TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 654/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Parte_1
Clara Dompè, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
Riservato al caso di bisogno ogni opportuno incombente istruttorio pagina 1 di 5 Previa eventuale ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in premessa, che ci si riserva di meglio capitolare
Previa eventuale audizione della minore Persona_1
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Mondovì in data 15.09.2013
Affidarsi in maniera esclusiva la figlia minore al padre con residenza e collocazione presso Per_1 lo stesso, disponendo inoltre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a salute, istruzione e residenza vengano adottate in via esclusiva dal padre
Stabilirsi le facoltà e le modalità di visita della figlia da parte della madre per il caso in cui la sig.ra riprenda contatti con la famiglia, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali Pt_2
Disporsi che la sig.ra versi al marito quale contributo per il mantenimento della figlia la Pt_2 somma mensile di € 350,00 o altra somma meglio vista dal Giudice, e provveda altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore
Autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o di un documento di identità valido per l'espatrio alla minore
Con il favore delle spese di lite”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 24.3.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_3 del proprio matrimonio con , celebrato in Mondovì il 15.9.2013, non Controparte_2 essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 742/2022 pubblicata il 18.8.2022. Il ricorrente ha altresì domandato l'affidamento superesclusivo della figlia minore , nata il [...], e un Per_1 contributo al mantenimento di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegando che il rapporto madre-figlia, già carente al momento della separazione. è ad oggi pressoché inesistente.
La convenuta non si è costituita e, dunque, all'udienza del 16.9.2025, è stato sentito personalmente soltanto il ricorrente. Alla successiva udienza del 1.10.2025 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il ricorrente è stato invitato a precisare le conclusioni. Per_1
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi il ricorso.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della minore, non rendendosi necessari ulteriori adempimenti istruttori.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n. 742/2022, pubblicata il 18.8.2022, ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente nel procedimento di separazione. Dalle dichiarazioni del ricorrente, non contestate dalla convenuta, che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre della minore . Tale Per_1 modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto della “totale inadeguatezza della Giuggia nel rispettare le condizioni di affidamento della minore stabilite dall'ordinanza presidenziale”. Le relazioni sociali depositate riferivano infatti che non era mai stato possibile contattare per i colloqui fissati la convenuta, la quale sarebbe stata irreperibile per un non meglio precisato procedimento penale, e che la stessa minore descriveva la madre come desiderata, ma assente, non potendosi prevedere quando sarebbe venuta a trovarla.
La situazione non risulta affatto migliorata a seguito della sentenza di separazione. Il ricorrente ha infatti riferito che l'ultimo incontro madre-figlia si è tenuto a Natale 2023 per una durata di cinque minuti e di non averla più sentito la moglie da allora, oltre a non ricevere nulla per il mantenimento. Ha inoltre prodotto dei messaggi ricevuti dall'operatrice di un'associazione di
Torino in cui si legge che la è senza fissa dimora, dorme per strada, è in attesa di entrare Pt_2 in una comunità, deve scontare una pena in carcere e sarebbe dipendente dal crack. Risultano poi particolarmente significative le dichiarazioni della minore, che ha riferito al Giudice di non vedere la madre da “tre annetti”, che le volte che si sono viste a casa dei nonni la stessa scappava, di non sapere nulla su di lei e di andare invece molto d'accordo con il padre che si prende cura di tutte le sue esigenze.
Al padre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per la minore, ivi comprese quelle in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti pagina 3 di 5 validi per l'espatrio, in quanto l'irreperibilità e l'inaffidabilità della madre renderebbero pressoché impossibile contattarla in caso di necessità con conseguente rischio di grave pregiudizio per la minore.
5. manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso il padre, in Per_1 continuità con lo stato di fatto esistente. Le precarie condizioni di vita della madre, il mancato possesso da parte della stessa di un'abitazione adeguata e il totale disinteresse nei confronti della figlia impediscono, allo stato, di prevedere un calendario di visita. Eventuali incontri potranno eventualmente essere introdotti in futuro nel caso in cui la dovesse seriamente attivarsi in CP_1 tal senso, considerato altresì il fatto che la minore ha espressamente dichiarato “non avrei piacere di vederla di più, sto bene così”.
6. Venendo agli aspetti economici, non vi è dubbio che la debba contribuire mediante il CP_1 versamento di un assegno, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sul padre convivente. Sul punto si osserva che il ricorrente percepisce una retribuzione di
1.500/1.600 euro mensili ed è gravato da una rata di mutuo di 320,00 euro, mentre non si hanno notizie certe sulle attuali condizioni economiche della convenuta, della quale si dava atto nella sentenza di separazione di una buona capacità lavorativa. Considerato però che le esigenze della minore devono ritenersi accresciute in relazione all'età e che i contatti madre-figlia sono del tutto interrotti, può trovare accoglimento la richiesta di aumento del contributo da 300,00 a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
7. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Mondovì il 15.9.2013 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_3 Controparte_2
5.10.1994, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 25 parte II serie A anno 2013,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
pagina 4 di 5 la figlia minore in via esclusiva al padre, con residenza e collocazione prevalente Pt_4 Per_1 presso lo stesso;
DISPONE che il padre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
SOSPENDE, allo stato, gli incontri madre-figlia,
DISPONE che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_2 Parte_3 somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Controparte_2 Parte_3 in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 654/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Parte_1
Clara Dompè, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
Riservato al caso di bisogno ogni opportuno incombente istruttorio pagina 1 di 5 Previa eventuale ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in premessa, che ci si riserva di meglio capitolare
Previa eventuale audizione della minore Persona_1
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Mondovì in data 15.09.2013
Affidarsi in maniera esclusiva la figlia minore al padre con residenza e collocazione presso Per_1 lo stesso, disponendo inoltre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative a salute, istruzione e residenza vengano adottate in via esclusiva dal padre
Stabilirsi le facoltà e le modalità di visita della figlia da parte della madre per il caso in cui la sig.ra riprenda contatti con la famiglia, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali Pt_2
Disporsi che la sig.ra versi al marito quale contributo per il mantenimento della figlia la Pt_2 somma mensile di € 350,00 o altra somma meglio vista dal Giudice, e provveda altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore
Autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o di un documento di identità valido per l'espatrio alla minore
Con il favore delle spese di lite”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 24.3.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_3 del proprio matrimonio con , celebrato in Mondovì il 15.9.2013, non Controparte_2 essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 742/2022 pubblicata il 18.8.2022. Il ricorrente ha altresì domandato l'affidamento superesclusivo della figlia minore , nata il [...], e un Per_1 contributo al mantenimento di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegando che il rapporto madre-figlia, già carente al momento della separazione. è ad oggi pressoché inesistente.
La convenuta non si è costituita e, dunque, all'udienza del 16.9.2025, è stato sentito personalmente soltanto il ricorrente. Alla successiva udienza del 1.10.2025 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, il ricorrente è stato invitato a precisare le conclusioni. Per_1
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi il ricorso.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della minore, non rendendosi necessari ulteriori adempimenti istruttori.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n. 742/2022, pubblicata il 18.8.2022, ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente nel procedimento di separazione. Dalle dichiarazioni del ricorrente, non contestate dalla convenuta, che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre della minore . Tale Per_1 modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto della “totale inadeguatezza della Giuggia nel rispettare le condizioni di affidamento della minore stabilite dall'ordinanza presidenziale”. Le relazioni sociali depositate riferivano infatti che non era mai stato possibile contattare per i colloqui fissati la convenuta, la quale sarebbe stata irreperibile per un non meglio precisato procedimento penale, e che la stessa minore descriveva la madre come desiderata, ma assente, non potendosi prevedere quando sarebbe venuta a trovarla.
La situazione non risulta affatto migliorata a seguito della sentenza di separazione. Il ricorrente ha infatti riferito che l'ultimo incontro madre-figlia si è tenuto a Natale 2023 per una durata di cinque minuti e di non averla più sentito la moglie da allora, oltre a non ricevere nulla per il mantenimento. Ha inoltre prodotto dei messaggi ricevuti dall'operatrice di un'associazione di
Torino in cui si legge che la è senza fissa dimora, dorme per strada, è in attesa di entrare Pt_2 in una comunità, deve scontare una pena in carcere e sarebbe dipendente dal crack. Risultano poi particolarmente significative le dichiarazioni della minore, che ha riferito al Giudice di non vedere la madre da “tre annetti”, che le volte che si sono viste a casa dei nonni la stessa scappava, di non sapere nulla su di lei e di andare invece molto d'accordo con il padre che si prende cura di tutte le sue esigenze.
Al padre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per la minore, ivi comprese quelle in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti pagina 3 di 5 validi per l'espatrio, in quanto l'irreperibilità e l'inaffidabilità della madre renderebbero pressoché impossibile contattarla in caso di necessità con conseguente rischio di grave pregiudizio per la minore.
5. manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso il padre, in Per_1 continuità con lo stato di fatto esistente. Le precarie condizioni di vita della madre, il mancato possesso da parte della stessa di un'abitazione adeguata e il totale disinteresse nei confronti della figlia impediscono, allo stato, di prevedere un calendario di visita. Eventuali incontri potranno eventualmente essere introdotti in futuro nel caso in cui la dovesse seriamente attivarsi in CP_1 tal senso, considerato altresì il fatto che la minore ha espressamente dichiarato “non avrei piacere di vederla di più, sto bene così”.
6. Venendo agli aspetti economici, non vi è dubbio che la debba contribuire mediante il CP_1 versamento di un assegno, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sul padre convivente. Sul punto si osserva che il ricorrente percepisce una retribuzione di
1.500/1.600 euro mensili ed è gravato da una rata di mutuo di 320,00 euro, mentre non si hanno notizie certe sulle attuali condizioni economiche della convenuta, della quale si dava atto nella sentenza di separazione di una buona capacità lavorativa. Considerato però che le esigenze della minore devono ritenersi accresciute in relazione all'età e che i contatti madre-figlia sono del tutto interrotti, può trovare accoglimento la richiesta di aumento del contributo da 300,00 a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
7. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Mondovì il 15.9.2013 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_3 Controparte_2
5.10.1994, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 25 parte II serie A anno 2013,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
pagina 4 di 5 la figlia minore in via esclusiva al padre, con residenza e collocazione prevalente Pt_4 Per_1 presso lo stesso;
DISPONE che il padre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, ivi comprese quelle in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
SOSPENDE, allo stato, gli incontri madre-figlia,
DISPONE che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_2 Parte_3 somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Controparte_2 Parte_3 in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5