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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6263/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ULGHERI CRISTINA e dell'avv. SCORBATTI ELENA ed elettivamente domiciliato presso avv. ULGHERI CRISTINA come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRAMATI STEFANIA ed elettivamente presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così provvedere:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia in data 28 marzo 2008 iscritto nel Registro degli atti civili del matrimonio del Comune di Venezia, Parte II- Serie C- R. n.55 con rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza delle parti
2. Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, Persona_1 anche ai fini della residenza, presso la madre.
3 Quanto agli incontri padre-figlio.
pagina 1 di 9 Confermare le attuali disposizioni circa il regime di frequentazione padre/figlio a valersi da quando il sig. avrà nuovamente reperito un alloggio a Venezia o comune limitrofo (il sig. Parte_1 Pt_1 vive provvisoriamente in Polonia dopo aver lasciato l'abitazione di Venezia nella disponibilità di madre e figlio per i prossimi 5 anni, come da accordo depositato in atti). Fintanto che il padre non avrà reperito una stabile dimora a Venezia o in comune limitrofo, stabilire che trascorra con il padre Per_1 almeno i 2/3 dei ponti scolastici e di tutti i periodi di vacanza scolastica (Natale, Pasqua, Carnevale ed estate).
4. Disporre che il padre versi alla madre, quale contributo per il mantenimento del figlio , Per_1 fintanto che lo stesso vivrà con lei e non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, anticipatamente ed entro il giorno 05 di ciascun mese € 200,00(duecento/00) mensili, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese “extra assegno” nell'interesse del figlio, stabilire che le stesse vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, alla luce e secondo le modalità di quanto previsto dalle Linee guida approvate ed in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente ritrascritte. Si chiede che l'efficacia della sentenza decorra dalla data del deposito del ricorso (data della domanda) o, in subordine, dalla data in cui madre e figlio sono andati a vivere nella casa di Venezia e, quindi, a far data dal mese di settembre 2024 In via istruttoria. Ammettere, ove ritenuto rilevante, prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1.Vero che nel 2020 il Sig. è rimasto bloccato in Polonia dal mese di febbraio a causa delle Pt_1 limitazioni agli spostamenti disposte dalla normativa di emergenza COVID?
2. Vero che il Sig. dopo la morte della propria madre, nel novembre del 2021, si è trasferito a Pt_1 vivere in Italia con il proprio padre, a Venezia nell'abitazione che fu di proprietà della Per_2
Signora CP_2
3. Vero che il padre del Sig. dal novembre del 2021 sino al momento della morte, occorsa nel Pt_1 marzo del 2023, ha richiesto accudimento tutti i giorni?
4. Vero che dalla separazione ad oggi ha trascorso tutte le giornate di Natale con la madre? Per_1
5. Vero che per le vacanze del Natale 2022 il Sig. ha chiesto alla Signora di poter avere Pt_1 Pt_2 con sé e con il nonno, nella casa di nella giornata di Natale? Parte_3
6. Vero che il Signor ha chiesto alla Signora di poter trascorrere con il figlio a Venezia le Pt_1 Pt_2 vacanze di Pasqua del 2023?
7. Vero che il Signor ha chiesto alla moglie di poter trascorrere con le prime due Pt_1 Per_1 settimane di agosto 2023?
8. Vero che il Signor non avendo a propria disposizione un auto ha chiesto alla Signora Pt_1 Pt_2 di far viaggiare sul Freccia Rossa con il servizio “accompagnamento minori” chiedendole di Per_1 accompagnare il figlio presso la stazione di Milano?
9.Vero che alle richieste formulate dal di cui ai precedenti capp. L Signora ha risposto Pt_1 Pt_2 negando il consenso?
10. Vero che quando la Signora all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare del figlio Pt_2 Per_1 ha espresso la propria volontà di iscriverlo ad un istituto privato il ha dichiarato di non essere in Pt_1 grado di pagare la retta?
11. Vero che quando la Signora all'atto dell'iscrizione alla scuola media del figlio ha Pt_2 Per_1 espresso la propria volontà di iscriverlo ad un istituto privato il ha dichiarato di non essere in Pt_1 grado di pagare la retta? Si indicano a testi:
Testimone_1 Controparte_3 In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 9 Per CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE CONFERMARE in toto le condizioni stabilite nella sentenza di separazione del Tribunale civile di Monza n.799/2025, salvo diverso accordo tra i genitori ed esclusa la visita infrasettimanale e per l'effetto: DISPORRE che il padre continui a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di €.600,00 oltre rivalutazione ISTAT spese straordinarie; PREVEDERE che il padre tenga con sé il figlio a week end alterni dal venerdi' sera alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e purchè ciò avvenga presso un domicilio noto alla madre e inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
STABILIRE che il padre a luglio possa tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti, in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano. PREVEDERE per quanto riguarda le vacanze natalizie che ad anni alterni i minori passeranno con un genitore il periodo dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre mattina e con l'altro il periodo dal 30 dicembre mattina fino al 06 gennaio e /o comunque fino alla ripresa della scuola salvo diverso accordo tra i genitori in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
PREVEDERE che anni alterni il bambino trascorra le vacanze di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
IN VIA RICONVENZIONALE DISPORRE l'affido esclusivo del minore alla madre di modo che essa possa decidere sul rinnovo della carta di identità del passaporto del minore, sulla scuola, gite scolastiche, eventuali interventi chirurgici in piena autonomia considerate le enormi difficoltà riscontrate in passato per avere la firma del Pt_1 che si reca frequentemente per lunghi periodi in Polonia e del quale, allo stato, sono ignoti la nuova residenza e il nuovo domicilio;
In caso di affido condiviso DISPORRE la collocazione prevalente del minore presso la madre ed AUTORIZZARE la stessa a decidere sul rinnovo della carta di identità del passaporto del minore, sulla scuola, gite scolastiche, eventuali interventi chirurgici in piena autonomia considerate le enormi difficoltà riscontrate in passato per avere la firma del che si reca frequentemente per lunghi Pt_1 periodi in Polonia;
e del quale, allo stato, sono ignoti la nuova residenza e il nuovo domicilio;
STABILIRE che il padre veda il bambino veda il bambino a week end alterni dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica salvo diversi accordi tra i genitori;
purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, presso un domicilio noto alla madre e inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
PREVEDERE che il padre veda il minore 15 giorni per le ferie estive purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano. in periodo da comunicarsi entro il 30 aprile;
PREVEDERE che il minore trascorra le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 al giorno 06 gennaio con l'altro, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, disponendo altresì che il Natale 2025 il minore lo trascorra con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 3 di 9 PREVEDERE che anni alterni il bambino trascorra le vacanze di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
RIDETERMINARE, per tutti i motivi esposti nella propria memoria di costituzione e tenuto anche conto delle maggiori esigenze di , ormai adolescente, il contributo all'assegno di mantenimento Per_1 in favore del figlio minore e per l'effetto DISPORRE che il padre sig. contribuisca al Parte_1 mantenimento del figlio minore, le cui esigenze sono aumentate con il crescere dell'età, corrispondendo alla madre la somma di €. 1.000,00 al mese oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese oltre il rimborso del 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario di quelle scolastiche e di quelle sportive e ricreative. IN OGNI CASO : Con vittoria di spese e compensi oltre rimb. forf.15% +CPA IN VIA ISTRUTTORIA: Previa eventuale remissione della causa sul ruolo, SI CHIEDE che venga disposta l'ammissione delle prove indicate nella propria memoria di costituzione che qui per comodità si riepilogano ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019- Parte_1 2020-2021 (prodotte in giudizio in lingua polacca) tradotte in italiano, ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre anche la propria ultima dichiarazione dei Parte_1 redditi relativa all'anno 2022 tradotta in italiano;
ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre tutti i propri estratti di conto corrente relativi Parte_1 agli ultimi 3 anni (considerato che benché la produzione degli estratti di conto corrente sia indicata come all.6 del ricorso in realtà non risultano essere stati prodotti e l'agg.6 sono delle e.mail); DISPORRE INDAGINI FISCALI ED ACCERTAMENTI DI POLIZIA TIBUTARIA per verificare le effettive entrate e disponibilità economiche e patrimoniali del sig. nonché il suo tenore Parte_1 di vita;
ORDINARE ex art. 210 cpc a Banco Posta Venezia la produzione di tutti gli estratti di conto corrente, azioni, titoli, polizze e quant'altro intestato ai coniugi e dalla data del decesso CP_2 Per_2 della nonna nel novembre 2021. ORDINARE ex art. 210 cpc a la produzione di tutti gli estratti di conto corrente, Controparte_4 azioni, titoli, polizze e quant'altro intestato a e Per_2 Parte_1
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.799/15 del Tribunale di Monza Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nato il figlio il 30 novembre 2010, ancora minore e Per_1 convivente con la madre. In corso di causa, dopo aver sentito il minore che ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, anche se vi sono stati periodi di “assenza” del padre, trasferitosi per alcuni anni in Polonia, con successiva ripresa della frequentazione soprattutto dopo il rientro del a Venezia, città in cui si è trasferito nel 2024 anche insieme alla madre, Pt_1 Per_1 sono stati confermati i provvedimenti della separazione che prevedevano l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre e ampi rapporti di frequentazione padre-figlio. Deve essere, inoltre, considerato che il inizialmente contrario al trasferimento a Pt_1 Venezia del minore, ha poi dato il suo assenso e ha sottoscritto un accordo transattivo nell'ambito della controversia successoria pendente avanti questo Tribunale, che ha consentito al minore di andare ad abitare nell'immobile oggetto di legato in favore dello stesso da parte della nonna paterna, dimostrando così di voler dare priorità all'interesse del figlio. L'attuale ritrasferimento in Polonia del Cozzi, privo di attività lavorativa e di soluzione abitativa alternativa in Italia, non può quindi essere considerato ostativo all'affidamento condiviso del figlio, fermo restando che le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente da ciascun genitore. Appare inoltre nell'interesse del minore attribuire alla madre, genitore convivente con il figlio le decisioni in ambito sanitario, onde evitare che la lontananza e le difficoltà di comunicazione possano interferire negativamente sul rilascio di consensi informati e decisioni che richiedono spesso tempestività. Il collocamento di deve essere confermato presso la madre. Per_1 Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio vanno confermati quelli previsti in separazione ove il padre faccia rientro in Italia, mentre durante la permanenza del padre in Polonia vanno necessariamente limitati ai periodi di vacanza scolastica e alle occasioni in cui il padre rientrerà in Italia nei fine settimana e sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore che sta ormai per compiere quindici anni. III. Nessun provvedimento deve essere assunto in merito alla casa di Venezia che ha rappresentato a lungo il vero terreno di scontro delle parti. Le parti hanno infatti raggiunto un accordo nell'ambito del giudizio successorio, sottoscrivendo un accordo transattivo che prevede che , al quale è stata attribuita la nuda proprietà dell'immobile, possa abitare Per_1 nello stesso con la madre fino al mese di agosto 2029, mentre in data successiva l'immobile rientrerà nel godimento del usufruttario del bene e sceglierà liberamente se Pt_1 Per_1 rimanervi insieme al padre.
pagina 5 di 9 IV. Il contrasto persiste relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio
, chiedendo il ricorrente di ridurre l'importo di € 600,00 mensili disposto in sede di Per_1 separazione e confermato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del presente giudizio, mentre la resistente di confermare l'attuale importo. In merito, va osservato che rispetto al momento dell'ordinanza emessa il 20.02.24 si sono modificate molteplici circostanze di fatto quanto alla condizione abitativa e lavorativa delle parti. Il che da tempo abitava e lavorava in Polonia insieme alla nuova compagna pur Pt_1 rientrando frequentemente in Italia, nel 2022 era rientrato stabilmente in Italia, trasferendosi nell'immobile in Venezia oggetto di controversia. Lo stesso era inoltre proprietario di altro immobile in Mestre concesso in locazione e poteva contare sugli introiti dell'attività di consigliere di gestione della società Gdansk costituita in Polonia e amministrata dalla compagna (€ 600,00 mensili nel 2024 in base al contratto prodotto sub T). A seguito dell'accordo transattivo con la resistente non ha più la disponibilità dell'immobile di Venezia e neppure percepisce i canoni locatizi dell'immobile in Mestre, ceduto a terzi con un introito di € 80.0000, che è stato in gran parte assorbito dalle somme versate all'ex coniuge (€ 40.000,00) per ripianare parzialmente il debito pregresso. Per il residuo importo del credito vantato ha pignorato il box ancora intestato al Il che Parte_4 Pt_1 Pt_1 dopo il rientro in Italia non è riuscito a trovare attività lavorativa, si è trasferito nuovamente in Polonia dopo aver lasciato nella disponibilità del figlio l'immobile di Venezia. Per contro, ora, la resistente può fruire del godimento dell'immobile di Venezia ed è percettrice della retribuzione di insegnante (€1900,00 netti per dodici mensilità). Percepisce inoltre l'intero importo dell'Assegno unico universale per la prole (circa € 210,00 mensili). A fronte dell'attuale situazione delle parti che ha visto un peggioramento della condizione economica complessiva del ricorrente, che potrà contare soltanto sugli introiti derivanti dall'attività svolta in Polonia e dovrà inoltre sostenere i costi dei viaggi per venire in Italia ad incontrare il figlio, il contributo al mantenimento per viene rideterminato in € Per_1 400,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025, data in cui il ricorrente ha lascato la casa di Venezia in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti. Le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. V. Tenuto conto degli interessi coinvolti nel presente giudizio, del comportamento processuale delle parti e dell'accordo raggiunto in relazione all'immobile di Venezia, le spese di lite vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Parte_4 provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in Venezia in data 29 marzo 2008 (atto di matrimonio n.55 parte II serie Parte_4 C, anno 2008);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida il figlio ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà per la madre di assumere autonomamente le decisioni in materia di salute del figlio;
4) risiederà insieme alla madre nella casa di Venezia, Sestriere di Cannaregio 6307/A e Per_1 potrà frequentare il padre secondo le seguenti modalità, ove il padre faccia rientro in Italia, fatti salvi diversi accordi e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio: pagina 6 di 9 - un pomeriggio durante la settimana, dalle 17,30 al mattino successivo quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- a fine settimana alternati dalle 17,30 del venerdì alle 20,00 della domenica allorché il padre riaccompagnerà il figlio dalla madre;
- per due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- per metà delle vacanze di Natale;
- a Pasqua ad anni alterni;
- per la metà dei ponti scolastici secondo il principio dell'alternanza; ove invece il padre continui ad abitare in Polonia incontrerà il figlio nei fine settimana in cui farà rientro in Italia, previo avviso alla madre e nei periodi di vacanza scolastica che potranno essere estesi a tre/quattro settimane durante il periodo estivo, tenuto conto delle volontà del minore;
5) Pone a carico di con decorrenza dal mese di gennaio 2025 l'importo di € Parte_1 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_1 gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. 6) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_1 e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 7 di 9 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 8 di 9 7) compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/09/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6263/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ULGHERI CRISTINA e dell'avv. SCORBATTI ELENA ed elettivamente domiciliato presso avv. ULGHERI CRISTINA come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRAMATI STEFANIA ed elettivamente presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così provvedere:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia in data 28 marzo 2008 iscritto nel Registro degli atti civili del matrimonio del Comune di Venezia, Parte II- Serie C- R. n.55 con rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza delle parti
2. Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, Persona_1 anche ai fini della residenza, presso la madre.
3 Quanto agli incontri padre-figlio.
pagina 1 di 9 Confermare le attuali disposizioni circa il regime di frequentazione padre/figlio a valersi da quando il sig. avrà nuovamente reperito un alloggio a Venezia o comune limitrofo (il sig. Parte_1 Pt_1 vive provvisoriamente in Polonia dopo aver lasciato l'abitazione di Venezia nella disponibilità di madre e figlio per i prossimi 5 anni, come da accordo depositato in atti). Fintanto che il padre non avrà reperito una stabile dimora a Venezia o in comune limitrofo, stabilire che trascorra con il padre Per_1 almeno i 2/3 dei ponti scolastici e di tutti i periodi di vacanza scolastica (Natale, Pasqua, Carnevale ed estate).
4. Disporre che il padre versi alla madre, quale contributo per il mantenimento del figlio , Per_1 fintanto che lo stesso vivrà con lei e non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, anticipatamente ed entro il giorno 05 di ciascun mese € 200,00(duecento/00) mensili, detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese “extra assegno” nell'interesse del figlio, stabilire che le stesse vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, alla luce e secondo le modalità di quanto previsto dalle Linee guida approvate ed in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente ritrascritte. Si chiede che l'efficacia della sentenza decorra dalla data del deposito del ricorso (data della domanda) o, in subordine, dalla data in cui madre e figlio sono andati a vivere nella casa di Venezia e, quindi, a far data dal mese di settembre 2024 In via istruttoria. Ammettere, ove ritenuto rilevante, prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1.Vero che nel 2020 il Sig. è rimasto bloccato in Polonia dal mese di febbraio a causa delle Pt_1 limitazioni agli spostamenti disposte dalla normativa di emergenza COVID?
2. Vero che il Sig. dopo la morte della propria madre, nel novembre del 2021, si è trasferito a Pt_1 vivere in Italia con il proprio padre, a Venezia nell'abitazione che fu di proprietà della Per_2
Signora CP_2
3. Vero che il padre del Sig. dal novembre del 2021 sino al momento della morte, occorsa nel Pt_1 marzo del 2023, ha richiesto accudimento tutti i giorni?
4. Vero che dalla separazione ad oggi ha trascorso tutte le giornate di Natale con la madre? Per_1
5. Vero che per le vacanze del Natale 2022 il Sig. ha chiesto alla Signora di poter avere Pt_1 Pt_2 con sé e con il nonno, nella casa di nella giornata di Natale? Parte_3
6. Vero che il Signor ha chiesto alla Signora di poter trascorrere con il figlio a Venezia le Pt_1 Pt_2 vacanze di Pasqua del 2023?
7. Vero che il Signor ha chiesto alla moglie di poter trascorrere con le prime due Pt_1 Per_1 settimane di agosto 2023?
8. Vero che il Signor non avendo a propria disposizione un auto ha chiesto alla Signora Pt_1 Pt_2 di far viaggiare sul Freccia Rossa con il servizio “accompagnamento minori” chiedendole di Per_1 accompagnare il figlio presso la stazione di Milano?
9.Vero che alle richieste formulate dal di cui ai precedenti capp. L Signora ha risposto Pt_1 Pt_2 negando il consenso?
10. Vero che quando la Signora all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare del figlio Pt_2 Per_1 ha espresso la propria volontà di iscriverlo ad un istituto privato il ha dichiarato di non essere in Pt_1 grado di pagare la retta?
11. Vero che quando la Signora all'atto dell'iscrizione alla scuola media del figlio ha Pt_2 Per_1 espresso la propria volontà di iscriverlo ad un istituto privato il ha dichiarato di non essere in Pt_1 grado di pagare la retta? Si indicano a testi:
Testimone_1 Controparte_3 In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 9 Per CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE CONFERMARE in toto le condizioni stabilite nella sentenza di separazione del Tribunale civile di Monza n.799/2025, salvo diverso accordo tra i genitori ed esclusa la visita infrasettimanale e per l'effetto: DISPORRE che il padre continui a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di €.600,00 oltre rivalutazione ISTAT spese straordinarie; PREVEDERE che il padre tenga con sé il figlio a week end alterni dal venerdi' sera alle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e purchè ciò avvenga presso un domicilio noto alla madre e inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
STABILIRE che il padre a luglio possa tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti, in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano. PREVEDERE per quanto riguarda le vacanze natalizie che ad anni alterni i minori passeranno con un genitore il periodo dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre mattina e con l'altro il periodo dal 30 dicembre mattina fino al 06 gennaio e /o comunque fino alla ripresa della scuola salvo diverso accordo tra i genitori in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, e in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
PREVEDERE che anni alterni il bambino trascorra le vacanze di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
IN VIA RICONVENZIONALE DISPORRE l'affido esclusivo del minore alla madre di modo che essa possa decidere sul rinnovo della carta di identità del passaporto del minore, sulla scuola, gite scolastiche, eventuali interventi chirurgici in piena autonomia considerate le enormi difficoltà riscontrate in passato per avere la firma del Pt_1 che si reca frequentemente per lunghi periodi in Polonia e del quale, allo stato, sono ignoti la nuova residenza e il nuovo domicilio;
In caso di affido condiviso DISPORRE la collocazione prevalente del minore presso la madre ed AUTORIZZARE la stessa a decidere sul rinnovo della carta di identità del passaporto del minore, sulla scuola, gite scolastiche, eventuali interventi chirurgici in piena autonomia considerate le enormi difficoltà riscontrate in passato per avere la firma del che si reca frequentemente per lunghi Pt_1 periodi in Polonia;
e del quale, allo stato, sono ignoti la nuova residenza e il nuovo domicilio;
STABILIRE che il padre veda il bambino veda il bambino a week end alterni dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica salvo diversi accordi tra i genitori;
purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, presso un domicilio noto alla madre e inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano;
PREVEDERE che il padre veda il minore 15 giorni per le ferie estive purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, in ogni caso presso un indirizzo, noto alla madre, inderogabilmente all'interno del territorio nazionale italiano. in periodo da comunicarsi entro il 30 aprile;
PREVEDERE che il minore trascorra le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 al giorno 06 gennaio con l'altro, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, disponendo altresì che il Natale 2025 il minore lo trascorra con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 3 di 9 PREVEDERE che anni alterni il bambino trascorra le vacanze di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, purchè ciò avvenga in maniera graduale, visto il lungo periodo di assenza, salvo diverso accordo tra i genitori;
RIDETERMINARE, per tutti i motivi esposti nella propria memoria di costituzione e tenuto anche conto delle maggiori esigenze di , ormai adolescente, il contributo all'assegno di mantenimento Per_1 in favore del figlio minore e per l'effetto DISPORRE che il padre sig. contribuisca al Parte_1 mantenimento del figlio minore, le cui esigenze sono aumentate con il crescere dell'età, corrispondendo alla madre la somma di €. 1.000,00 al mese oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese oltre il rimborso del 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario di quelle scolastiche e di quelle sportive e ricreative. IN OGNI CASO : Con vittoria di spese e compensi oltre rimb. forf.15% +CPA IN VIA ISTRUTTORIA: Previa eventuale remissione della causa sul ruolo, SI CHIEDE che venga disposta l'ammissione delle prove indicate nella propria memoria di costituzione che qui per comodità si riepilogano ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019- Parte_1 2020-2021 (prodotte in giudizio in lingua polacca) tradotte in italiano, ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre anche la propria ultima dichiarazione dei Parte_1 redditi relativa all'anno 2022 tradotta in italiano;
ORDINARE ex art. 210 cpc al di produrre tutti i propri estratti di conto corrente relativi Parte_1 agli ultimi 3 anni (considerato che benché la produzione degli estratti di conto corrente sia indicata come all.6 del ricorso in realtà non risultano essere stati prodotti e l'agg.6 sono delle e.mail); DISPORRE INDAGINI FISCALI ED ACCERTAMENTI DI POLIZIA TIBUTARIA per verificare le effettive entrate e disponibilità economiche e patrimoniali del sig. nonché il suo tenore Parte_1 di vita;
ORDINARE ex art. 210 cpc a Banco Posta Venezia la produzione di tutti gli estratti di conto corrente, azioni, titoli, polizze e quant'altro intestato ai coniugi e dalla data del decesso CP_2 Per_2 della nonna nel novembre 2021. ORDINARE ex art. 210 cpc a la produzione di tutti gli estratti di conto corrente, Controparte_4 azioni, titoli, polizze e quant'altro intestato a e Per_2 Parte_1
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.799/15 del Tribunale di Monza Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nato il figlio il 30 novembre 2010, ancora minore e Per_1 convivente con la madre. In corso di causa, dopo aver sentito il minore che ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, anche se vi sono stati periodi di “assenza” del padre, trasferitosi per alcuni anni in Polonia, con successiva ripresa della frequentazione soprattutto dopo il rientro del a Venezia, città in cui si è trasferito nel 2024 anche insieme alla madre, Pt_1 Per_1 sono stati confermati i provvedimenti della separazione che prevedevano l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre e ampi rapporti di frequentazione padre-figlio. Deve essere, inoltre, considerato che il inizialmente contrario al trasferimento a Pt_1 Venezia del minore, ha poi dato il suo assenso e ha sottoscritto un accordo transattivo nell'ambito della controversia successoria pendente avanti questo Tribunale, che ha consentito al minore di andare ad abitare nell'immobile oggetto di legato in favore dello stesso da parte della nonna paterna, dimostrando così di voler dare priorità all'interesse del figlio. L'attuale ritrasferimento in Polonia del Cozzi, privo di attività lavorativa e di soluzione abitativa alternativa in Italia, non può quindi essere considerato ostativo all'affidamento condiviso del figlio, fermo restando che le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente da ciascun genitore. Appare inoltre nell'interesse del minore attribuire alla madre, genitore convivente con il figlio le decisioni in ambito sanitario, onde evitare che la lontananza e le difficoltà di comunicazione possano interferire negativamente sul rilascio di consensi informati e decisioni che richiedono spesso tempestività. Il collocamento di deve essere confermato presso la madre. Per_1 Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio vanno confermati quelli previsti in separazione ove il padre faccia rientro in Italia, mentre durante la permanenza del padre in Polonia vanno necessariamente limitati ai periodi di vacanza scolastica e alle occasioni in cui il padre rientrerà in Italia nei fine settimana e sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore che sta ormai per compiere quindici anni. III. Nessun provvedimento deve essere assunto in merito alla casa di Venezia che ha rappresentato a lungo il vero terreno di scontro delle parti. Le parti hanno infatti raggiunto un accordo nell'ambito del giudizio successorio, sottoscrivendo un accordo transattivo che prevede che , al quale è stata attribuita la nuda proprietà dell'immobile, possa abitare Per_1 nello stesso con la madre fino al mese di agosto 2029, mentre in data successiva l'immobile rientrerà nel godimento del usufruttario del bene e sceglierà liberamente se Pt_1 Per_1 rimanervi insieme al padre.
pagina 5 di 9 IV. Il contrasto persiste relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio
, chiedendo il ricorrente di ridurre l'importo di € 600,00 mensili disposto in sede di Per_1 separazione e confermato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del presente giudizio, mentre la resistente di confermare l'attuale importo. In merito, va osservato che rispetto al momento dell'ordinanza emessa il 20.02.24 si sono modificate molteplici circostanze di fatto quanto alla condizione abitativa e lavorativa delle parti. Il che da tempo abitava e lavorava in Polonia insieme alla nuova compagna pur Pt_1 rientrando frequentemente in Italia, nel 2022 era rientrato stabilmente in Italia, trasferendosi nell'immobile in Venezia oggetto di controversia. Lo stesso era inoltre proprietario di altro immobile in Mestre concesso in locazione e poteva contare sugli introiti dell'attività di consigliere di gestione della società Gdansk costituita in Polonia e amministrata dalla compagna (€ 600,00 mensili nel 2024 in base al contratto prodotto sub T). A seguito dell'accordo transattivo con la resistente non ha più la disponibilità dell'immobile di Venezia e neppure percepisce i canoni locatizi dell'immobile in Mestre, ceduto a terzi con un introito di € 80.0000, che è stato in gran parte assorbito dalle somme versate all'ex coniuge (€ 40.000,00) per ripianare parzialmente il debito pregresso. Per il residuo importo del credito vantato ha pignorato il box ancora intestato al Il che Parte_4 Pt_1 Pt_1 dopo il rientro in Italia non è riuscito a trovare attività lavorativa, si è trasferito nuovamente in Polonia dopo aver lasciato nella disponibilità del figlio l'immobile di Venezia. Per contro, ora, la resistente può fruire del godimento dell'immobile di Venezia ed è percettrice della retribuzione di insegnante (€1900,00 netti per dodici mensilità). Percepisce inoltre l'intero importo dell'Assegno unico universale per la prole (circa € 210,00 mensili). A fronte dell'attuale situazione delle parti che ha visto un peggioramento della condizione economica complessiva del ricorrente, che potrà contare soltanto sugli introiti derivanti dall'attività svolta in Polonia e dovrà inoltre sostenere i costi dei viaggi per venire in Italia ad incontrare il figlio, il contributo al mantenimento per viene rideterminato in € Per_1 400,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025, data in cui il ricorrente ha lascato la casa di Venezia in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti. Le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. V. Tenuto conto degli interessi coinvolti nel presente giudizio, del comportamento processuale delle parti e dell'accordo raggiunto in relazione all'immobile di Venezia, le spese di lite vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Parte_4 provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in Venezia in data 29 marzo 2008 (atto di matrimonio n.55 parte II serie Parte_4 C, anno 2008);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida il figlio ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà per la madre di assumere autonomamente le decisioni in materia di salute del figlio;
4) risiederà insieme alla madre nella casa di Venezia, Sestriere di Cannaregio 6307/A e Per_1 potrà frequentare il padre secondo le seguenti modalità, ove il padre faccia rientro in Italia, fatti salvi diversi accordi e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio: pagina 6 di 9 - un pomeriggio durante la settimana, dalle 17,30 al mattino successivo quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- a fine settimana alternati dalle 17,30 del venerdì alle 20,00 della domenica allorché il padre riaccompagnerà il figlio dalla madre;
- per due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- per metà delle vacanze di Natale;
- a Pasqua ad anni alterni;
- per la metà dei ponti scolastici secondo il principio dell'alternanza; ove invece il padre continui ad abitare in Polonia incontrerà il figlio nei fine settimana in cui farà rientro in Italia, previo avviso alla madre e nei periodi di vacanza scolastica che potranno essere estesi a tre/quattro settimane durante il periodo estivo, tenuto conto delle volontà del minore;
5) Pone a carico di con decorrenza dal mese di gennaio 2025 l'importo di € Parte_1 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_1 gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. 6) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_1 e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 7 di 9 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 8 di 9 7) compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/09/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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