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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5905/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5905/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/04/20, depositato l'08/05/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Liberato Quaranta, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla via Matteo Ripa n. 59, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, al vicolo S. Bernardino n. 5
A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27/07/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1011/20, notificato il 18/06/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_1
6.477,89, oltre interessi moratori legali e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving) n. 10022115058988, instaurato dall'opponente con la Findomestic s.p.a. con contratto del 13/05/99.
pagina 1 di 4 Il eccepiva: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con la quale non aveva mai Pt_1
stipulato alcun contratto;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo l'opposta prodotto solo il contratto di finanziamento, che si disconosceva nel contenuto e nella sottoscrizione, e non anche l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; la nullità del contratto perché sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla società finanziatrice, la quale non aveva consegnato una copia del documento;
l'inefficacia delle intervenute cessioni del credito in quanto mai comunicate ad esso opponente.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/02/21, si costituiva la già Controparte_1 [...]
la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, CP_1
con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/03/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Findomestic s.p.a., in data Parte_1
13/05/99, un contratto di finanziamento dell'importo di £ 875.000 per l'acquisto di un telefono portatile, nonché, con lo stesso documento (“Offerta A”), un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. “revolving”), per l'importo di £ 3.000.000, con TAN del 20,40%, TAEG del 22,42% ed una rata mensile pari al
5,00% dell'importo messo a disposizione.
Dall'estratto conto integrale della Findomestic s.p.a. si evince che l'opponente maturava, alla data del 20/06/14, un saldo debitore di € 6.477,89.
Seguivano una serie di cessioni del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
In particolare, la Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16/04/13, cedeva “pro soluto” il proprio credito alla Locam s.p.a. (all. n. 3 fascicolo monitorio), la quale, a sua volta, con contratto del 29/04/13, cedeva il credito per cui è causa alla 130, come da avviso pubblicato CP_2
sulla G.U., parte II, n. 52 del 04/05/13 (all. n. 4 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 4 La Spv Project 130, con contratto del 14/06/16, cedeva il credito alla (all. n. 5 Controparte_3
fascicolo monitorio). Tale cessione veniva notificata al TO con racc. a.r. del 26/11/19, perfezionatasi il 10/01/20 per compiuta giacenza (all.ti nn. 6 e 7 fascicolo monitorio).
CP
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e CP_1 coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_3
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del Controparte_3
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/18
(all. n. 8 fascicolo monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la abbia offerto Controparte_1
adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche.
In primo luogo, è inammissibile il disconoscimento del contratto operato nell'atto di opposizione.
Tale disconoscimento, oltre ad essere generico, è inefficace, in quanto il non ha contestato Pt_1 né l'utilizzo della carta di credito “revolving” per oltre 10 anni, né il pagamento delle prime rate, così tenendo una condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento. Invero, il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente tramite una condotta attuativa, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità del contratto in quanto sottoscritto dal solo mutuatario.
In proposito, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
pagina 3 di 4 anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che al TO fu consegnata copia del contratto, come da apposita dichiarazione dallo stesso sottoscritta (“Dichiaro che mi viene consegnata copia della presente domanda interamente compilata”).
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5905/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1011/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/04/20, depositato l'08/05/20;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5905/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/04/20, depositato l'08/05/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Liberato Quaranta, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla via Matteo Ripa n. 59, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, al vicolo S. Bernardino n. 5
A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 27/07/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1011/20, notificato il 18/06/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_1
6.477,89, oltre interessi moratori legali e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving) n. 10022115058988, instaurato dall'opponente con la Findomestic s.p.a. con contratto del 13/05/99.
pagina 1 di 4 Il eccepiva: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con la quale non aveva mai Pt_1
stipulato alcun contratto;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo l'opposta prodotto solo il contratto di finanziamento, che si disconosceva nel contenuto e nella sottoscrizione, e non anche l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; la nullità del contratto perché sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla società finanziatrice, la quale non aveva consegnato una copia del documento;
l'inefficacia delle intervenute cessioni del credito in quanto mai comunicate ad esso opponente.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/02/21, si costituiva la già Controparte_1 [...]
la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, CP_1
con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/03/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Findomestic s.p.a., in data Parte_1
13/05/99, un contratto di finanziamento dell'importo di £ 875.000 per l'acquisto di un telefono portatile, nonché, con lo stesso documento (“Offerta A”), un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. “revolving”), per l'importo di £ 3.000.000, con TAN del 20,40%, TAEG del 22,42% ed una rata mensile pari al
5,00% dell'importo messo a disposizione.
Dall'estratto conto integrale della Findomestic s.p.a. si evince che l'opponente maturava, alla data del 20/06/14, un saldo debitore di € 6.477,89.
Seguivano una serie di cessioni del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
In particolare, la Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16/04/13, cedeva “pro soluto” il proprio credito alla Locam s.p.a. (all. n. 3 fascicolo monitorio), la quale, a sua volta, con contratto del 29/04/13, cedeva il credito per cui è causa alla 130, come da avviso pubblicato CP_2
sulla G.U., parte II, n. 52 del 04/05/13 (all. n. 4 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 4 La Spv Project 130, con contratto del 14/06/16, cedeva il credito alla (all. n. 5 Controparte_3
fascicolo monitorio). Tale cessione veniva notificata al TO con racc. a.r. del 26/11/19, perfezionatasi il 10/01/20 per compiuta giacenza (all.ti nn. 6 e 7 fascicolo monitorio).
CP
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e CP_1 coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_3
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del Controparte_3
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/18
(all. n. 8 fascicolo monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la abbia offerto Controparte_1
adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche.
In primo luogo, è inammissibile il disconoscimento del contratto operato nell'atto di opposizione.
Tale disconoscimento, oltre ad essere generico, è inefficace, in quanto il non ha contestato Pt_1 né l'utilizzo della carta di credito “revolving” per oltre 10 anni, né il pagamento delle prime rate, così tenendo una condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento. Invero, il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente tramite una condotta attuativa, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità del contratto in quanto sottoscritto dal solo mutuatario.
In proposito, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
pagina 3 di 4 anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che al TO fu consegnata copia del contratto, come da apposita dichiarazione dallo stesso sottoscritta (“Dichiaro che mi viene consegnata copia della presente domanda interamente compilata”).
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5905/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1011/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/04/20, depositato l'08/05/20;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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