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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.2748/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 5.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2748 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (24.3.1966 – c.f: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Rosanna Monteleone del Foro di Palmi) e l' Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, in quanto risulta documentalmente accertato (cfr. note di parte ricorrente depositate in data 7.3.2024): a) che l'ordinanza ingiunzione n. OI-001076490
(notificata in data 8.5.2023 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nei termini ivi specificati) è stata oggetto di provvedimento di rettifica relativo alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa da parte resistente;
b) che parte
1 ricorrente ha accettato tale rideterminazione, provvedendo al pagamento della nuova somma richiesta.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Considerando che da un lato la pretesa dell' si è rivelata fondata in punto di diritto – CP_1
avendo comunque il ricorrente ammesso l'omissione attribuitagli pagando la sanzione seppure in misura ridotta – e che, dall'altro, la rideterminazione in misura minore dell'importo da corrispondere a tale titolo è stata causata non da un errore dell'istituto previdenziale ma da una modifica normativa chiaramente non imputabile a quest'ultimo, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite stante la controvertibilità in punto di diritto della questione oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
2
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 5.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2748 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (24.3.1966 – c.f: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Rosanna Monteleone del Foro di Palmi) e l' Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, in quanto risulta documentalmente accertato (cfr. note di parte ricorrente depositate in data 7.3.2024): a) che l'ordinanza ingiunzione n. OI-001076490
(notificata in data 8.5.2023 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nei termini ivi specificati) è stata oggetto di provvedimento di rettifica relativo alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa da parte resistente;
b) che parte
1 ricorrente ha accettato tale rideterminazione, provvedendo al pagamento della nuova somma richiesta.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Considerando che da un lato la pretesa dell' si è rivelata fondata in punto di diritto – CP_1
avendo comunque il ricorrente ammesso l'omissione attribuitagli pagando la sanzione seppure in misura ridotta – e che, dall'altro, la rideterminazione in misura minore dell'importo da corrispondere a tale titolo è stata causata non da un errore dell'istituto previdenziale ma da una modifica normativa chiaramente non imputabile a quest'ultimo, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite stante la controvertibilità in punto di diritto della questione oggetto di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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