Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12478 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11213 del 2021, proposto da
US LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Dipartimentale n.1180/2021, classe di concorso A50, del 15.07.2021-AOODIPT emanato dalla Direzione Generali per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., inviato in data 9 settembre 2021 in allegato alla email pec prot n. 21209, con cui il Ministero dell'Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 3626/2021, ha disposto prova attitudinale, ovvero le misure compensative ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio con riferimento al titolo ritenuto valido, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 5175/2020;
- dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente anche non conosciuti e che ha imposto misure compensative sull'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007 presentata.
Nel merito annullare:
- il decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. protocollo n. 1180 del 15.07.2021;
- accertare il diritto al riconoscimento della qualifica professionale all'insegnamento conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett. b) della Dir. n. 55/2013, del D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “ libertà di stabilimento ” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria, senza necessità di dover maturare una qualsivoglia misura compensativa, a favore di LL US classe A050;
- in subordine, ridurre il numero di ore previste in punto di misure compensative ai sensi del D.Lgs 206/2007, attualmente consistente in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio in ragione della sproporzionalità, irragionevolezza e carenza di motivazione delle stesse.
Con vittoria delle spese, compensi, onorari e relativi accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha impugnato il Decreto Dipartimentale n. 1180 del 15 luglio 2021 nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione ha disposto prova attitudinale o misure compensative ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio con riferimento al titolo ritenuto valido per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche).
2. In data 30 novembre 2021 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 7158 adottata all’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021 il Collegio ha accolto la domanda cautelare limitatamente ai termini di durata del tirocinio.
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Quanto all’annullamento del decreto di riconoscimento con misure compensative del Ministero dell’Istruzione ”: il decreto impugnato non recherebbe alcuna motivazione specifica con riferimento alla documentazione del ricorrente e alla sua esperienza professionale.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 commi, 16-22 dlgs. 206 del 2007. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carente e contraddittoria motivazione ed istruttoria. Violazione e falsa applicazione del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del consiglio di stato sez.vi n° 5175 del 2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e 97 cost .”.
Il decreto gravato sarebbe illogicamente e contraddittoriamente motivato con conseguente impossibilità di comprendere quali sarebbero le ragioni poste alla base della ritenuta necessità di una misura compensativa.
- “ La recente pronuncia del Tar nr. 9533 del 7.09.2021 sez. III bis a conferma del difetto di istruttoria e di motivazione del decreto censurato ”.
Su fattispecie analoghe alla presente il Giudice amministrativo si sarebbe già pronunciato favorevolmente.
- “ Illegittimità difetto di istruttoria del decreto di riconoscimento di previsione delle misure. Violazione dell’obbligo di motivazione di cui all'art.16 del dlgs n. 206/2007, e palese violazione dell’art 45 del TFUE in merito all’obbligo di valutazione del percorso professionale: a conferma la Corte di Giustizia UE, sez. III, 06/12/2018 con sentenza n. 675 ”.
Con riferimento alle misure compensative, sarebbero evidenti il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 16 del D.LGS. n. 206/2007, in quanto non sarebbero state esaminate le certificazioni in possesso dell’istante. La previsione di un tirocinio di due anni non sarebbe rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
6. Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, è parzialmente fondato nei limiti e termini che si illustrano.
6.1 Nel provvedimento impugnato, il Ministero resistente ha ritenuto che il riconoscimento del titolo richiesto dall’istante dovesse essere subordinato a misure compensative “ atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta ”.
L’Adeverinta rilasciata dalla competente Autorità rumena non è risultata attestare “ inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili ”.
Quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, l’Amministrazione ha ritenuto che “ la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all’ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all’esito del riconoscimento, depongono per l’insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia ” .
L’Amministrazione ha dunque espresso un parere favorevole condizionato all’espletamento di misure compensative, sulla base di una ponderazione circa i titoli e l’esperienza professionale del ricorrente, compendiati dalla durata e dalla qualità dell’attività svolta in comparazione con l’analogo percorso abilitante italiano, dettagliate nel provvedimento conclusivo.
Non è, perciò, fondatamente contestabile il difetto d’istruttoria dedotto dal ricorrente, anzi, dagli atti di causa risulta – in linea con l’orientamento della giurisprudenza – che il Ministero ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dal richiedente in Romania (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361).
La domanda di annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone misure compensative con accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica professionale all’insegnamento conseguita in Romania “ senza necessità di dover maturare una qualsivoglia misura compensativa ” non può pertanto essere accolta in quanto infondata.
6.2 Con riferimento alla durata del tirocinio previsto come misura compensativa, tuttavia, le censure di parte ricorrente risultano fondate, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, che il Collegio non ha motivo di disattendere, in virtù del quale: “ Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 7268/2021).
La domanda di riduzione delle ore di tirocinio, previste quale misura compensativa all’espletamento della quale il riconoscimento del titolo estero è stato subordinato, risulta pertanto fondata e deve essere accolta.
7. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, ossia limitatamente alla durata del tirocinio, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi.
8. La natura della controversia e l’accoglimento solo parziale delle domande formulate nel ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO