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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 374/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPEZIALE GIULIO contro
(c.f./p.iva , CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
– SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 17 5 24 esponeva: Parte_1
- I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
CA (Marocco) il 22.03.2000 ed il relativo atto veniva trascritto in Italia presso pagina 1 di 6 il Comune di Morbegno, come risulta dall'atto n. 15 Parte II;
serie C , anno 2014 (doc.
1) - Dalla loro unione sono nate tre figlie: - il 29.08.2002 (oggi Persona_1
maggiorenne), - il 19.09.2007; - il 26.01.2010; - Il nucleo Per_2 CP_2
familiare stabiliva la propria residenza coniugale a Morbegno (SO), Via V Alpini n.
33; - La signora i occupava a tempo pieno della gestione della casa e delle CP_1
figlie. Ella non svolgeva alcuna attività lavorativa (anche a causa di problemi di salute). Il sig. lavorava invece alle dipendenze della ditta GS in qualità di Pt_1
corriere; - In data 3.10.2019, la signora notificava al marito ricorso per CP_1
separazione giudiziale dando quindi corso alla causa civile n. 1371/2019 R.G. Tribunale di Sondrio. Il sig. si costituiva in giudizio, aderendo alla richiesta di Pt_1
separazione; - All'esito di trattative, le Parti precisavano congiuntamente le conclusioni, ed in data 26.11.2020 il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi (si allega sentenza di separazione;
all. 2); -
Successivamente, le Parti non ricostituivano la comunione materiale e spirituale;
- In data 16.3.2021 i coniugi depositano ricorso congiunto per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (causa civile n. 301/2021 R.G. Tribunale di
Sondrio); - In data 15.4.2021 il Tribunale pronunciava la sentenza n. 142/2021 con cui accoglieva il ricorso, anche con riferimento ai rapporti personali, economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo raggiunto tra le Parti, ossia (all. 3): CASA
CONIUGALE: la casa coniugale sita in Morbegno, via V Alpini 33 continuerà ad essere occupata dalla signora ongiuntamente alle figlie. Il sig. CP_1 Pt_1
verserà la somma di euro 200,00 (duecento) mensili, quali concorso forfetario per spese di locazione, consumi e utenze. Il sig. attualmente ha trasferito la propria Pt_1
residenza in Morbegno, frazione Campovico, piazza Vittoria n. 4/G le figlie , e tutte studentesse, Controparte_3 Per_3 CP_2
continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
viene dato il reciproco assenso anticipato per il rilascio della documentazione per l'espatrio. MANTENIMENTO
pagina 2 di 6 DELLE FIGLIE: a far tempo da marzo 2021 il padre dovrà versare ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 183,00 (centottantatre) per ciascuna (con aggiornamento annuale Istat). Concorrerà altresì alle spese straordinarie (con riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Sondrio) nella misura del 50%. Le spese di importo superiore a 100,00 euro andranno previamente concordate tra i genitori. Si precisa che il sig. ha estinto il Pt_1
pignoramento sullo stipendio, di cui si era dato in separazione. DIRITTO DI
VISITA DEL PADRE: il padre potrà tenere con sè le figlie a fine settimana alterni, anche con pernottamento presso di sè VACANZE ESTIVE: il padre potrà tenere con sè le figlie nel periodo estivo per due settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le esigenze delle ragazze e i propri impegni lavorativi;
tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori con un congruo anticipo. Le festività di
Natale S. Stefano, Fine Anno, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza. MANTENIMENTO DEI CONIUGI: nulla hanno a che pretendere reciprocamente. - le spese della presente procedura e le eventuali successive occorrende verranno interamente compensate tra le parti;
- La sentenza di divorzio veniva regolarmente trascritta presso il Comune di Morbegno ed il sig.
contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra (all. 4). SUI Pt_1 Persona_4
RAPPORTI TRA LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI
DIVORZIO: In seguito alla pronuncia della sentenza di divorzio, la situazione di fatto della famiglia è notevolmente cambiata. Nelle more, la figlia maggiore, Pt_1
tuttora residente con la madre presso la casa coniugale, è diventata maggiorenne (all.
5). Le figlie minorenni si sono invece trasferite presso la residenza del padre a
Castione Andevenno (SO), insieme al medesimo e alla nuova moglie (all. 6).
Quest'ultima si occupa delle ragazze quando il marito è al lavoro (egli svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda di bresaole DEL ZOPPO, tramite società interinale. Il contratto attualmente in vigore scadrà il prossimo
30.9.2024 all. 7). Successivamente, la sig.ra pur mantenendo la propria CP_1
pagina 3 di 6 residenza a Morbegno, si è trasferita a vivere - almeno momentaneamente – in
Marocco. Lo scorso mese di settembre, il sig. previa autorizzazione da parte Pt_1
delle scuole frequentate dalle figlie, si recava, unitamente alle medesime, in Marocco,
a trovare la nonna paterna, nonché la ex moglie (all. 8). All'esito di tale breve vacanza, la figlia più piccola della coppia ( ) rientrava in Italia con il CP_2
padre il 26.01.2010, come attestato dal timbro sul passaporto (all. 9); La figlia diciassettenne rimaneva in Marocco con la madre. Di tale situazione il sig.
informava i Carabinieri di Morbegno (all. 10). A distanza di tempo, la Pt_1
situazione non è mutata e, pertanto, il padre si è determinato a chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, sì da poter tutelare maggiormente la figlia minore.
Quest'ultima, infatti, è tuttora affidata in via condivisa ai genitori, ma ormai da mesi
è il padre che se ne occupa in via esclusiva, anche a causa della lontananza dalla ex moglie. Nulla quaestio, allo stato, per l'affidamento della figlia diciassette, qualora la stessa dovesse rientrare in Italia. Sulla richiesta di modifica delle condizioni relative alla figlia n punto affido esclusivo o super esclusivo Come sopra Per_5
rappresentato, il sig. ormai da tempo si occupa in via esclusiva della figlia Pt_1
minore, provvedendo al suo mantenimento, alla sua cura ed educazione. Ciò dapprima è avvenuto a causa dei problemi di salute della ex moglie, ed ora in quanto la stessa – di sua spontanea volontà – vive a migliaia di chilometri dall'Italia, di fatto disinteressandosi della minore. Diversamente, infatti, si crede che la stessa non si sarebbe trasferita – seppure forse anche momentaneamente – in Marocco. In merito, si auspica l'accoglimento della domanda di affido superesclusivo e/o quantomeno esclusivo.
II. In punto visite: si ritiene che le visite madre/figlia dovranno essere previamente concordate e comunque da effettuarsi esclusivamente in Italia, alla presenza del padre.
III. In punto espatrio: A prescindere dalla modalità di affido, al mero fine di scongiurare che la madre porti con sé la figlia in Marocco, si chiede che venga pagina 4 di 6 stabilito l'esplicita autorizzazione del sig. per l'eventuale espatrio della Pt_1
minore.
IV. In punto mantenimento: il padre provvederà al mantenimento diretto della minore (quindi con contestuale revoca dell'obbligo di versare assegno di mantenimento per la minore), con percepimento dell'assegno unico in suo esclusivo favore;
spese straordinarie ripartite al 50% tra coniugi. Con ogni più ampia riserva di modifica relativamente alla figlia .
Il ricorrente chiedeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 132/2021 Tribunale di Sondrio emessa a definizione della causa civile n. 301/2021 R.g., provvedere come segue:
I. AFFIDAMENTO Disporre l'affido superesclusivo e/o in subordine esclusivo, della minore in favore del padre, con collocazione prevalente CP_2
presso l'abitazione del medesimo;
II. DIRITTO DI VISITA: modalità di visita madre/figlia da concordare e comunque da effettuarsi esclusivamente in Italia, alla presenza del padre;
III. IN PUNTO ESPATRIO: prevedere l'esplicita autorizzazione del sig. Pt_1
per l'eventuale espatrio della minore;
IV. IN PUNTO MANTENIMENTO: il padre provvederà al mantenimento diretto della minore (quindi con contestuale revoca dell'obbligo di versare assegno di mantenimento per la minore), con percepimento dell'assegno unico in suo esclusivo favore;
spese straordinarie ripartite al 50% tra coniugi.
V. SPESE DI LITE: Spese legali compensate inter partes o, in caso di opposizione, con vittoria.
La resistente rimaneva contumace.
All'udienza 16 10 24 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 6 Alla luce delle circostanze narrate da parte ricorrente, documentalmente supportate, appare degno di accoglimento il ricorso, conforme, in particolare, all'interesse della figlia minore CP_2
La prolungata lontananza della madre, che neppure sappiamo quando e se tornerà in
Italia, impone l'affidamento super esclusivo al padre, onde permettere una gestione della figlia con continuità e tempestività di decisioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 132/2021; dispone l'affidamento super esclusivo della minore al padre, con CP_2
collocamento presso il medesimo;
recepisce e conferma le rimanenti condizioni di cui alla domanda in punto visite, espatrio e mantenimento;
nulla sulle spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consigli0 12 11 24
Il Presidente estensore pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 374/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPEZIALE GIULIO contro
(c.f./p.iva , CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
– SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 17 5 24 esponeva: Parte_1
- I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
CA (Marocco) il 22.03.2000 ed il relativo atto veniva trascritto in Italia presso pagina 1 di 6 il Comune di Morbegno, come risulta dall'atto n. 15 Parte II;
serie C , anno 2014 (doc.
1) - Dalla loro unione sono nate tre figlie: - il 29.08.2002 (oggi Persona_1
maggiorenne), - il 19.09.2007; - il 26.01.2010; - Il nucleo Per_2 CP_2
familiare stabiliva la propria residenza coniugale a Morbegno (SO), Via V Alpini n.
33; - La signora i occupava a tempo pieno della gestione della casa e delle CP_1
figlie. Ella non svolgeva alcuna attività lavorativa (anche a causa di problemi di salute). Il sig. lavorava invece alle dipendenze della ditta GS in qualità di Pt_1
corriere; - In data 3.10.2019, la signora notificava al marito ricorso per CP_1
separazione giudiziale dando quindi corso alla causa civile n. 1371/2019 R.G. Tribunale di Sondrio. Il sig. si costituiva in giudizio, aderendo alla richiesta di Pt_1
separazione; - All'esito di trattative, le Parti precisavano congiuntamente le conclusioni, ed in data 26.11.2020 il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi (si allega sentenza di separazione;
all. 2); -
Successivamente, le Parti non ricostituivano la comunione materiale e spirituale;
- In data 16.3.2021 i coniugi depositano ricorso congiunto per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (causa civile n. 301/2021 R.G. Tribunale di
Sondrio); - In data 15.4.2021 il Tribunale pronunciava la sentenza n. 142/2021 con cui accoglieva il ricorso, anche con riferimento ai rapporti personali, economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo raggiunto tra le Parti, ossia (all. 3): CASA
CONIUGALE: la casa coniugale sita in Morbegno, via V Alpini 33 continuerà ad essere occupata dalla signora ongiuntamente alle figlie. Il sig. CP_1 Pt_1
verserà la somma di euro 200,00 (duecento) mensili, quali concorso forfetario per spese di locazione, consumi e utenze. Il sig. attualmente ha trasferito la propria Pt_1
residenza in Morbegno, frazione Campovico, piazza Vittoria n. 4/G le figlie , e tutte studentesse, Controparte_3 Per_3 CP_2
continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
viene dato il reciproco assenso anticipato per il rilascio della documentazione per l'espatrio. MANTENIMENTO
pagina 2 di 6 DELLE FIGLIE: a far tempo da marzo 2021 il padre dovrà versare ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 183,00 (centottantatre) per ciascuna (con aggiornamento annuale Istat). Concorrerà altresì alle spese straordinarie (con riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Sondrio) nella misura del 50%. Le spese di importo superiore a 100,00 euro andranno previamente concordate tra i genitori. Si precisa che il sig. ha estinto il Pt_1
pignoramento sullo stipendio, di cui si era dato in separazione. DIRITTO DI
VISITA DEL PADRE: il padre potrà tenere con sè le figlie a fine settimana alterni, anche con pernottamento presso di sè VACANZE ESTIVE: il padre potrà tenere con sè le figlie nel periodo estivo per due settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le esigenze delle ragazze e i propri impegni lavorativi;
tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori con un congruo anticipo. Le festività di
Natale S. Stefano, Fine Anno, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza. MANTENIMENTO DEI CONIUGI: nulla hanno a che pretendere reciprocamente. - le spese della presente procedura e le eventuali successive occorrende verranno interamente compensate tra le parti;
- La sentenza di divorzio veniva regolarmente trascritta presso il Comune di Morbegno ed il sig.
contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra (all. 4). SUI Pt_1 Persona_4
RAPPORTI TRA LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI
DIVORZIO: In seguito alla pronuncia della sentenza di divorzio, la situazione di fatto della famiglia è notevolmente cambiata. Nelle more, la figlia maggiore, Pt_1
tuttora residente con la madre presso la casa coniugale, è diventata maggiorenne (all.
5). Le figlie minorenni si sono invece trasferite presso la residenza del padre a
Castione Andevenno (SO), insieme al medesimo e alla nuova moglie (all. 6).
Quest'ultima si occupa delle ragazze quando il marito è al lavoro (egli svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda di bresaole DEL ZOPPO, tramite società interinale. Il contratto attualmente in vigore scadrà il prossimo
30.9.2024 all. 7). Successivamente, la sig.ra pur mantenendo la propria CP_1
pagina 3 di 6 residenza a Morbegno, si è trasferita a vivere - almeno momentaneamente – in
Marocco. Lo scorso mese di settembre, il sig. previa autorizzazione da parte Pt_1
delle scuole frequentate dalle figlie, si recava, unitamente alle medesime, in Marocco,
a trovare la nonna paterna, nonché la ex moglie (all. 8). All'esito di tale breve vacanza, la figlia più piccola della coppia ( ) rientrava in Italia con il CP_2
padre il 26.01.2010, come attestato dal timbro sul passaporto (all. 9); La figlia diciassettenne rimaneva in Marocco con la madre. Di tale situazione il sig.
informava i Carabinieri di Morbegno (all. 10). A distanza di tempo, la Pt_1
situazione non è mutata e, pertanto, il padre si è determinato a chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, sì da poter tutelare maggiormente la figlia minore.
Quest'ultima, infatti, è tuttora affidata in via condivisa ai genitori, ma ormai da mesi
è il padre che se ne occupa in via esclusiva, anche a causa della lontananza dalla ex moglie. Nulla quaestio, allo stato, per l'affidamento della figlia diciassette, qualora la stessa dovesse rientrare in Italia. Sulla richiesta di modifica delle condizioni relative alla figlia n punto affido esclusivo o super esclusivo Come sopra Per_5
rappresentato, il sig. ormai da tempo si occupa in via esclusiva della figlia Pt_1
minore, provvedendo al suo mantenimento, alla sua cura ed educazione. Ciò dapprima è avvenuto a causa dei problemi di salute della ex moglie, ed ora in quanto la stessa – di sua spontanea volontà – vive a migliaia di chilometri dall'Italia, di fatto disinteressandosi della minore. Diversamente, infatti, si crede che la stessa non si sarebbe trasferita – seppure forse anche momentaneamente – in Marocco. In merito, si auspica l'accoglimento della domanda di affido superesclusivo e/o quantomeno esclusivo.
II. In punto visite: si ritiene che le visite madre/figlia dovranno essere previamente concordate e comunque da effettuarsi esclusivamente in Italia, alla presenza del padre.
III. In punto espatrio: A prescindere dalla modalità di affido, al mero fine di scongiurare che la madre porti con sé la figlia in Marocco, si chiede che venga pagina 4 di 6 stabilito l'esplicita autorizzazione del sig. per l'eventuale espatrio della Pt_1
minore.
IV. In punto mantenimento: il padre provvederà al mantenimento diretto della minore (quindi con contestuale revoca dell'obbligo di versare assegno di mantenimento per la minore), con percepimento dell'assegno unico in suo esclusivo favore;
spese straordinarie ripartite al 50% tra coniugi. Con ogni più ampia riserva di modifica relativamente alla figlia .
Il ricorrente chiedeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 132/2021 Tribunale di Sondrio emessa a definizione della causa civile n. 301/2021 R.g., provvedere come segue:
I. AFFIDAMENTO Disporre l'affido superesclusivo e/o in subordine esclusivo, della minore in favore del padre, con collocazione prevalente CP_2
presso l'abitazione del medesimo;
II. DIRITTO DI VISITA: modalità di visita madre/figlia da concordare e comunque da effettuarsi esclusivamente in Italia, alla presenza del padre;
III. IN PUNTO ESPATRIO: prevedere l'esplicita autorizzazione del sig. Pt_1
per l'eventuale espatrio della minore;
IV. IN PUNTO MANTENIMENTO: il padre provvederà al mantenimento diretto della minore (quindi con contestuale revoca dell'obbligo di versare assegno di mantenimento per la minore), con percepimento dell'assegno unico in suo esclusivo favore;
spese straordinarie ripartite al 50% tra coniugi.
V. SPESE DI LITE: Spese legali compensate inter partes o, in caso di opposizione, con vittoria.
La resistente rimaneva contumace.
All'udienza 16 10 24 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 6 Alla luce delle circostanze narrate da parte ricorrente, documentalmente supportate, appare degno di accoglimento il ricorso, conforme, in particolare, all'interesse della figlia minore CP_2
La prolungata lontananza della madre, che neppure sappiamo quando e se tornerà in
Italia, impone l'affidamento super esclusivo al padre, onde permettere una gestione della figlia con continuità e tempestività di decisioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 132/2021; dispone l'affidamento super esclusivo della minore al padre, con CP_2
collocamento presso il medesimo;
recepisce e conferma le rimanenti condizioni di cui alla domanda in punto visite, espatrio e mantenimento;
nulla sulle spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consigli0 12 11 24
Il Presidente estensore pagina 6 di 6