Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8604
CASS
Ordinanza 1 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 25 marzo 2025. La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento, contestando la validità della notifica della cartella di pagamento e sollevando questioni relative alla sua inesistenza giuridica, alla mancata notifica della cartella prodromica, e alla violazione di norme procedurali. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in appello, ha accolto le tesi dell'Agente della riscossione, ritenendo valida la notifica e dichiarando inammissibile il ricorso per tardività.

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli uno dopo l'altro. Ha sottolineato che la contestazione della conformità delle copie documentali deve essere specifica e circostanziata, e che la notifica della cartella, effettuata a un familiare, era valida. Inoltre, ha confermato che, una volta ritenuta valida la notifica, il ricorso era tardivo. Le considerazioni giuridiche si sono basate su precedenti giurisprudenziali e sull'interpretazione delle norme in materia di notifica e prova documentale, evidenziando l'importanza della chiarezza nelle contestazioni. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8604
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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