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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE PA AR, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 2524/2022 e 2532/22 R.G. promosse da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIRAS MARIANTONIETTA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 01/07/2022, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2018 per 52 giornate alle dipendenze della Parte_2
Lamentava che l' , con nota datata 10.11.2021 aveva provveduto al il disconoscimento CP_1 delle giornate per l'anno 2018 . Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Con diverso ricorso depositato il 01/07/2022, adiva questo Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 40 giornate alle dipendenze della Parte_2
Lamentava che l' , con nota datata 10.11.2021 aveva provveduto al il disconoscimento CP_1 delle giornate per l'anno 2019. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, in entrambi i ricorsi, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio in entrambi i giudizi, eccependo l'inammissibilità del ricorso, CP_1 contestando nel merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Le cause, previa riunione, venivano istruite documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dei ricorsi, risultando rispettati i termini decadenziali.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della TT MU OR.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della Pt_1
dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento,
[...] CP_1 da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la al fine di verificarne Parte_2 la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 23/03/2021 prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori , CP_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
, nel quale si dà atto di operazioni di accertamento compiute sull'azienda in questione.
[...]
Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto ad una diversa qualificazione dell'attività principale.
La ditta è stata oggetto di diversi accertamenti ispettivi che hanno Parte_2 abbracciato l'intero arco temporale compreso tra il 2008 ed il 2020.
All'esito degli accertamenti ispettivi sopra indicati è stato disposto, tra le altre cose, ai fini previdenziali, il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati come agricoli dal
[...]
, tra cui quello di parte ricorrente per gli anni in contestazione. Parte_2
Segnatamente, gli accertamenti ispettivi condotti sull'azienda che faceva capo al sig.
[...]
hanno dato evidenza ad un insieme di circostanze di fatto che escludono, tra le altre cose, Parte_2 che l'attività di parte ricorrente nel 2018 e 2019 possa essere qualificata come agricola ed essersi protratta in tali termini per l'intero numero di giornate dichiarate.
L'accertamento ha riguardato il periodo compreso tra il 1/01/2018 ed il 31/12/2020.
Nello specifico caso, l'accertamento ispettivo, tra le altre cose, è stato diretto alla verifica della congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda ed i lavoratori dalla stessa dichiarati tramite le denunce trimestrali nel corso del 2018, 2019 e 2020, avendo particolare riguardo alle caratteristiche dell'azienda e alla regolarità dei rapporti di lavoro a qualunque titolo instaurati.
Il titolare della ditta sig. ha reso spontanee dichiarazioni ai funzionari di vigilanza Pt_2 dell' e segnatamente ha riferito che: “Sono titolare di una azienda agricola dal 2000, nell'anno CP_1
2018 ho operato nei comuni di: Sant'Angelo di Brolo dove ho stipulato un contratto con il sig,
Il contratto prevede la vendita sulla pianta di nocciole e la pulitura del terreno, Questi Parte_3 terreni sono estesi circa 10 ettari e coltivato a noccioleto;
Nel Comune di AN OM TO in terreni estesi circa 20 ettari, contratto stipulato con la IG.ra che prevede la Parte_4 vendita delle nocciole sulla pianta e la pulitura del terreno;
nel comune di CC LD in terreni estesi circa 14,5 ettari coltivati a noccioleto, contratto stipulato con la IG.ra Controparte_2 che prevede la vendita delle nocciole sulla pianta e la pulizia del noccioleto.
[...]
Nell'anno 2019 ho stipulato contratti solo con e Parte_4 Controparte_2
ed ho operato sui loro terreni ubicati in CC LD e AN OM TO
[...] alle stesse condizioni dell'anno precedente. Preciso che nell'anno 2019 non è stata effettuata alcuna raccolta in quanto per problemi atmosferici non c'è stata produzione. Non ho licenziato alcun operaio
e li ho impiegati esclusivamente per la pulizia del terreno e la bruciatura degli scarti. Nell'anno 2020 ho stipulato contratti che prevedono la vendita delle nocciole sulla pianta con , Persona_4 figlio della IG.ra , e Nel 2020 ho iniziato ad assumere Controparte_2 Parte_4 personale dal mese di luglio, circa 65 operai. La ditta possiede circa 10 motofalci, 7 motoseghe, 4 soffiatori, 1 carrello a traino, non possiede alcun magazzino. Le nocciole vengono vendute subito a
di Montalbano Elicona, Preciso che la ditta, oltre questa attività non svolge nessun Controparte_3 altro lavoro non faccio il commerciante di nessun tipo di prodotto, La ditta nel 2018 anno in cui la raccolta è stata piena ha incassato circa 35,000 euro di contro ha di-chiarato una spesa complessiva per costo del personale di 100.000,00 euro. Non potendo dispor-re della cifra necessaria per pagare tutto ho corrisposto solo degli acconti a tutti gli operai e questo vale anche per il 2019 e 2020 Non so come fare per ripianare i debiti”.
Ritenendo che l'attività espletata dalla TT MU difettasse dei presupposti per essere inquadrato nel settore agricolo, gli Ispettori hanno provveduto all'annullamento di tutti i rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda per i dipendenti e indicati nell' elenco contenuto nel verbale ispettivo, perché di fatto rientranti nel settore terziario.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento del rapporto lavorativo della parte ricorrente.
Appare opportuno inquadrare normativamente la questione.
Orbene, in merito alle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e all'inquadramento previdenziale e assistenziale degli stessi, l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone che:
“agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da”: - “imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta” (lett. d); - “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività” (lett. e).
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
L' , dal canto suo, non disconosce la norma di diritto positivo sopra citata. Ne sono CP_1 palmare dimostrazione le circolari n. 94/2019 e 56/2020 che si occupano, tra l'altro, dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli.
L' era già intervenuto con la circolare 20 giugno 2019, n. 94 per fornire chiarimenti in CP_1 merito all'inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli.
Relativamente a quest'ultima categoria, di maggiore interesse ai fini del decidere, la citata circolare chiarisce che l'iscrizione previdenziale dei lavoratori avviene ai sensi dell'art. 6 della L. n.
92/1979, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sopra richiamato.
La circolare n. 56 dell' interviene per individuare con maggiore dettaglio le attività di CP_1 cui alla lettera e) dell'articolo 6 della L. n. 92/1979, confermando ancora una volta che restano soggetti alla tutela previdenziale del settore agricolo (anche) quei lavoratori che svolgono le attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell'attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile – nonché per ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati, ovvero attività che, stricto sensu, non sarebbero sussumibili nell'alveo dell'art. 2135 c.c..
Aggiunge la circolare, al punto n. 5), che “qualora con la riqualificazione dell'azienda venga anche accertato che l'attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e l'aggiornamento della posizione assicurativa, nonché la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo, possono determinare la perdita del diritto, totale o parziale, alla prestazione pensionistica che sia stata eventualmente già erogata”.
L'indicazione appare chiara nel senso che non basta riqualificare come non agricola l'azienda datrice di lavoro, ma occorre verificare in concreto che il singolo lavoratore interessato non svolgesse quelle attività, considerate dall'art. 6 l. n. 92/79 ai fini della conservazione della iscrizione presso la gestione previdenziale agricola, in perfetta armonia con il principio, pure affermato in giurisprudenza, secondo cui ciò che in definitiva rileva, ai fini dell'inquadramento contributivo, è l'attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
In chiave sistematica, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 23 del 2020, approfondisce la fattispecie di disconoscimento del rapporto previdenziale in agricoltura e i conseguenti effetti sulla posizione contributiva e degli operai agricoli. Si tratta di un provvedimento che, con effetto retroattivo, determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli. L'Ispettorato chiarisce che, solo qualora venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, fatto salvo il diritto del lavoratore a percepire la Naspi.
Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo.
Diversamente laddove, a seguito della riqualificazione dell'azienda, venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché́ al recupero delle indebite prestazioni.
Può adesso procedersi al vaglio del compendio istruttorio.
Come detto, l' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in agricoltura della CP_1 ricorrente sulla scorta del verbale ispettivo sopra citato, da cui paiono essere emersi elementi univoci circa la natura non agricola della TT MU.
Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta MU.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto parzialmente all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della TT MU OR, per l'anno Parte_1
2018, ma non per l'anno 2019.
In effetti i testi, hanno reso dichiarazioni precise e concordanti, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
[...] peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente (raccolta Parte_2 delle nocciole),
“Corrisponde al vero che, negli anni 2018 e 2019, il ricorrente ha lavorato presso la ditta insieme a me. Io ho iniziato a lavorare ad agosto ed ho lavorato per 102 giornate, Parte_2 mentre, il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, ad ottobre. Tutti e due abbiamo lavorato fino
a dicembre. Io lo vedevo in questo periodo, da ottobre a dicembre, sempre. I terreni erano siti in
CC LD e AN OM TO e vi erano alberi di nocciole. Il ricorrente si occupava della raccolta delle nocciole, essendo venuto a lavorare ad ottobre, che è il periodo della raccolta delle nocciole. Si occupava anche della presa dei sacchi di nocciole ed anche della ronca e bruciatura legna. Ci dirigeva il sig. il quale ci pagava in contanti, sui terreni, Parte_2 settimanalmente, con euro: 50,00 al giorno. Orario di lavoro: dalle ore sette e trenta alle sedici e trenta, con pausa pranzo di un'ora. Da ottobre a dicembre abbiamo lavorato insieme al ricorrente per più di cinquanta giorni.”.(Dichiarazioni teste ). Testimone_1
Le dichiarazioni dei testi, sostanzialmente concordi, vanno però messe a confronto con le risultanze del verbale e con le dichiarazioni del titolare IG. il quale ha pacificamente Pt_2 affermato che nell'anno 2019 “non è stata effettuata alcuna raccolta, in quanto per problemi atmosferici non c'è stata produzione”.
I testi invece non hanno fatto distinzione tra l'attività espletata dal ricorrente nelle due annualità, che è stata individuata sempre come raccolta di nocciole.
D'altro canto, l' non ha insistito affinchè venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti, CP_1 seppur la prova fosse stata ammessa dal decidente, mancando di fornire eventuali chiarimenti sull'attività lavorativa svolta nello specifico negli anni in contestazione.
Da una valutazione complessiva del compendio istruttorio e delle allegazioni fornite dalle parti in causa, si ritiene che, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, sia venuta meno la presunzione di non lavoro di tipo agricolo, per l'anno 2018, ma non per l'anno 2019, dal momento che risulta non provata né la natura né l'effettività, a questo punto, dell'attività realmente espletata in tale annualità.
Alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6 della L. n. 92/1979, secondo cui ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale (cfr. Corte appello Salerno sez. I, 04/05/2018, n.189, Corte d'Appello di
Catania sez. lav., 21/11/2019 n.1132), e dalle superiori considerazioni, non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta solo per Parte_2
l'anno 2018.
In considerazione di quanto sopra, la domanda risulta parzialmente fondata: va dichiarato che ha lavorato alle dipendenze della ditta nel 2018 Parte_1 Parte_2 per 52 giornate, mentre va rigettata la domanda relativa al riconoscimento di 40 giornate nel 2019.
l' va condannato ad effettuare la reiscrizione del ricorrente nelle liste anagrafiche dei CP_1 lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati.
In virtù della parziale reciproca soccombenza, sussistono fondate e obiettive ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il01/07/2022, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1 [...] per n. 52 giornate per l'anno 2018; Parte_2
- Condanna dell' ad effettuare la reiscrizione di nelle liste CP_1 Parte_1 anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno e le giornate indicati al punto che precede;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 11/11/2025
Il Giudice
IE PA AR