Ordinanza collegiale 12 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Decreto decisorio 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00097/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01345/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Pellizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal -OMISSIS-, con il quale sono stati disposti:
- il divieto di detenere le armi e le munizioni e le materie esplodenti già possedute ai sensi dell’art. 38 del TULPS;
- la confisca delle suddette, con effetto a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la complessità della vicenda familiare, sottostante al decreto, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale in funzione del quale va fissata l’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, nelle more, il pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato può essere favorevolmente apprezzato soltanto all’interno del perimetro dell’obbligo di cessione delle armi e delle munizioni detenute, attualmente in sequestro, e – in caso di inadempimento nel termine di 150 giorni - della loro conseguente confisca;
Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la domanda di sospensione deve essere dunque accolta entro tali ben definiti limiti, restando ferma ogni ulteriore prescrizione o divieto applicati al ricorrente, potendo le esigenze di prevenzione e di tutela dell’incolumità pubblica, presupposte dall’impugnato decreto, essere interinalmente garantite e contemperate disponendo che le armi e le munizioni rimangano tuttora nella custodia del -OMISSIS-, ovvero in deposito individuato dal -OMISSIS-, per essere ivi custodite nelle more della definizione del giudizio;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 per la trattazione del merito;
Ritenuto che le spese della presente fase devono essere compensate, in considerazione delle ragioni sottese al circoscritto accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie in parte la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e rinvia la causa, per la trattazione del merito, all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.