Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 6317/2018, alle ore 10,45 sono comparsi l'Avv. Domenico
Borgese, per parte attrice, che si riporta a quanto dedotto in atti e verbali chiedendo l'accoglimento delle domande riportandosi da ultimo alla sentenza Tar Sicilia n. 2216/2024 che correttamente imputa al la manutenzione delle grate ferrate CP_1 presenti sopra un caditoio e chiede la condanna dello stesso ed, in subordine, la condanna della quale proprietaria di porzioni di copro di fabbrica con Parte_1 vittoria di spese e compensi, nonchè l'Avv. Fortunata Grasso per il CP_2
che si riporta agli atti, contesta il richiamo oggi espresso dall'attore alla
[...] giurisprudenza amministrativa, in quanto non pertinente al caso di specie e cheide la decisione con il rigetto delle domande attoree;
è altresì presente l'Avv. Alessandra
Franza per che sin riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed insiste Pt_1 nel rigetto delle domande attrici, nonché l'Avv. Pier Franco de Luca Manaò per delega dell'Avv. Santo Spagnolo per che reitera l'eccezione di difetto CP_3 di legittimazione passiva dell si riporta agli atti di causa ed alle note CP_3 conclusive depositate chiedendo il rigetto delle domande attrici;
i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
6317/2018
TRA
CP_2
- ATTORE –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Grasso ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in piazza Unione CP_2
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
in persona del Procuratore speciale ), con sede legale in CP_4 P.IVA_2
Venezia Mestre, Via Terraglio n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Via Università, 8, giusta procura in atti;
CP_2
in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 rappresentante, ( ), con sede in Via Ing. G. CP_5 P.IVA_3 CP_2
Franza n.68, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Franza elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Dogali, n. 50, giusta procura CP_2 in atti;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.03.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 la il ed perché ne fosse Parte_1 Controparte_2 CP_3 accertata e dichiarata la responsabilità, ex art. 2053 c.c. per la prima ed ex artt.
2051 e 2043 c.c. per gli altri, esclusiva e/o concorrente delle stesse nella causazione delle lesioni patite da e per l'effetto, condannarli in Parte_2 solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Pt_2 per complessivi € 25.000,00 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
ed altresì affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrente delle predette nella causazione dei danni patiti al veicolo del e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento Pt_2 di tutti i danni conseguenti per complessivi € 523,06. L'attore, in particolare rappresentava che in data 11.04.2018, alle ore 8:00 circa, si stava recando presso il posto di lavoro, alla guida del proprio motoveicolo
Piaggio Liberty 125, tg DN58383, percorrendo la Via Dogali con direzione di marcia mare-monte; dopo una breve sosta in prossimità del civico 1/A riprendeva la marcia al fine di parcheggiare il mezzo nel vicino garage il cui ingresso è costituito da una rampa;
tuttavia, in prossimità dell'ingresso e, nello specifico, sulla grate di areazione poste nel marciapiede antistante la rampa, il motociclo aveva perso aderenza ed era scivolato sulla grata, dissestata, rovinando a terra e riportando lesioni.
Esponeva, poi, che in conseguenza della rovinosa caduta l'attore è stato soccorso e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico di “G. Martino” – Università di Messina, ove gli è stato diagnosticato “trauma cranico non commotivo, frattura ossa nasali con ferita escoriata piramide nasale, con frattura pluriframmentaria III distale dell'omero sinistro”. In esito alle predette lesioni erano residuati postumi a carattere permanente valutabili, a seguito di ulteriori esami specialistici ed accertamenti clinici eseguiti a distanza dall'evento traumatico, e quantificabili complessivamente nella misura del 10% - 11%.
Rappresentava che a tutt'oggi residuano postumi dell'occorso considerato che si reca regolarmente presso il competente Centro Riabilitativo Ammannato Srl;
aggiungendo, inoltre, che il motociclo, nella caduta, ha subito danni quantificati in euro 523,06, come si evinceva dalla fattura danni al veicolo.
Il , inoltre, aggiungeva che, con raccomandate del 27.04.2018 e Pt_2
21.09.2018, ha messo in mora gli odierni convenuti e richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi, ma senza ricevere alcun riscontro.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, si costituivano l' il CP_3
e la Controparte_2 Parte_1
La si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto CP_3 di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in subordine ridurre l'eventuale condanna nei limiti del danno allegato e provato, esclusi i danni ricollegabili al mancato uso del casco protettivo, detratte le somme ricevute dall'INAIL, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. e dichiarare tenuti al risarcimento gli altri convenuti, esclusa infine, in estremo subordine, di escludere CP_4 la condanna in via solidale.
Il si è costituito chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_2 improcedibile il giudizio in assenza dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita ed eccependo la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, dichiararsi che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per responsabilità e colpa da ascriversi esclusivamente a e/o alla proprietaria Parte_2 Parte_1 dell'immobile sul quale insiste la griglia dissestata, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Parte_1 improcedibile il giudizio in assenza dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita ed eccependo la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, dichiararsi inammissibili e/o improponibili e, rigettare, tutte le domande formulate ex adverso nei confronti della perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1 dichiararsi che il sinistro per cui e causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi di infine, in via subordinata e nella denegata ipotesi di Parte_2 accertamento della corresponsabilità in capo alla convenuta Parte_1 commisurare il risarcimento nella misura che verrà accertata in esito all'istruttoria. La causa, demandata la procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nell'ambito dei quali con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 l'attore ha rinunciato alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del motoveicolo, non richiedeva istruzione e, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare come l'attore lamenta la responsabilità, ex art. 2053 c.c., di ovvero una responsabilità da danni cagionati da Parte_1 rovina di edificio, in quanto ritiene che la pavimentazione della rampa, la grata e la relativa porzione di marciapiede su cui è rovinato, costituivano parte integrante della struttura immobiliare di proprietà della e fossero logore e Parte_1 deteriorate dall'usura con caratteristiche di aderenza notevolmente basse. Al fine di garantire correttezza espositiva bisogna esaminare l'art. 2053 c.c., la giurisprudenza è orientata a ritenere che la disposizione rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051 c.c., deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento. Più segnatamente, il "responsabile" deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno, tale responsabilità può essere esclusa solamente con la dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. (Cass. n. 1623/2005;
Cass. n. 11053/2008).
La disposizione pone, dunque, a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell'edificio, qualora si provi l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione (Cass. n. 5127/2004).
La norma ha carattere speciale rispetto alle generali previsioni degli articoli precedenti, ciò sta a significare che di responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione può discettarsi solo quando i danni cagionati a terzi derivino da elementi strutturali (anche accessori) dell'edificio, purché intesi come parti essenziali della costruzione.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che ai fini della configurazione della responsabilità del proprietario per danni derivanti ex art. 2053 c.c. da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, ricomprendendo tra tali elementi anche l'ipotesi della grata disgregata (Cass. n. 23939/2009).
Tuttavia, nel caso de quo, sebbene il sinistro sia avvenuto in prossimità di una grata, non è ravvisabile alcuna situazione di disgregazione della stessa, tale da assurgere alla qualificazione di rovina dell'edificio, considerato che, sulla base della produzione documentale in atti la grata non risulta divelta, né tantomeno sconnessa. Ed infatti, costituisce rovina la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato nella costruzione, ma non si applica invece ex ante alle insidie alla stabilità dell'immobile (Cass. 4694/1976;
Cass. 5868/1984). Pertanto, qualora non sia ravvisabile la situazione di rovina dell'edificio, nelle modalità anzidette, non può trovare applicazione l'art. 2053
c.c., al più la fattispecie, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, può rientrare nella disciplina generale di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.
Invero, è evidente che la grata, in base ai criteri suindicati, non possa considerarsi in rovina, considerato che non è ravvisabile alcun distacco di essa, ma può, tuttavia, considerarsi come un'insidia stradale per la quale l'utente deve prestare la massima attenzione e diligenza. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, ne discende l'esclusione della qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art 2053 c.c. e il conseguente inquadramento nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Sicché, occorre ora esaminare la legittimazione passiva dei convenuti al fine dell'accertamento della responsabilità di cui l'art. 2051 c.c., ed a tal proposito è d'uopo evidenziare che nonostante la presenza della grata di areazione il marciapiede rimane nella disponibilità e controllo del unico proprietario, CP_2 che dunque è tenuto a provvedere alla sua manutenzione. Sotto altro profilo, deve considerarsi che il parcheggio sottostante la grata è di proprietà sia della società convenuta, circostanza non contestata in atti, mentre l' Parte_1 CP_4
è conduttrice dell'immobile. Ebbene, nell'ipotesi di sinistro occorso su una grata metallica costituente parte calpestabile di un marciapiede di proprietà comunale che, al tempo stesso, sia destinata ad assicurare aria e luce a un parcheggio sottostante, può sussistere un concorso di responsabilità tra l'ente comunale e il proprietario posto che la custodia della cosa fonte di pregiudizio può fare capo a più soggetti a pari titolo,
o a titoli diversi, a condizione che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire (Cass. n. 1948/2003, Cass.
n. 24530/2009).
Tale orientamento, che appare condivisibile ed applicabile al caso de quo, giustifica un dovere di controllo che può essere indipendente dal titolo di appartenenza e conseguire da una relazione fattuale qualificata col bene attraverso la quale il soggetto ricava una utilità diretta, presupponente dunque che la custodia può far capo a più soggetti anche a titoli diversi, a condizione che tutti importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza.
È, inoltre, incontestato che il passaggio è destinato all'uso pubblico. In tal caso, la natura privata del bene non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, tenuta alla manutenzione dell'area per la sua destinazione e le sue condizioni oggettive (Cass. Ordinanza n. 3216/2017).
Nondimeno, è altrettanto vero che l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. resta esperibile anche nei confronti del proprietario del fondo asservito all'uso pubblico, che mantiene la disponibilità giuridica e materiale della cosa e, quindi, non può ritenersi spogliato dalla qualifica di custode per il solo fatto che, sulla medesima area, insista altresì un obbligo (concorrente) di manutenzione in capo all'ente pubblico. Ne consegue che possono ritenersi custodi dell'area – e dunque legittimati passivi a fronte di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. – tanto il Controparte_2
(in forza dell'uso pubblico del marciapiede), quanto la odierna Parte_1 convenuta (proprietario dell'area), mentre rimane esclusa la legittimazione passiva di mera locatoria dell'immobile. CP_3
Ed invero, anche se il contratto di locazione comporta il trasferimento al conduttore dell'uso e godimento della cosa e dei servizi accessori, tale tipo di detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata – ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti (Cass. n. 16422/2011).
Accertata, dunque, la qualità di custode in capo al e a Controparte_2
deve ricordarsi che pur trattandosi di fattispecie configurata in Parte_1 termini di responsabilità oggettiva – giacché il danneggiato-attore, diversamente dalla responsabilità fondata sulla violazione del neminem laedere (art. 2043 c.c.), non è tenuto a provare la colpa del convenuto restando, questa, irrilevante anche ai fini della esclusione della relativa responsabilità – al danneggiato spetta di allegare e dare la dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Il convenuto, invece, è tenuto a fornire la prova liberatoria del fattore causale fortuito – incluso il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (specie nelle ipotesi di uso improprio della res) – tale da spezzare la catena causale.
Per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/2013).
È, dunque, onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. Ordinanza n. 11526/2017).
Tornando all'esame della fattispecie, va osservato che in base alle risultanze processuali non è possibile affermare che parte attrice abbia adempiuto all'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Infatti, le risultanze di causa sono idonee ad escludere non solo il nesso di causalità sopra descritto ma anche la sussistenza della dedotta insidia. In particolare:
- Il danneggiato conosceva bene i luoghi dell'incidente, dato che vi si recava quotidianamente per recarsi a lavoro;
- Le condizioni metereologiche dovevano indurre il conducente del veicolo a prestare massima attenzione, considerato che è notorio che la pioggia comporta minore aderenza dei mezzi a due ruote sull'asfalto ed ancor più su grate in ferro;
- Inoltre, è incontestato che il sinistro si sia verificato alle ore 8:00 del mattino dell'11.04.2018, ossia in condizioni di ottima visibilità. Tutto ciò porta a concludere nel senso che la condotta dell'attore sia stata la circostanza causale autonoma tale da determinare l'evento, facendo così venir meno il nesso tra l'asserita insidia e la caduta.
Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, affinché il danneggiato possa ottenere il risarcimento, l'insidia deve essere imprevedibile ed inevitabile, ed inoltre, la condotta del danneggiato va parametrata alle circostanze di tempo e di luogo, tanto che la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (cfr., ex multis, Cass. n. 4279/2008; n. 3662/2013). È indubbio, infatti, che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, privando dell'efficienza causale il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (Cass. n. 6640/1998). Al riguardo, proprio di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “La responsabilità di cui all'articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa exarticolo 1227 del
Cc (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'articolo 360 del Cpc (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti. (Ciò posto, ha osservato la Suprema Corte, la sentenza gravata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del nesso causale laddove ha affermato che la condotta del danneggiato aveva integrato gli estremi del fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato da un lieve scostamento della grata dal piano di calpestio facilmente individuabile, poiché nei pressi della detta grata vi era lo spazio lasciato vuoto, nel marciapiede, dall'assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la sconnessione e quindi comportava l'adeguamento della condotta del pedone alla situazione).” (Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n.9487).
Allo stesso modo, va altresì esclusa una responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o del trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, non sussistenti per i motivi suindicati.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_2
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_2 CP_2
, e delle spese processuali che si
[...] Parte_1 CP_4 liquidano in complessivi € 2.540,00, ciascuno di essi, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 19 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna