Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2024, n. 30716
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Sentenza 14 maggio 2024

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In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2024, n. 30716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30716
    Data del deposito : 14 maggio 2024

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