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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. III civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1938/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
corrente in Capoterra, località Macchiareddu, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Corrado Chessa, che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
corrente in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 42, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr.
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Simone Tangorra e Raffaella CP_2
Galimberti, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 13.11.2023, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 10.11.2023, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012). In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
E' incontestato e documentalmente provato (vd. sub doc. n. 1 fasc. attoreo) che il 01.12.2020, con la sottoscrizione del “Contratto di fornitura di energia elettrica”, le parti hanno stipulato contratto di cessione in favore di dell'energia prodotta nel corso dell'intera annualità Controparte_1
2021 dall'impianto di termovalorizzazione nella disponibilità di con Parte_1
determinazione di prezzo fisso ed invariato - con differenziazione rispetto alle ore di peak ed off peak – in relazione a ciascun singolo trimestre come da tabella di cui all'art. 7 dell'accordo.
E', altresì, incontestato che, in mancanza di disdetta di alcuno dei contraenti entro novanta giorni dalla scadenza del 31.12.2021, il contratto di fornitura di energia elettrica è stato tacitamente rinnovato, ex art. 13, rubricato “Durata del contratto, tacito rinnovo e last call”, dal 01.01.2022 al
31.12.2022 alle medesime condizioni pattuite nel 2020 (vd. anche sub doc. n. 5 fasc. attoreo).
Inoltre, è pacifico e documentalmente provato che l'attrice, con comunicazione del 18.07.2022, ha avanzato richiesta di rinegoziazione del contratto, proponendo il testo di una clausola volta a modificare il prezzo pattuito alla luce delle particolari contingenze del mercato, ossia in ragione del sopravvenuto aumento del prezzo di mercato del bene oggetto di fornitura (vd. sub doc. n. 5 fasc.
attoreo). E' provato documentalmente (vd. sub doc. n. 7 fasc. attoreo e n. 5 fasc. convenuta) che
[...]
con nota del 18.07.2022, rilevato, anzitutto, che “nessuna eventuale quanto ipotetica CP_1
maggior possibilità di guadagno” in favore di giustificava la richiesta di Parte_1
rinegoziazione ovvero poteva configurare obblighi nei confronti dell'acquirente, si è resa, tuttavia,
disponibile al dialogo in una più ampia prospettiva commerciale, stante i rapporti intercorrenti inter partes, non mancando di specificare che, in caso di esito infruttuoso del dialogo volto al rinnovo dell'accordo in essere, avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti.
Vi è, poi, prova documentale (vd. sub doc. n. 5 fasc. attoreo e nn. 6/10 fasc. convenuta) che - attesi la richiesta di rinegoziazione da parte attorea e la manifestata mera disponibilità al dialogo da parte della ferma restando la contestazione del diritto della venditrice di Controparte_1
pretendere la revisione del prezzo del contratto del 01.12.2020 – la convenuta, a fronte della richiesta attorea del 18.07.2022, ha fatto pervenire alla in data 04.08.2022, una Parte_1
prima proposta “indicativa e non vincolante” di revisione del prezzo di vendita dell'energia pari ad
€ 240,00 MWh dal 01.10.2022 al 31.03.2023, cui è seguita, in data 02.09.2022 – in ragione della mancata formale accettazione, da parte attorea, della proposta datata 04.08.2022, stante la necessità
di riaggiornarsi alla fine del mese di agosto al fine di valutare la permanenza delle condizioni idonee alla formalizzazione della modifica contrattuale -, una seconda proposta “indicativa e non vincolante” ad un prezzo di vendita ridotto ad € 180,00 MWh dal 01.10.2022 al 31.03.2023, attesa la volatilità sul mercato del prezzo della energia.
Infine, è documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 2, 6 fasc. attoreo e nn. 11/13 fasc. convenuta)
che, attesa la mancata accettazione, da parte della attrice, della proposta di modifica datata
02.09.2022, ha comunicato alla convenuta, in data 28.09.2022, la disdetta del Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica ex art. 13 a decorrere dalla sua naturale scadenza.
Fermo restando che le parti non sono addivenute alla modifica delle condizioni del contratto datato
01.12.2020 nel rispetto della forma scritta prescritta dall'art. 18 dello stesso (vd. sub doc. n. 1 fasc.
attoreo), all'art. 7 del contratto de quo, rubricato “Prezzi”, era espressamente previsto che i prezzi unitari espressi in €/MWh siccome indicati nella tabella 7.1, inclusivi del coefficiente di perdita per le medie tensioni, pari al 2,3%, potevano essere modificati, tenendo conto della variazione dei coefficienti di perdita, a seguito di eventuali variazioni dei valori di cui all'allegato A della delibera
ARG/elt/107/09 e successive modifiche.
Ora – rilevato che il contratto di fornitura de quo non prevedeva altra ipotesi di modificazione del prezzo unitario del bene fornito al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista e regolata dall'art. 7,
tale da impegnare le parti ad addivenire alla modifica secondo i criteri convenuti dai paciscenti -,
non risulta in atti che, nella esecuzione del contratto del 01.12.2020, durante l'annualità 2022 si fossero concretizzate le condizioni tali da impegnare i contraenti alla modifica del prezzo dell'energia elettrica ai sensi della previsione di cui all'art. 7 dell'accordo.
In effetti, dalla lettura della comunicazione dell'attrice del 18.07.2022 è evincibile che l'istanza di revisione del prezzo di vendita dell'energia è giustificata in ragione non già della verificazione delle condizioni di cui all'art. 7 citato bensì dell'aumento del prezzo di mercato dell'energia elettrica,
ritenuto imprevedibile e significativo tanto da risultare di molto superiore a quello oggetto di pattuizione.
In ogni caso, si osserva che parte attrice giammai ha provveduto a dimettere agli atti l'allegato A
della delibera ARG/elt/107/09 e ad indicare dettagliatamente le intervenute variazioni dei valori di cui a detto allegato tali da obbligare i contraenti alla modifica dei prezzi unitari pattuiti.
Pertanto, non vi era alcuna condizione contrattuale che impegnasse Controparte_1
nell'estate del 2022, alla modificazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica siccome determinati espressamente dall'art. 7 del contratto del 01.12.2020, non potendosi certo reputare tale il mero aumento del prezzo dell'energia elettrica intervenuto medio tempore nel mercato di detto bene,
aumento invocato dall'attrice nella richiesta datata 18 luglio 2022 al fine della auspicata revisione.
Rebus sic stantibus, non può imputarsi alla il mancato adempimento Controparte_1
dell'obbligo contrattuale di rinegoziazione delle condizioni del contratto del 01.12.2020 con revisione, in particolare, del prezzo di vendita dell'energia elettrica nell'ipotesi di aumento del prezzo di mercato della stessa, atteso che tale obbligo non è stato convenuto dai contraenti nell'indicato contratto.
D'altronde, non può ancorarsi il supposto obbligo di rinegoziazione delle condizioni di cui al contratto del 01.12.2020 al criterio della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto,
siccome invocato da sulla base del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Parte_1
Infatti, come evidenziato da la circostanza per la quale successivamente Controparte_1
alla stipula del contratto de quo le condizioni di mercato siano mutate - tanto da poter consentire alla in ipotesi, di trarre maggior guadagno dalla esecuzione dell'accordo Parte_1
sottoscritto - rientra nella normale alea del contratto, bilanciata dalla possibilità di disdetta rispetto al tacito rinnovo, con la conseguente possibilità di ottenere condizioni diverse per il periodo successivo alla scadenza dell'accordo. Il mutamento delle condizioni di mercato, peraltro, non è ex sè foriero di configurare né la concreta esistenza né la misura di un ipotetico mancato guadagno,
dovendosi eventualmente fare riferimento alla prospettiva concreta di un accordo alternativo con altro soggetto, nemmeno allegata da parte attorea.
In ogni caso, l'allegata alterazione del sinallagma contrattuale, tale da rendere eccessivamente onerosa per la la prestazione dedotta in contratto, è priva di fondamento. Parte_1
L'attrice, infatti, come dedotto dalla convenuta, ha continuato a produrre energia percependo il corrispettivo contrattualmente pattuito, senza alcuno scompenso economico derivante dal sinallagma contrattuale, non potendo pretendere da il versamento di un Controparte_1
prezzo superiore a quello convenuto.
D'altra parte, la disponibilità mostrata da a considerare - in un'ottica Controparte_1
meramente commerciale e considerati i rapporti intercorrenti con la da oltre un Parte_1
anno – un'eventuale rinegoziazione del prezzo non può certo configurare un obbligo sostenuto da precetto normativo in capo alla convenuta.
Parimenti, la condotta della convenuta successiva alla ricezione della richiesta dell'attrice di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, con l'apertura di un dialogo volto ad appurare l'esistenza di presupposti per pervenire, in ipotesi, ad una modifica del prezzo unitario di vendita dell'energia elettrica, non può certo assurgere, attesa l'allegata rottura ingiustificata delle trattative,
al grado di culpa in contrahendo per il mancato rispetto dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c..
Fermo restando, ut supra esposto, che è stata l'attrice, con la comunicazione del 28.09.2022, ad interrompere le trattative volte alla eventuale modificazione delle condizioni del contratto del
01.12.2020 in tema di prezzo unitario dell'energia compravenduta, attesa la mancata accettazione della proposta di modifica formulata dalla il 02.09.2022, deve osservarsi Controparte_1
che la convenuta, con la nota del 18.07.2022, ha ricondotto la manifestata disponibilità alla rinegoziazione ad uno spirito di mera collaborazione in seno ad una più ampia prospettiva commerciale in ragione dei rapporti intercorrenti inter partes - e ciò pur nella ribadita assenza di un obbligo negoziale alle revisione delle vigenti condizioni contrattuali -, tanto da subordinare, sin dalla prima (contro)proposta del 04.08.2022, l'eventuale rinegoziazione delle clausole contrattuali al prolungamento del contratto al 31.03.2023 ed alla conseguente rinunzia dell'attrice alla facoltà di disdetta rispetto al tacito rinnovo ex art. 13.
Inoltre, è tanto vero che l'apertura al dialogo della convenuta doveva intendersi come manifestazione di spirito di collaborazione volto meramente a verificare se vi fossero i presupposti per una modifica contrattuale in corso di esecuzione dell'accordo del 01.12.2020, e ciò pur in assenza di clausole contrattuali che obbligassero le parti alla revisione del prezzo unitario convenuto in presenza di oscillazioni (in aumento ovvero in diminuzione) di mercato del prezzo dell'energia elettrica, che le due proposte inviate dalla alla Controparte_1 Parte_1
durante le trattative intavolate su sollecitazione di quest'ultima – pena, peraltro, le prospettate
[...]
richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito (vd. sub doc. n. 5 fasc. attoreo) ovvero sospensione della fornitura (vd. sub doc. n. 11 fasc. convenuta) -, dovevano ritenersi meramente indicative e non vincolanti. In tale quadro, non può essere certo censurato il contegno della convenuta allorquando, all'inizio del mese di settembre del 2022, in assenza di accordo circa il contenuto della bozza inviata alla il 04.08.2022 (alla cui ricezione la convenuta replicava esplicitando la necessità di Parte_1
riaggiornarsi alla fine del mese di agosto per valutare la persistenza o meno delle condizioni necessarie alla formalizzazione della modifica contrattuale), faceva pervenire all'attrice una seconda bozza di accordo modificativo con indicazione di un prezzo unitario di vendita di € 180,00
MWh in luogo di € 240 MWh in ragione della diminuzione del prezzo di mercato del bene medio tempore intervenuta.
Infatti, stante i presupposti esistenti all'apertura delle trattative volte alla rinegoziazione del prezzo di compravendita dell'energia elettrica, soprattutto da parte della compratrice siccome enunciati sin dalla nota del 18.07.2022, non è possibile ritenere - attesa, in particolare, la naturale e scontata oscillazione dei prezzi di mercato dell'energia elettrica - che la fosse Controparte_1
vincolata alla proposta del 04.08.2022 e che, pertanto, alla ripresa delle trattative nel mese di settembre del 2022 fosse già sorto in capo alla l'affidamento sulla conclusione Parte_1
delle stesse alle condizioni di cui alla bozza del 04.08.2022 in ordine al prezzo unitario di acquisto del bene.
Pertanto, non è configurabile responsabilità precontrattuale alcuna a carico della convenuta.
Stante le suesposte argomentazioni, le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Infondata appare, altresì, la reconventio formulata dalla Controparte_1
Deve, infatti, rilevarsi in primis che, stante le condizioni di cui al contratto di fornitura del
01.12.2020, non vi era alcuna clausola che obbligasse la alla produzione minima Parte_1
di 1.500 MWh al mese per le ultime tre mensilità dell'anno 2022.
Fermo restando che la comunicazione del 12.09.2022 conteneva soltanto una stima cautelativa (vd.
sub doc. n. 18 fasc. convenuta), dalla lettura delle clausole contrattuali vigenti nel 2022 ed, in specie, del dato relativo al Long Term Forecast (LTF) di cui alla allegata tabella emerge, anzi, che le stime per la produzione di energia elettrica nelle ultime tre mensilità erano nettamente inferiori al dato indicato nella citata comunicazione, così come alla quantità di energia dipoi effettivamente erogata dalla venditrice alla compratrice in tale periodo, siccome conteggiata dalla stessa convenuta.
Inoltre, era contrattualmente preveduta una programmazione oraria dell'energia immessa dalla venditrice sempre più precisa e puntuale con l'avvicinarsi del momento di produzione reale ed effettiva dell'energia da parte dell'impianto di produzione secondo tempi e modalità di cui all'art. 6 della fornitura de qua, la cui violazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta.
In ogni caso, anche diversamente opinando sul punto, deve osservarsi, in secondo luogo, che non ha provato e neppure ha offerto di provare documentalmente gli Controparte_1
allegati versamenti di somme di denaro per l'acquisto, sulla borsa dell'energia elettrica gestita dal della energia elettrica non fornita dalla a Organizzazione_1 Parte_1
prezzi superiori rispetto a quelli pattuiti con quest'ultima.
Ne discende, attesane l'infondatezza, che anche la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata.
Quanto, infine, alla istanza proposta dall'attrice ex art. 89, II c., c.p.c. in relazione alle allegate espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta siccome meglio indicate nelle note scritte depositate da il 31.05.2023, il Parte_1
Tribunale rileva che le espressioni utilizzate da nei confronti di controparte Controparte_1
nella memoria di costituzione, seppur colorite, non trascendono le esigenze difensive e sono predisposte per dimostrare la ritenuta scarsissima attendibilità delle allegazioni di cui in citazione
(cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 17.10.2019, n. 26318), e ciò, comunque, senza travalicare il limite della convenienza e decenza.
Ne consegue che l'istanza attorea ex art. 89 c.p.c. è inaccoglibile.
Segue alla soccombenza reciproca la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande attoree perché infondate;
- rigetta la reconventio della convenuta perché infondata;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 30 gennaio 2024.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. III civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1938/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
corrente in Capoterra, località Macchiareddu, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Corrado Chessa, che la Parte_2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
corrente in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 42, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr.
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Simone Tangorra e Raffaella CP_2
Galimberti, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 13.11.2023, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 10.11.2023, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012). In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
E' incontestato e documentalmente provato (vd. sub doc. n. 1 fasc. attoreo) che il 01.12.2020, con la sottoscrizione del “Contratto di fornitura di energia elettrica”, le parti hanno stipulato contratto di cessione in favore di dell'energia prodotta nel corso dell'intera annualità Controparte_1
2021 dall'impianto di termovalorizzazione nella disponibilità di con Parte_1
determinazione di prezzo fisso ed invariato - con differenziazione rispetto alle ore di peak ed off peak – in relazione a ciascun singolo trimestre come da tabella di cui all'art. 7 dell'accordo.
E', altresì, incontestato che, in mancanza di disdetta di alcuno dei contraenti entro novanta giorni dalla scadenza del 31.12.2021, il contratto di fornitura di energia elettrica è stato tacitamente rinnovato, ex art. 13, rubricato “Durata del contratto, tacito rinnovo e last call”, dal 01.01.2022 al
31.12.2022 alle medesime condizioni pattuite nel 2020 (vd. anche sub doc. n. 5 fasc. attoreo).
Inoltre, è pacifico e documentalmente provato che l'attrice, con comunicazione del 18.07.2022, ha avanzato richiesta di rinegoziazione del contratto, proponendo il testo di una clausola volta a modificare il prezzo pattuito alla luce delle particolari contingenze del mercato, ossia in ragione del sopravvenuto aumento del prezzo di mercato del bene oggetto di fornitura (vd. sub doc. n. 5 fasc.
attoreo). E' provato documentalmente (vd. sub doc. n. 7 fasc. attoreo e n. 5 fasc. convenuta) che
[...]
con nota del 18.07.2022, rilevato, anzitutto, che “nessuna eventuale quanto ipotetica CP_1
maggior possibilità di guadagno” in favore di giustificava la richiesta di Parte_1
rinegoziazione ovvero poteva configurare obblighi nei confronti dell'acquirente, si è resa, tuttavia,
disponibile al dialogo in una più ampia prospettiva commerciale, stante i rapporti intercorrenti inter partes, non mancando di specificare che, in caso di esito infruttuoso del dialogo volto al rinnovo dell'accordo in essere, avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti.
Vi è, poi, prova documentale (vd. sub doc. n. 5 fasc. attoreo e nn. 6/10 fasc. convenuta) che - attesi la richiesta di rinegoziazione da parte attorea e la manifestata mera disponibilità al dialogo da parte della ferma restando la contestazione del diritto della venditrice di Controparte_1
pretendere la revisione del prezzo del contratto del 01.12.2020 – la convenuta, a fronte della richiesta attorea del 18.07.2022, ha fatto pervenire alla in data 04.08.2022, una Parte_1
prima proposta “indicativa e non vincolante” di revisione del prezzo di vendita dell'energia pari ad
€ 240,00 MWh dal 01.10.2022 al 31.03.2023, cui è seguita, in data 02.09.2022 – in ragione della mancata formale accettazione, da parte attorea, della proposta datata 04.08.2022, stante la necessità
di riaggiornarsi alla fine del mese di agosto al fine di valutare la permanenza delle condizioni idonee alla formalizzazione della modifica contrattuale -, una seconda proposta “indicativa e non vincolante” ad un prezzo di vendita ridotto ad € 180,00 MWh dal 01.10.2022 al 31.03.2023, attesa la volatilità sul mercato del prezzo della energia.
Infine, è documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 2, 6 fasc. attoreo e nn. 11/13 fasc. convenuta)
che, attesa la mancata accettazione, da parte della attrice, della proposta di modifica datata
02.09.2022, ha comunicato alla convenuta, in data 28.09.2022, la disdetta del Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica ex art. 13 a decorrere dalla sua naturale scadenza.
Fermo restando che le parti non sono addivenute alla modifica delle condizioni del contratto datato
01.12.2020 nel rispetto della forma scritta prescritta dall'art. 18 dello stesso (vd. sub doc. n. 1 fasc.
attoreo), all'art. 7 del contratto de quo, rubricato “Prezzi”, era espressamente previsto che i prezzi unitari espressi in €/MWh siccome indicati nella tabella 7.1, inclusivi del coefficiente di perdita per le medie tensioni, pari al 2,3%, potevano essere modificati, tenendo conto della variazione dei coefficienti di perdita, a seguito di eventuali variazioni dei valori di cui all'allegato A della delibera
ARG/elt/107/09 e successive modifiche.
Ora – rilevato che il contratto di fornitura de quo non prevedeva altra ipotesi di modificazione del prezzo unitario del bene fornito al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista e regolata dall'art. 7,
tale da impegnare le parti ad addivenire alla modifica secondo i criteri convenuti dai paciscenti -,
non risulta in atti che, nella esecuzione del contratto del 01.12.2020, durante l'annualità 2022 si fossero concretizzate le condizioni tali da impegnare i contraenti alla modifica del prezzo dell'energia elettrica ai sensi della previsione di cui all'art. 7 dell'accordo.
In effetti, dalla lettura della comunicazione dell'attrice del 18.07.2022 è evincibile che l'istanza di revisione del prezzo di vendita dell'energia è giustificata in ragione non già della verificazione delle condizioni di cui all'art. 7 citato bensì dell'aumento del prezzo di mercato dell'energia elettrica,
ritenuto imprevedibile e significativo tanto da risultare di molto superiore a quello oggetto di pattuizione.
In ogni caso, si osserva che parte attrice giammai ha provveduto a dimettere agli atti l'allegato A
della delibera ARG/elt/107/09 e ad indicare dettagliatamente le intervenute variazioni dei valori di cui a detto allegato tali da obbligare i contraenti alla modifica dei prezzi unitari pattuiti.
Pertanto, non vi era alcuna condizione contrattuale che impegnasse Controparte_1
nell'estate del 2022, alla modificazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica siccome determinati espressamente dall'art. 7 del contratto del 01.12.2020, non potendosi certo reputare tale il mero aumento del prezzo dell'energia elettrica intervenuto medio tempore nel mercato di detto bene,
aumento invocato dall'attrice nella richiesta datata 18 luglio 2022 al fine della auspicata revisione.
Rebus sic stantibus, non può imputarsi alla il mancato adempimento Controparte_1
dell'obbligo contrattuale di rinegoziazione delle condizioni del contratto del 01.12.2020 con revisione, in particolare, del prezzo di vendita dell'energia elettrica nell'ipotesi di aumento del prezzo di mercato della stessa, atteso che tale obbligo non è stato convenuto dai contraenti nell'indicato contratto.
D'altronde, non può ancorarsi il supposto obbligo di rinegoziazione delle condizioni di cui al contratto del 01.12.2020 al criterio della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto,
siccome invocato da sulla base del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Parte_1
Infatti, come evidenziato da la circostanza per la quale successivamente Controparte_1
alla stipula del contratto de quo le condizioni di mercato siano mutate - tanto da poter consentire alla in ipotesi, di trarre maggior guadagno dalla esecuzione dell'accordo Parte_1
sottoscritto - rientra nella normale alea del contratto, bilanciata dalla possibilità di disdetta rispetto al tacito rinnovo, con la conseguente possibilità di ottenere condizioni diverse per il periodo successivo alla scadenza dell'accordo. Il mutamento delle condizioni di mercato, peraltro, non è ex sè foriero di configurare né la concreta esistenza né la misura di un ipotetico mancato guadagno,
dovendosi eventualmente fare riferimento alla prospettiva concreta di un accordo alternativo con altro soggetto, nemmeno allegata da parte attorea.
In ogni caso, l'allegata alterazione del sinallagma contrattuale, tale da rendere eccessivamente onerosa per la la prestazione dedotta in contratto, è priva di fondamento. Parte_1
L'attrice, infatti, come dedotto dalla convenuta, ha continuato a produrre energia percependo il corrispettivo contrattualmente pattuito, senza alcuno scompenso economico derivante dal sinallagma contrattuale, non potendo pretendere da il versamento di un Controparte_1
prezzo superiore a quello convenuto.
D'altra parte, la disponibilità mostrata da a considerare - in un'ottica Controparte_1
meramente commerciale e considerati i rapporti intercorrenti con la da oltre un Parte_1
anno – un'eventuale rinegoziazione del prezzo non può certo configurare un obbligo sostenuto da precetto normativo in capo alla convenuta.
Parimenti, la condotta della convenuta successiva alla ricezione della richiesta dell'attrice di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, con l'apertura di un dialogo volto ad appurare l'esistenza di presupposti per pervenire, in ipotesi, ad una modifica del prezzo unitario di vendita dell'energia elettrica, non può certo assurgere, attesa l'allegata rottura ingiustificata delle trattative,
al grado di culpa in contrahendo per il mancato rispetto dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c..
Fermo restando, ut supra esposto, che è stata l'attrice, con la comunicazione del 28.09.2022, ad interrompere le trattative volte alla eventuale modificazione delle condizioni del contratto del
01.12.2020 in tema di prezzo unitario dell'energia compravenduta, attesa la mancata accettazione della proposta di modifica formulata dalla il 02.09.2022, deve osservarsi Controparte_1
che la convenuta, con la nota del 18.07.2022, ha ricondotto la manifestata disponibilità alla rinegoziazione ad uno spirito di mera collaborazione in seno ad una più ampia prospettiva commerciale in ragione dei rapporti intercorrenti inter partes - e ciò pur nella ribadita assenza di un obbligo negoziale alle revisione delle vigenti condizioni contrattuali -, tanto da subordinare, sin dalla prima (contro)proposta del 04.08.2022, l'eventuale rinegoziazione delle clausole contrattuali al prolungamento del contratto al 31.03.2023 ed alla conseguente rinunzia dell'attrice alla facoltà di disdetta rispetto al tacito rinnovo ex art. 13.
Inoltre, è tanto vero che l'apertura al dialogo della convenuta doveva intendersi come manifestazione di spirito di collaborazione volto meramente a verificare se vi fossero i presupposti per una modifica contrattuale in corso di esecuzione dell'accordo del 01.12.2020, e ciò pur in assenza di clausole contrattuali che obbligassero le parti alla revisione del prezzo unitario convenuto in presenza di oscillazioni (in aumento ovvero in diminuzione) di mercato del prezzo dell'energia elettrica, che le due proposte inviate dalla alla Controparte_1 Parte_1
durante le trattative intavolate su sollecitazione di quest'ultima – pena, peraltro, le prospettate
[...]
richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito (vd. sub doc. n. 5 fasc. attoreo) ovvero sospensione della fornitura (vd. sub doc. n. 11 fasc. convenuta) -, dovevano ritenersi meramente indicative e non vincolanti. In tale quadro, non può essere certo censurato il contegno della convenuta allorquando, all'inizio del mese di settembre del 2022, in assenza di accordo circa il contenuto della bozza inviata alla il 04.08.2022 (alla cui ricezione la convenuta replicava esplicitando la necessità di Parte_1
riaggiornarsi alla fine del mese di agosto per valutare la persistenza o meno delle condizioni necessarie alla formalizzazione della modifica contrattuale), faceva pervenire all'attrice una seconda bozza di accordo modificativo con indicazione di un prezzo unitario di vendita di € 180,00
MWh in luogo di € 240 MWh in ragione della diminuzione del prezzo di mercato del bene medio tempore intervenuta.
Infatti, stante i presupposti esistenti all'apertura delle trattative volte alla rinegoziazione del prezzo di compravendita dell'energia elettrica, soprattutto da parte della compratrice siccome enunciati sin dalla nota del 18.07.2022, non è possibile ritenere - attesa, in particolare, la naturale e scontata oscillazione dei prezzi di mercato dell'energia elettrica - che la fosse Controparte_1
vincolata alla proposta del 04.08.2022 e che, pertanto, alla ripresa delle trattative nel mese di settembre del 2022 fosse già sorto in capo alla l'affidamento sulla conclusione Parte_1
delle stesse alle condizioni di cui alla bozza del 04.08.2022 in ordine al prezzo unitario di acquisto del bene.
Pertanto, non è configurabile responsabilità precontrattuale alcuna a carico della convenuta.
Stante le suesposte argomentazioni, le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Infondata appare, altresì, la reconventio formulata dalla Controparte_1
Deve, infatti, rilevarsi in primis che, stante le condizioni di cui al contratto di fornitura del
01.12.2020, non vi era alcuna clausola che obbligasse la alla produzione minima Parte_1
di 1.500 MWh al mese per le ultime tre mensilità dell'anno 2022.
Fermo restando che la comunicazione del 12.09.2022 conteneva soltanto una stima cautelativa (vd.
sub doc. n. 18 fasc. convenuta), dalla lettura delle clausole contrattuali vigenti nel 2022 ed, in specie, del dato relativo al Long Term Forecast (LTF) di cui alla allegata tabella emerge, anzi, che le stime per la produzione di energia elettrica nelle ultime tre mensilità erano nettamente inferiori al dato indicato nella citata comunicazione, così come alla quantità di energia dipoi effettivamente erogata dalla venditrice alla compratrice in tale periodo, siccome conteggiata dalla stessa convenuta.
Inoltre, era contrattualmente preveduta una programmazione oraria dell'energia immessa dalla venditrice sempre più precisa e puntuale con l'avvicinarsi del momento di produzione reale ed effettiva dell'energia da parte dell'impianto di produzione secondo tempi e modalità di cui all'art. 6 della fornitura de qua, la cui violazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta.
In ogni caso, anche diversamente opinando sul punto, deve osservarsi, in secondo luogo, che non ha provato e neppure ha offerto di provare documentalmente gli Controparte_1
allegati versamenti di somme di denaro per l'acquisto, sulla borsa dell'energia elettrica gestita dal della energia elettrica non fornita dalla a Organizzazione_1 Parte_1
prezzi superiori rispetto a quelli pattuiti con quest'ultima.
Ne discende, attesane l'infondatezza, che anche la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata.
Quanto, infine, alla istanza proposta dall'attrice ex art. 89, II c., c.p.c. in relazione alle allegate espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta siccome meglio indicate nelle note scritte depositate da il 31.05.2023, il Parte_1
Tribunale rileva che le espressioni utilizzate da nei confronti di controparte Controparte_1
nella memoria di costituzione, seppur colorite, non trascendono le esigenze difensive e sono predisposte per dimostrare la ritenuta scarsissima attendibilità delle allegazioni di cui in citazione
(cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 17.10.2019, n. 26318), e ciò, comunque, senza travalicare il limite della convenienza e decenza.
Ne consegue che l'istanza attorea ex art. 89 c.p.c. è inaccoglibile.
Segue alla soccombenza reciproca la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande attoree perché infondate;
- rigetta la reconventio della convenuta perché infondata;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 30 gennaio 2024.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni