Articolo 27 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 26Articolo 28
Versione
13 agosto 1967
Art. 27.
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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