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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 8/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. DINA MATTEO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. BORGHESI MASSIMO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., occorre preliminarmente premettere quanto segue.
Evidenziava, in estrema sintesi, parte opposta quanto segue: - ha Controparte_1 fornito materiali edili all'opponente e l'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata - le parti sono legate da un contratto di fornitura di merci, come dalle fatture
(all. A fascicolo monitorio doc. da 1 a 5) e dai documenti di trasporto (d.d.t.) allegati
(doc. da 13 a 17 comparsa di costituzione e risposta) – i d.d.t. prodotti in giudizio, per la maggior parte firmati dall'opponente, attestano la consegna dei materiali edili e anche quelli privi di sottoscrizione risultano idonei a comprovare la consegna, atteso che non ha mai contestato tempestivamente la mancata ricezione ed anzi Parte_1 ha accettato altre forniture senza problemi e ha continuato a intrattenere rapporti commerciali con l'opposta - la lettera di sollecito di pagamento inviata da CP_1
del 25.05.21 (All. A fascicolo monitorio doc. 6) non è mai stata contestata da
[...]
, ad ulteriore conferma dell'esistenza del credito e della validità delle Parte_1
forniture – l'opponente implicitamente conferma l'avvenuta consegna della merce nel momento in cui ne contesta genericamente e pretestuosamente vizi e difetti, senza peraltro specificare a quali prodotti si riferiscono tali difformità - ha Parte_1
sollevato per la prima volta la questione dei presunti vizi e difformità dei materiali solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, essendo ormai decaduta dall'azione di garanzia ex art. 1490 c.c.. – la fornitura dei predetti materiali si è infatti svolta tra settembre 2020
e febbraio 2021, con consegna costante di materiali per circa quattro mesi consecutivi, senza che controparte abbia mai fatto alcuna segnalazione o abbia restituito la merce solo ora asseritamente e genericamente ritenuta difforme o difettosa - controparte non ha fornito prova di documenti o comunicazioni che attestino una denuncia dei presunti vizi o difformità entro i termini di legge ed anzi l'assenza di segnalazioni tempestive, unita all'implicito utilizzo dei materiali, dimostra la piena accettazione delle forniture da parte di Parte_1
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Pag. 2 di 10 In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che l'opposta abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato mentre le generiche contestazioni da parte dell'opponente non possono ritenersi senz'altro dirimente e probatorie.
Nel caso in esame, il principale indizio è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità delle contestazioni a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa e per diversi anni.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di
Pag. 3 di 10 chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009; 5461/2006; Cass. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde"” (Cass. 4476/2009; Cass. 19780/2008; Cass.
23174/2006).
Nel caso in esame le contestazioni sono generiche e, dunque, inidonee ad impedire la piena efficacia dei documenti prodotti.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel
Pag. 4 di 10 tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
Al riguardo si deve rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Considerare il fatto come provato non significa che il fatto sia anche vero.
Ecco perché la non contestazione non incide o limita il potere di convincimento del giudice, il quale deve comunque giustificare la motivazione in fatto posto che la decisione si giustifica solo se la motivazione è idonea a giustificare la decisione.
La non contestazione è un criterio legale di giustificazione del giudizio in fatto, tanto che i fatti vengono posti “a fondamento” della decisione come lo possono essere anche le nozioni di comune esperienza (art. 115, comma 2).
Ma le regole di giustificazione del giudizio in fatto non sono regole di decisione.
Pag. 5 di 10 Queste sono rappresentate esclusivamente dalle norme che stabiliscono chi, in mancanza di prova, è da considerarsi soccombente.
Il debitore, stante che il fatto è contestato, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe.
Da ciò consegue che di fronte alla mancata contestazione, si tiene conto di questa ai fini della giustificazione del giudizio in fatto e questa fonderà la decisione solo se la motivazione del giudizio in fatto, nel suo complesso e quindi “anche” con la mancata contestazione, sarà idonea a giustificare la decisione, non incorrendo nell'error in procedendo.
Vero è che, inoltre, l'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la mancata specifica contestazione, la decadenza dei vizi come rilevata, stante il lasso di tempo trascorso dalle avvenute forniture, avrebbero addirittura dispensato l'opposta dal fornire la prova effettiva di tali elementi, ben potendosi applicare i principi desumibili dall'art. 115
c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, che consente all'organo giudicante di porre a fondamento della decisione anche i fatti "non specificamente contestati" dalle parti costituite in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, "la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio" (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. III, 18.5.2011 n. 10860).
In particolare, a dire della Corte, "se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda", bisognerebbe "concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva", il quale fonda, di contro, tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere
Pag. 6 di 10 di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Inoltre, perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto, nel caso l'opponente, abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto.
D'altro canto, parte opposta ha dato dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente, evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria genericamente formulata per lite temeraria si osserva.
Ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche
Pag. 7 di 10 d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04;
Cass., 18 marzo 2002, n. 3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e
Pag. 8 di 10 probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come
Pag. 9 di 10 nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave di parte opponente.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 8/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. DINA MATTEO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. BORGHESI MASSIMO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., occorre preliminarmente premettere quanto segue.
Evidenziava, in estrema sintesi, parte opposta quanto segue: - ha Controparte_1 fornito materiali edili all'opponente e l'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata - le parti sono legate da un contratto di fornitura di merci, come dalle fatture
(all. A fascicolo monitorio doc. da 1 a 5) e dai documenti di trasporto (d.d.t.) allegati
(doc. da 13 a 17 comparsa di costituzione e risposta) – i d.d.t. prodotti in giudizio, per la maggior parte firmati dall'opponente, attestano la consegna dei materiali edili e anche quelli privi di sottoscrizione risultano idonei a comprovare la consegna, atteso che non ha mai contestato tempestivamente la mancata ricezione ed anzi Parte_1 ha accettato altre forniture senza problemi e ha continuato a intrattenere rapporti commerciali con l'opposta - la lettera di sollecito di pagamento inviata da CP_1
del 25.05.21 (All. A fascicolo monitorio doc. 6) non è mai stata contestata da
[...]
, ad ulteriore conferma dell'esistenza del credito e della validità delle Parte_1
forniture – l'opponente implicitamente conferma l'avvenuta consegna della merce nel momento in cui ne contesta genericamente e pretestuosamente vizi e difetti, senza peraltro specificare a quali prodotti si riferiscono tali difformità - ha Parte_1
sollevato per la prima volta la questione dei presunti vizi e difformità dei materiali solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, essendo ormai decaduta dall'azione di garanzia ex art. 1490 c.c.. – la fornitura dei predetti materiali si è infatti svolta tra settembre 2020
e febbraio 2021, con consegna costante di materiali per circa quattro mesi consecutivi, senza che controparte abbia mai fatto alcuna segnalazione o abbia restituito la merce solo ora asseritamente e genericamente ritenuta difforme o difettosa - controparte non ha fornito prova di documenti o comunicazioni che attestino una denuncia dei presunti vizi o difformità entro i termini di legge ed anzi l'assenza di segnalazioni tempestive, unita all'implicito utilizzo dei materiali, dimostra la piena accettazione delle forniture da parte di Parte_1
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Pag. 2 di 10 In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che l'opposta abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato mentre le generiche contestazioni da parte dell'opponente non possono ritenersi senz'altro dirimente e probatorie.
Nel caso in esame, il principale indizio è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità delle contestazioni a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa e per diversi anni.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di
Pag. 3 di 10 chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009; 5461/2006; Cass. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde"” (Cass. 4476/2009; Cass. 19780/2008; Cass.
23174/2006).
Nel caso in esame le contestazioni sono generiche e, dunque, inidonee ad impedire la piena efficacia dei documenti prodotti.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel
Pag. 4 di 10 tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
Al riguardo si deve rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Considerare il fatto come provato non significa che il fatto sia anche vero.
Ecco perché la non contestazione non incide o limita il potere di convincimento del giudice, il quale deve comunque giustificare la motivazione in fatto posto che la decisione si giustifica solo se la motivazione è idonea a giustificare la decisione.
La non contestazione è un criterio legale di giustificazione del giudizio in fatto, tanto che i fatti vengono posti “a fondamento” della decisione come lo possono essere anche le nozioni di comune esperienza (art. 115, comma 2).
Ma le regole di giustificazione del giudizio in fatto non sono regole di decisione.
Pag. 5 di 10 Queste sono rappresentate esclusivamente dalle norme che stabiliscono chi, in mancanza di prova, è da considerarsi soccombente.
Il debitore, stante che il fatto è contestato, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe.
Da ciò consegue che di fronte alla mancata contestazione, si tiene conto di questa ai fini della giustificazione del giudizio in fatto e questa fonderà la decisione solo se la motivazione del giudizio in fatto, nel suo complesso e quindi “anche” con la mancata contestazione, sarà idonea a giustificare la decisione, non incorrendo nell'error in procedendo.
Vero è che, inoltre, l'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la mancata specifica contestazione, la decadenza dei vizi come rilevata, stante il lasso di tempo trascorso dalle avvenute forniture, avrebbero addirittura dispensato l'opposta dal fornire la prova effettiva di tali elementi, ben potendosi applicare i principi desumibili dall'art. 115
c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, che consente all'organo giudicante di porre a fondamento della decisione anche i fatti "non specificamente contestati" dalle parti costituite in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, "la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio" (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. III, 18.5.2011 n. 10860).
In particolare, a dire della Corte, "se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda", bisognerebbe "concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva", il quale fonda, di contro, tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere
Pag. 6 di 10 di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Inoltre, perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto, nel caso l'opponente, abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto.
D'altro canto, parte opposta ha dato dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente, evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria genericamente formulata per lite temeraria si osserva.
Ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche
Pag. 7 di 10 d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04;
Cass., 18 marzo 2002, n. 3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e
Pag. 8 di 10 probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come
Pag. 9 di 10 nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave di parte opponente.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
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