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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 365/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Giorgia Gemini Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Stefania Casanova Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 8.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, in data 27.6.2017, con cui sono state approvate Controparte_2
nuove tabelle millesimali in sostituzione di quelle richiamate dall'art.II Cap. V del
Regolamento di condominio (allegato C dell'atto pubblico in data 6.10.1956), avente natura contrattuale, in quanto accettato da tutti i partecipanti;
deduce che le nuove tabelle sono state approvate solo a maggioranza, pari a mm 507, in violazione dei criteri legali e regolamentari ed insta, altresì, per la condanna del al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale e per lite temeraria.
Nella resistenza del Condominio, il Tribunale di Roma, all'esito di c.t.u., con sentenza n. 17414/2020 respinge le domande con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte previa integrazione o rinnovo della c.t.u..
Al riguardo deduce in sintesi tre motivi: 1) le tabelle approvate non si sono limitate alla revisione di quelle preesistenti per tener conto di taluni ampliamenti di superficie realizzati in alcuni appartamenti ma hanno adottato criteri diversi da quelli contrattualmente previsti nel Regolamento di condominio, laddove, in particolare, nel calcolo delle spese generali il coefficiente di piano risulta sempre pari ad a “1”, sono escluse le cantine e la ex-casa del portiere dalla caratura millesimale, sono previste solo 6 tabelle in relazione a ciascuna categoria di spesa (da “A” ad “F”) a fronte delle nuove 20 tabelle, di cui 3 per tutto il compendio immobiliare, 8 per la palazzina “A” e 9 per la palazzina “B”; in tal modo sono state illegittimamente modificate a maggioranza le disposizioni contrattuali del Regolamento di condominio, in ordine alle carature millesimali e la ripartizione delle spese comuni, costituenti la “diversa convenzione” di cui all'art.1123
c.c.; l'appartamento di , int. 7 piano II del civico non ha subìto, inoltre, Parte_1
alcun ampliamento di superficie, verificatosi invece ai piani attici, superattici e al terzo piano del civico 107; le tabelle sono state integralmente modificate sulla base dei criteri fissati nella Circolare del Ministero M.LL.PP. n. 12480/1966 negando ogni spazio di applicazione alle diverse pattuizioni contrattuali;
2) la delibera è quanto meno annullabile ai sensi dell'art.1109 c.c. in quanto “gravemente pregiudizievole alla cosa comune” in ragione della violazione, in difetto di unanimità, dei criteri legali e regolamentari, e della mancata individuazione della consistenza di tutte le unità immobiliari;
3) sono almeno da compensare le spese processuali per tener conto del rifiuto del a partecipare CP_1
al procedimento di mediazione.
Si costituisce il Condominio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame ed instando per la correzione del prenome del difensore in epigrafe della sentenza appellata.
La Corte così ragiona.
In ordine ai motivi riassunti sub 1) e 2), suscettibili di esame congiunto, è corretto l'assunto del Tribunale secondo cui il Regolamento di condominio non manifesta la volontà di derogare ai criteri legali di determinazione delle carature millesimali, ai fini del riparto delle spese generali e della formazione delle delibere assembleari, con conseguente esclusione della natura contrattuale delle allegate tabelle, le quali sono espressamente richiamate, all'art. II capo V, ai fini dell'attuazione della disposizione generale secondo cui le spese comuni - a parte quelle per l'acqua, il riscaldamento e l'ascensore - “saranno ripartite a norma di legge”.
La deroga ai criteri legali di calcolo del valore relativo di ciascuna unità immobiliare deve, infatti, essere oggetto di una univoca e specifica pattuizione (Cass. 10 marzo 2020 n. 6735; Cass. 25 gennaio 2018 n. 1848) e non può desumersi automaticamente dal rilievo che il valore millesimale previsto non è conforme a quello stimabile secondo i criteri legali;
tale divergenza è anzi integrativa piuttosto di un errore suscettibile di essere eliminato in sede di revisione ai sensi dell'art.69, comma 1, n. 1, disp. att. c.c..
In difetto di specifica “diversa convenzione” ai sensi dell'art.1123, comma 1, c.c., quanto meno per i parametri che l'odierno appellante ritiene violati, la delibera che ha inteso adeguare i valori millesimali alla effettiva conformazione, consistenza e collocazione di ciascuna unità immobiliare ai sensi dell'art.68 disp. att. c.c. è validamente formata con il quorum di cui all'art.1136, comma 2, c.c., senz'altro raggiunto nel caso di specie
(maggioranza dei presenti pari a mm 507).
In ordine ai presupposti per la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. l'appellante riconosce espressamente che talune unità immobiliari – anche se non la sua - hanno subìto ampliamenti nel corso del tempo e non formula specifiche e circostanziate censure né in ordine al computo della consistenza delle porzioni immobiliari - limitandosi ad una generica contestazione relativa ad un non completo rilievo dello stato dei luoghi – né in ordine ai criteri di stima adottati dall'assemblea, che si sono conformati a quelli invalsi nella prassi estimativa dei valori millesimali, attraverso la nota circolare del Ministero
LL.PP. n. 12480/1966, in attuazione dei parametri ex lege.
Alla stregua di tali considerazioni, quindi, non è necessario procedere al richiesto rinnovo della c.t.u. dovendosi escludere che siano stati violati sia i presunti criteri convenzionali sia i criteri legali di determinazione delle tabelle.
Il motivo riassunto sub 3) contesta l'adozione del criterio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali sulla base dell'assunto, infondato, che il abbia rifiutato di partecipare alla mediazione, la quale invece non ha CP_1
semplicemente avuto un esito conciliativo in ragione della situazione conflittuale tra le parti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono ancora la soccombenza.
È da accogliere la richiesta correzione di errore materiale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Roma n. 17414/2020; - condanna al rimborso delle spese processuali, in favore del Parte_1
in , liquidate in € 4.500,00 per compensi, spese CP_1 CP_1 Controparte_1
generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002;
- dispone che la sentenza del Tribunale di Roma n. 17414/2020 sia corretta nell'epigrafe nel senso che laddove è scritto “ ” si legga e si intenda Parte_2
“Stefania Casanova”.
Roma, 11.3.2025
IL PRESIDENTE est.