Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Luigia Franzese
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 495/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/02/2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 27/02/2024 da Parte 1 e [...]
,entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FRANCESCO ZINZI, tendente ad Controparte_1
ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 13/10/2010 e che dalla loro unione sono nate le due figlie gemelle Per_1 e Per_2 (il 30.6.2015);
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
b. la signora IU IN continuerà a vivere, unitamente alle minori IA ed AN, presso l'immobile già adibito a residenza coniugale, in San Nicola la Strada (CE) alla via Fratelli Bandiera n° 4 (riportata in N.C.E.U. del
Comune di San Nicola la Strada al foglio );
c. Il sig. FI CA trasferirà la propria residenza presso nuova e diversa abitazione appena libera dall'inquilino e provvederà alla tempestiva comunicazione del proprio e nuovo indirizzo.
d. le minori FI IA e FI AN sono affidate ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti.
I coniugi, altresì, si impegnano, nel pieno interesse e rispetto delle figlie, a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni relative, comprese quelle concernenti l'espletamento delle funzioni genitoriali, evitando di coinvolgerle in tali problematiche e relazioni, onde ovviare alla confusione tra il ruolo genitoriale e quello filiale.
Le figlie vivranno abitualmente con la madre per cui rimarranno nel suo stato di famiglia.
La loro residenza è stabilita come coincidente con quella della madre sig.ra IU IN, in San Nicola la Strada
(CE) alla via Fratelli Bandiera n°4.
e. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie IA e AN secondo le seguenti articolazioni settimanali ed annuali e secondo le qui di seguito trascritte, concordate modalità:
-provvederà a prelevare le figliole dal lunedì al sabato di ciascuna settimana, eccezion fatta per l'ultimo sabato del mese, alle ore 9,00 dalla residenza di costoro, per accompagnarle a scuola;
-le frequenterà e le terrà con sé nei giorni di martedi e giovedì di ciascuna settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,30, così come il sabato e/o la domenica, alternativamente, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
-il padre terrà con sé le minori 4 giorni a luglio e 4 giorni ad agosto. all'uopo le parti si impegnano a sperimentare fin da data precedente al gennaio 2024 suddetta modalità di frequentazione, specie al fine di evitare alle minori qualsivoglia difficoltà; si impegnano e si rendono edotte che il diritto di visita e di frequentazione finora regolamentato dovrà svolgersi in maniera tale da non accavallare le disparate modalità di esercizio ed effettuazione dell'anzidetto, tanto che, a mò di esempio, il diritto al pernotto dovrà necessariamente seguitare al diritto alla frequentazione per il sabato precedente dalle ore 9,00 alle ore 17,00; e tanto al fine di assicurare adeguato e reciproco diritto di frequentazione dei figlioli da parte dei genitori nei fine settimana, siccome assicuranti maggiore libertà e disponibilità temporale per entrambi.
-quanto alle festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio), ad anni alterni e con decorrenza festività 2024, le figlie trascorreranno il 24 dicembre con la mamma ed il25 con il papà e così anche il 31 dicembre con la mamma ed il primo gennaio con il papà; il giorno dell'Epifania, alternativamente con l'uno e con l'altro.
-quanto alle festività pasquali, le figlie trascorreranno, ad anni alter i e con decorrenza festività 2024, il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre. nel periodo estivo: la relativa scelta, accordata per l'estate 2014 al FI CA, sarà comunicata alla IU IN entro il 31 maggio precedente. f. le minori trascorreranno con il papà e la mamma anche il giorno del compleanno ed onomastico di costoro, ancorché non ricadente in quello di visita e così anche la festa del papà e quella della mamma. g. in occasione, invece, del compleanno e l'onomastico delle figlie, i coniugi si impegnano ad organizzare congiuntamente una festa;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni, le minori resteranno un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro a cui è comunque consentito incontrare le figlie per un'ora al fine di consegnarle un regalo.
h. la potestà sulle figlie rimane affidata ad entrambi i coniugi, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed impone e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti l'impostazione del modello educativo delle figlie e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro delle stesse.
i. i rapporti fra il padre e la madre dovranno essere improntati alla massima correttezza e civiltà e dovranno essere mantenute ed incentivate, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze delle figlie, le frequentazioni delle minori con i nonni materni e paterni e con gli altri componenti delle rispettive famiglie (zii, cugini, etc..), prevedendosi esplicitamente che nel tempo trascorso con i genitori questi potranno essere coadiuvati per la cura e la gestione delle figlie dai suddetti parenti. I. i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche di salute riguardanti le figliole a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico delle figlie, nel rispetto delle vigenti leggi. m. i ricorrenti prestano fin d'ora il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori IA ed AN.
o. il sig.re FI CA si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora IU IN, quale concorso nel mantenimento delle minori la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00); detto pagamento sarà onorato entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo assegno, in moneta contante ovvero attraverso bonifico sulle coordinate bancarie e/o postali che l'anzidetta vorrà preventivamente comunicare;
assegno unico al 50%. p. quanto alle spese straordinarie relative alle figlie, da intendersi quali le spese dentistiche e mediche, le spese scolastiche (intese come quelle per l'acquisto dei libri scolastici, del materiale didattico e ludico richiesto dal corpo docente o comunque dall'istituto scolastico frequentato, nonché gite, buoni pasto e/o la retta della mensa scolastica), quelle relative ad una attività sportiva, culturali, a campus estivi e ad eventuali corsi del tempo libero, spese di viaggio, queste dovranno essere preventivamente comunicate ed adeguatamente documentate, e saranno sostenute a metà fra il padre e la madre.
Nel caso in cui le spese straordinarie non vengano preventivamente comunicate, il genitore che le ha sostenute se ne accollerà integralmente l'onere; infatti, le spese straordinarie dovranno essere concordate a mezzo mail o whatsapp e saranno rimborsate previa presentazione della ricevuta di pagamento della spesa in questione;
l'obbligo del rimborso delle spese straordinarie è disciplinato in modo che l'altro genitore provvederà al rimborso a chi le ha anticipate entro il mese successivo e sempre dietro esibizione del relativo documento giustificativo della spesa da rimborsare e già concordata;
il tutto, anche in conformità alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di spese straordinarie, a prescindere dal novero innanzi indicato in modo esemplificativo, facendo le parti riferimento al citato documento in materia adottato come riferimento da tutti i tribunali nazionali.
q.i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio.
r.i precedenti patti, anche economici, per chiaro accordo, saranno operativi tra le parti già a far data dal momento della sottoscrizione del presente atto. s.per intercorso accordo tra le odierne parti comparenti, la mobilia e gli arredi tutti della casa coniugale, rimangono assegnati ed attribuiti alla sig.ra IU IN, facultando il FI CA del prelievo e del ritiro del proprio vestiario e dei propri effetti personali.
t.quanto alle autovetture di rispettiva proprietà dei coniugi, le stesse resteranno ad uso esclusivo del coniuge al quale l'autoveicolo è intestato. u. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni obbligazione a titolo di mantenimento personale, nonché si danno reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo già definito ogni ulteriore questione economica e patrimoniale prima della stipula del presente atto. intercalmente componente fra la porti Ciacoun coniuge rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte 1
,nata a [...] il [...], e Controparte_1
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 54, parte
II, serie A, anno 2010;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa IA C.V. nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso