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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1693/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del 09.03.2020 resa dal Tribunale di Benevento – II sezione civile, pubblicata l'11 marzo 2020 e non notificata, vertente
TRA
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con sede in Benevento al viale Mellusi n. 106/108, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Simonetta Verlingieri
( ), in virtù di procura apposta su foglio separato ed allegata CodiceFiscale_1 all'atto di appello notificato a mezzo PEC il 01.06.2020
APPELLANTE
E
– già – (C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Torino alla piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Criscoli (C.F. ), C.F._2
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente il 25.09.2020
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 26.09.2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – notificato il 07.11.2016 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – la (in Parte_1
seguito anche solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento la (odierna deducendo di aver Controparte_2 Controparte_1 acceso presso la BA convenuta – nell'anno 1991 ed ancora in essere - un rapporto di conto corrente bancario contrassegnato dal n.27/331 (precedentemente n.27/25), con riferimento al quale la avrebbe applicato “interessi debitori e creditori non pattuiti”, CP_3
“calcolati interessi debitori anatocistici a capitalizzazione trimestrale”, “calcolati, richiesti e versati indebitamente, importi a titolo di commissione di massimo scoperto”, nonché “importi
a titolo di spese per operazioni e tenuta conto” e “valute fittizie, con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito”. Tali condizioni economiche erano modificate in corso di rapporto dalla in senso sfavorevole alla CP_3
correntista.
I.1.1. Tanto premesso chiedeva :
1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente oggetto del rapporto tra ricorrente e BA IS (ovvero interessi debitori e creditori, spese, CMS e valute), anche alla luce dei principi sanciti da
Cass. Civ. n. 8395/2016, n. 5919/2016 e n. 7068/2016, così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito alla applicazione dell'anatocismo e, dunque, della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese e, per l'effetto, condannare la CP_3 all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come accertate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU;
3) condannare l'istituto, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, previa ricostruzione dei rapporti con
l'applicazione del tasso sostitutivo, accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU;
4) condannare l'istituto all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso sostitutivo;
5) condannare la convenuta all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, distrarsi in favore dell'avvocato Margherita Simonetta Verlingieri, antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale”.
I.
2. Con comparsa del 30.03.2017 si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_2
eccependo:
[...]
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in mancanza dei presupposti di legge e, in particolare, del carattere sommario dell'accertamento istruttorio, essendo stato richiesto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
- la prescrizione delle movimentazioni aventi carattere solutorio, operante anche in presenza di una sentenza di mero accertamento dell'esatta misura del saldo contabile di conto corrente;
- la prescrizione quinquennale degli interessi creditori ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la decadenza dall'esercizio del diritto di restituzione degli interessi, in mancanza della tempestiva contestazione degli estratti conto comunicati alla correntista;
- la sanatoria del presunto vizio di forma del contratto di apertura di conto corrente attraverso il deposito del modulo negoziale non sottoscritto dalla in ragione del fatto che CP_3 trattandosi di contratti di massa, è possibile che l'unica copia sottoscritta sia stata consegnata alla correntista;
- la legittimità della modifica unilaterali delle condizioni economiche, anche quando comunicata mediante avviso nei locali d'azienda e con gli estratti conto periodici;
- la legittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute;
- la genericità delle deduzioni relative alle spese e alle altre competenze addebitate;
- la mancanza di prova della richiesta, in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 TUB, della documentazione contabile.
I.2.1. Chiedeva pertanto:
“
1. Dichiarare inammissibile l'avversa domanda disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.
2. Dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile l'avversa domanda, anche per intervenuta prescrizione e decadenza.
3. Rigettare la stessa poiché infondata in fatto ed in diritto.
4. Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali”. I.
3. Con ordinanza del 13 aprile 2017, ritenuta la necessità di un approfondimento tecnico- peritale, il Giudice istruttore nominava CTU la dott.ssa , assegnandole Persona_1
l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“il CTU, sulla base dei fascicoli di parte e della documentazione prodotta dalle stesse, nonché delle indagini ritenute opportune alla luce di quanto richiesto e dedotto dalle parti in giudizio ricostruisca i rapporti bancari oggetto di giudizio, dando atto della sussistenza o meno dei rapporti bancari al momento dell'espletamento dell'incarico peritale, tenendo conto dei seguenti parametri di conteggio:
2) Relativamente alla misura dei tassi di interesse da applicare ai fini della ricostruzione analitica
a) in caso di mancanza assoluta del contratto di conto corrente rielabori i rapporti adottando il tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente alle varie epoche in cui le parti hanno intrattenuto gli stessi.
b) qualora, invece, il contratto rechi la firma solo di una delle parti, formuli due ipotesi di conteggio, considerando, nella prima ipotesi, il contratto come mancante;
e nella seconda ipotesi come esistente e vincolante tra le parti, adottando per il ricalcolo i criteri di cui al presente quesito;
c) in caso di esistenza del contratto, ma in mancanza o di incompletezza della clausola inerente la pattuizione dei tassi d'interesse, ricostruisca i rapporti:
- nel caso di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 154/92, adottando il tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente alle varie epoche in cui i rapporti stessi si sono sviluppati e per l'intera durata dello stesso rapporto;
- nel caso di contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della Legge 154/92, adottando il tasso di interesse ex art. 5 legge 154/92, poi recepito dall'art. 117, co. 7 T.U.B., in modo variabile rispetto ad ogni chiusura trimestrale del conto applicando i tassi minimi dei BOT agli interessi applicati sulle operazioni attive per la ed i tassi massimi dei CP_3
BOT agli interessi applicati sulle operazioni passive per la banca.
d) in ipotesi di pattuizione del tasso d'interesse in forma scritta con indicazione specifica dei parametri per la sua applicazione, ricostruisca i rapporti adottando il tasso convenzionale tenendo conto delle successive modifiche operate dalla banca soltanto ove la stessa si sia attenuta alle disposizioni di cui agli artt. 118, 119 e 120 T.U.B..
2) Relativamente alla modalità di capitalizzazione degli interessi
a) per i rapporti di conto corrente sorti anteriormente al 9/2/2000, rielabori i rapporti senza alcuna capitalizzazione (capitalizzazione c.d. semplice) fino al 30/06/2000; successivamente, accerti l'effettiva applicabilità dell'art. 7 co. 3 delibera CICR 9/2/2000, e dunque la specifica approvazione da parte del correntista della clausola – contenuta in un contratto – in cui vi sia l'esplicito e specifico riferimento alla pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli creditori;
quindi, in caso di applicabilità, adotti la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi sia a credito, che a debito, a partire dalla nuova pattuizione;
mentre, in caso di inapplicabilità, adotti la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
b) per i rapporti di conto corrente sorti successivamente al 9/2/2000, accerti la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto dalla delibera CICR 9/2/2000, accerti la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto dalla delibera CICR 9/2/2000, ed in particolare:
- l'avvenuta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse, sia a debito, che a credito;
- l'avvenuta indicazione in contratto del TAE (tasso annuo effettivo) sia per gli interessi a credito, sia per quelli a debito, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione per entrambi i tassi;
- in caso di capitalizzazione infrannuale (trimestrale), accerti l'avvenuto rispetto del criterio di reciprocità degli interessi sia a debito che a credito (sia in ordine al TAN, sia in ordine all'incremento reciproco del TAE relativo ad entrambi i tassi – a credito e a debito).
c) in caso di mancanza di uno dei tre parametri evidenziati sub b), applichi la c.d. capitalizzazione semplice degli interessi sia a debito, che a credito;
mentre, in caso di piena rispondenza, applichi la capitalizzazione pattuita (trimestrale), degli interessi sia a debito che a credito;
d) Applichi la cd. capitalizzazione semplice a partire dall'1.1.2014 e fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016. A partire dall'entrata in vigore di tale ultima delibera verifichi l'adeguamento delle condizioni economiche del rapporto dedotto in giudizio – in un nuovo contratto o in una specifica nuova pattuizione intervenuta al riguardo tra le parti, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 di tale delibera – alle previsioni dell'art.
120, co. 2 TUB (come riformato dall'art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49) e secondo i criteri di cui alla citata delibera
C.I.C.R. del 03.08.2016. Qualora non riscontri l'adeguamento del rapporto secondo le condizioni e le modalità appena descritte, epuri il rapporto dagli addebiti anatocistici anche in seguito all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 e fino a quando non sia stato stipulato un nuovo contratto in conformità alle previsioni di cui all'art. 120 T.U.B.
(attualmente vigente) ed alla citata delibera C.I.C.R. (id est, quella del 03.08.2016). Soltanto a partire da tale ultimo momento, proceda a contabilizzare le somme addebitate a titolo di interessi anatocistici secondo le modalità ed i criteri pattuiti.
3) Relativamente alla commissione di massimo scoperto ed alla commissione di utilizzo
a) elimini la commissione di massimo scoperto in caso di mancata pattuizione in forma scritta della clausola riferibile ad essa, anche relativamente alla mancata indicazione del preciso criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto nella medesima. Verifichi, altresì, il rispetto dell'art. 2 bis del c.d. decreto “anticrisi” (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009) entro i tempi previsti dal comma 3 di tale norma (con riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l.).
b) in caso di corretta pattuizione della c.m.s. la conteggi con cadenza trimestrale, ma la capitalizzi secondo i criteri della capitalizzazione semplice. In caso di pattuizione della c.m.s. in modo specifico e determinato, ma di mancato adeguamento della stessa alle previsioni di cui al citato art. 2 bis del c.d. decreto “anticrisi” nei tempi indicati al precedente punto a), conteggi la c.m.s. all'entrata in vigore di detta disposizione, espungendo i relativi Pt_2 addebiti a partire da tale ultima data e fino all'eventuale adeguamento di tale commissione mediante patto scritto.
c) non applichi la commissione di massimo scoperto dopo il dicembre 2011 (dopo il quale deve applicarsi, se pattuita legittimamente – cfr. sub d) -, la commissione di utilizzo) e, in ogni caso, dopo la chiusura del conto.
d) escluda dal saldo contabile del conto la commissione di utilizzo se non pattuita per iscritto
e se non rispetti i criteri ex art.
6-bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
4) Relativamente alle valute
Verifichi la rispondenza dell'applicazione delle valute rispetto a quanto stabilito dalle parti in contratto;
ovvero, in ipotesi di mancanza di pattuizione scritta riguardo le valute, assegni ad ogni movimentazione contabile la data operazione riportata sugli estratti conto.
5) Relativamente alle spese
Verifichi la rispondenza dell'applicazione delle spese di conto trimestrali addebitate dalla banca rispetto a quanto pattuito in contratto, quindi, in caso di mancata pattuizione, epuri le stesse dal ricalcolo.
6) Relativamente al saldo iniziale ed ai criteri di conteggio
a) Nell'ipotesi in cui sia lo stesso istituto bancario a chiedere il pagamento delle somme ad esso dovute (a mezzo decreto ingiuntivo o tramite domanda riconvenzionale), laddove la documentazione sia incompleta e frammentaria, il C.T.U. rielabori il rapporto secondo i parametri di conteggio dinanzi individuati riconducendo a zero il primo saldo passivo iniziale in luogo di quello riportato sull'estratto conto.
b) nell'ipotesi, invece, in cui sia il correntista ad aver agito in giudizio per chiedere la restituzione di quanto corrisposto alla in virtù di pattuizioni illegittime, consideri quale CP_3
saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti.
c) laddove, invece, la documentazione incompleta e frammentaria riguardi periodi intermedi, provveda il CTU (i) ad utilizzare il cd. “saldo di ricongiunzione” per tali periodi;
ovvero, (ii) in subordine – e qualora il periodo intermedio sprovvisto di documentazione sia particolarmente lungo e tale da non consentire il citato saldo di ricongiunzione – a non conteggiare per detto periodo gli interessi e ripartirà, nei propri conteggi, dal saldo più risalente e documentato.
7) Relativamente alla prescrizione
a) in ordine alla prescrizione, e solo ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione depositata nel termine di cui all'art. 166
c.p.c., tenga conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sent. nr. 24418/10.
b) Quindi, in caso di conto corrente chiuso, il CTU evidenzi le somme oggetto di ripetizione;
invece, in caso di conto corrente ancora aperto, il CTU evidenzi: (i) il saldo riportato dall'estratto conto della banca;
(ii) il saldo ricostruito in virtù dei parametri di conteggio dinanzi evidenziati;
(iii) le differenze in termini di somme oggetto di decurtazione del saldo
o di ripetizione”.
I.4. Depositato l'elaborato peritale, con provvedimento del 04 luglio 2018, il Giudice istruttore chiedeva al CTU già nominato di fornire i seguenti chiarimenti:
“1) chiarisca il CTU se la documentazione contabile in atti consenta – anche in ragione della durata del rapporto – una ricostruzione attendibile del saldo del rapporto dal punto di vista tecnico-contabile;
2) qualora la frammentarietà della documentazione non consenta una ricostruzione attendibile del saldo sulla base di quanto chiarito al punto 1), formuli un'ipotesi alternativa di conteggio in cui, ai fini della ricostruzione, il CTU parta dal saldo più risalente e documentato
a partire dal quale vi sia una serie continua di documentazione contabile che consenta una ricostruzione attendibile del saldo”. In data 29.11.2018, il CTU dott.ssa depositata Per_1
l'integrazione peritale.
I.5. Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 09.03.2020, pubblicata l'11 marzo 2020 (non notificata), il Tribunale di Benevento così provvedeva: “1) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di accertamento avanzata in giudizio da Parte_1
e, per l'effetto, ACCERTA che nel rapporto di conto corrente dedotto in giudizio
[...]
(conto corrente n. 27/331 -già c/c n. 27/25) alla data del 30.04.2016 vi è un saldo a credito pari ad Euro Parte_1
108.760,37;
2) DICHIARA inammissibile per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di condanna formulata dal Parte_1
3) COMPENSA per metà le spese di lite, e CONDANNA al Controparte_2
pagamento, in favore di Parte_1
della restante metà di tali spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.913,00 (di
[...]
Euro 286,00 per esborsi ed Euro 3.627,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. MARGERITA SIMONETTA VERLINGIERI, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art.
93 c.p.c.;
4) PONE a definitivo carico di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., le spese di C.T.U., come complessivamente già liquidate in corso di causa”.
I.5.1. Nel dettaglio, in risposta alle questioni controverse, il Tribunale rideterminava il saldo di conto corrente sulla base delle seguenti motivazioni:
- in ragione della incompletezza e frammentarietà della documentazione contabile, era possibile ricostruire il saldo di conto corrente solo a partire dall'01.01.1999 e fino al
30.04.2016, non considerando quindi il periodo intercorrente tra l'01.07.1991 ed il
31.12.1998.
- stante la prova per tabulas dell'esistenza dei contratti volti a regolare il rapporto di conto corrente a partire dal 08.03.1994, erano considerati legittimamente pattuiti gli interessi debitori a partire dal contratto sottoscritto l'08 marzo 1994 – modificati convenzionalmente nei successivi accordi datati 25.03.2004 e 27.02.2006;
- con riferimento agli interessi creditori, era applicato il “tasso creditore fisso nella misura del
6,25% dall'01.01.1999 al 24.03.2004, mentre, a partire dal 25.03.2004, devono essere considerati i tassi pattuiti nell'ambito del contratto sottoscritto in pari data come poi ulteriormente modificati nell'ambito del contratto del 27.02.2006”.
- sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, era stata provata la specifica pattuizione
– con approvazione per iscritto della correntista – solo a partire dal contratto del 24.03.2004 e fino al 31.12.2013; per tutto il periodo antecedente, invece, nonché per il periodo dall'01.01.2014 fino al 30.04.2016, è stata riconosciuta l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi anatocistici. CP_3
- la nullità della commissione di massimo scoperto in quanto prevista in violazione dei canoni di determinatezza/determinabilità, non consentendo alla consentendo alla correntista la conoscibilità della sua reale entità.
- la legittima previsione delle spese e delle valute in quanto espressamente indicate nei contratti stipulati a partire dal 1994.
II.1. Con atto notificato a mezzo PEC il 01.06.2020, la proponeva Parte_1
appello avverso detta ordinanza e chiedeva:
“1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente oggetto del rapporto in essere fra le parti;
2) accertare l'importo di € 58.034,54, come da perizia del 27/04/2018, illegittimamente contabilizzato dalla banca;
3) per l'effetto, fare ordine all'istituto di procedere all'annotazione in avere sul c/c, alla data del 30/04/2016, della somma di € 58.034,54;
4) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, nella loro interezza, nonché quelle del secondo grado, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, antistatario”.
II.2.1. Con il primo motivo, la eccepiva la violazione del principio di Parte_1
corrispondenza fra chiesto e pronunciato, deducendo che il Tribunale male interpretava la domanda ritenendo erroneamente di doversi pronunciare sull'accertamento del saldo, avendo invece la correntista richiesto l'accredito in “avere” di quanto illegittimamente addebitato dalla in virtù dell'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate. CP_3
Per tale motivo, il Tribunale avrebbe potuto riconoscere alla correntista il diritto all'accredito in conto corrente dell'importo di € 58.034,54, nonostante la discontinuità e l'incompletezza delle scritture contabili depositate in giudizio.
II.2.2. Con il secondo motivo, è stata impugnata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la possibilità di considerare il periodo antecedente al 31.12.1998 in ragione dell'incompletezza degli estratti conto posti a sostegno della domanda.
Secondo l'appellante, infatti, anche laddove si volesse intendere la domanda in termini di accertamento del saldo contabile del conto corrente, ai fini della rideterminazione andrebbe considerato anche il periodo dall'1.07.1991 al 31.12.1998, in ragione del fatto che il risultato finale non sarebbe negativamente influenzato dalle c.d. scritture di raccordo, dato che per i periodi intermedi sprovvisti di documentazione, il CTU è ripartito dal primo saldo successivo documentato, non conteggiando gli interessi e le competenze medio tempore contabilizzate.
II.2.3. Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito l'inattendibilità della perizia integrativa sulla base della quale il giudice di prime cure ha escluso dal ricalcolo il periodo contabile decorrente dal 01.07.1991 al 31.12.1998, in considerazione del fatto che quanto detto in sede di integrazione – ove il CTU ha affermato di aver utilizzato le scritture di raccordo anche per ovviare alla mancanza di estratti conto per i periodi più lunghi – si pone in immediata contraddizione con quanto affermato nella prima consulenza, dalla quale invece emerge che la metodologia del raccordo sarebbe stata utilizzata solo per brevi periodi di “vuoto contabile”, non conteggiando interessi e competenze per i lunghi periodi di scopertura.
II.2.4. Con il quarto motivo, invece, è stato impugnato il capo di sentenza con il quale il
Tribunale di Benevento ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle poste illegittimamente addebitate dalla per essere il conto corrente bancario ancora CP_3 aperto, essendo stata richiesta solo ed esclusivamente l'indicazione contabile in “avere” delle somme indebitamente trattenute dalla e non la loro ripetizione. CP_3
II.2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, la deduceva l'erroneità della disposta Pt_1
compensazione delle spese di lite di primo grado nella misura della metà, condizionata dalla errata pronuncia di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito e della rideterminazione del saldo di conto corrente con esclusione del periodo contabile dal luglio
1991 al dicembre 1998.
II.3. Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 25.09.2020, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto integralmente Controparte_1 infondato nel merito, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Precisate le conclusioni e lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini abbreviati di giorni quaranta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
1.1. Risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha interpretato la domanda attorea quale richiesta di accertamento del saldo contabile del conto corrente oggetto della controversia. In effetti, coerentemente con quanto rilevato dalla parte con il motivo di appello in esame, la non ha mai richiesto la rideterminazione del saldo contabile né Parte_1
tantomeno la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla avendo CP_3 invece domandato una correzione contabile degli estratti conto attraverso l'indicazione tra i movimenti in “avere” delle poste ingiustamente addebitate dall'Istituto di credito a titolo di interessi passivi, capitalizzazione trimestrale illegittima, commissione di massimo scoperto, spese e valute.
Tale circostanza emerge ictu oculi dalla semplice lettura delle conclusioni rassegnate dalla con il ricorso introduttivo, nel quale ai punti 3), 4) e 5) si legge Parte_1
testualmente:
“3) condannare l'istituto, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, previa ricostruzione dei rapporti con
l'applicazione del tasso sostitutivo, accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU;
4) condannare l'istituto all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso sostitutivo;
5) condannare la convenuta all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto”.
Ancorchè insolita, tale richiesta trova ragione nel fatto che la correntista – odierna appellante
– ha agito in giudizio per richiedere l'accertamento della nullità delle condizioni contrattuali applicate ad un rapporto di conto corrente ancora in corso, con riferimento al quale non sarebbe stata utile una rideterminazione del saldo contabile ad una data intermedia
(precisamente al 30.04.2016) in considerazione della continua evoluzione a cui tale dato contabile risulta soggetto per le continue movimentazioni normalmente realizzate da un qualsiasi titolare di conto corrente.
Interpretando in questo senso la domanda, va accolto il primo motivo di appello con assorbimento del secondo motivo, in cui le ragioni dell'impugnazione sono tutte basate sulla diversa interpretazione della domanda nel senso di accertamento del saldo contabile.
2. Merita accoglimento anche il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante ha dedotto l'erroneità del capo di sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, trattandosi di un rapporto di conto corrente ancora in essere tra le parti.
A ben vedere, infatti, come già anticipato in precedenza, la domanda della Parte_1
va interpretata come una domanda di accertamento della nullità delle clausole
[...] contrattuali contenenti le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto, con conseguente annotazione contabile delle somme illegittimamente addebitate dalla BA.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata, tale richiesta non può essere interpretata come una richiesta di effettivo pagamento – e quindi di ripetizione – delle suddette somme, trattandosi di una correzione volta a conferire una reale situazione contabile epurata degli effetti delle illegittimità eventualmente accertate.
Nel caso dei rapporti di conto corrente, infatti, come affermato dalla Suprema Corte, costituiscono “pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento” (Cass.SS.UU.n.
24418/2010).
Pertanto, laddove si abbia riguardo a rimesse ripristinatorie effettuate su un conto corrente affidato – come appunto nel caso di specie – è possibile configurare un pagamento in senso stretto, come tale ripetibile, solo ed esclusivamente al momento della chiusura del conto. La mera indicazione delle poste illegittimamente addebitate nelle scritture contabili, quindi, non rappresenta un vero e proprio pagamento, la cui domanda di correzione deve considerarsi pertanto pienamente ammissibile.
3. A questo punto, occorre soffermarsi sulla questione relativa alla esatta determinazione delle somme illegittimamente addebitate dalla nel corso del rapporto, in virtù delle CP_3
illegittimità contrattuali accertate in primo grado.
Nonostante l'accoglimento del primo motivo di impugnazione con consequenziale diversa interpretazione della domanda attorea, non può trovare accoglimento il terzo motivo di appello secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel non recepire il calcolo effettuato dal C.T.U. con il primo accertamento peritale, condividendo invece quello differente elaborato all'esito dei chiarimenti, meno favorevole per la correntista. Nel dettaglio, in seguito al deposito del primo elaborato peritale, il Tribunale ha formulato al
C.T.U. un ulteriore quesito, chiedendogli sostanzialmente di chiarire l'incidenza sulla rielaborazione finale della mancanza degli estratti conto per lunghi periodi dal 1991 al 1998.
Esaminando la documentazione, il C.T.U. ha analiticamente specificato che nel primo periodo di nove anni (dal 1991 al 1998) non sono stati rinvenuti i seguenti estratti conto: “dal
31.10.91 al 31.12.91 – dal 31.07.92 al 30.11.92 – 31.12.92 (movimenti dal 01.12 al 22.12)
– intero anno 1993 – 31.01.95 – dal 31.08.96 al 30.09.96 – intero anno 1997 – intero anno
1998”.
Viceversa nel periodo dal 1999 al 2016 sono risultati mancanti gli estratti conto relativi a sole sette mensilità non consecutive.
In considerazione della rilevante carenza documentale, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure che ha limitato l'accertamento al solo periodo decorrente dal
01.01.1999 al 30.04.2016.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla con l'appello proposto, Parte_1
l'inattendibilità della ricostruzione contabile del primo periodo non deriva dal fatto che siano state utilizzate scritture di raccordo. Anche in sede di chiarimenti, infatti, il C.T.U. ha affermato che “in presenza di vuoti di periodo annuali, per i quali si aveva a disposizione
l'ultimo saldo precedente “il buco” ed il primo saldo successivo al “buco”, in sede di perizia definitiva si è proceduto a raccordare semplicemente i predetti saldi, senza rettificarli, mediante un'operazione, a seconda dei casi, di addebito o accredito e senza calcolare interessi, spese e commissioni, trattandosi di periodi particolarmente lunghi”.
Tuttavia, nonostante l'utilizzo di tale metodologia, il C.T.U. dà comunque atto della non attendibilità del risultato finale, soprattutto in considerazione del concreto andamento del conto corrente esaminato.
Dalle scritture contabili, infatti, è emerso che - in particolare nel primo periodo - il cliente ha eseguito un gran numero di operazioni in conto corrente, sia in dare che in avere, che siccome non considerate attraverso l'operazione di raccordo dell'ultimo saldo con il primo disponibile – ancorchè senza calcolare interessi, spese e commissioni – hanno
“oggettivamente privato di attendibilità il risultato finale” (pag. 5 della consulenza integrativa).
Diversamente, invece, per il secondo arco temporale – dal 1999 al 30.04.2016 – l'utilizzo della metodologia del raccordo non ha influito sul risultato finale stante la mancanza di estratti conto per un totale di solo sette mesi non consecutivi su un periodo di circa diciassette anni.
Per questi motivi
, quindi, confermando sotto questo specifico profilo la sentenza gravata, in virtù delle nullità contrattuali riconosciute, la deve essere condannata Controparte_1 ad annotare tra le somme in “avere” la cifra di € 27.254,63, illegittimamente addebitata dalla nel periodo dal 01.01.1999 al 30.04.2016 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli CP_3 interessi passivi – per i periodi nei quali manca la prova di una specifica pattuizione al riguardo - e di commissione di massimo scoperto, secondo quanto riconosciuto all'esito del giudizio di prime cure.
4. Stante il parziale accoglimento dell'appello, è necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali anche con riferimento al primo grado di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite. Pertanto, deve considerarsi assorbito anche il quinto motivo di appello afferente proprio la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice di primo grado.
4.1. Proprio con riferimento alle spese di giudizio, considerando l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento della domanda proposta, come riqualificata, si giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, ponendo il restante 50% a carico della Controparte_1
4.2. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia
(scaglione da € 26.001 a € 52.000) in base a valori ai medi tariffari, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria in grado di appello, che non ha avuto luogo.
5. Va confermata, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della sola le spese di consulenza tecnica di ufficio. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 [...] avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 09.03.2020 resa dal Controparte_1
Tribunale di Benevento – II sezione civile, pubblicata l'11 marzo 2020 e non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la ad annotare “in avere” sul conto Controparte_1
corrente n.27/331, di cui è titolare la Parte_1
la somma di € 27.254,63;
[...]
b) condanna l'appellata l pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
dei tre quarti delle Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione liquida quanto al primo grado in complessivi E.5.458,33, di cui E.381,00 per esborsi ed E.5.077,33 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.5.148,66, di cui E.518,00 per esborsi ed E.4.630,66 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv.Margherita Simonetta Verlingieri dichiaratasi anticipataria, dichiarandole compensate per la restante parte;
c) conferma l'impugnata sentenza nella parte in cui ha posto definitivamente a carico della e spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidate nel corso Controparte_1
del giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli, addì 9.1.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio