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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13790/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione sullo stato all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. MASIELLO ROCCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. LONGOBARDI RAFFAELLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato il CP_1
09/06/2010. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 06/12/2023).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni ed allegando un tradimento del marito quale causa della separazione. Ha quindi chiesto dichiararsi la separazione addebitandola al marito e regolare i rapporti personali e patrimoniali.
In occasione dell'udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né
2 sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13790/2023 introdotto con ricorso del 06/12/2023 da Parte_1
nei confronti di , con
[...] Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13790/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione sullo stato all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. MASIELLO ROCCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. LONGOBARDI RAFFAELLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge della parte convenuta
[...]
in forza di matrimonio celebrato il CP_1
09/06/2010. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 06/12/2023).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in Controparte_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni ed allegando un tradimento del marito quale causa della separazione. Ha quindi chiesto dichiararsi la separazione addebitandola al marito e regolare i rapporti personali e patrimoniali.
In occasione dell'udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né
2 sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13790/2023 introdotto con ricorso del 06/12/2023 da Parte_1
nei confronti di , con
[...] Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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