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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2957/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2957/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 239, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PIRRONE PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), P.za V. Bellini n. C.F._2
20, presso lo studio dell'avv. CAMPO LISIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua Parte_1
separazione personale da ha esposto di avere contratto Controparte_1
matrimonio in Catania il 28.10.1993 con il resistente e che dall'unione è nata la figlia Per_1
il 5.7.1994.
[...]
Ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
costituendosi tardivamente in giudizio, si è associato Controparte_1
alla superiore domanda.
Successivamente, in data 17.6.2024, è stato prodotto il certificato di morte del resistente.
Va, pertanto, rilevato che la superiore circostanza della morte del resistente determina la cessazione della materia del contendere con riferimento sia al giudizio relativo allo status che al giudizio relativo alle domande accessorie (si v. Cass. Civ., sez. I, 20.2.2018 n. 4092).
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2957/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 239, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PIRRONE PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), P.za V. Bellini n. C.F._2
20, presso lo studio dell'avv. CAMPO LISIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua Parte_1
separazione personale da ha esposto di avere contratto Controparte_1
matrimonio in Catania il 28.10.1993 con il resistente e che dall'unione è nata la figlia Per_1
il 5.7.1994.
[...]
Ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
costituendosi tardivamente in giudizio, si è associato Controparte_1
alla superiore domanda.
Successivamente, in data 17.6.2024, è stato prodotto il certificato di morte del resistente.
Va, pertanto, rilevato che la superiore circostanza della morte del resistente determina la cessazione della materia del contendere con riferimento sia al giudizio relativo allo status che al giudizio relativo alle domande accessorie (si v. Cass. Civ., sez. I, 20.2.2018 n. 4092).
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
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