Ordinanza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n° 2295/2025
Tribunale di Bologna Il giudice sciolta la riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che l'istanza ex art. 665 cpc debba essere accolta in quanto:
1) parte intimata si qualifica, per un verso, come occupante senza titolo, ma la sua posizione differisce da quella di chi non abbia mai avuto un titolo per la detenzione, poiché è incontroversa la stipula del contratto del 2021, esauriti i cui effetti, la condizione di parte intimata è, in astratto, esattamente quella dei titolari passivi dei comodatari cui sia intimato lo sfratto per cessazione del rapporto;
2) per altro verso, adduce la sussistenza di un contratto di locazione dissimulato, ma non chiede la riconduzione a condizioni conformi di cui all'art. 13 comma VI L n. 431/1998, così che non si scorge allo stato, neppure in prospettiva, alcuna giustificazione per la detenzione dell'immobile;
PQM
1) dispone il mutamento del rito;
2) ordina a parte intimata il rilascio a parte intimante dell'immobile di cui ai contratti di comodato in atti entro il 12 giugno 2025
3) dispone che le parti esperiscano la procedura di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza;
4) fissa l'udienza ex art. 420 cpc del 23 ottobre 2025 ore 10,30 con termine per parte intimante fino al 11 settembre 2025 e per parte intimata fino al 2 ottobre 2025 per il deposito di memorie integrative e documenti.
Bologna, 11/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano