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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore dott.ssa Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. MASSIMO TOME'; Parte_1
nei confronti di in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in Piazza P.IVA_1
Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 17.01.2024, Parte_1
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 18.12.2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
All'udienza del 22.01.2025 è stato sentito personalmente il ricorrente e, concesso termine per documentazione integrativa, il Tribunale si è riservato la decisione.
Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., non condiviso dal Collegio.
L'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può
ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe,
quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già
venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Non può trascurarsi, inoltre, che i giudizi in questione abbiano ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione
temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidate alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre
forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale
nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare,
che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice
ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella menzionata ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione,
in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti
è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole,
sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (dall'allegazione del provvedimento impugnato si apprende che l'istanza è stata presentata in data 09.03.2023).
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia il 18.08.2017, insediandosi nel perugino, prima, e nel pordenonese, poi;
da ultimo, ha riferito in udienza di risiedere a Modena, circostanza che si evince incidentalmente dalla documentazione lavorativa in atti (docc. 10, 11).
Da un punto di vista lavorativo, l'uomo ha documentato plurime occupazioni,
interrotte solo dalle limitazioni dell'emergenza epidemiologica nel 2020: anzitutto,
come manovale cartotecnico presso la società agricola F.lli Utrio Lanfaloni s.s. di
Bevagna (PG), nell'estate del 2018 (doc. 5); poi, con analogo inquadramento professionale, presso la di OR (PD), azienda di Controparte_3
confezionamento di generi non alimentari, ove ha lavorato nei primi mesi del 2019
(doc. 6). Successivamente, tra il settembre 2022 e l'agosto 2023 (docc. 7, 8), è stato occupato in due aziende agricole di Aviano (PN) e come bracciante a Parte_2
tempo determinato;
infine, ha allegato documentazione a riprova del suo lavoro come manovale edile presso l'azienda New Generation Design con sede operativa a
San Giacomo delle Segnate (MN). Il contratto a tempo determinato, decorrente dal luglio 2023 (doc. 9), è stato ripetutamente prorogato ed è tuttora vigente (docc. 10,
11). In udienza ha sostenuto il colloquio in italiano, dimostrando una buona padronanza della lingua;
ha, in ogni caso, dimesso documentazione attestante la frequenza di corsi di lingua italiana fin dal suo arrivo nel nostro Paese (doc. 3). Ha allegato, in aggiunta, le referenze dello staff della Croce Rossa, gestrice della struttura di accoglienza presso la Caserma Cavarzerani di Udine ove l'uomo era originariamente stabilito, che ne attestano la condotta proattiva e collaborante durante la sua permanenza (doc. 4).
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese compensate, posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato raggiunto in epoca successiva al provvedimento di diniego, come dimostrato dalla documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
− ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a Parte_1
conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
− SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 27.06.2025
Il Presidente
Filomena Piccirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore dott.ssa Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. MASSIMO TOME'; Parte_1
nei confronti di in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in Piazza P.IVA_1
Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 17.01.2024, Parte_1
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 18.12.2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
All'udienza del 22.01.2025 è stato sentito personalmente il ricorrente e, concesso termine per documentazione integrativa, il Tribunale si è riservato la decisione.
Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., non condiviso dal Collegio.
L'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può
ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe,
quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già
venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa.
Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Non può trascurarsi, inoltre, che i giudizi in questione abbiano ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione
temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidate alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre
forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale
nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare,
che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice
ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella menzionata ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione,
in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti
è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole,
sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (dall'allegazione del provvedimento impugnato si apprende che l'istanza è stata presentata in data 09.03.2023).
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia il 18.08.2017, insediandosi nel perugino, prima, e nel pordenonese, poi;
da ultimo, ha riferito in udienza di risiedere a Modena, circostanza che si evince incidentalmente dalla documentazione lavorativa in atti (docc. 10, 11).
Da un punto di vista lavorativo, l'uomo ha documentato plurime occupazioni,
interrotte solo dalle limitazioni dell'emergenza epidemiologica nel 2020: anzitutto,
come manovale cartotecnico presso la società agricola F.lli Utrio Lanfaloni s.s. di
Bevagna (PG), nell'estate del 2018 (doc. 5); poi, con analogo inquadramento professionale, presso la di OR (PD), azienda di Controparte_3
confezionamento di generi non alimentari, ove ha lavorato nei primi mesi del 2019
(doc. 6). Successivamente, tra il settembre 2022 e l'agosto 2023 (docc. 7, 8), è stato occupato in due aziende agricole di Aviano (PN) e come bracciante a Parte_2
tempo determinato;
infine, ha allegato documentazione a riprova del suo lavoro come manovale edile presso l'azienda New Generation Design con sede operativa a
San Giacomo delle Segnate (MN). Il contratto a tempo determinato, decorrente dal luglio 2023 (doc. 9), è stato ripetutamente prorogato ed è tuttora vigente (docc. 10,
11). In udienza ha sostenuto il colloquio in italiano, dimostrando una buona padronanza della lingua;
ha, in ogni caso, dimesso documentazione attestante la frequenza di corsi di lingua italiana fin dal suo arrivo nel nostro Paese (doc. 3). Ha allegato, in aggiunta, le referenze dello staff della Croce Rossa, gestrice della struttura di accoglienza presso la Caserma Cavarzerani di Udine ove l'uomo era originariamente stabilito, che ne attestano la condotta proattiva e collaborante durante la sua permanenza (doc. 4).
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese compensate, posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato raggiunto in epoca successiva al provvedimento di diniego, come dimostrato dalla documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
− ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a Parte_1
conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
− SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 27.06.2025
Il Presidente
Filomena Piccirillo