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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3840/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/09/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 2009/2024 del
Tribunale di Torre Annunziata, depositata l'8.7.2024 tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
PO (NA) IL 24/07/1980 residente a [...] assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PINO ROSARIO
RIZZO con studio in VIA CIRCUMVALLAZIONE 44/A RR EL
GR , pec : ammessa al gratuito Email_1
patrocinio, appellante ,
e
(C.F. , n. a RR EL CP_1 C.F._2
GR (NA) il 10/04/1973, residente a [...]11, 80059 RR EL GR, ITALIA, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti e RAFFAELE RENZULLO con studio in VICO CP_1
ELLA VISITAZIONE 2 , RR EL GR , pec:
Email_2 Email_3
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Viviana Anziano.
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via istruttoria insiste nella richiesta di accertamenti della Polizia Tributaria, nel merito chiede l'accoglimento dell'appello ; per parte appellata: rigetto dell'appello e delle richieste istruttorie;
per il P.G. rigetto dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2009/2024 il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale proposta dall'odierna appellante così decideva:
pag. 2/7 Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il 6.9.2024 la chiedeva , in parziale riforma della sentenza impugnata , Parte_1
l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore , la condanna dell alle spese del primo grado di giudizio. A sostegno della sua CP_1
pag. 3/7 domanda chiedeva in via istruttoria indagini della polizia tributaria nei confronti del coniuge.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto dell'appello; interveniva nel CP_1
giudizio l che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini con ordinanza del 24.4.2025.
L'appello è solo parzialmente fondato per come di seguito motivato.
Certamente non spetta alla un assegno di mantenimento da Parte_1
porre a carico del coniuge. Ella, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ha svolto in passato attività lavorativa, ha un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro, è di giovane età , abile al lavoro
, non ha dato prova alcuna di aver vanamente cercato una attività lavorativa né ha dato prova di un particolare ed affluente tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
Orbene questa Corte Territoriale sul punto condivide il costante orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che l'attitudine lavorativa, intesa come effettiva capacità di svolgere un'attività retribuita, deve essere valutata con riferimento a ogni elemento personale e ambientale, evitando valutazioni meramente astratte o ipotetiche. Ne consegue che il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all'altro, ma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un'occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un'effettiva e diligente ricerca.
Tale interpretazione si fonda su due considerazioni di ordine sia sostanziale pag. 4/7 sia processuale. Da un lato, l'art. 156 c.c. riflette un dovere solidaristico post-coniugale, ma non può essere spinto fino al punto di compensare completamente l'inerzia di chi sarebbe in grado di lavorare. Dall'altro lato, in base ai canoni dell'ordinaria diligenza e alla regola generale per cui ciascuna parte è tenuta a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda (artt. 115 e 116 c.p.c.), è indispensabile che chi invoca l'assegno di mantenimento dimostri di aver inviato curricula, sostenuto colloqui o quantomeno fatto tutto il possibile per trovarsi un impiego adeguato. ( cfr. ex multis ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025) Infatti il mantenimento è si uno strumento di solidarietà ma deve trovare fondamento in una reale condizione di bisogno. L'assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l'odierna appellante potrebbe ragionevolmente procurarsi da sola se idonea al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
Quanto invece alla richiesta di un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore il motivo di appello è fondato , giustificato dalle aumentate esigenze economiche per il suo mantenimento. Sul punto non è condivisibile l'osservazione di parte appellante che la morte della nonna materna non può riverberare nella presente vicenda giudiziaria. Non vi è dubbio che l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore debba coprire anche una quota parte dei costi dell'abitazione. Orbene la circostanza che la nonna si sia fatta carico di ospitare la figlia con la nipote porte a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati ma che venuto meno tale situazione l'onere ricada per intero sui due genitori.
pag. 5/7 È noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., n.
15772/2005).Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., n.
13065/2002).
Tenuto quindi conto dell'importo che l'appellante deve oggi sopportare a titolo di spese di locazione e di tutti gli ulteriori oneri appare congruo aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 550,00 , cifra del tutto compatibile con il profilo reddituale dell'Aprea. Atteso che la modifica avviene per fatti sopravvenuti essa decorrerà dalla data di deposito dell'appello.
Il complessivo esito dei due gradi di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il Parte_1
6.9.2024, nei confronti di , avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 2009/2024 così provvede:
Fissa in euro 550,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia
, come da parte motiva, conferma nel resto. Per_1
Spese di entrambi i grado di giudizio integralmente compensate.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 28/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 7/7
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3840/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/09/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 2009/2024 del
Tribunale di Torre Annunziata, depositata l'8.7.2024 tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
PO (NA) IL 24/07/1980 residente a [...] assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PINO ROSARIO
RIZZO con studio in VIA CIRCUMVALLAZIONE 44/A RR EL
GR , pec : ammessa al gratuito Email_1
patrocinio, appellante ,
e
(C.F. , n. a RR EL CP_1 C.F._2
GR (NA) il 10/04/1973, residente a [...]11, 80059 RR EL GR, ITALIA, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti e RAFFAELE RENZULLO con studio in VICO CP_1
ELLA VISITAZIONE 2 , RR EL GR , pec:
Email_2 Email_3
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Viviana Anziano.
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via istruttoria insiste nella richiesta di accertamenti della Polizia Tributaria, nel merito chiede l'accoglimento dell'appello ; per parte appellata: rigetto dell'appello e delle richieste istruttorie;
per il P.G. rigetto dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2009/2024 il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla domanda di separazione giudiziale proposta dall'odierna appellante così decideva:
pag. 2/7 Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il 6.9.2024 la chiedeva , in parziale riforma della sentenza impugnata , Parte_1
l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore , la condanna dell alle spese del primo grado di giudizio. A sostegno della sua CP_1
pag. 3/7 domanda chiedeva in via istruttoria indagini della polizia tributaria nei confronti del coniuge.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto dell'appello; interveniva nel CP_1
giudizio l che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini con ordinanza del 24.4.2025.
L'appello è solo parzialmente fondato per come di seguito motivato.
Certamente non spetta alla un assegno di mantenimento da Parte_1
porre a carico del coniuge. Ella, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ha svolto in passato attività lavorativa, ha un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro, è di giovane età , abile al lavoro
, non ha dato prova alcuna di aver vanamente cercato una attività lavorativa né ha dato prova di un particolare ed affluente tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
Orbene questa Corte Territoriale sul punto condivide il costante orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che l'attitudine lavorativa, intesa come effettiva capacità di svolgere un'attività retribuita, deve essere valutata con riferimento a ogni elemento personale e ambientale, evitando valutazioni meramente astratte o ipotetiche. Ne consegue che il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all'altro, ma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un'occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un'effettiva e diligente ricerca.
Tale interpretazione si fonda su due considerazioni di ordine sia sostanziale pag. 4/7 sia processuale. Da un lato, l'art. 156 c.c. riflette un dovere solidaristico post-coniugale, ma non può essere spinto fino al punto di compensare completamente l'inerzia di chi sarebbe in grado di lavorare. Dall'altro lato, in base ai canoni dell'ordinaria diligenza e alla regola generale per cui ciascuna parte è tenuta a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda (artt. 115 e 116 c.p.c.), è indispensabile che chi invoca l'assegno di mantenimento dimostri di aver inviato curricula, sostenuto colloqui o quantomeno fatto tutto il possibile per trovarsi un impiego adeguato. ( cfr. ex multis ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025) Infatti il mantenimento è si uno strumento di solidarietà ma deve trovare fondamento in una reale condizione di bisogno. L'assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l'odierna appellante potrebbe ragionevolmente procurarsi da sola se idonea al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
Quanto invece alla richiesta di un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore il motivo di appello è fondato , giustificato dalle aumentate esigenze economiche per il suo mantenimento. Sul punto non è condivisibile l'osservazione di parte appellante che la morte della nonna materna non può riverberare nella presente vicenda giudiziaria. Non vi è dubbio che l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore debba coprire anche una quota parte dei costi dell'abitazione. Orbene la circostanza che la nonna si sia fatta carico di ospitare la figlia con la nipote porte a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati ma che venuto meno tale situazione l'onere ricada per intero sui due genitori.
pag. 5/7 È noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., n.
15772/2005).Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., n.
13065/2002).
Tenuto quindi conto dell'importo che l'appellante deve oggi sopportare a titolo di spese di locazione e di tutti gli ulteriori oneri appare congruo aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 550,00 , cifra del tutto compatibile con il profilo reddituale dell'Aprea. Atteso che la modifica avviene per fatti sopravvenuti essa decorrerà dalla data di deposito dell'appello.
Il complessivo esito dei due gradi di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il Parte_1
6.9.2024, nei confronti di , avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 2009/2024 così provvede:
Fissa in euro 550,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia
, come da parte motiva, conferma nel resto. Per_1
Spese di entrambi i grado di giudizio integralmente compensate.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 28/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 7/7