dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario, che, nell'ipotesi del suo inadempimento, legittima il finanziatore ad escuterla o, comunque, a negare lo svincolo del denaro e a trattenerlo in via definitiva.
4 Tale operazione negoziale non comporta che l'istituto di credito trattenga le somme concesse a mutuo, ma consente ad esso di riceverle in garanzia atipica e provvisoria, comprovando, di riflesso, che il mutuatario ha effettivamente conseguito la disponibilità del denaro, che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire in garanzia (cfr. Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5654).
Come emerge dall'art. 1 del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003, la
[...]
, “alla presenza di me Notaio, consegna alla Parte Controparte_2
mutuataria a mezzo del suo costituito rappresentante un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di euro 118.800,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”.
Con il successivo art. 2, la “parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa finché non sia stata giustificata CP_2
alla Banca entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano adempiute le altre seguenti condizioni: - assicurazione degli immobili ipotecati come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”.
Pertanto, il notaio rogante, in sede di redazione del contratto del 20 novembre 2003, attestava, con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sia la consegna ai coniugi del mandato al cassiere della Parte_5
a versare, in loro favore, la somma di euro Controparte_2
118.800,00, sia il rilascio, da parte di costoro, della quietanza del ricevuto pagamento, con la conseguenza che la documentata sussistenza della traditio rei, comprovata anche dal riconoscimento dei mutuatari di aver percepito l'importo convenuto, rimuove ab imis ogni possibile dubbio sul perfezionamento del negozio giuridico posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474, commi 1 e 2, n. 3, c.p.c., ricorrendo il presupposto essenziale della dazione del denaro e, con esso, l'insorgenza della corrispondente obbligazione restitutoria.
Ed infatti, l'ordine di un istituto bancario di versare una determinata somma ad un terzo mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui sia correlato il rilascio di quietanza, determina il perfezionamento del contratto di mutuo, prestandosi ragionevolmente ad
5 essere apprezzato come corresponsione tout court dell'importo erogato dal tradens all'accipiens, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia negoziale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro, in ragione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili (cfr. Cass. 30 novembre 2011, n. 25569).
Del resto, la quietanza integra un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e, dunque, costituisce tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dall'accipiens
e rivolta al tradens, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, di talché la sussistenza del fatto estintivo dell'obbligazione nella medesima documentato (vale a dire del pagamento) può essere contestata soltanto dimostrando il configurarsi degli stessi elementi, quali l'errore di fatto o la violenza, richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per neutralizzare l'efficacia della confessione (cfr., ex plurimis, Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass. 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. ord. 14 dicembre 2018, n. 32458).
Né assume alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 e la sua idoneità ad assurgere a titolo esecutivo, la circostanza che, come previsto dall'art. 2 di tale atto pubblico, i coniugi
[...]
costituirono in deposito infruttifero, in favore della Parte_6 Controparte_2
, la somma loro erogata, atteso che tale operazione, ontologicamente
[...] distinta da quella della precedente traditio, era funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, ed al fine di tutelare la sfera giuridica del mutuante, a consentire ai destinatari del finanziamento di fornire la prova, tra l'altro, dell'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile concesso in garanzia e dell'insussistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli che ne compromettessero la capienza, essendo stato convenuto che, in mancanza dell'esecuzione del predetto adempimento, il contratto sarebbe stato risolto e l'istituto di credito avrebbe potuto utilizzare l'importo vincolato per l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presupponeva a fortiori che il denaro appartenesse ai coniugi e, Parte_5
dunque, rientrasse nella loro sfera giuridico-patrimoniale, non potendo diversamente essere disposta in favore della a garanzia Controparte_2 dell'attuazione degli incombenti assunti.
In sostanza, proprio l'intervenuta costituzione del deposito cauzionale in favore dell'istituto mutuante dimostra che i mutuatari avevano precedentemente acquisito un
6 autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma di denaro poi accantonata a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
In effetti, come osservato dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza del 15 luglio 1994, n. 6686, nel paradigma contrattuale del mutuo rientra anche il similare caso in cui la somma erogata sia stata depositata su un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno in favore dell'istituto mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, dal momento che tale somma di denaro, pur non essendo mai stata materialmente consegnata al mutuatario,
è, comunque, fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del destinatario del finanziamento, il quale, in mancanza, non potrebbe mai imprimere alla stessa una destinazione a fini di garanzia.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003, nel comportare l'immediato trasferimento dalla ai coniugi Controparte_2
della somma di denaro convenuta, costituisce de plano un titolo Parte_5
esecutivo, documentando, in maniera compiuta e, come tale, autosufficiente, il contenuto ed i limiti dell'obbligazione restitutoria per il cui soddisfacimento l'istituto di credito ha notificato l'opposto atto di precetto.
Non può, infatti, sostenersi che l'atto pubblico del 20 novembre 2003, per poter integrare un titolo esecutivo, avrebbe dovuto documentare non solo l'originaria consegna della somma di euro 118.000,00, ma anche il successivo e definitivo svincolo del deposito cauzionale di tale importo all'esito dell'assolvimento, da parte dei mutuatari, dell'obbligo, tra l'altro, di iscrivere ipoteca di primo grado sull'immobile concesso a tutela del rimborso del finanziamento, atteso che l'operazione contrattuale conseguente al perfezionamento del mutuo, per effetto del quale soltanto sorgeva l'obbligazione restitutoria, non concorreva a costituire il presupposto genetico dell'azione espropriativa, traducendosi in una fattispecie negoziale meramente accessoria, funzionale soltanto a fornire una garanzia atipica di natura transitoria in favore dell'istituto di credito.
Alteris verbis, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto notificato dalla
[...]
ai coniugi il 30 luglio 2019 era Controparte_2 Parte_5
costituito esclusivamente dal contratto di mutuo fondiario e non dalla più ampia fattispecie negoziale comprensiva del deposito cauzionale delle somme erogate e del loro successivo svincolo, giacché tali attività, pur se collegate al finanziamento, conservavano la loro autonomia rispetto alla traditio rei dalla quale erano già derivati sia l'obbligazione restitutoria, sia il correlativo diritto dell'istituto di credito di procedere ad espropriazione
7 forzata nel caso del suo inadempimento, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, non occorreva documentare in forma pubblica il definitivo smobilizzo del denaro.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo, da parte dei coniugi
[...]
, alla differente tipologia negoziale del mutuo condizionato (o promessa di Parte_6
mutuo), giacché tale contratto, non documentando l'esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, è strutturalmente inidoneo, ancorché stipulato con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall'atto di erogazione e quietanza, con il quale soltanto, ad avvenuta iscrizione ipotecaria, ed a perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, è comprovata l'effettiva dazione del denaro al mutuatario e, dunque, la sussistenza di un'obbligazione pecuniaria a suo carico (cfr. Cass. 19 luglio 1979, n. 4293;
Cass. 18 gennaio 1983, n. 477).
Infondata è l'eccezione riproposta dai coniugi , ex art. 346 c.p.c., in Parte_5
ordine alla nullità, per violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, della clausola relativa alla determinazione del tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor.
Al riguardo, occorre premettere che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor, ove stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e dirette alla manipolazione di tale indice, non possono esserne considerati espressione applicativa in mancanza della prova della loro conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare il regolamento negoziale al loro risultato, sicché deve escludersi che le predette pattuizioni siano affette da nullità per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e/o art. 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea).
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor possono ritenersi viziate da parziale nullità in ragione dell'impossibilità, anche solo transitoria, di individuare il loro oggetto laddove sia comprovato che la fissazione di tale indice sia stata condizionata, per un certo periodo temporale, da intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e finalizzate a comportarne la manipolazione.
A tal fine, è necessario dimostrare che quel parametro sia stato significativamente alterato in concreto rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, al punto da non poter svolgere la funzione ad esso assegnata nel regolamento negoziale, vale a dire quella di elemento di efficace individuazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (cfr. Cass. 3 maggio 2024, n. 12007).
8 Ne deriva che, non avendo i coniugi dedotto, né, tanto meno, Parte_5 comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., che la
[...]
aveva aderito ad intese anticoncorrenziali preordinate alla Controparte_2 manipolazione dell'euribor, né che ne era a conoscenza, né che aveva voluto conformare al loro risultato la clausola determinativa dei tassi degli interessi corrispettivi, non è in alcun modo configurabile la nullità di tale disposizione negoziale per violazione degli artt.
2 legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E..
Né ricorre un'ipotesi di nullità della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi del mutuo fondiario del 20 novembre 2003 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ., giacché, anche sotto tale profilo, i coniugi non hanno in alcun modo dimostrato che l'euribor Parte_5
sia stato effettivamente e notevolmente alterato al punto da non poter costituire il parametro di riferimento per quantificare il costo dell'operazione di finanziamento, essendosi limitati a formulare una mera e generica enunciazione di principio.
Inammissibile per violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., infine, è la doglianza sollevata dai coniugi in merito alla nullità della clausola floor di cui all'art. 4 Parte_5
del contratto di mutuo del 20 novembre 2003, costituendo non già, a norma dell'art. 346
c.p.c., la riproposizione di una questione non esaminata dal Tribunale di Salerno, ma una radicale innovazione delle ragioni giuridiche poste a base dell'opposizione a precetto.
Ed infatti, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum, posto a presidio di un interesse di natura pubblicistica (cfr., ex plurimis, Cass.
11 gennaio 2007, n. 383; Cass. 30 settembre 2014, n. 20557; Cass., Sez. Un., 9 gennaio
2020, n. 157), si configurano quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
19 settembre 2016, n. 18299; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 25 settembre 2008, n.
24055; Cass. 7 marzo 2016, n. 4384; Cass. ord. 2 marzo 2023, n. 6292), oppure sul
9 petitum, nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., ex plurimis, Cass. 4 novembre 2005, n.
21354; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4034; Cass. 10 novembre 2008, n. 26905).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui una parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali, l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
In particolare, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226).
Con l'atto introduttivo del giudizio, i coniugi hanno dedotto, quali Parte_5
motivi di opposizione al precetto, l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 a costituire un titolo esecutivo nonché la nullità della disposizione negoziale con cui il tasso degli interessi corrispettivi era stato ancorato all'euribor e di quella relativa alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento, ma non anche l'invalidità dell'asserita clausola floor, sicché tale doglianza, fatta valere soltanto in sede di appello, nell'integrare una ragione giuridica ulteriore ed autonoma rispetto a quelle originarie, con le quali è stato delineato l'oggetto del processo, determina un evidente ampliamento della causa petendi e genera, di riflesso, un'indebita alterazione di uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione di cognizione.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 non contiene alcuna clausola floor, diretta, cioè, a garantire la remunerazione dell'istituto di credito mediante la fissazione di un tasso minimo applicabile nell'ipotesi dell'eccessiva riduzione dell'euribor, riportando soltanto i criteri di determinazione del saggio degli interessi corrispettivi.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché
10 viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione a precetto, devono gravare sui coniugi e si liquidano, come da dispositivo, sulla base Parte_5
dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , Parte_1 quale mandataria della “ , per il primo grado, Controparte_1
in euro 4.700,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.550,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso (euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 3761/2023 del Tribunale di Salerno Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di precetto Parte_3 Parte_4 notificato loro il 30 luglio 2019 dalla sulla Controparte_2
base del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del notaio
[...]
da Eboli del 20 novembre 2003, rep. n. 17402 – racc. n. 8415; Per_3
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_3 Parte_4 della , quale mandataria della Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in euro 4.700,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.550,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio,
11 euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1051/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. “ , con sede legale in Bologna, alla via Parte_1
della Beverara, n. 19, cod. fisc. e p. iva , in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, dott. quale mandataria della Parte_2 [...]
, con sede legale in Napoli, alla via S. Brigida, n. 39, cod. Controparte_1 fisc. , avente causa della in forza P.IVA_2 Controparte_2
di atto pubblico di scissione parziale per notaio da Siena del 25 novembre 2020, Per_1
rep. n. 39.399 – racc. n. 20.019, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Donvito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via P. Andreani, n. 4; appellante-opposta
E
2. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Epitaffio, cod. fisc. , nata a [...] C.F._1 Parte_4
l'8 maggio 1964, residente in [...]
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in
Battipaglia, piazza della Repubblica, trav. D'Anzilio, n. 1;
1 appellati-opponenti
NONCHE'
“ , con sede legale in piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore; “ ”, con sede legale in Milano, alla Controparte_3
via G. Galilei, n. 7, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 tempore, quale mandataria della , con sede legale in alla via A. Moro, CP_4 CP_2
n. 13/15, cod. fisc. e p. iva , a sua volta mandataria della P.IVA_6 [...]
; Controparte_2
intimate ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3761/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- nel merito, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Salerno n. 3761/2023, rep. n. 4637/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, notificata il giorno stesso, all'esito del giudizio R.G. n. 8069/2019, accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo fondiario in data 20 novembre 2003 a rogito notaio dott.ssa rep. n. Per_2
17402, racc. n. 8415, e confermare il diritto di Controparte_1
nella spiegata qualità di cessionaria di crediti in blocco di Controparte_2
a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del debito residuo del predetto
[...]
rapporto di mutuo e quindi accertare e dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – 1) in via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio in quanto oltre che nulla, generica, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e carente degli elementi indispensabili perché possa validamente produrre gli effetti suoi propri. 2) Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente privo di fondamento alcuno in virtù delle argomentazioni esposte in assertiva in forza delle quali sussistono plurimi profili di nullità in uno anche agli ulteriori dedotti nella su esposta assertiva, rilevabili di ufficio e per i quali non mancherà alla Ecc.ma Corte adita di rendere pronuncia che ripristini la legalità violata. Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
3) Vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3761/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con Parte_3 Parte_4 atto di citazione notificato l'1 agosto 2019 alla , quale mandataria Controparte_3 della , a sua volta mandataria della , CP_4 Controparte_2
così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dai coniugi Parte_5 avverso l'atto di precetto notificato il 30 luglio 2019 dalla “ , quale Controparte_3 mandataria della , a sua volta mandataria della CP_4 Controparte_2
, virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del notaio
[...]
da Eboli del 20 novembre 2003, rep. n. 17402 – racc. n. 8415, dichiarandone Persona_3
l'inefficacia quale titolo esecutivo;
2) condannava alla refusione delle spese processuali la e la Controparte_2 Controparte_1
, intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. per il tramite della
[...] mandataria , quale beneficiaria del credito controverso Parte_1
in forza di atto pubblico di scissione parziale del 25 novembre 2020.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , Parte_1 quale mandataria della “ , con atto di citazione Controparte_1
notificato il 12 ottobre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 non poteva assurgere a titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sull'erroneo presupposto che il deposito cauzionale infruttifero della somma erogata, costituito dai coniugi
[...]
in favore della a garanzia dell'obbligo Parte_6 Controparte_2
di provvedere, tra l'altro, all'iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile di cui erano proprietari, aveva impedito loro di acquisire la disponibilità giuridica del denaro, non rilevando, a tal fine, neanche il rilascio della quietanza con la sottoscrizione dell'atto pubblico;
- in realtà, proprio la costituzione del deposito cauzionale infruttifero in favore dell'istituto bancario, integrando un atto dispositivo, dimostrava che i coniugi
[...]
avevano ricevuto la somma mutuata;
- pertanto, il contratto del 20 novembre Parte_6
2003 era senz'altro qualificabile come mutuo e non come mutuo condizionato, giacché comprovava la consegna del denaro e la conseguente sussistenza del diritto di credito vantato dalla . Controparte_2
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2023, i coniugi contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la Parte_5
conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, anche in ragione della nullità sia
3 della disposizione contrattuale con la quale le parti avevano determinato il tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor, sia della clausola floor.
La causa, di natura strettamente documentale, veniva riservata per la decisione all'udienza dell'11 luglio 2024, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Ed invero, il mutuo, quale contratto di natura reale, può perfezionarsi non solo con la consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della materiale traditio rei, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa al patrimonio di quest'ultimo, o quando le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche previsioni, come quelle in virtù delle quali il mutuante viene incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario, laddove non possono considerarsi idonei a generare detta disponibilità né le istruzioni che il mutuatario fornisce unilateralmente per la destinazione della somma, né il conferimento dell'autorizzazione al mutuante a trattenerla presso di sé, costituendo quest'ultima, in particolare, una maniera indiretta per procrastinare il perfezionamento del contratto (cfr., ex plurimis, Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483;
Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; Cass. 27 agosto 2015, n. 17194).
Pertanto, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituiscono effettiva erogazione di fondi, anche se la somma sia versata dall'istituto di credito su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni negoziali (cfr. Cass. ord. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 3 dicembre 2021,
38331; Cass. ord. 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9229).
Ed infatti, con il deposito cauzionale infruttifero, il mutuatario istituisce, in favore del mutuante, una forma di tutela contrattuale per le obbligazioni assunte, con la conseguenza che l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato proprio dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario, che, nell'ipotesi del suo inadempimento, legittima il finanziatore ad escuterla o, comunque, a negare lo svincolo del denaro e a trattenerlo in via definitiva.
4 Tale operazione negoziale non comporta che l'istituto di credito trattenga le somme concesse a mutuo, ma consente ad esso di riceverle in garanzia atipica e provvisoria, comprovando, di riflesso, che il mutuatario ha effettivamente conseguito la disponibilità del denaro, che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire in garanzia (cfr. Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5654).
Come emerge dall'art. 1 del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003, la
[...]
, “alla presenza di me Notaio, consegna alla Parte Controparte_2
mutuataria a mezzo del suo costituito rappresentante un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di euro 118.800,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”.
Con il successivo art. 2, la “parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa finché non sia stata giustificata CP_2
alla Banca entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano adempiute le altre seguenti condizioni: - assicurazione degli immobili ipotecati come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”.
Pertanto, il notaio rogante, in sede di redazione del contratto del 20 novembre 2003, attestava, con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sia la consegna ai coniugi del mandato al cassiere della Parte_5
a versare, in loro favore, la somma di euro Controparte_2
118.800,00, sia il rilascio, da parte di costoro, della quietanza del ricevuto pagamento, con la conseguenza che la documentata sussistenza della traditio rei, comprovata anche dal riconoscimento dei mutuatari di aver percepito l'importo convenuto, rimuove ab imis ogni possibile dubbio sul perfezionamento del negozio giuridico posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474, commi 1 e 2, n. 3, c.p.c., ricorrendo il presupposto essenziale della dazione del denaro e, con esso, l'insorgenza della corrispondente obbligazione restitutoria.
Ed infatti, l'ordine di un istituto bancario di versare una determinata somma ad un terzo mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui sia correlato il rilascio di quietanza, determina il perfezionamento del contratto di mutuo, prestandosi ragionevolmente ad
5 essere apprezzato come corresponsione tout court dell'importo erogato dal tradens all'accipiens, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia negoziale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro, in ragione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili (cfr. Cass. 30 novembre 2011, n. 25569).
Del resto, la quietanza integra un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e, dunque, costituisce tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dall'accipiens
e rivolta al tradens, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, di talché la sussistenza del fatto estintivo dell'obbligazione nella medesima documentato (vale a dire del pagamento) può essere contestata soltanto dimostrando il configurarsi degli stessi elementi, quali l'errore di fatto o la violenza, richiesti dall'art. 2732 cod. civ. per neutralizzare l'efficacia della confessione (cfr., ex plurimis, Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26325; Cass. 21 febbraio
2014, n. 4196; Cass. ord. 14 dicembre 2018, n. 32458).
Né assume alcuna rilevanza, al fine di negare il requisito della realità del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 e la sua idoneità ad assurgere a titolo esecutivo, la circostanza che, come previsto dall'art. 2 di tale atto pubblico, i coniugi
[...]
costituirono in deposito infruttifero, in favore della Parte_6 Controparte_2
, la somma loro erogata, atteso che tale operazione, ontologicamente
[...] distinta da quella della precedente traditio, era funzionalmente preordinata, nell'ambito di una più ampia ed articolata regolamentazione negoziale, ed al fine di tutelare la sfera giuridica del mutuante, a consentire ai destinatari del finanziamento di fornire la prova, tra l'altro, dell'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile concesso in garanzia e dell'insussistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli che ne compromettessero la capienza, essendo stato convenuto che, in mancanza dell'esecuzione del predetto adempimento, il contratto sarebbe stato risolto e l'istituto di credito avrebbe potuto utilizzare l'importo vincolato per l'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
D'altra parte, la costituzione in deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata presupponeva a fortiori che il denaro appartenesse ai coniugi e, Parte_5
dunque, rientrasse nella loro sfera giuridico-patrimoniale, non potendo diversamente essere disposta in favore della a garanzia Controparte_2 dell'attuazione degli incombenti assunti.
In sostanza, proprio l'intervenuta costituzione del deposito cauzionale in favore dell'istituto mutuante dimostra che i mutuatari avevano precedentemente acquisito un
6 autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma di denaro poi accantonata a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
In effetti, come osservato dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza del 15 luglio 1994, n. 6686, nel paradigma contrattuale del mutuo rientra anche il similare caso in cui la somma erogata sia stata depositata su un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno in favore dell'istituto mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario, dal momento che tale somma di denaro, pur non essendo mai stata materialmente consegnata al mutuatario,
è, comunque, fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del destinatario del finanziamento, il quale, in mancanza, non potrebbe mai imprimere alla stessa una destinazione a fini di garanzia.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003, nel comportare l'immediato trasferimento dalla ai coniugi Controparte_2
della somma di denaro convenuta, costituisce de plano un titolo Parte_5
esecutivo, documentando, in maniera compiuta e, come tale, autosufficiente, il contenuto ed i limiti dell'obbligazione restitutoria per il cui soddisfacimento l'istituto di credito ha notificato l'opposto atto di precetto.
Non può, infatti, sostenersi che l'atto pubblico del 20 novembre 2003, per poter integrare un titolo esecutivo, avrebbe dovuto documentare non solo l'originaria consegna della somma di euro 118.000,00, ma anche il successivo e definitivo svincolo del deposito cauzionale di tale importo all'esito dell'assolvimento, da parte dei mutuatari, dell'obbligo, tra l'altro, di iscrivere ipoteca di primo grado sull'immobile concesso a tutela del rimborso del finanziamento, atteso che l'operazione contrattuale conseguente al perfezionamento del mutuo, per effetto del quale soltanto sorgeva l'obbligazione restitutoria, non concorreva a costituire il presupposto genetico dell'azione espropriativa, traducendosi in una fattispecie negoziale meramente accessoria, funzionale soltanto a fornire una garanzia atipica di natura transitoria in favore dell'istituto di credito.
Alteris verbis, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto notificato dalla
[...]
ai coniugi il 30 luglio 2019 era Controparte_2 Parte_5
costituito esclusivamente dal contratto di mutuo fondiario e non dalla più ampia fattispecie negoziale comprensiva del deposito cauzionale delle somme erogate e del loro successivo svincolo, giacché tali attività, pur se collegate al finanziamento, conservavano la loro autonomia rispetto alla traditio rei dalla quale erano già derivati sia l'obbligazione restitutoria, sia il correlativo diritto dell'istituto di credito di procedere ad espropriazione
7 forzata nel caso del suo inadempimento, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, non occorreva documentare in forma pubblica il definitivo smobilizzo del denaro.
Del tutto inconferente, di conseguenza, è il richiamo, da parte dei coniugi
[...]
, alla differente tipologia negoziale del mutuo condizionato (o promessa di Parte_6
mutuo), giacché tale contratto, non documentando l'esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, è strutturalmente inidoneo, ancorché stipulato con atto pubblico, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite, se non seguito dall'atto di erogazione e quietanza, con il quale soltanto, ad avvenuta iscrizione ipotecaria, ed a perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, è comprovata l'effettiva dazione del denaro al mutuatario e, dunque, la sussistenza di un'obbligazione pecuniaria a suo carico (cfr. Cass. 19 luglio 1979, n. 4293;
Cass. 18 gennaio 1983, n. 477).
Infondata è l'eccezione riproposta dai coniugi , ex art. 346 c.p.c., in Parte_5
ordine alla nullità, per violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, della clausola relativa alla determinazione del tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor.
Al riguardo, occorre premettere che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor, ove stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e dirette alla manipolazione di tale indice, non possono esserne considerati espressione applicativa in mancanza della prova della loro conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare il regolamento negoziale al loro risultato, sicché deve escludersi che le predette pattuizioni siano affette da nullità per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e/o art. 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea).
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor possono ritenersi viziate da parziale nullità in ragione dell'impossibilità, anche solo transitoria, di individuare il loro oggetto laddove sia comprovato che la fissazione di tale indice sia stata condizionata, per un certo periodo temporale, da intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e finalizzate a comportarne la manipolazione.
A tal fine, è necessario dimostrare che quel parametro sia stato significativamente alterato in concreto rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, al punto da non poter svolgere la funzione ad esso assegnata nel regolamento negoziale, vale a dire quella di elemento di efficace individuazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (cfr. Cass. 3 maggio 2024, n. 12007).
8 Ne deriva che, non avendo i coniugi dedotto, né, tanto meno, Parte_5 comprovato, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., che la
[...]
aveva aderito ad intese anticoncorrenziali preordinate alla Controparte_2 manipolazione dell'euribor, né che ne era a conoscenza, né che aveva voluto conformare al loro risultato la clausola determinativa dei tassi degli interessi corrispettivi, non è in alcun modo configurabile la nullità di tale disposizione negoziale per violazione degli artt.
2 legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E..
Né ricorre un'ipotesi di nullità della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi del mutuo fondiario del 20 novembre 2003 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ., giacché, anche sotto tale profilo, i coniugi non hanno in alcun modo dimostrato che l'euribor Parte_5
sia stato effettivamente e notevolmente alterato al punto da non poter costituire il parametro di riferimento per quantificare il costo dell'operazione di finanziamento, essendosi limitati a formulare una mera e generica enunciazione di principio.
Inammissibile per violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., infine, è la doglianza sollevata dai coniugi in merito alla nullità della clausola floor di cui all'art. 4 Parte_5
del contratto di mutuo del 20 novembre 2003, costituendo non già, a norma dell'art. 346
c.p.c., la riproposizione di una questione non esaminata dal Tribunale di Salerno, ma una radicale innovazione delle ragioni giuridiche poste a base dell'opposizione a precetto.
Ed infatti, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum, posto a presidio di un interesse di natura pubblicistica (cfr., ex plurimis, Cass.
11 gennaio 2007, n. 383; Cass. 30 settembre 2014, n. 20557; Cass., Sez. Un., 9 gennaio
2020, n. 157), si configurano quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
19 settembre 2016, n. 18299; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 25 settembre 2008, n.
24055; Cass. 7 marzo 2016, n. 4384; Cass. ord. 2 marzo 2023, n. 6292), oppure sul
9 petitum, nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., ex plurimis, Cass. 4 novembre 2005, n.
21354; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4034; Cass. 10 novembre 2008, n. 26905).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui una parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali, l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
In particolare, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226).
Con l'atto introduttivo del giudizio, i coniugi hanno dedotto, quali Parte_5
motivi di opposizione al precetto, l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 a costituire un titolo esecutivo nonché la nullità della disposizione negoziale con cui il tasso degli interessi corrispettivi era stato ancorato all'euribor e di quella relativa alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento, ma non anche l'invalidità dell'asserita clausola floor, sicché tale doglianza, fatta valere soltanto in sede di appello, nell'integrare una ragione giuridica ulteriore ed autonoma rispetto a quelle originarie, con le quali è stato delineato l'oggetto del processo, determina un evidente ampliamento della causa petendi e genera, di riflesso, un'indebita alterazione di uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione di cognizione.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario del 20 novembre 2003 non contiene alcuna clausola floor, diretta, cioè, a garantire la remunerazione dell'istituto di credito mediante la fissazione di un tasso minimo applicabile nell'ipotesi dell'eccessiva riduzione dell'euribor, riportando soltanto i criteri di determinazione del saggio degli interessi corrispettivi.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché
10 viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione a precetto, devono gravare sui coniugi e si liquidano, come da dispositivo, sulla base Parte_5
dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , Parte_1 quale mandataria della “ , per il primo grado, Controparte_1
in euro 4.700,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.550,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso (euro
2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 3761/2023 del Tribunale di Salerno Controparte_1
con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di precetto Parte_3 Parte_4 notificato loro il 30 luglio 2019 dalla sulla Controparte_2
base del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del notaio
[...]
da Eboli del 20 novembre 2003, rep. n. 17402 – racc. n. 8415; Per_3
2. condanna e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_3 Parte_4 della , quale mandataria della Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in euro 4.700,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.550,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio,
11 euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
12