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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1056/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
Caracciolo (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Moschiano alla Via C.F._2
Giovanni XXIII n. 3;
appellante contro quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.
), con cui elettivamente domicilia in Avellino alla via Carlo Del Balzo n. 55 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Fabiano;
appellato nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla strada Vigliena n. Controparte_2
31. appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
440/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzie Vittime della Strada, per i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi, in data 15.07.2011 alle ore 13:55 circa, in Napoli alla via Ferrante Imparato, allorquando la Fiat Punto, tg. CD 647 EY, di proprietà dell'odierna parte opponente, veniva danneggiata dall'autovettura tg. BH661LY, di proprietà di non coperto di Controparte_2
assicurazione, il cui conducente, che procedeva contromano e con la portiera anteriore aperta, andava ad impattare il veicolo attoreo, causando gravi danni alla carrozzeria, al paraurti posteriore, al parafango posteriore ed alla porta anteriore.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda formulata, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, secondo comma, c.c..
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e116 c.p.c., oltre all'erronea e/o omessa valutazione delle prove documentali offerte da parte attrice;
chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello, la riforma integrale della gravata sentenza e la condanna dell'appellata al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro dedotto in lite, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, la chiedendo di rigettare il gravame Controparte_1
proposto, con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del 12.03.2025, acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla prescrizione
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, deducendo l'erronea declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, secondo comma,
c.c..
Com'è noto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall'art 2947 c.c., che, al secondo comma, applicabile al caso in lite, trattandosi di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali a cose, prevede una prescrizione biennale in caso di sinistro stradale.
pagina 2 di 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di sinistro stradale, la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima, rispondendo tale estensiva interpretazione all'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale avvenga con una azione sollecitamente proposta” (Cassazione
Civile, sentenza n. 5894/2016).
Per quanto riguarda invece i danni alla persona subiti dal danneggiato, al terzo comma dello stesso articolo, viene riconosciuta un'importante eccezione nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato riconoscendo una prescrizione più lunga.
Il Giudice di prime cure, disattendendo la domanda risarcitoria, così statuiva: “In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, poiché dalla data della richiesta di risarcimento pervenuta alla in data 23/07/2011 e quella della notifica Controparte_3 dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Napoli avvenuta in data 07/03/2014, era già decorso il termine biennale di prescrizione, previsto dall'art. 2947 c.c., comma II, che così dispone: “il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Pertanto, questo Giudice, deve dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c. comma II”.
Tuttavia, riesaminati gli atti del fascicolo di primo grado ed, in particolare, del fascicolo di parte attrice, si rileva la fondatezza del primo motivo di appello.
Ed invero, l'interruzione della prescrizione ben può avvenire per la prima volta con la richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia di assicurazione, che ha natura di costituzione in mora.
Dall'invio dell'atto di costituzione in mora ricominciano a decorrere i termini per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Nel caso in esame, le diffide risultano inviate nei tempi di legge. In particolare, dopo la prima raccomandata inviata in data 21.07.2011, la parte attrice ha provveduto ad inviare ulteriori diffide alla compagnia assicurativa, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo
Garanzia Vittime della Strada, allegate al fascicolo di parte attrice e datate 14.05.2013, 17.06.2015,
22.11.2016, 07.11.2017, tutte depositate nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio in data
23.05.2018, come da attestazione della cancelleria apposta in calce al foliario degli atti depositati.
Non è revocabile in dubbio che il termine di prescrizione biennale in ragione delle interruzioni non era decorso, come erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, atteso che tra la trasmissione della pagina 3 di 6 prima lettera di messa in mora e la notificazione dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli veniva inviata ulteriore diffida in data 14.05.2013.
2. Nel merito
Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nel senso precisato.
Ed invero, pur essendo fondato il motivo di appello principale, relativo all'erroneo accoglimento, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di prescrizione biennale del credito risarcitorio azionato dalla società, la domanda attorea formulata in primo grado va disattesa.
Va premesso, quanto alla proponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, che l'art. 287 prevede che nelle ipotesi di cui all'art. 283, comma 1 lett. a), b) e d) – la lettera a) disciplina l'ipotesi in lite del veicolo o natante non identificato - l'azione di risarcimento “può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.
L'art. 287, terzo comma, prevede poi che l'azione giudiziale debba essere esercitata “esclusivamente” nei confronti dell'impresa designata, ma la CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, può, tuttavia, intervenire nel processo.
Ne consegue che la richiesta di risarcimento, che deve precedere l'azione nei confronti dell'impresa designata, non deve essere assoggettata al rigore formale e contenutistico prescritto dall'art. 145 per la ordinaria richiesta di risarcimento e ciò perché in caso di risarcimento chiesto alla impresa designata manca quel legame sopra descritto tra la richiesta giudiziale di risarcimento e la procedura stragiudiziale di risarcimento disciplinata dall'art. 148.
In altri termini, ai fini della proponibilità delle azioni nei confronti del fondo di garanzia si ritiene sufficiente una pur generica richiesta di risarcimento del danno ove vi sia quantomeno riferimento alla verificazione di un sinistro con l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo danneggiante, come già previsto dal vecchio testo dell'art. 22 della l. 990 del 1969.
Occorre, peraltro, precisare che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, anche se l'azione di rivalsa è accordata all'impresa designata direttamente dalla legge ed in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, la stessa presuppone l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al proprietario del veicolo non assicurato ed il conseguente riconoscimento in favore del danneggiato del diritto al risarcimento del danno.
pagina 4 di 6 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si sia verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, giacché la garanzia assicurativa – prevista originariamente dalla L. 990/1969 ed oggi dal D.
Lgs. 209/2005 – ha la finalità di rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare, comunque, un risarcimento al danneggiato (cfr. Cassazione Civile, n. 8086/1995, n.
18308/2015 e n. 12304/2005).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno “e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo” (da ultimo, Cass., sez. III, 15/02/2024, n. 4213; Cass.10540/2023).
Parimenti a carico del danneggiato è la prova della sussistenza del nesso di causalità fra il fatto illecito e i pregiudizi lamentati (ex multis, Cass. Civ., ord. n. 28995/2017).
Ne consegue che chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia deve anzitutto provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e poi provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto o sprovvisto della copertura assicurativa.
Ebbene, tanto premesso, va rilevato che già l'atto di citazione di primo grado risulta carente in punto di allegazione circa l'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo al luogo, all'orario, alle precise modalità di verificazione dello stesso ed ai danni asseritamente cagionati all'autovettura a seguito del sinistro per cui è causa.
A ciò si aggiunga che l'unico teste attoreo escusso che avrebbe assistito al sinistro, , senza Tes_1 precisare la sua esatta posizione al momento del sinistro (“in posizione frontale” oppure “a pochi metri”), ha riferito di aver assistito al sinistro e di aver visto che “la fiat punto grigia veniva danneggiata dalla fiat punto verde che provenendo contromano con la sua portiera lato passeggero anteriore impattava la portiera destra”. Ha aggiunto “la strada luogo dell'incidente è a doppio senso di marcia”.
Non viene precisata, negli atti di causa di parte attrice, né dal testimone escusso, la direzione di marcia delle due autovetture, che avrebbe consentito di individuare l'esatto punto di urto.
Premesso, che nelle messe in mora trasmesse alla compagnia assicurativa appellata non compare il nominativo di tale teste, quest'ultimo ha omesso di fornire un qualsiasi riferimento alla andatura del veicolo attoreo e ad altri particolari utili ai fini della ricostruzione del sinistro ed alla determinazione dell'entità dell'impatto tra i due veicoli, da cui sarebbero derivati i notevoli danni di cui si chiede il pagina 5 di 6 ristoro. Va, poi, segnalato che sul luogo del sinistro non sono intervenute forze dell'ordine e/o mezzi di soccorso pubblici, non essendovi, dunque, riscontri certi dell'effettiva verificazione dell'evento per cui
è causa.
Ne consegue che, sulla scorta di tali rilievi, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo fornito piena e convincente prova dei fatti dedotti in giudizio.
In definitiva, la domanda risarcitoria va rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'eccezione di prescrizione;
2. Rigetta la domanda proposta in primo grado;
3. compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1056/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
Caracciolo (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Moschiano alla Via C.F._2
Giovanni XXIII n. 3;
appellante contro quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.
), con cui elettivamente domicilia in Avellino alla via Carlo Del Balzo n. 55 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Fabiano;
appellato nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla strada Vigliena n. Controparte_2
31. appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
440/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzie Vittime della Strada, per i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi, in data 15.07.2011 alle ore 13:55 circa, in Napoli alla via Ferrante Imparato, allorquando la Fiat Punto, tg. CD 647 EY, di proprietà dell'odierna parte opponente, veniva danneggiata dall'autovettura tg. BH661LY, di proprietà di non coperto di Controparte_2
assicurazione, il cui conducente, che procedeva contromano e con la portiera anteriore aperta, andava ad impattare il veicolo attoreo, causando gravi danni alla carrozzeria, al paraurti posteriore, al parafango posteriore ed alla porta anteriore.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda formulata, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, secondo comma, c.c..
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e116 c.p.c., oltre all'erronea e/o omessa valutazione delle prove documentali offerte da parte attrice;
chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello, la riforma integrale della gravata sentenza e la condanna dell'appellata al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro dedotto in lite, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, la chiedendo di rigettare il gravame Controparte_1
proposto, con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del 12.03.2025, acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sulla prescrizione
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, deducendo l'erronea declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, secondo comma,
c.c..
Com'è noto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall'art 2947 c.c., che, al secondo comma, applicabile al caso in lite, trattandosi di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali a cose, prevede una prescrizione biennale in caso di sinistro stradale.
pagina 2 di 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di sinistro stradale, la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima, rispondendo tale estensiva interpretazione all'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale avvenga con una azione sollecitamente proposta” (Cassazione
Civile, sentenza n. 5894/2016).
Per quanto riguarda invece i danni alla persona subiti dal danneggiato, al terzo comma dello stesso articolo, viene riconosciuta un'importante eccezione nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato riconoscendo una prescrizione più lunga.
Il Giudice di prime cure, disattendendo la domanda risarcitoria, così statuiva: “In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, poiché dalla data della richiesta di risarcimento pervenuta alla in data 23/07/2011 e quella della notifica Controparte_3 dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Napoli avvenuta in data 07/03/2014, era già decorso il termine biennale di prescrizione, previsto dall'art. 2947 c.c., comma II, che così dispone: “il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Pertanto, questo Giudice, deve dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c. comma II”.
Tuttavia, riesaminati gli atti del fascicolo di primo grado ed, in particolare, del fascicolo di parte attrice, si rileva la fondatezza del primo motivo di appello.
Ed invero, l'interruzione della prescrizione ben può avvenire per la prima volta con la richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia di assicurazione, che ha natura di costituzione in mora.
Dall'invio dell'atto di costituzione in mora ricominciano a decorrere i termini per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Nel caso in esame, le diffide risultano inviate nei tempi di legge. In particolare, dopo la prima raccomandata inviata in data 21.07.2011, la parte attrice ha provveduto ad inviare ulteriori diffide alla compagnia assicurativa, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo
Garanzia Vittime della Strada, allegate al fascicolo di parte attrice e datate 14.05.2013, 17.06.2015,
22.11.2016, 07.11.2017, tutte depositate nel fascicolo di parte del primo grado del giudizio in data
23.05.2018, come da attestazione della cancelleria apposta in calce al foliario degli atti depositati.
Non è revocabile in dubbio che il termine di prescrizione biennale in ragione delle interruzioni non era decorso, come erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, atteso che tra la trasmissione della pagina 3 di 6 prima lettera di messa in mora e la notificazione dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di
Pace di Napoli veniva inviata ulteriore diffida in data 14.05.2013.
2. Nel merito
Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nel senso precisato.
Ed invero, pur essendo fondato il motivo di appello principale, relativo all'erroneo accoglimento, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di prescrizione biennale del credito risarcitorio azionato dalla società, la domanda attorea formulata in primo grado va disattesa.
Va premesso, quanto alla proponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, che l'art. 287 prevede che nelle ipotesi di cui all'art. 283, comma 1 lett. a), b) e d) – la lettera a) disciplina l'ipotesi in lite del veicolo o natante non identificato - l'azione di risarcimento “può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.
L'art. 287, terzo comma, prevede poi che l'azione giudiziale debba essere esercitata “esclusivamente” nei confronti dell'impresa designata, ma la CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, può, tuttavia, intervenire nel processo.
Ne consegue che la richiesta di risarcimento, che deve precedere l'azione nei confronti dell'impresa designata, non deve essere assoggettata al rigore formale e contenutistico prescritto dall'art. 145 per la ordinaria richiesta di risarcimento e ciò perché in caso di risarcimento chiesto alla impresa designata manca quel legame sopra descritto tra la richiesta giudiziale di risarcimento e la procedura stragiudiziale di risarcimento disciplinata dall'art. 148.
In altri termini, ai fini della proponibilità delle azioni nei confronti del fondo di garanzia si ritiene sufficiente una pur generica richiesta di risarcimento del danno ove vi sia quantomeno riferimento alla verificazione di un sinistro con l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo danneggiante, come già previsto dal vecchio testo dell'art. 22 della l. 990 del 1969.
Occorre, peraltro, precisare che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, anche se l'azione di rivalsa è accordata all'impresa designata direttamente dalla legge ed in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, la stessa presuppone l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al proprietario del veicolo non assicurato ed il conseguente riconoscimento in favore del danneggiato del diritto al risarcimento del danno.
pagina 4 di 6 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si sia verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, giacché la garanzia assicurativa – prevista originariamente dalla L. 990/1969 ed oggi dal D.
Lgs. 209/2005 – ha la finalità di rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare, comunque, un risarcimento al danneggiato (cfr. Cassazione Civile, n. 8086/1995, n.
18308/2015 e n. 12304/2005).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno “e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo” (da ultimo, Cass., sez. III, 15/02/2024, n. 4213; Cass.10540/2023).
Parimenti a carico del danneggiato è la prova della sussistenza del nesso di causalità fra il fatto illecito e i pregiudizi lamentati (ex multis, Cass. Civ., ord. n. 28995/2017).
Ne consegue che chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia deve anzitutto provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e poi provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto o sprovvisto della copertura assicurativa.
Ebbene, tanto premesso, va rilevato che già l'atto di citazione di primo grado risulta carente in punto di allegazione circa l'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo al luogo, all'orario, alle precise modalità di verificazione dello stesso ed ai danni asseritamente cagionati all'autovettura a seguito del sinistro per cui è causa.
A ciò si aggiunga che l'unico teste attoreo escusso che avrebbe assistito al sinistro, , senza Tes_1 precisare la sua esatta posizione al momento del sinistro (“in posizione frontale” oppure “a pochi metri”), ha riferito di aver assistito al sinistro e di aver visto che “la fiat punto grigia veniva danneggiata dalla fiat punto verde che provenendo contromano con la sua portiera lato passeggero anteriore impattava la portiera destra”. Ha aggiunto “la strada luogo dell'incidente è a doppio senso di marcia”.
Non viene precisata, negli atti di causa di parte attrice, né dal testimone escusso, la direzione di marcia delle due autovetture, che avrebbe consentito di individuare l'esatto punto di urto.
Premesso, che nelle messe in mora trasmesse alla compagnia assicurativa appellata non compare il nominativo di tale teste, quest'ultimo ha omesso di fornire un qualsiasi riferimento alla andatura del veicolo attoreo e ad altri particolari utili ai fini della ricostruzione del sinistro ed alla determinazione dell'entità dell'impatto tra i due veicoli, da cui sarebbero derivati i notevoli danni di cui si chiede il pagina 5 di 6 ristoro. Va, poi, segnalato che sul luogo del sinistro non sono intervenute forze dell'ordine e/o mezzi di soccorso pubblici, non essendovi, dunque, riscontri certi dell'effettiva verificazione dell'evento per cui
è causa.
Ne consegue che, sulla scorta di tali rilievi, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo fornito piena e convincente prova dei fatti dedotti in giudizio.
In definitiva, la domanda risarcitoria va rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'eccezione di prescrizione;
2. Rigetta la domanda proposta in primo grado;
3. compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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