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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4634 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Benedetta di Bernardo
e
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_2 C.F._2
27/02/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Cracco
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 [...]
, a Gesualdo (AV), il 26 agosto 2017, trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_2
Comune di Gesualdo (AV) al n. 15, anno 2017, parte II, serie A e altresì trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), al n. 34, anno 2017, parte II, serie B;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
recepire le seguenti
1 CONDIZIONI
1. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi dell'art. Persona_1
337 ter c.c., e sarà collocato paritariamente presso entrambi, mantenendo la residenza anagrafica a
Vicenza presso la casa paterna, in Corso Padova 186.
2. I genitori si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di , nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e Persona_1 aspirazioni.
3.Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
4.I genitori avranno comunque sia l'obbligo di scambiarsi l'un l'altro tempestivamente qualsiasi informazione relativa al figlio minore e a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno con lui e i nominativi di eventuali babysitter o terzi che si occuperanno del bambino.
5.A far data dall'inizio della scuola dell'obbligo, ciascun genitore sarà tenuto a chiedere per iscritto il benestare dell'altro per eventuali gite o vacanze con il minore che dovessero implicare l'assenza di per tre giorni consecutivi o più durante le lezioni scolastiche. Per_1
6.L'eventuale partecipazione di come protagonista attivo (e non mero spettatore fra il Per_1 pubblico) al , durante la festa di San Vincenzo a Gesualdo, dovrà essere oggetto di Parte_1 assenso scritto da parte di entrambi i genitori.
7.Quanto al calendario dei tempi genitori/figlio, le parti concordano che:
trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici, alternandosi di settimana in Persona_2 settimana fra le rispettive abitazioni;
il prelievo del minore avverrà a cura del genitore a cui spetterà la settimana entrante, andandolo a prendere a casa dell'altro la domenica sera alle 19.00. I genitori concordano sin d'ora che, ferma l'alternanza già in vigore, qualora in futuro la Signora CP_1 dovesse ottenere formalmente da contratto la possibilità di lavorare tutti i lunedì in smartworking (e non solo due al mese alternati, come ora), il prelievo del minore slitterà di norma al lunedì pomeriggio all'uscita dell'attività scolastica;
lo scambio avverrà nella città di Vicenza, sia durante l'anno scolastico che durante le festività, con impegno del genitore che si trovi fuori città a riportare il minore a Vicenza;
b. ciascun genitore, nella settimana di spettanza dell'altro e previo accordo fra loro, potrà trascorrere con un pomeriggio infrasettimanale, con prelievo all'uscita dall'asilo e Persona_1 accompagnamento presso la casa dell'altro genitore alle ore 19.00, con l'impegno, in ogni caso, a rispettare gli impegni ludici, sportivi e sociali del minore già concordati;
2 c. ciascun genitore, qualora impegnato in indifferibili trasferte lavorative durante un periodo di propria spettanza con il minore, si impegna prioritariamente a comunicarlo all'altro genitore, e ad affidare a lui la cura del figlio, anziché delegarne l'accudimento a terzi di propria fiducia (siano essi i nonni, e/o gli zii, e/o eventuali baby-sitter);
d. laddove – a causa di impedimenti del padre o della madre (ivi comprese le trasferte lavorative di cui alla clausola c) che precede) – non trascorresse con i genitori uno o più giorni Persona_1 di rispettiva spettanza, questi verranno recuperati in corrispondenti giorni infrasettimanali (esclusi i giorni di vacanza), individuati d'intesa fra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi, nonché con le esigenze del minore;
e. ciascun genitore, nella settimana di spettanza dell'altro, potrà fare fino a due videochiamate quotidiane al minore (della durata non superiore a 5/10 minuti ciascuna, tenuto conto della tenera età del bambino): la prima fra le 7.30 e le 8.15 del mattino nei giorni infrasettimanali (e fra le 8.30 e le
9.30 del mattino nel fine settimana) e la seconda fra le 20.30 e le 21.30 della sera. Sarà il genitore che in quel momento ha con sé il bambino, a chiamare l'altro, avendo cura di individuare un momento di tranquillità del minore. In tali occasioni ciascun genitore si impegna a tenere un contegno rispettoso e a non contraddire, offendere o mettere in cattiva luce l'altro davanti al bambino.
8. Quanto alle festività, le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con il figlio:
a.metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 25 dicembre alle
12:00, sino al 31 dicembre alle ore 12:00, con uno, e dal 31 dicembre alle 12:00 sino alle ore 12 dell'Epifania, con l'altro, dando atto che (i) tenuto conto che il compleanno del minore coincide con il giorno di Natale, il genitore che non trascorrerà con il primo periodo delle vacanze Per_1 natalizie, lo terrà con sé dalle 17.00 del 24 dicembre e fino alle 12.00 del giorno di Natale, e che (ii) per gli anni dispari il primo periodo sarà riservato al padre ed il secondo alla madre e viceversa negli anni successivi (per le vacanze del 2024 il primo periodo sarà, pertanto, trascorso con la madre);
b. l'intero periodo delle vacanze di carnevale da alternarsi di anno in anno con l'intero periodo pasquale, dalle ore 12.00 dall'uscita di scuola sino alla mattina della ripresa delle lezioni scolastiche, dando atto che per gli anni pari il primo periodo sarà riservato al padre e il secondo alla madre, l'anno successivo viceversa e così, di seguito, alternandosi di anno in anno (per il 2025 la Pasqua verrà, pertanto, trascorsa con il padre);
c. due settimane per ciascun genitore, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 1° marzo di ogni anno, ferma l'applicazione del calendario ordinario per il restante periodo estivo;
laddove una o entrambe le settimane di vacanza scelte da un genitore coincidano con una settimana che, da calendario ordinario, sarebbe di spettanza dell'altro, le parti concordano che sia da quest'ultimo – che non avrà trascorso con le due settimane Persona_1
3 precedenti – che riprenderà l'alternanza settimanale ordinaria d. le festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno di spettanza del genitore che ha con sé il figlio durante la settimana in cui cade la festività;
e. in caso di malattia di quest'ultimo, salvo diverso accordo tra i genitori, resterà presso il Per_1 genitore con cui si trovava all'insorgere del malanno, fino alla guarigione, applicando anche in tal caso le modalità concordate al punto 5, lett. d);
9. I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità del minore, si impegnano a favorire il rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
10.I genitori si impegnano a rispettare gli impegni e le attività ludiche, sportive e sociali di Per_1 concordate durante tutto l'anno.
11.Quanto al mantenimento del minore, le parti concordano che:
a.stante la pariteticità dei tempi di spettanza con il figlio, ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via diretta, nei tempi di propria responsabilità, senza nulla Persona_1 dovere l'uno all'altro a tale titolo. Quanto alle spese ordinarie (quali, a titolo meramente esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento, farmaci da banco, ricariche telefoniche, svago, barbiere o similari) ciascun genitore vi provvederà dunque autonomamente e in via disgiunta, osservando il più possibile un principio di alternanza ed equità, e impegnandosi a mettere diligentemente a disposizione dell'altro genitore quanto acquistato, secondo necessità;
b. le spese straordinarie riferibili al minore, individuabili secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, saranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
c. il rimborso delle spese straordinarie da dividere pro quota tra i genitori (60-40%) avverrà entro il giorno 3 del mese successivo previa presentazione della documentazione di spesa;
d. in caso di spese per cui è necessaria la previa concertazione, il genitore che ritenga necessaria, o utile, la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa anche via mail o whatsapp;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e. in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
f. nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Parimenti ciascun genitore si impegna a coinvolgere l'altro nella scelta di eventuali professionisti che si renderanno necessari e di comunicare tempestivamente e previamente date e ora delle visite concordate;
4 12.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, in quanto percettori di adeguati redditi propri e, pertanto, di non svolgere reciproca domanda di assegno divorzile.
13.Le parti danno atto che ha esibito a il rendiconto, dal primo Controparte_2 CP_1 accredito e sino alla mensilità di settembre 2024, del fondo di investimento Eurizon Capital SGR SPA
– Eurizon Riserva n. ISIN[...] a sé intestato e sul quale è confluito sinora l'assegno unico relativo al minore. I genitori concordano che, a far data dalla mensilità di gennaio 2025, l'intero importo investito verrà suddiviso al 50% tra i genitori e le successive erogazioni mensili dell'assegno unico riferito al minore (pari attualmente a € 50,00 mensili) verranno versate a ciascun genitore nella misura del 50%.
14.I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio e a tutela del suo prioritario diritto alla bigenitorialità, si impegnano a proseguire il percorso congiunto di supporto alla genitorialità intrapreso a seguito della separazione con la Professionista concordemente individuata, Dott. , affinché Controparte_4 consenta loro di fortificare l'autentica collaborazione genitoriale nel superiore interesse di Persona_1
.
[...]
15.Le parti si impegnano reciprocamente a evitare di mettere in contatto il minore con eventuali nuovi partner;
solo quando una loro nuova relazione avrà raggiunto il carattere di rapporto stabile, e dopo aver individuato un preciso accordo fra loro circa la comunicazione da dare al figlio, ne informeranno
. Persona_1
16.I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
17.I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio.
18.Le parti concordano che le spese legali di questo procedimento saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Gesualdo (AV) in data 26.08.2017.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Designato del
Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 2598/2023 pubblicata il 28/12/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla collocazione paritaria dello stesso presso Persona_1 entrambi i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio, tenuto conto dei tempi di frequentazione dello stesso con i genitori;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico della madre al 60% e a carico del padre al 40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Gesualdo (AV) il 26.08.2017 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
6 riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Gesualdo (AV) al n. 15, parte II, serie A, anno 2017;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4634 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Benedetta di Bernardo
e
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_2 C.F._2
27/02/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Cracco
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 [...]
, a Gesualdo (AV), il 26 agosto 2017, trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_2
Comune di Gesualdo (AV) al n. 15, anno 2017, parte II, serie A e altresì trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), al n. 34, anno 2017, parte II, serie B;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
recepire le seguenti
1 CONDIZIONI
1. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi dell'art. Persona_1
337 ter c.c., e sarà collocato paritariamente presso entrambi, mantenendo la residenza anagrafica a
Vicenza presso la casa paterna, in Corso Padova 186.
2. I genitori si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di , nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e Persona_1 aspirazioni.
3.Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
4.I genitori avranno comunque sia l'obbligo di scambiarsi l'un l'altro tempestivamente qualsiasi informazione relativa al figlio minore e a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno con lui e i nominativi di eventuali babysitter o terzi che si occuperanno del bambino.
5.A far data dall'inizio della scuola dell'obbligo, ciascun genitore sarà tenuto a chiedere per iscritto il benestare dell'altro per eventuali gite o vacanze con il minore che dovessero implicare l'assenza di per tre giorni consecutivi o più durante le lezioni scolastiche. Per_1
6.L'eventuale partecipazione di come protagonista attivo (e non mero spettatore fra il Per_1 pubblico) al , durante la festa di San Vincenzo a Gesualdo, dovrà essere oggetto di Parte_1 assenso scritto da parte di entrambi i genitori.
7.Quanto al calendario dei tempi genitori/figlio, le parti concordano che:
trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici, alternandosi di settimana in Persona_2 settimana fra le rispettive abitazioni;
il prelievo del minore avverrà a cura del genitore a cui spetterà la settimana entrante, andandolo a prendere a casa dell'altro la domenica sera alle 19.00. I genitori concordano sin d'ora che, ferma l'alternanza già in vigore, qualora in futuro la Signora CP_1 dovesse ottenere formalmente da contratto la possibilità di lavorare tutti i lunedì in smartworking (e non solo due al mese alternati, come ora), il prelievo del minore slitterà di norma al lunedì pomeriggio all'uscita dell'attività scolastica;
lo scambio avverrà nella città di Vicenza, sia durante l'anno scolastico che durante le festività, con impegno del genitore che si trovi fuori città a riportare il minore a Vicenza;
b. ciascun genitore, nella settimana di spettanza dell'altro e previo accordo fra loro, potrà trascorrere con un pomeriggio infrasettimanale, con prelievo all'uscita dall'asilo e Persona_1 accompagnamento presso la casa dell'altro genitore alle ore 19.00, con l'impegno, in ogni caso, a rispettare gli impegni ludici, sportivi e sociali del minore già concordati;
2 c. ciascun genitore, qualora impegnato in indifferibili trasferte lavorative durante un periodo di propria spettanza con il minore, si impegna prioritariamente a comunicarlo all'altro genitore, e ad affidare a lui la cura del figlio, anziché delegarne l'accudimento a terzi di propria fiducia (siano essi i nonni, e/o gli zii, e/o eventuali baby-sitter);
d. laddove – a causa di impedimenti del padre o della madre (ivi comprese le trasferte lavorative di cui alla clausola c) che precede) – non trascorresse con i genitori uno o più giorni Persona_1 di rispettiva spettanza, questi verranno recuperati in corrispondenti giorni infrasettimanali (esclusi i giorni di vacanza), individuati d'intesa fra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi, nonché con le esigenze del minore;
e. ciascun genitore, nella settimana di spettanza dell'altro, potrà fare fino a due videochiamate quotidiane al minore (della durata non superiore a 5/10 minuti ciascuna, tenuto conto della tenera età del bambino): la prima fra le 7.30 e le 8.15 del mattino nei giorni infrasettimanali (e fra le 8.30 e le
9.30 del mattino nel fine settimana) e la seconda fra le 20.30 e le 21.30 della sera. Sarà il genitore che in quel momento ha con sé il bambino, a chiamare l'altro, avendo cura di individuare un momento di tranquillità del minore. In tali occasioni ciascun genitore si impegna a tenere un contegno rispettoso e a non contraddire, offendere o mettere in cattiva luce l'altro davanti al bambino.
8. Quanto alle festività, le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con il figlio:
a.metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 25 dicembre alle
12:00, sino al 31 dicembre alle ore 12:00, con uno, e dal 31 dicembre alle 12:00 sino alle ore 12 dell'Epifania, con l'altro, dando atto che (i) tenuto conto che il compleanno del minore coincide con il giorno di Natale, il genitore che non trascorrerà con il primo periodo delle vacanze Per_1 natalizie, lo terrà con sé dalle 17.00 del 24 dicembre e fino alle 12.00 del giorno di Natale, e che (ii) per gli anni dispari il primo periodo sarà riservato al padre ed il secondo alla madre e viceversa negli anni successivi (per le vacanze del 2024 il primo periodo sarà, pertanto, trascorso con la madre);
b. l'intero periodo delle vacanze di carnevale da alternarsi di anno in anno con l'intero periodo pasquale, dalle ore 12.00 dall'uscita di scuola sino alla mattina della ripresa delle lezioni scolastiche, dando atto che per gli anni pari il primo periodo sarà riservato al padre e il secondo alla madre, l'anno successivo viceversa e così, di seguito, alternandosi di anno in anno (per il 2025 la Pasqua verrà, pertanto, trascorsa con il padre);
c. due settimane per ciascun genitore, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 1° marzo di ogni anno, ferma l'applicazione del calendario ordinario per il restante periodo estivo;
laddove una o entrambe le settimane di vacanza scelte da un genitore coincidano con una settimana che, da calendario ordinario, sarebbe di spettanza dell'altro, le parti concordano che sia da quest'ultimo – che non avrà trascorso con le due settimane Persona_1
3 precedenti – che riprenderà l'alternanza settimanale ordinaria d. le festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno di spettanza del genitore che ha con sé il figlio durante la settimana in cui cade la festività;
e. in caso di malattia di quest'ultimo, salvo diverso accordo tra i genitori, resterà presso il Per_1 genitore con cui si trovava all'insorgere del malanno, fino alla guarigione, applicando anche in tal caso le modalità concordate al punto 5, lett. d);
9. I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità del minore, si impegnano a favorire il rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
10.I genitori si impegnano a rispettare gli impegni e le attività ludiche, sportive e sociali di Per_1 concordate durante tutto l'anno.
11.Quanto al mantenimento del minore, le parti concordano che:
a.stante la pariteticità dei tempi di spettanza con il figlio, ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via diretta, nei tempi di propria responsabilità, senza nulla Persona_1 dovere l'uno all'altro a tale titolo. Quanto alle spese ordinarie (quali, a titolo meramente esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento, farmaci da banco, ricariche telefoniche, svago, barbiere o similari) ciascun genitore vi provvederà dunque autonomamente e in via disgiunta, osservando il più possibile un principio di alternanza ed equità, e impegnandosi a mettere diligentemente a disposizione dell'altro genitore quanto acquistato, secondo necessità;
b. le spese straordinarie riferibili al minore, individuabili secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, saranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
c. il rimborso delle spese straordinarie da dividere pro quota tra i genitori (60-40%) avverrà entro il giorno 3 del mese successivo previa presentazione della documentazione di spesa;
d. in caso di spese per cui è necessaria la previa concertazione, il genitore che ritenga necessaria, o utile, la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa anche via mail o whatsapp;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e. in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
f. nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Parimenti ciascun genitore si impegna a coinvolgere l'altro nella scelta di eventuali professionisti che si renderanno necessari e di comunicare tempestivamente e previamente date e ora delle visite concordate;
4 12.I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, in quanto percettori di adeguati redditi propri e, pertanto, di non svolgere reciproca domanda di assegno divorzile.
13.Le parti danno atto che ha esibito a il rendiconto, dal primo Controparte_2 CP_1 accredito e sino alla mensilità di settembre 2024, del fondo di investimento Eurizon Capital SGR SPA
– Eurizon Riserva n. ISIN[...] a sé intestato e sul quale è confluito sinora l'assegno unico relativo al minore. I genitori concordano che, a far data dalla mensilità di gennaio 2025, l'intero importo investito verrà suddiviso al 50% tra i genitori e le successive erogazioni mensili dell'assegno unico riferito al minore (pari attualmente a € 50,00 mensili) verranno versate a ciascun genitore nella misura del 50%.
14.I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio e a tutela del suo prioritario diritto alla bigenitorialità, si impegnano a proseguire il percorso congiunto di supporto alla genitorialità intrapreso a seguito della separazione con la Professionista concordemente individuata, Dott. , affinché Controparte_4 consenta loro di fortificare l'autentica collaborazione genitoriale nel superiore interesse di Persona_1
.
[...]
15.Le parti si impegnano reciprocamente a evitare di mettere in contatto il minore con eventuali nuovi partner;
solo quando una loro nuova relazione avrà raggiunto il carattere di rapporto stabile, e dopo aver individuato un preciso accordo fra loro circa la comunicazione da dare al figlio, ne informeranno
. Persona_1
16.I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
17.I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio.
18.Le parti concordano che le spese legali di questo procedimento saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n.
247/2012”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Gesualdo (AV) in data 26.08.2017.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Designato del
Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 2598/2023 pubblicata il 28/12/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla collocazione paritaria dello stesso presso Persona_1 entrambi i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio, tenuto conto dei tempi di frequentazione dello stesso con i genitori;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico della madre al 60% e a carico del padre al 40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Gesualdo (AV) il 26.08.2017 alle condizioni in epigrafe Controparte_2
6 riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Gesualdo (AV) al n. 15, parte II, serie A, anno 2017;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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