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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 3.4.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18646/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. CASCONE CINZIA, con cui è domiciliata Parte_1 telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. Controparte_1
ROMANO VINCENZO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere una docente e di aver sottoscritto quale ultimo contratto quello relativo al servizio prestato presso l'I.C. 28 dal 11-09-2023 Controparte_2 al 30-06-2024; di avere prestato servizio didattico in virtù di successivi contratti a tempo determinato per l'a.s. 2018-2019, per un posto Comune di docente di scuola primaria, per 24 ore settimanali, presso l' Controparte_3
(cfr. contratti allegati al ricorso).
[...]
Tutto ciò premesso in fatto, contestando la previsione secondo cui l'emolumento
è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, concludeva, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
condanni, per l'effetto, il in Controparte_1 persona del al pagamento in favore della ricorrente della somma di €442,00 CP_4
(€quattrocentoquarantadue/00), quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, come specificata in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin
d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la mancata spettanza di quanto richiesto, sulla base di diverse e articolate argomentazioni.
In particolare, sosteneva la mancata violazione della direttiva comunitaria
1999/70/C, la quale non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato ma prevede, infatti, che, in presenza di
“ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie si soggetti;
rimarcava che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che la differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato sia giustificata dal fatto che la loro esperienza professionale non può essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
In via preliminare, vi è la giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è la competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima sede di lavoro a cui la ricorrente è stata addetta rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.p.c..
In ordine al merito della controversia, va premesso che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del ser-vizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ".
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere cor- risposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio ”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. La ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera di- versa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
Al riguardo, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenzan.20015/2018) secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
La tesi del , secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
E' pacifico e documentato sulla base dei cedolini prodotti dalla ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi CP_1 sopra indicati in cui l'istante ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alle tariffe professionali vigenti e al valore determinabile della causa., con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della retribuzione professionale docente dovuta per l'anno scolastico 2018/19 relativamente ai periodi indicati in ricorso;
b) Condanna il al Controparte_5 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 400,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 08/04/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo