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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7457/2019, posta in deliberazione il giorno 27/02/2023, vertente
TRA
con l'Avv. D'ALESIO GABRIELE MARIA Parte_1
- appellante/appellato in via incidentale -
E
con gli Avv.ti TRIGARI LUIGI, BORAGINE IVANO e PENNACINO ENRICO Controparte_1
- -appellata/appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8475/2019 pubblicata in data 17/04/2019.
CONCLUSIONI : Come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025 ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dalla Pt_2 avverso il D.I provvisoriamente esecutivo n.21111/2015, emesso dal medesimo Tribunale in favore dell'Avv. all'esito del procedimento monitorio rg. 55949/2015, riferito ai compensi reclamati Pt_1 dal professionista per l'assistenza legale prestata a favore dell'opponente nell'ambito di un giudizio intrapreso nell'interesse di quest'ultima presso il foro monegasco della Banca BNP Paribas.
2. L'ingiunzione di pagamento riconosceva in favore dell'Avv. la somma di euro 21.804, oltre Pt_1 interessi legali, nonché ulteriori euro 830,00 oltre accessori, a titolo di compensi per il procedimento di ingiunzione, ed euro 145,50 a titolo di esborsi, in favore dell'Avv. D'Alesio, procuratore distrattario.
3 L'opponente contestava la pretesa creditoria rilevando di aver già corrisposto al professionista la somma di euro 38.700,00.
4.Concludeva pertanto richiedendo la revoca del decreto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, nonché la condanna dell'opposto per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
5. L'opposto, costituitosi tempestivamente, contestava la riferibilità dei pagamenti indicati da controparte all'attività professionale oggetto del giudizio e all'uopo allegava ai propri scritti difensivi documentazione idonea a dimostrare l'entità e la natura dell'incarico insistendo per la conferma del decreto opposto.
6 Con provvedimento del 19/04/2016, il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
7. All'udienza del 13/06/2018 la causa veniva trattenuta in decisione con cessione dei termini di legge ex art 190 c.c..
8. Con ordinanza del 19/01/2019 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire il deposito in atti di documentazione che, pur risultando ritualmente prodotta, non veniva rinvenuta nel fascicolo d'ufficio e alla successiva udienza la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie.
9. Il giudizio di primo grado si concludeva con la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento di euro 3.895,00, oltre interessi fino al soddisfo, in favore dell' Avv. on compensazione delle spese di lite. Pt_1
10. Avverso la decisione del Tribunale proponeva tempestivamente appello l' Avv. chiedendo, Pt_1
a parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma della validità del d.i. revocato, la condanna dell'appellata alla “richiesta base di euro 21.361,00 o nel valore ritenuto di giustizia comunque superiore a quello liquidato in primo grado”
11. Si costituiva tempestivamente l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 ter c.p.c, contestando nel merito tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, insistendo per la condanna dell'appellante per lite temeraria e proponendo, al contempo, appello incidentale con cui richiedeva l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti del professionista e, conseguentemente, la parziale riforma della sentenza di primo grado, nella parte cui condannava l'istante al pagamento di euro 3.895,00 oltre interessi, a titolo di onorari per l'attività effettivamente espletata dall'Avv. fino al deposito della citazione davanti al Tribunale Pt_1 monegasco.
13. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c. all'udienza del 14 /03/2024.
14. Con l'unico motivo di appello formulato l'Avv. per vero in maniera piuttosto generica e Pt_1 confusa, lamenta l'erroneità della sentenza sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza della valutazione della documentazione versata in atti a sostegno del presunto maggior credito vantato.
15. In particolare, secondo l'appellante principale, il Tribunale non avrebbe opportunamente motivato in ordine alle ragioni sottese alla scelta di disattendere il parere del Consiglio dell'Ordine di Roma che riconosceva dovuta al proprio iscritto la somma di euro 21.361,00 sia per la fase stragiudiziale che per la redazione dell'atto di citazione, in applicazione del massimo tariffario e conseguentemente del moltiplicatore per 3 adottato nella parcella del professionista. La somma in questione, per vero, è stata ritenuta congrua dall'Organo professionale e quindi ingiunta in sede monitoria.
16. Tuttavia, in merito al valore probatorio rivestito dal parere del Consiglio dell'Ordine appare opportuno ribadire che detto parere, lungi dal dimostrare l'effettività della prestazione professionale, si limita ad attestare la congruità della parcella rispetto alle prestazioni ivi elencate, ma soltanto presuntivamente svolte dal professionista che l'ha redatta, sicchè può essere usato come prova privilegiata esclusivamente nella fase monitoria conformemente alla natura sommaria e alle esigenze di celerità proprie del giudizio in questione. La delibazione dell'Organo in questione, infatti, viene resa esclusivamente sulla scorta delle informazioni fornite dal professionista e in particolare sulla base della parcella emessa , senza un effettivo riscontro sullo svolgimento delle prestazioni, attestando unicamente la conformità della stessa ai parametri normativi, di talchè il giudice, soltanto nel predetto giudizio sommario, è vincolato al parere di congruità nei limiti della somma domandata. Nella fase di opposizione, di contro, proprio perché caratterizzata da una cognizione piena, laddove il cliente contesti il decreto ingiuntivo e dunque la parcella, il parere in questione riveste al più il valore di una dichiarazione asseverata, ma pur sempre unilaterale, dell'avvocato che certamente non esonera il giudice dall'accertare l'effettività delle prestazioni della cui prova resta onerato il professionista. (Cass. 8571/2023; Cass. 177655/2018; Cass. 15930/2018).
17. La giurisprudenza di legittimità, difatti, è assolutamente concorde nel ritenere che in “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cass. 712/2018). Evidentemente ciò incide anche sulla liquidazione del quantum debeatur ritenuto congruo in base alle specifiche circostanze del caso concreto e soprattutto all'entità delle prestazioni dedotte e provate dall'avvocato. Si tratta, infatti, di una valutazione pacificamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che, di regola, determina gli onorari sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata dai parametri forensi, ma non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020; Cass 33642/2024). Di contro, la motivazione è doverosa “allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 19989/2021; Cass. 12537/2019, Rv. 653760; Cass. 8561/2023; Cass 33642/2024).
18. Nel caso di specie, in maniera assolutamente condivisibile, il Tribunale ha liquidato gli onorari spettanti al professionista deducente per l'attività effettivamente espletata secondo i parametri medi, in perfetta coerenza con la documentazione prodotta che, aldilà della parcella emessa per il compenso asseritamente dovuto, si riduce alla corrispondenza tra il legale e la BNP Paribas oltre a quella intercorsa con i patrocinatori della n sede giudiziale e presso il foro monegasco. Pt_2
19 La documentazione in discorso è idonea unicamente ad attestare la partecipazione dell'Avv. alla redazione dell'atto introduttivo del giudizio presso il foro straniero e dunque, atteso che Pt_1 per l'attività stragiudiziale posta in essere, è acclarato che il professionista abbia già accertatamente percepito dalla compensi più che congrui, la liquidazione operata dal giudice dell'opposizione Pt_2 deve ritenersi obiettiva ed adeguata rispetto all'opera prestata dal atteso che, d'altra parte, l'appellante principale non ha fornito in questa sede alcun argomento o elemento ultroneo per orientare diversamente il convincimento del Collegio.
20. Ciononostante non è revocabile in dubbio che la documentazione sinora prodotta attesti l'espletamento della richiamata attività professionale nei limiti indicati dal primo giudice e conseguentemente le somme da quest'ultimo liquidate a titolo di onorari professionali ancora dovuti risultano effettivamente dovute, sicchè non può essere accolto l'appello incidentale proposto dalla
. Pt_2
21 Sul punto occorre anzitutto premettere che la documentazione prodotta in lingua francese, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, è assolutamente ammissibile atteso che l'art 123 c.p.c facoltizza e non obbliga il giudice a nominare un traduttore laddove i documenti siano redatti in lingua straniera, facoltà che può legittimamente non essere esercitata nel momento in cui, come nel caso di specie, il contenuto dei documenti in questioni non sia contestato.
22 Il richiamo all'art 122 c.p.c., contenuto negli scritti della , è del tutto fuorviante e fuori luogo Pt_2 in quanto il principio di obbligatorietà della lingua italiana, pacificamente, si applica esclusivamente agli atti processuali in senso proprio quali provvedimenti del giudice e atti dei suoi ausiliari, verbali di causa, scritti difensivi. Diversamente, gli atti che non hanno immediata incidenza sul rapporto processuale, come i documenti prodotti dalle parti, possono essere redatti in qualsiasi lingua (Cass. 5200/2025; Cass. 19900/2023; Cass 33079/2022)
23. Sotto diverso ma connesso profilo l'imputabilità dei pagamenti effettuati dall'appellante incidentale in favore del professionista all'intera opera svolta, comprensiva cioè sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale prodromica all'instaurazione del giudizio, è efficacemente smentita anzitutto dalla data dei pagamenti, antecedente rispetto a quella del formale conferimento dell'incarico, ma anche dal tenore testuale delle quietanze di pagamento prodotte che, seppur genericamente, fanno riferimento ad attività antecedenti e serventi rispetto all'instaurazione del giudizio.
24. In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e integralmente confermata la sentenza di primo grado .
Attesa la reciproca soccombenza delle parti si compensano interamente le spese del presente grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 8475/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese di lite del grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025. La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7457/2019, posta in deliberazione il giorno 27/02/2023, vertente
TRA
con l'Avv. D'ALESIO GABRIELE MARIA Parte_1
- appellante/appellato in via incidentale -
E
con gli Avv.ti TRIGARI LUIGI, BORAGINE IVANO e PENNACINO ENRICO Controparte_1
- -appellata/appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8475/2019 pubblicata in data 17/04/2019.
CONCLUSIONI : Come in note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025 ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dalla Pt_2 avverso il D.I provvisoriamente esecutivo n.21111/2015, emesso dal medesimo Tribunale in favore dell'Avv. all'esito del procedimento monitorio rg. 55949/2015, riferito ai compensi reclamati Pt_1 dal professionista per l'assistenza legale prestata a favore dell'opponente nell'ambito di un giudizio intrapreso nell'interesse di quest'ultima presso il foro monegasco della Banca BNP Paribas.
2. L'ingiunzione di pagamento riconosceva in favore dell'Avv. la somma di euro 21.804, oltre Pt_1 interessi legali, nonché ulteriori euro 830,00 oltre accessori, a titolo di compensi per il procedimento di ingiunzione, ed euro 145,50 a titolo di esborsi, in favore dell'Avv. D'Alesio, procuratore distrattario.
3 L'opponente contestava la pretesa creditoria rilevando di aver già corrisposto al professionista la somma di euro 38.700,00.
4.Concludeva pertanto richiedendo la revoca del decreto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, nonché la condanna dell'opposto per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
5. L'opposto, costituitosi tempestivamente, contestava la riferibilità dei pagamenti indicati da controparte all'attività professionale oggetto del giudizio e all'uopo allegava ai propri scritti difensivi documentazione idonea a dimostrare l'entità e la natura dell'incarico insistendo per la conferma del decreto opposto.
6 Con provvedimento del 19/04/2016, il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
7. All'udienza del 13/06/2018 la causa veniva trattenuta in decisione con cessione dei termini di legge ex art 190 c.c..
8. Con ordinanza del 19/01/2019 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire il deposito in atti di documentazione che, pur risultando ritualmente prodotta, non veniva rinvenuta nel fascicolo d'ufficio e alla successiva udienza la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie.
9. Il giudizio di primo grado si concludeva con la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento di euro 3.895,00, oltre interessi fino al soddisfo, in favore dell' Avv. on compensazione delle spese di lite. Pt_1
10. Avverso la decisione del Tribunale proponeva tempestivamente appello l' Avv. chiedendo, Pt_1
a parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma della validità del d.i. revocato, la condanna dell'appellata alla “richiesta base di euro 21.361,00 o nel valore ritenuto di giustizia comunque superiore a quello liquidato in primo grado”
11. Si costituiva tempestivamente l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 ter c.p.c, contestando nel merito tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, insistendo per la condanna dell'appellante per lite temeraria e proponendo, al contempo, appello incidentale con cui richiedeva l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti del professionista e, conseguentemente, la parziale riforma della sentenza di primo grado, nella parte cui condannava l'istante al pagamento di euro 3.895,00 oltre interessi, a titolo di onorari per l'attività effettivamente espletata dall'Avv. fino al deposito della citazione davanti al Tribunale Pt_1 monegasco.
13. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c. all'udienza del 14 /03/2024.
14. Con l'unico motivo di appello formulato l'Avv. per vero in maniera piuttosto generica e Pt_1 confusa, lamenta l'erroneità della sentenza sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza della valutazione della documentazione versata in atti a sostegno del presunto maggior credito vantato.
15. In particolare, secondo l'appellante principale, il Tribunale non avrebbe opportunamente motivato in ordine alle ragioni sottese alla scelta di disattendere il parere del Consiglio dell'Ordine di Roma che riconosceva dovuta al proprio iscritto la somma di euro 21.361,00 sia per la fase stragiudiziale che per la redazione dell'atto di citazione, in applicazione del massimo tariffario e conseguentemente del moltiplicatore per 3 adottato nella parcella del professionista. La somma in questione, per vero, è stata ritenuta congrua dall'Organo professionale e quindi ingiunta in sede monitoria.
16. Tuttavia, in merito al valore probatorio rivestito dal parere del Consiglio dell'Ordine appare opportuno ribadire che detto parere, lungi dal dimostrare l'effettività della prestazione professionale, si limita ad attestare la congruità della parcella rispetto alle prestazioni ivi elencate, ma soltanto presuntivamente svolte dal professionista che l'ha redatta, sicchè può essere usato come prova privilegiata esclusivamente nella fase monitoria conformemente alla natura sommaria e alle esigenze di celerità proprie del giudizio in questione. La delibazione dell'Organo in questione, infatti, viene resa esclusivamente sulla scorta delle informazioni fornite dal professionista e in particolare sulla base della parcella emessa , senza un effettivo riscontro sullo svolgimento delle prestazioni, attestando unicamente la conformità della stessa ai parametri normativi, di talchè il giudice, soltanto nel predetto giudizio sommario, è vincolato al parere di congruità nei limiti della somma domandata. Nella fase di opposizione, di contro, proprio perché caratterizzata da una cognizione piena, laddove il cliente contesti il decreto ingiuntivo e dunque la parcella, il parere in questione riveste al più il valore di una dichiarazione asseverata, ma pur sempre unilaterale, dell'avvocato che certamente non esonera il giudice dall'accertare l'effettività delle prestazioni della cui prova resta onerato il professionista. (Cass. 8571/2023; Cass. 177655/2018; Cass. 15930/2018).
17. La giurisprudenza di legittimità, difatti, è assolutamente concorde nel ritenere che in “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cass. 712/2018). Evidentemente ciò incide anche sulla liquidazione del quantum debeatur ritenuto congruo in base alle specifiche circostanze del caso concreto e soprattutto all'entità delle prestazioni dedotte e provate dall'avvocato. Si tratta, infatti, di una valutazione pacificamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che, di regola, determina gli onorari sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata dai parametri forensi, ma non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020; Cass 33642/2024). Di contro, la motivazione è doverosa “allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 19989/2021; Cass. 12537/2019, Rv. 653760; Cass. 8561/2023; Cass 33642/2024).
18. Nel caso di specie, in maniera assolutamente condivisibile, il Tribunale ha liquidato gli onorari spettanti al professionista deducente per l'attività effettivamente espletata secondo i parametri medi, in perfetta coerenza con la documentazione prodotta che, aldilà della parcella emessa per il compenso asseritamente dovuto, si riduce alla corrispondenza tra il legale e la BNP Paribas oltre a quella intercorsa con i patrocinatori della n sede giudiziale e presso il foro monegasco. Pt_2
19 La documentazione in discorso è idonea unicamente ad attestare la partecipazione dell'Avv. alla redazione dell'atto introduttivo del giudizio presso il foro straniero e dunque, atteso che Pt_1 per l'attività stragiudiziale posta in essere, è acclarato che il professionista abbia già accertatamente percepito dalla compensi più che congrui, la liquidazione operata dal giudice dell'opposizione Pt_2 deve ritenersi obiettiva ed adeguata rispetto all'opera prestata dal atteso che, d'altra parte, l'appellante principale non ha fornito in questa sede alcun argomento o elemento ultroneo per orientare diversamente il convincimento del Collegio.
20. Ciononostante non è revocabile in dubbio che la documentazione sinora prodotta attesti l'espletamento della richiamata attività professionale nei limiti indicati dal primo giudice e conseguentemente le somme da quest'ultimo liquidate a titolo di onorari professionali ancora dovuti risultano effettivamente dovute, sicchè non può essere accolto l'appello incidentale proposto dalla
. Pt_2
21 Sul punto occorre anzitutto premettere che la documentazione prodotta in lingua francese, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, è assolutamente ammissibile atteso che l'art 123 c.p.c facoltizza e non obbliga il giudice a nominare un traduttore laddove i documenti siano redatti in lingua straniera, facoltà che può legittimamente non essere esercitata nel momento in cui, come nel caso di specie, il contenuto dei documenti in questioni non sia contestato.
22 Il richiamo all'art 122 c.p.c., contenuto negli scritti della , è del tutto fuorviante e fuori luogo Pt_2 in quanto il principio di obbligatorietà della lingua italiana, pacificamente, si applica esclusivamente agli atti processuali in senso proprio quali provvedimenti del giudice e atti dei suoi ausiliari, verbali di causa, scritti difensivi. Diversamente, gli atti che non hanno immediata incidenza sul rapporto processuale, come i documenti prodotti dalle parti, possono essere redatti in qualsiasi lingua (Cass. 5200/2025; Cass. 19900/2023; Cass 33079/2022)
23. Sotto diverso ma connesso profilo l'imputabilità dei pagamenti effettuati dall'appellante incidentale in favore del professionista all'intera opera svolta, comprensiva cioè sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale prodromica all'instaurazione del giudizio, è efficacemente smentita anzitutto dalla data dei pagamenti, antecedente rispetto a quella del formale conferimento dell'incarico, ma anche dal tenore testuale delle quietanze di pagamento prodotte che, seppur genericamente, fanno riferimento ad attività antecedenti e serventi rispetto all'instaurazione del giudizio.
24. In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e integralmente confermata la sentenza di primo grado .
Attesa la reciproca soccombenza delle parti si compensano interamente le spese del presente grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 8475/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese di lite del grado tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025. La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta