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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 164/2024 r.g. riassunto in seguito a ordinanza n. 534/2023 con la quale la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della C.d.A. di Lecce n. 124/2020 riassunto da:
PIAZZOLLA Avv. MICHELE (C.F. ), rappresentato e difeso sé C.F._1 medesimo,
RIASSUMENTE nei confronti di
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico Fedele come CP_2 da mandato in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordinanza nr. 5909 del 28.12.2018 il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. ex artt. 28 L. n.794/1942, 14 D.Lgs. Parte_1
n.150/2011, condannava la a pagare al ricorrente il Controparte_1
pagina 1 di 7 compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in favore di essa nel pregresso CP_1 giudizio svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale.
Per la totale riforma di tale ordinanza la proponeva appello, deducendo che il CP_1
Tribunale aveva errato nel rigettare la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché nell'accogliere, sia pure in parte, la domanda di pagamento dell'avvocato, stante l'assenza di prova;
chiedeva quindi la riforma dell'ordinanza, con vittoria di spese del doppio grado.
2. - La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 124 del 4.02.2020, previo rigetto dell'istanza inibitoria, così decideva, “…ritiene il Collegio che la pronuncia con cui viene definito il procedimento avente ad oggetto spese, diritti ed onorari spettanti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, debba essere considerata inappellabile avendo il legislatore inteso escludere l'appellabilità per le decisioni che abbiano tale oggetto.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado”.
L'avv. proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione, affidato Parte_1 ad un unico motivo, con cui denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 14 d.lgs. n.
150 del 2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale motivato la compensazione delle spese di lite sulla base della “complessità della questione trattata”, dunque in fattispecie non ricompresa nella previsione normativa.
Nell'instaurato giudizio, si costituiva la resistendo con controricorso. CP_1
3. – La Corte di Cassazione con ordinanza nr. 534/2023 del 26.06.2023 (depositata l'8.01.2024– R.G. n.28934/2020) accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese e rinviava la causa alla Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nella parte motiva di detta ordinanza di annullamento con rinvio, la Suprema
Corte rilevava che la Corte di Appello aveva errato nel porre la complessità della controversia a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite, poiché in tal modo aveva fatto una prognosi ex ante circa l'esito del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 19.02.2024, ha Parte_1 riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di Appello, Prima Sezione Civile, al fine di ottenere una nuova pronuncia sulle spese di lite del grado di appello e del giudizio di legittimità, conforme al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte.
pagina 2 di 7 Resiste costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
16.04.2024, deducendo la correttezza della statuizione di compensazione delle spese sulla base di una diversa motivazione, ossia in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso e della decisione. Ha chiesto, pertanto, la conferma della statuizione impugnata, con rettifica della sola motivazione.
All'udienza collegiale del 9/07/2025, previo deposito delle memorie difensive scritte nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte
e vincolante per il presente giudizio di rinvio, nonché individuare le parti della sentenza in questa sede oramai coperte da giudicato.
Come innanzi sintetizzato, la Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 534/2023 ha annullato la sentenza n. 124/2020 della Corte d'Appello di Lecce limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio. È pertanto passata in giudicato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza resa ex artt. 28 L. n.794/1942, 14 D.Lgs. n.150/2011.
Orbene, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto, vincolante per il presente giudizio di rinvio, secondo cui “Nella fattispecie in esame le ragioni che la Corte
d'appello ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell'operata compensazione, sostanzialmente evidenziando la complessità della controversia, sono palesemente illogiche ed erronee, attribuendo rilevanza a una sorta di prognosi ex ante circa l'esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento e verifica propria di quest'ultimo”.
Segnatamente ha evidenziato che, nella fattispecie, l'art. 92, comma 2, c.p.c. – nella formulazione introdotta dalla legge n. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69/2009 ratione temporis applicabile – è norma elastica che pone a fondamento della compensazione delle spese del giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, le “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” che, in quanto non esattamente determinabili a priori, devono essere dal giudice del merito specificate in via interpretativa, con giudizio censurabile in sede di legittimità.
È necessario, pertanto, che l'operata compensazione non sia fondata su ragioni illogiche o erronee, venendosi altrimenti a configurare il vizio di violazione di legge.
pagina 3 di 7 La Corte ha, quindi, demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di tutte le fasi processuali, inclusa la fase di legittimità. Entro tale ambito va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciarsi in merito alla presente controversia.
5. - Tanto premesso, il principio di diritto come innanzi fissato dalla Suprema Corte impone di valutare, alla luce dell'esito del giudizio, i presupposti sulla base dei quali regolamentare le spese del giudizio.
Occorre dare applicazione all'art.92 co.2 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 (convertito in L. 162/2014) e a seguito della sentenza n.77/2018 della
Corte costituzionale, in forza del quale il principio generale di soccombenza può essere limitato dal giudice disponendo la compensazione delle spese, totale o parziale, purché ne ricorrano i presupposti di legge, da individuarsi, nella soccombenza reciproca, nell'assoluta novità della questione giuridica o nel mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente della causa o nelle gravi ed eccezionali ragioni che, per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicate nella motivazione
(Cassazione civile, sez. VI, 14/7/2020, n. 14939; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3977).
La deroga alla regola della soccombenza è consentita, pertanto, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal primo comma della citata norma, in presenza di analoghe decisive ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Tale deroga necessita di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, come ribadito dalla costante giurisprudenza, non potendo “la motivazione sulla statuizione di compensazione” essere “desunta dal complesso del provvedimento nel quale quella statuizione è inserita, giacché in tal modo all'esplicita motivazione richiesta dall'art. 92
c.p.c., comma 2, e alla valutazione del giudice del merito verrebbe impropriamente a sostituirsi quella del giudice di legittimità, trattandosi, per l'appunto, di un onere di motivazione richiesto come condizione di legittimità della statuizione di compensazione e specificamente gravante sul giudice di merito” (Cass., sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 febbraio - 5 maggio 2015, n. 8918).
Orbene, reputa questo giudice del rinvio che, nella fattispecie in esame, applicando il principio di diritto fissato dalla Cassazione, non ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per la compensazione delle spese processuali.
Ed invero, sebbene vi sia stata un'evoluzione giurisprudenziale in relazione al tema dell'ammissibilità o meno dell'appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento trattato con il rito speciale ex art. 14 D.lgs. 150/2011, deve osservarsi che il contrasto di pagina 4 di 7 orientamenti di merito e di legittimità risultava già risolto al momento della proposizione dell'appello da parte di avverso l'ordinanza del Tribunale Controparte_1 di Lecce nr. 5909/2018 (atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. notificato il
23.1.2019).
In particolare, già nel 2017 la Suprema Corte aveva precisato che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile e può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato; diversamente, differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale in contrasto con l'obiettivo dell'armonizzazione del sistema (Cass. Sez. 2, n. 12411/2017).
Detto orientamento è stato recepito anche a Sezioni Unite con pronuncia n. 4485 del 2018, che, delineando dei veri e propri punti fermi sulle controversie in oggetto, ha stabilito che: la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, ex artt. 28 e ss L. 794/1942, può essere introdotta sia con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dando luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 dlgs. 150/2011, sia con ricorso ex art. 633 e ss. cpc, nel qual caso la fase successiva ed eventuale di opposizione va proposta nelle forme dell'art. 702bis e ss. cpc, come integrate dalla disciplina speciale di cui al dlgs. 150/2011; detta controversia resta soggetta al rito di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, inerenti all'an debeatur, dovendosi considerare che il rapporto di prestazione d'opera si presta naturalmente ad essere accertato con il rito sommario;
-l'ordinanza che chiude il procedimento sommario speciale, per espressa previsione di legge, contenuta nell'art. 14 L.
150/2011, ma già nell'art. 29 comma 6 L. 794/1942, è inappellabile;
- qualora il cliente ampli il thema decidendum (ad esempio proponendo un'eccezione o una domanda riconvenzionale sulla quale il giudice investito della domanda del professionista ritenga di pronunciarsi), la trattazione di tale nuova causa petendi dovrà avvenire anch'essa, se non esorbita dalla competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 dlgs. n. 150/2011, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (anche in tal caso, con provvedimento non impugnabile), e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione pagina 5 di 7 piena, previa separazione delle domande (principi ribaditi da ultimo anche da Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022).
In definitiva, alla luce dei richiamati pronunciamenti, anche a sezioni unite, che hanno comportato il superamento delle incertezze dovute ai diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito succedutisi in materia, nella fattispecie difettano i presupposti e le gravi ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese di lite e, in particolare, non risulta presente alcun contrasto di giurisprudenza - sul punto innanzi esaminato – prima della proposizione dell'appello, poi dichiarato inammissibile, né vi è stato in corso di causa un mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente.
Tantomeno la pronuncia di inammissibilità dell'appello può di per sé sola integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., configurando anzi una situazione di soccombenza, come recentemente chiarito dalla
Suprema Corte con la ordinanza n. 15847 del 6 giugno 2024.
Alla luce delle considerazioni svolte e del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, in riforma della sentenza n. 124 del 4.02.2020 (R.G. n.
86/2019) della Corte di Appello di Lecce, le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della in conseguenza della CP_1 inammissibilità dell'appello, dichiarata con la citata sentenza e la cui statuizione ha ormai acquisito valore di res iudicata. I compensi vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia (euro 21.424,00), dell'attività difensiva svolta e, limitatamente al giudizio di cassazione e al presente giudizio di rinvio, dei valori superiori ma prossimi ai minimi di legge, attenendo la controversia alla sola disciplina delle spese processuali.
6. – Le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo che segue, vanno parimenti poste a carico della Controparte_1 in applicazione del criterio della soccombenza, al quale – come detto – non vi
[...] sono ragioni per derogare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , con atto ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di in persona Controparte_1 della Dott.ssa per la riforma della sentenza n. 124/2020 della Corte CP_2
pagina 6 di 7 d'Appello di Lecce - Seconda Sezione Civile, in seguito a sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio nr. 534/2023, così provvede:
a) in riforma del capo n.2 del dispositivo della sentenza della Corte di Appello nr.124/2020, così provvede: condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del riassumente Avv. , delle spese processuali, Parte_1 che liquida: a.1) per il giudizio di appello n. 86/2019 R.G. in complessivi euro 4.000,00 per compensi;
a.2) per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 3.201,00, di cui euro 2.500,00 per compensi ed euro 701,00 per spese, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge;
b) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 riassumente Avv. , delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 rinvio, che liquida in complessivi euro 3.764,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge.
Lecce, 5 novembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 164/2024 r.g. riassunto in seguito a ordinanza n. 534/2023 con la quale la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della C.d.A. di Lecce n. 124/2020 riassunto da:
PIAZZOLLA Avv. MICHELE (C.F. ), rappresentato e difeso sé C.F._1 medesimo,
RIASSUMENTE nei confronti di
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico Fedele come CP_2 da mandato in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordinanza nr. 5909 del 28.12.2018 il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. ex artt. 28 L. n.794/1942, 14 D.Lgs. Parte_1
n.150/2011, condannava la a pagare al ricorrente il Controparte_1
pagina 1 di 7 compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in favore di essa nel pregresso CP_1 giudizio svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale.
Per la totale riforma di tale ordinanza la proponeva appello, deducendo che il CP_1
Tribunale aveva errato nel rigettare la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché nell'accogliere, sia pure in parte, la domanda di pagamento dell'avvocato, stante l'assenza di prova;
chiedeva quindi la riforma dell'ordinanza, con vittoria di spese del doppio grado.
2. - La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 124 del 4.02.2020, previo rigetto dell'istanza inibitoria, così decideva, “…ritiene il Collegio che la pronuncia con cui viene definito il procedimento avente ad oggetto spese, diritti ed onorari spettanti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, debba essere considerata inappellabile avendo il legislatore inteso escludere l'appellabilità per le decisioni che abbiano tale oggetto.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado”.
L'avv. proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione, affidato Parte_1 ad un unico motivo, con cui denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 14 d.lgs. n.
150 del 2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale motivato la compensazione delle spese di lite sulla base della “complessità della questione trattata”, dunque in fattispecie non ricompresa nella previsione normativa.
Nell'instaurato giudizio, si costituiva la resistendo con controricorso. CP_1
3. – La Corte di Cassazione con ordinanza nr. 534/2023 del 26.06.2023 (depositata l'8.01.2024– R.G. n.28934/2020) accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese e rinviava la causa alla Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nella parte motiva di detta ordinanza di annullamento con rinvio, la Suprema
Corte rilevava che la Corte di Appello aveva errato nel porre la complessità della controversia a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite, poiché in tal modo aveva fatto una prognosi ex ante circa l'esito del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 19.02.2024, ha Parte_1 riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di Appello, Prima Sezione Civile, al fine di ottenere una nuova pronuncia sulle spese di lite del grado di appello e del giudizio di legittimità, conforme al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte.
pagina 2 di 7 Resiste costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
16.04.2024, deducendo la correttezza della statuizione di compensazione delle spese sulla base di una diversa motivazione, ossia in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso e della decisione. Ha chiesto, pertanto, la conferma della statuizione impugnata, con rettifica della sola motivazione.
All'udienza collegiale del 9/07/2025, previo deposito delle memorie difensive scritte nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte
e vincolante per il presente giudizio di rinvio, nonché individuare le parti della sentenza in questa sede oramai coperte da giudicato.
Come innanzi sintetizzato, la Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 534/2023 ha annullato la sentenza n. 124/2020 della Corte d'Appello di Lecce limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio. È pertanto passata in giudicato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza resa ex artt. 28 L. n.794/1942, 14 D.Lgs. n.150/2011.
Orbene, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto, vincolante per il presente giudizio di rinvio, secondo cui “Nella fattispecie in esame le ragioni che la Corte
d'appello ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell'operata compensazione, sostanzialmente evidenziando la complessità della controversia, sono palesemente illogiche ed erronee, attribuendo rilevanza a una sorta di prognosi ex ante circa l'esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento e verifica propria di quest'ultimo”.
Segnatamente ha evidenziato che, nella fattispecie, l'art. 92, comma 2, c.p.c. – nella formulazione introdotta dalla legge n. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69/2009 ratione temporis applicabile – è norma elastica che pone a fondamento della compensazione delle spese del giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, le “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” che, in quanto non esattamente determinabili a priori, devono essere dal giudice del merito specificate in via interpretativa, con giudizio censurabile in sede di legittimità.
È necessario, pertanto, che l'operata compensazione non sia fondata su ragioni illogiche o erronee, venendosi altrimenti a configurare il vizio di violazione di legge.
pagina 3 di 7 La Corte ha, quindi, demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di tutte le fasi processuali, inclusa la fase di legittimità. Entro tale ambito va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciarsi in merito alla presente controversia.
5. - Tanto premesso, il principio di diritto come innanzi fissato dalla Suprema Corte impone di valutare, alla luce dell'esito del giudizio, i presupposti sulla base dei quali regolamentare le spese del giudizio.
Occorre dare applicazione all'art.92 co.2 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 (convertito in L. 162/2014) e a seguito della sentenza n.77/2018 della
Corte costituzionale, in forza del quale il principio generale di soccombenza può essere limitato dal giudice disponendo la compensazione delle spese, totale o parziale, purché ne ricorrano i presupposti di legge, da individuarsi, nella soccombenza reciproca, nell'assoluta novità della questione giuridica o nel mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente della causa o nelle gravi ed eccezionali ragioni che, per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicate nella motivazione
(Cassazione civile, sez. VI, 14/7/2020, n. 14939; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3977).
La deroga alla regola della soccombenza è consentita, pertanto, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal primo comma della citata norma, in presenza di analoghe decisive ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Tale deroga necessita di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, come ribadito dalla costante giurisprudenza, non potendo “la motivazione sulla statuizione di compensazione” essere “desunta dal complesso del provvedimento nel quale quella statuizione è inserita, giacché in tal modo all'esplicita motivazione richiesta dall'art. 92
c.p.c., comma 2, e alla valutazione del giudice del merito verrebbe impropriamente a sostituirsi quella del giudice di legittimità, trattandosi, per l'appunto, di un onere di motivazione richiesto come condizione di legittimità della statuizione di compensazione e specificamente gravante sul giudice di merito” (Cass., sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 febbraio - 5 maggio 2015, n. 8918).
Orbene, reputa questo giudice del rinvio che, nella fattispecie in esame, applicando il principio di diritto fissato dalla Cassazione, non ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per la compensazione delle spese processuali.
Ed invero, sebbene vi sia stata un'evoluzione giurisprudenziale in relazione al tema dell'ammissibilità o meno dell'appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento trattato con il rito speciale ex art. 14 D.lgs. 150/2011, deve osservarsi che il contrasto di pagina 4 di 7 orientamenti di merito e di legittimità risultava già risolto al momento della proposizione dell'appello da parte di avverso l'ordinanza del Tribunale Controparte_1 di Lecce nr. 5909/2018 (atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. notificato il
23.1.2019).
In particolare, già nel 2017 la Suprema Corte aveva precisato che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile e può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato; diversamente, differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale in contrasto con l'obiettivo dell'armonizzazione del sistema (Cass. Sez. 2, n. 12411/2017).
Detto orientamento è stato recepito anche a Sezioni Unite con pronuncia n. 4485 del 2018, che, delineando dei veri e propri punti fermi sulle controversie in oggetto, ha stabilito che: la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, ex artt. 28 e ss L. 794/1942, può essere introdotta sia con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., dando luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 dlgs. 150/2011, sia con ricorso ex art. 633 e ss. cpc, nel qual caso la fase successiva ed eventuale di opposizione va proposta nelle forme dell'art. 702bis e ss. cpc, come integrate dalla disciplina speciale di cui al dlgs. 150/2011; detta controversia resta soggetta al rito di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, inerenti all'an debeatur, dovendosi considerare che il rapporto di prestazione d'opera si presta naturalmente ad essere accertato con il rito sommario;
-l'ordinanza che chiude il procedimento sommario speciale, per espressa previsione di legge, contenuta nell'art. 14 L.
150/2011, ma già nell'art. 29 comma 6 L. 794/1942, è inappellabile;
- qualora il cliente ampli il thema decidendum (ad esempio proponendo un'eccezione o una domanda riconvenzionale sulla quale il giudice investito della domanda del professionista ritenga di pronunciarsi), la trattazione di tale nuova causa petendi dovrà avvenire anch'essa, se non esorbita dalla competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 dlgs. n. 150/2011, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (anche in tal caso, con provvedimento non impugnabile), e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione pagina 5 di 7 piena, previa separazione delle domande (principi ribaditi da ultimo anche da Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022).
In definitiva, alla luce dei richiamati pronunciamenti, anche a sezioni unite, che hanno comportato il superamento delle incertezze dovute ai diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito succedutisi in materia, nella fattispecie difettano i presupposti e le gravi ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese di lite e, in particolare, non risulta presente alcun contrasto di giurisprudenza - sul punto innanzi esaminato – prima della proposizione dell'appello, poi dichiarato inammissibile, né vi è stato in corso di causa un mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente.
Tantomeno la pronuncia di inammissibilità dell'appello può di per sé sola integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., configurando anzi una situazione di soccombenza, come recentemente chiarito dalla
Suprema Corte con la ordinanza n. 15847 del 6 giugno 2024.
Alla luce delle considerazioni svolte e del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, in riforma della sentenza n. 124 del 4.02.2020 (R.G. n.
86/2019) della Corte di Appello di Lecce, le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della in conseguenza della CP_1 inammissibilità dell'appello, dichiarata con la citata sentenza e la cui statuizione ha ormai acquisito valore di res iudicata. I compensi vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia (euro 21.424,00), dell'attività difensiva svolta e, limitatamente al giudizio di cassazione e al presente giudizio di rinvio, dei valori superiori ma prossimi ai minimi di legge, attenendo la controversia alla sola disciplina delle spese processuali.
6. – Le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo che segue, vanno parimenti poste a carico della Controparte_1 in applicazione del criterio della soccombenza, al quale – come detto – non vi
[...] sono ragioni per derogare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , con atto ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di in persona Controparte_1 della Dott.ssa per la riforma della sentenza n. 124/2020 della Corte CP_2
pagina 6 di 7 d'Appello di Lecce - Seconda Sezione Civile, in seguito a sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio nr. 534/2023, così provvede:
a) in riforma del capo n.2 del dispositivo della sentenza della Corte di Appello nr.124/2020, così provvede: condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del riassumente Avv. , delle spese processuali, Parte_1 che liquida: a.1) per il giudizio di appello n. 86/2019 R.G. in complessivi euro 4.000,00 per compensi;
a.2) per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 3.201,00, di cui euro 2.500,00 per compensi ed euro 701,00 per spese, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge;
b) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 riassumente Avv. , delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 rinvio, che liquida in complessivi euro 3.764,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge.
Lecce, 5 novembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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