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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3166/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3166 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 27.12.2024, vertente TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.ta Vincenzina Parte_1 C.F._1
Calomino;
ATTORE-OPPONENTE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Ucci;
CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, notificata il 28.07.2022. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.8.2022, l'attore ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, notificata il 28.07.2022 per l'omesso pagamento di due cartelle esattoriali:
-la n. 07420170002396718000, asseritamente notificata il 12.06.2017, per l'importo di €. 1.277,88 (di cui euro 1.200,00 per recupero multe e ammende oltre diritti di notifica e oneri di riscossione), per mancato versamento di multe e ammende, anno di riferimento 2016, elevata dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
-la n. 07420190000962759000, asseritamente notificata il 26.03.2019, per l'importo di €. 32.201,40 (€ 27.834,95, oltre Diritti di notifica, oltre Oneri di riscossione, oltre Interessi di mora / somme aggiuntive, per un totale di € 30.923,52), per mancato versamento di spese processuali, anno di riferimento 2008, elevata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che la cartella n. 07420190000962759000 riguarderebbe un presunto credito vantato dall' per spese processuali relative al procedimento penale denominato CP_2
“Twister”, definito con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 11 marzo 2008, n. 303/08
pagina 1 di 6 Reg. Sent con la quale il Sig. è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia Parte_1 in solido con gli altri coimputati. L'attore ha eccepito in proposito che a seguito di istanza del proprio difensore di fiducia, il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza aveva emesso provvedimento di rimessione del debito, che ha allegato in atti. Quanto al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000, l'attore ha rilevato che con ordinanza n. 2018/1167 il Magistrato di Sorveglianza dell' ha disposto nei suoi Controparte_3 confronti la conversione della pena pecuniaria della multa di €. 1.200,00 inflitta con la sentenza emessa il 11.03.2008 della Corte d'Appello di Catanzaro, in giorni cinque di libertà controllata. Ne ha tratto l'insussistenza dei crediti portati dalle dette cartelle. Ha eccepito inoltre l'omessa notifica delle due cartelle e degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto di intimazione di pagamento, oltre che la prescrizione dei crediti. Nello specifico, con riguardo alla eccezione di prescrizione, l'attore, valutando che il preteso credito portato dalle cartelle sarebbe maturato a seguito del mancato presunto pagamento di spese processuali relative all'anno 2008 ed a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 11.03.2008 che lo ha condannato al pagamento delle spese di giustizia in solido con gli altri coimputati-
, ha esposto che la data di pubblicazione della sentenza risale all' 11.03.2008 mentre l'intimazione di pagamento gli è stata notificata il 28.07.2022, cosicché alla data della notifica dell'atto qui opposto sarebbe già maturata la prescrizione decennale del diritto vantato da ai sensi dell'art. 2946 c.c. CP_2 L'attore ha eccepito inoltre che già alla data di asserita notifica delle due cartelle (2017 e 2019) sarebbe maturata la prescrizione decennale dei diritti di credito azionati.
Ha dedotto, quindi, che le somme di cui gli è stato intimato il pagamento non possono più essere pretese nei suoi confronti poiché alla data indicata di notificazione delle cartelle esattoriali, era comunque decorso il termine di prescrizione. Ha inoltre eccepito la nullità delle cartelle (eccezione evidentemente estesa all'intimazione, ndr) per difetto di forma, quale la loro mancata sottoscrizione, carenza che determinerebbe l'inesistenza dell'atto. Ha quindi concluso chiedendo “a).- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b).- accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000 e dei tributi iscritti a ruolo e di cui alle cartelle elencate in atto - emesse dall' e il cui pagamento è stato richiesto al ricorrente per mancata Controparte_1 notifica degli atti prodromici di cui trattasi;
c). in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati con la presente domanda. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte in favore del sottoscritto difensore” ed ha prodotto, oltre all'intimazione di pagamento impugnata, i richiamati provvedimenti di rimessione del debito del 3.1.2019 emesso dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza e di conversione della pena pecuniaria della multa emesso il 10.12.2018 dall'Ufficio di Sorveglianza di (ordinanza n. 2018/1167). CP_3
/// si é costituita tempestivamente il 3.10.2022, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea CP_2 per tardiva costituzione dell'attore in violazione dell'art. 165 c.p.c., essendo stata notificata la citazione in data 17.8.2022 ed essendo stata iscritta la causa a ruolo in data 30.8.2022, oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dalla norma, non applicandosi nella fattispecie, ha aggiunto, l'art. 1 Legge 742/1969 relativo alla sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
pagina 2 di 6 Eccependo inoltre l'improponibilità della domanda per mancata citazione dell'ente creditore, quale litisconsorte necessario e la conseguente violazione dell'art. 81 c.p.c. Eccependo il difetto di sua legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria. Eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa ai vizi formali dell'atto, perché tardivamente proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28.07.2022. Deducendo la regolare notifica delle due cartelle presupposte, di cui ha allegato le apposite relate, e la irretrattabilità del credito per la mancata loro impugnazione. Deducendo l'intervenuta interruzione, con la notifica delle cartelle, del decorso della prescrizione nonché la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali disposta con la legge 147/2013
("Legge di Stabilità per il 2014") ex art. 1 comma 623, per il periodo dal I gennaio 2014 fino a tutto il 15 marzo 2014, successivamente prorogato fino al 15 giugno 2014 e con il DL 18/2020 ("Decreto Cura Italia") per un periodo dal 17.3.2020 (più esattamente dall'8.3.2020, ndr) e prorogato al 31 agosto 2021. Rilevando la regolarità dell'intimazione di pagamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ed essendo, in ogni caso l'atto firmato dal direttore regionale per la Sardegna di CP_2 Ha infine precisato le seguenti richieste: “a) rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”.
/// Alla prima udienza del 17.1.2023 il difensore dell'attore, in ordine all'eccezione di tardività formulata da ha rilevato che la causa è stata iscritta nei termini di legge in data 29.08.2022, come da CP_2 ricevute PEC del deposito telematico, allegate.
Questo giudice con ordinanza del 17.1.2023, riservata alla detta udienza, ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione formulata da parte opponente ed ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24 settembre 2024, comparso il solo difensore di parte attrice, che ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sola si è avvalsa dei termini assegnati, depositando comparsa conclusionale. CP_2
*************** Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione della convenuta di improcedibilità della CP_2 domanda per tardiva costituzione dell'attore e violazione del termine previsto a tal fine all'art. 165 c.p.c., ed infatti, risulta in atti che l'attore si è costituito in giudizio con atto depositato telematicamente in data 29.8.2022 (lunedì) successivamente alla notifica dell'atto di citazione eseguita in data 17.8.2022, trovando applicazione quanto previsto all'art. 155 comma 5 c.p.c. che prevede la proroga al primo giorno non festivo dei termini previsti per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza, che scadono nella giornata di sabato. Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall' , deve sin Controparte_1 d'ora evidenziarsi che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, al soggetto esattore deve pagina 3 di 6 riconoscersi la legittimazione passiva al pari dell'ente impositore titolare della pretesa contestata, in quanto – sebbene quest'ultimo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, sicché ad esso va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare (ex multis, Tribunale , Roma , sez. XII , 14/12/2017 , n. 23425). Ed ancora, “Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (Cass. 29798/2019). Deve ritenersi, inoltre, tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi per le contestazioni relative ai vizi di forma dell'atto impugnato, proposta nel rispetto del termine perentorio previsto all'art. 617 c.p.c., applicandosi anche a tale termine processuale il disposto di cui all'art. 155 comma 5 c.p.c. (cfr. Cass. 943 del 7.4.1970).
Passando ad esaminare le contestazioni formulate da parte opponente, si rileva quanto di seguito. Quanto alla mancata sottoscrizione della intimazione di pagamento, eccepita dall'opponente, (che integra opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.) si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento -della cui efficacia esecutiva l'intimazione di pagamento determina la riattivazione, richiamandola- affermando, con valutazioni valevoli anche per l'atto di intimazione di pagamento, “Il secondo motivo è fondato. L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 209, n. 4757)…” (cfr. Cass. 9872/2016). Si aggiunga che all'intimazione risulta apposta, invero, firma autografa digitalizzata del Dott. CP_4
, indicato quale responsabile del procedimento, tale firma, che non costituisce firma digitale,
[...] è comunque elemento idoneo alla individuazione dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento. Quanto alla contestazione circa l'omessa notifica delle cartelle, da cui parte attrice trae sia l'illegittimità dell'atto qui impugnato (opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.) sia parte delle contestazioni nel merito della pretesa creditoria (opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.), occorre rilevare che ha provveduto al deposito, oltre che dell'estratto di ruolo, altresì delle relate di CP_2 notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento, notificate in data 12.6.2017 (cartella n.
pagina 4 di 6 07420170002396718000) e in data 26.3.2019 (cartella n. 07420190000962759000) presso la casa Circondariale di a mani di assistente della Polizia Penitenziaria, oltre all'avviso di avvenuta CP_3 notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, documentazione rispetto alla quale alcuna contestazione specifica è stata formulata da parte attrice. Deve pertanto ritenersi provata l'avvenuta notifica delle due cartelle, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione decennale (e, si rileva, anche in ordine alla pena della multa il termine per la sua estinzione, ai sensi dell'art. 172 comma 2 c.p., è pari a dieci anni) del diritto di credito intimato, prescrizione che avrebbe dovuto inoltre essere eccepita con l'impugnazione delle cartelle. L'attore ha dedotto, poi, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., circostanze di sopravvenuta estinzione del credito.
In ordine al credito portato dalla cartella 07420170002396718000, notificata in data 12.6.2017, relativa al pagamento della pena pecuniaria della multa di euro 1.200,00, ha allegato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Nuoro dell'11.12.2018 con cui è stata disposta la conversione della pena della multa di euro 1.200,00 (importo pari a quello portato dalla cartella in oggetto in cui è indicato un credito di euro 1.200,00 per recupero multe e ammende oltre diritti di notifica e oneri di riscossione), trattasi di provvedimento che, in assenza di elementi di segno contrario da parte di è da ritenersi riferita alla sanzione pecuniaria intimata con la cartella, cosicché deve CP_2 concludersi per l'estinzione del relativo credito in ragione della conversione della pena pecuniaria nella pena della libertà controllata, intervenuta successivamente alla notifica della cartella;
conseguentemente l'intimazione di pagamento qui impugnata va annullata limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000.
A diversa conclusione deve giungersi in ordine al credito portato dalla cartella 07420190000962759000, notificata in data 26.3.2019; in proposito l'attore ha allegato provvedimento del 31.12.2018, depositato il 3.1.2019, di rimessione del debito limitatamente ad un importo complessivo di euro 420.893,00, per come si legge nel detto provvedimento, di cui di seguito si riporta la parte di interesse della motivazione:
*
* disponendosi poi con il detto provvedimento, in dispositivo, la rimessione del debito per detti importi e causali (cfr. il provvedimento di rimessione del debito allegato da parte attrice).
Ciò posto, rileva questo giudice che la rimessione del debito invocata da parte opponente riguarda crediti portati da cartelle non specificamente indicate nel provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza e che sono infatti ivi richiamate per relationem, facendosi riferimento infatti nel detto provvedimento all'istanza presentata all'epoca dall'interessato (con cui era stata chiesta la remissione del debito per un pagina 5 di 6 importo ben superiore e pari ad euro 776.988,09), istanza che tuttavia non è stata qui allegata da parte opponente. Ed occorre rilevare che le cartelle oggetto dell'istanza, in ogni caso, per essere state indicate dall'interessato nell'istanza di rimessione del debito, sono state ovviamente a questi notificate in data antecedente rispetto alla notifica della cartella 07420190000962759000 notificata il successivo
26.3.2019.
Emerge pertanto per tabulas la diversità del credito oggetto del provvedimento di rimessione del debito rispetto al credito di cui alla cartella 07420190000962759000, cosicché deve escludersi che il provvedimento di rimessione del debito abbia riguardato il credito portato dalla cartella 07420190000962759000, peraltro non coincidente per importo (€ 27.834,95, oltre Diritti di notifica € 5,88, oltre Oneri di riscossione € 1.759,08, oltre Interessi di mora / somme aggiuntive € 1.482,99, per un totale di € 31.082,90, vedasi l'estratto di ruolo) né per numero di ruolo (2019 / 231, cfr. l'estratto di ruolo) con gli importi oggetto della rimessione di debito. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta va solo parzialmente accolta, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in base al valore della causa (scaglione euro 26.001,00-52.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) accoglie parzialmente, per quanto ed ai sensi di cui in parte motiva, l'opposizione proposta dal
Sig. limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000 Parte_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, limitatamente al credito portato dalla detta cartella n. 07420170002396718000; b) condanna l'opponente Sig. alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso
[...] forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3166 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 27.12.2024, vertente TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.ta Vincenzina Parte_1 C.F._1
Calomino;
ATTORE-OPPONENTE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Ucci;
CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, notificata il 28.07.2022. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.8.2022, l'attore ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, notificata il 28.07.2022 per l'omesso pagamento di due cartelle esattoriali:
-la n. 07420170002396718000, asseritamente notificata il 12.06.2017, per l'importo di €. 1.277,88 (di cui euro 1.200,00 per recupero multe e ammende oltre diritti di notifica e oneri di riscossione), per mancato versamento di multe e ammende, anno di riferimento 2016, elevata dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
-la n. 07420190000962759000, asseritamente notificata il 26.03.2019, per l'importo di €. 32.201,40 (€ 27.834,95, oltre Diritti di notifica, oltre Oneri di riscossione, oltre Interessi di mora / somme aggiuntive, per un totale di € 30.923,52), per mancato versamento di spese processuali, anno di riferimento 2008, elevata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che la cartella n. 07420190000962759000 riguarderebbe un presunto credito vantato dall' per spese processuali relative al procedimento penale denominato CP_2
“Twister”, definito con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 11 marzo 2008, n. 303/08
pagina 1 di 6 Reg. Sent con la quale il Sig. è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia Parte_1 in solido con gli altri coimputati. L'attore ha eccepito in proposito che a seguito di istanza del proprio difensore di fiducia, il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza aveva emesso provvedimento di rimessione del debito, che ha allegato in atti. Quanto al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000, l'attore ha rilevato che con ordinanza n. 2018/1167 il Magistrato di Sorveglianza dell' ha disposto nei suoi Controparte_3 confronti la conversione della pena pecuniaria della multa di €. 1.200,00 inflitta con la sentenza emessa il 11.03.2008 della Corte d'Appello di Catanzaro, in giorni cinque di libertà controllata. Ne ha tratto l'insussistenza dei crediti portati dalle dette cartelle. Ha eccepito inoltre l'omessa notifica delle due cartelle e degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto di intimazione di pagamento, oltre che la prescrizione dei crediti. Nello specifico, con riguardo alla eccezione di prescrizione, l'attore, valutando che il preteso credito portato dalle cartelle sarebbe maturato a seguito del mancato presunto pagamento di spese processuali relative all'anno 2008 ed a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 11.03.2008 che lo ha condannato al pagamento delle spese di giustizia in solido con gli altri coimputati-
, ha esposto che la data di pubblicazione della sentenza risale all' 11.03.2008 mentre l'intimazione di pagamento gli è stata notificata il 28.07.2022, cosicché alla data della notifica dell'atto qui opposto sarebbe già maturata la prescrizione decennale del diritto vantato da ai sensi dell'art. 2946 c.c. CP_2 L'attore ha eccepito inoltre che già alla data di asserita notifica delle due cartelle (2017 e 2019) sarebbe maturata la prescrizione decennale dei diritti di credito azionati.
Ha dedotto, quindi, che le somme di cui gli è stato intimato il pagamento non possono più essere pretese nei suoi confronti poiché alla data indicata di notificazione delle cartelle esattoriali, era comunque decorso il termine di prescrizione. Ha inoltre eccepito la nullità delle cartelle (eccezione evidentemente estesa all'intimazione, ndr) per difetto di forma, quale la loro mancata sottoscrizione, carenza che determinerebbe l'inesistenza dell'atto. Ha quindi concluso chiedendo “a).- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b).- accertare e dichiarare, previa sospensiva, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000 e dei tributi iscritti a ruolo e di cui alle cartelle elencate in atto - emesse dall' e il cui pagamento è stato richiesto al ricorrente per mancata Controparte_1 notifica degli atti prodromici di cui trattasi;
c). in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito con conseguente annullamento dei ruoli, delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione, da intendersi tutti impugnati con la presente domanda. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, distratte in favore del sottoscritto difensore” ed ha prodotto, oltre all'intimazione di pagamento impugnata, i richiamati provvedimenti di rimessione del debito del 3.1.2019 emesso dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza e di conversione della pena pecuniaria della multa emesso il 10.12.2018 dall'Ufficio di Sorveglianza di (ordinanza n. 2018/1167). CP_3
/// si é costituita tempestivamente il 3.10.2022, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea CP_2 per tardiva costituzione dell'attore in violazione dell'art. 165 c.p.c., essendo stata notificata la citazione in data 17.8.2022 ed essendo stata iscritta la causa a ruolo in data 30.8.2022, oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dalla norma, non applicandosi nella fattispecie, ha aggiunto, l'art. 1 Legge 742/1969 relativo alla sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
pagina 2 di 6 Eccependo inoltre l'improponibilità della domanda per mancata citazione dell'ente creditore, quale litisconsorte necessario e la conseguente violazione dell'art. 81 c.p.c. Eccependo il difetto di sua legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria. Eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa ai vizi formali dell'atto, perché tardivamente proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28.07.2022. Deducendo la regolare notifica delle due cartelle presupposte, di cui ha allegato le apposite relate, e la irretrattabilità del credito per la mancata loro impugnazione. Deducendo l'intervenuta interruzione, con la notifica delle cartelle, del decorso della prescrizione nonché la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali disposta con la legge 147/2013
("Legge di Stabilità per il 2014") ex art. 1 comma 623, per il periodo dal I gennaio 2014 fino a tutto il 15 marzo 2014, successivamente prorogato fino al 15 giugno 2014 e con il DL 18/2020 ("Decreto Cura Italia") per un periodo dal 17.3.2020 (più esattamente dall'8.3.2020, ndr) e prorogato al 31 agosto 2021. Rilevando la regolarità dell'intimazione di pagamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ed essendo, in ogni caso l'atto firmato dal direttore regionale per la Sardegna di CP_2 Ha infine precisato le seguenti richieste: “a) rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”.
/// Alla prima udienza del 17.1.2023 il difensore dell'attore, in ordine all'eccezione di tardività formulata da ha rilevato che la causa è stata iscritta nei termini di legge in data 29.08.2022, come da CP_2 ricevute PEC del deposito telematico, allegate.
Questo giudice con ordinanza del 17.1.2023, riservata alla detta udienza, ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione formulata da parte opponente ed ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24 settembre 2024, comparso il solo difensore di parte attrice, che ha concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sola si è avvalsa dei termini assegnati, depositando comparsa conclusionale. CP_2
*************** Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione della convenuta di improcedibilità della CP_2 domanda per tardiva costituzione dell'attore e violazione del termine previsto a tal fine all'art. 165 c.p.c., ed infatti, risulta in atti che l'attore si è costituito in giudizio con atto depositato telematicamente in data 29.8.2022 (lunedì) successivamente alla notifica dell'atto di citazione eseguita in data 17.8.2022, trovando applicazione quanto previsto all'art. 155 comma 5 c.p.c. che prevede la proroga al primo giorno non festivo dei termini previsti per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza, che scadono nella giornata di sabato. Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall' , deve sin Controparte_1 d'ora evidenziarsi che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, al soggetto esattore deve pagina 3 di 6 riconoscersi la legittimazione passiva al pari dell'ente impositore titolare della pretesa contestata, in quanto – sebbene quest'ultimo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, sicché ad esso va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare (ex multis, Tribunale , Roma , sez. XII , 14/12/2017 , n. 23425). Ed ancora, “Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (Cass. 29798/2019). Deve ritenersi, inoltre, tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi per le contestazioni relative ai vizi di forma dell'atto impugnato, proposta nel rispetto del termine perentorio previsto all'art. 617 c.p.c., applicandosi anche a tale termine processuale il disposto di cui all'art. 155 comma 5 c.p.c. (cfr. Cass. 943 del 7.4.1970).
Passando ad esaminare le contestazioni formulate da parte opponente, si rileva quanto di seguito. Quanto alla mancata sottoscrizione della intimazione di pagamento, eccepita dall'opponente, (che integra opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.) si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento -della cui efficacia esecutiva l'intimazione di pagamento determina la riattivazione, richiamandola- affermando, con valutazioni valevoli anche per l'atto di intimazione di pagamento, “Il secondo motivo è fondato. L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 209, n. 4757)…” (cfr. Cass. 9872/2016). Si aggiunga che all'intimazione risulta apposta, invero, firma autografa digitalizzata del Dott. CP_4
, indicato quale responsabile del procedimento, tale firma, che non costituisce firma digitale,
[...] è comunque elemento idoneo alla individuazione dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento. Quanto alla contestazione circa l'omessa notifica delle cartelle, da cui parte attrice trae sia l'illegittimità dell'atto qui impugnato (opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.) sia parte delle contestazioni nel merito della pretesa creditoria (opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.), occorre rilevare che ha provveduto al deposito, oltre che dell'estratto di ruolo, altresì delle relate di CP_2 notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento, notificate in data 12.6.2017 (cartella n.
pagina 4 di 6 07420170002396718000) e in data 26.3.2019 (cartella n. 07420190000962759000) presso la casa Circondariale di a mani di assistente della Polizia Penitenziaria, oltre all'avviso di avvenuta CP_3 notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, documentazione rispetto alla quale alcuna contestazione specifica è stata formulata da parte attrice. Deve pertanto ritenersi provata l'avvenuta notifica delle due cartelle, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione decennale (e, si rileva, anche in ordine alla pena della multa il termine per la sua estinzione, ai sensi dell'art. 172 comma 2 c.p., è pari a dieci anni) del diritto di credito intimato, prescrizione che avrebbe dovuto inoltre essere eccepita con l'impugnazione delle cartelle. L'attore ha dedotto, poi, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., circostanze di sopravvenuta estinzione del credito.
In ordine al credito portato dalla cartella 07420170002396718000, notificata in data 12.6.2017, relativa al pagamento della pena pecuniaria della multa di euro 1.200,00, ha allegato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Nuoro dell'11.12.2018 con cui è stata disposta la conversione della pena della multa di euro 1.200,00 (importo pari a quello portato dalla cartella in oggetto in cui è indicato un credito di euro 1.200,00 per recupero multe e ammende oltre diritti di notifica e oneri di riscossione), trattasi di provvedimento che, in assenza di elementi di segno contrario da parte di è da ritenersi riferita alla sanzione pecuniaria intimata con la cartella, cosicché deve CP_2 concludersi per l'estinzione del relativo credito in ragione della conversione della pena pecuniaria nella pena della libertà controllata, intervenuta successivamente alla notifica della cartella;
conseguentemente l'intimazione di pagamento qui impugnata va annullata limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000.
A diversa conclusione deve giungersi in ordine al credito portato dalla cartella 07420190000962759000, notificata in data 26.3.2019; in proposito l'attore ha allegato provvedimento del 31.12.2018, depositato il 3.1.2019, di rimessione del debito limitatamente ad un importo complessivo di euro 420.893,00, per come si legge nel detto provvedimento, di cui di seguito si riporta la parte di interesse della motivazione:
*
* disponendosi poi con il detto provvedimento, in dispositivo, la rimessione del debito per detti importi e causali (cfr. il provvedimento di rimessione del debito allegato da parte attrice).
Ciò posto, rileva questo giudice che la rimessione del debito invocata da parte opponente riguarda crediti portati da cartelle non specificamente indicate nel provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza e che sono infatti ivi richiamate per relationem, facendosi riferimento infatti nel detto provvedimento all'istanza presentata all'epoca dall'interessato (con cui era stata chiesta la remissione del debito per un pagina 5 di 6 importo ben superiore e pari ad euro 776.988,09), istanza che tuttavia non è stata qui allegata da parte opponente. Ed occorre rilevare che le cartelle oggetto dell'istanza, in ogni caso, per essere state indicate dall'interessato nell'istanza di rimessione del debito, sono state ovviamente a questi notificate in data antecedente rispetto alla notifica della cartella 07420190000962759000 notificata il successivo
26.3.2019.
Emerge pertanto per tabulas la diversità del credito oggetto del provvedimento di rimessione del debito rispetto al credito di cui alla cartella 07420190000962759000, cosicché deve escludersi che il provvedimento di rimessione del debito abbia riguardato il credito portato dalla cartella 07420190000962759000, peraltro non coincidente per importo (€ 27.834,95, oltre Diritti di notifica € 5,88, oltre Oneri di riscossione € 1.759,08, oltre Interessi di mora / somme aggiuntive € 1.482,99, per un totale di € 31.082,90, vedasi l'estratto di ruolo) né per numero di ruolo (2019 / 231, cfr. l'estratto di ruolo) con gli importi oggetto della rimessione di debito. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta va solo parzialmente accolta, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in base al valore della causa (scaglione euro 26.001,00-52.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) accoglie parzialmente, per quanto ed ai sensi di cui in parte motiva, l'opposizione proposta dal
Sig. limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07420170002396718000 Parte_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 074202290000740209000, limitatamente al credito portato dalla detta cartella n. 07420170002396718000; b) condanna l'opponente Sig. alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso
[...] forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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