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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5086/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A PARMA presso il difensore avv.
SANTELLA LORENZA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVISI Controparte_1 C.F._1
BORSARI LUCA e dell'avv. LEARDINI ALBERTO, VIALE MURATORI N. 225 MODENA, elettivamente domiciliato in V.LE MURATORI N. 225 MODENA presso il difensore avv. TREVISI
BORSARI LUCA
APPELLATO
Oggetto: appello, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Parte appellante
“Voglia l'illustre Tribunale intestato in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di pace nei capi in cui : ha escluso la soccombenza dell'attore nel procedimento per ATP svoltosi avanti al Giudice di pace di Modena e quindi ha condannato la appellante al pagamento dei costi sostenuti dall'attore nel relativo procedimento in violazione degli articoli 91 e 92 cpc;
ha omesso di applicare l'articolo 91 cpc nella parte in cui prevede che “Se il Giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e quindi in applicazione di tale principio doveva dichiarare la compensazione delle spese del giudizio per accertamento tecnico preventivo;
pagina 1 di 6 ha escluso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e quindi in applicazione dell'articolo 1227 c.c. avrebbe dovuto respingere la domanda e dichiarare che i costi del giudizio per ATP restavano a carico del ricorrente.
In ogni caso riformulare il capo della sentenza che ha condannato al pagamento Pt_1 delle spese del giudizio”.
Parte appellata:
“Contrariis Rejectis e con sentenza provvisoriamente esecutiva Accertato e dato atto
- che in data 20/3/2019 l'appartamento del Sig. ha subito un allagamento Controparte_1 proveniente dai locali sovrastanti di proprietà dell'Arch. in conseguenza del quale sono CP_2 derivati danni pari ad € 1.103,89 secondo la perizia di stima del CT Geom. che è Persona_1 stata acquisita nel giudizio di primo grado;
- che il Sig. , per la determinazione giudiziale di tali danni, ha speso la Controparte_1 complessiva somma di € (1.155,69 + 1.301,06 + 1.268,80=) 3.725,55 a titolo di competenze corrisposte al CT, al proprio Avvocato ed al CTP;
- che la decisione adottata dal Giudice di Pace di Modena è correttamente argomentata e pienamente coerente con le risultanze istruttorie oltre che con i principi che l'appellante erroneamente ritiene violati;
- che le motivazioni sottese all'impugnazione sono quindi destituite di fondamento;
RESPINGERSI l'appello spiegato dalla siccome infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, Parte_1 CONFERMARSI l'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Modena. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024, la società ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 587/2024, depositata il 19 luglio 2024, con cui il Giudice di Pace di Modena ha accolto la domanda proposta da condannando l'odierna appellante al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 1.103,89 a titolo di risarcimento danni, oltre alla somma di €
3.725,55 per le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (€ 1.155,69 per il
CT, € 1.301,06 per il difensore ed € 1.268,80 per il CTP).
La controversia trae origine da un allagamento verificatosi il 20 marzo 2019 nell'appartamento del sig.
sito in Modena, provocato da infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di CP_1
proprietà dell'Arch. ove erano in corso lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società CP_2
Pt_1
A seguito dell'evento dannoso, il sig. aveva promosso un procedimento di accertamento CP_1
tecnico preventivo (R.G. n. 4175/2020) nel corso del quale il CT, geom. aveva quantificato i Per_1 danni in € 1.103,89.
Nel corso delle operazioni peritali, il CT aveva formulato una proposta conciliativa per l'importo di €
1.000,00, con compensazione delle spese, accettata da e dall'Arch. ma rifiutata dal sig. Pt_1 CP_2
CP_1 pagina 2 di 6 Successivamente, con atto di citazione del 3 febbraio 2023, il sig. aveva convenuto in CP_1
giudizio l'Arch. per ottenere il risarcimento dei danni quantificati dal CT nonché il rimborso CP_2
delle spese sostenute nel procedimento di ATP.
Nel corso del giudizio, autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la che aveva a sua Pt_1
volta chiamato in causa la propria assicurazione rimasta contumace. CP_3
Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea, ritenendo non provato il concorso di colpa del sig. nella causazione del danno ed ha condannato la CP_1 Pt_1
al pagamento delle somme sopra indicate, oltre alle spese di lite.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, articolando due motivi di gravame: Pt_1
1) Erronea interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese del procedimento di ATP;
2) Erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'esclusione del concorso di colpa dell'attore.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 18 marzo 2025, fissata per la prima comparizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
§§§§§§§§§§
Preliminarmente, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti presenti in primo grado ma non evocate in appello, non ravvisandosi un loro interesse alla partecipazione al presente giudizio.
Infatti, l'impugnazione è stata proposta unicamente dalla parte soccombente, mentre né la committente
- già manlevata da - né la compagnia assicuratrice - verso cui la domanda di manleva di Pt_1
non è stata accolta - hanno interesse alla riforma della sentenza impugnata, risultando la loro Pt_1
posizione giuridica insensibile all'esito del presente grado di giudizio.
1. Sul primo motivo di appello: erronea interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. in relazione alla condanna alle spese del procedimento di ATP, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare al rimborso Pt_1
delle spese sostenute dal sig. nel procedimento di ATP, articolando due distinti profili di CP_1
censura: a) la soccombenza dell'attore, derivante dalla differenza tra il danno inizialmente prospettato nel ricorso per ATP (€ 2.307,40 oltre IVA per i ripristini murari, più € 1.000,00 per i beni mobili) e pagina 3 di 6 quello effettivamente accertato dal CT (€ 1.103,89); b) il rifiuto, da parte del sig. della CP_1 proposta conciliativa formulata dal CT per l'importo di € 1.000,00.
Entrambe le censure non colgono nel segno.
Quanto al primo profilo, va rilevato che la quantificazione del danno indicata nel ricorso per ATP aveva natura meramente indicativa, come è fisiologico in un procedimento volto proprio all'accertamento tecnico del pregiudizio subito.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, nel ricorso per ATP il sig. aveva CP_1
espressamente chiesto di "verificare e quantificare in contraddittorio i danni subiti", senza vincolare tale accertamento alle stime preliminarmente indicate.
Non può quindi configurarsi una soccombenza dell'attore per il solo fatto che il CT abbia determinato il danno in misura inferiore a quella inizialmente prospettata, essendo piuttosto decisivo che l'accertamento tecnico abbia confermato la fondatezza della pretesa risarcitoria nell'an, individuando le cause del danno nella non corretta esecuzione dei lavori da parte di Pt_1
Quanto al secondo profilo, relativo al rifiuto della proposta conciliativa, la censura si rivela parimenti infondata.
L'art. 91, comma 1, c.p.c. prevede la condanna alle spese della parte che abbia rifiutato "senza giustificato motivo", qualora la domanda venga poi accolta in misura non superiore alla proposta stessa. Nel caso di specie, il rifiuto del sig. era giustificato, in quanto la proposta del CT (€ CP_1
1.000,00 con compensazione delle spese) non teneva conto delle rilevanti spese già sostenute per l'espletamento dell'ATP, che l'attore avrebbe dovuto sopportare interamente. Come evidenziato nella comparsa di costituzione in appello, accettare la proposta avrebbe comportato che l'ammontare da ricevere a titolo risarcitorio non avrebbe nemmeno coperto le spese vive resesi necessarie per adire il giudice a fronte del diniego di risarcire il danno.
Va inoltre ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n.
15492 del 7.6.2019) secondo cui "le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente." Nel caso di specie, essendo stata accertata la responsabilità di nella Pt_1
causazione del danno, correttamente il Giudice di Pace ha posto a suo carico anche le spese dell'ATP, che costituiscono un'anticipazione necessaria per l'accertamento del diritto poi riconosciuto in giudizio.
Non sussistono inoltre i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., non ricorrendo né la soccombenza reciproca (essendo stata accertata l'esclusiva responsabilità di , né gravi ed Pt_1
eccezionali ragioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
pagina 4 di 6
2. Sul secondo motivo di appello: erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c.
Anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'esclusione del concorso di colpa dell'attore, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere il concorso di colpa del sig. in quanto il CT avrebbe riconosciuto che il comportamento colposo dell'attore, CP_1
consistente nella realizzazione della controsoffittatura con fissaggi a soffitto, avrebbe contribuito alla causazione del danno creando punti preferenziali di passaggio dell'acqua.
La censura non può essere accolta per plurime ragioni.
In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., la riduzione del risarcimento per concorso del fatto colposo del creditore presuppone che sia provata non solo la sussistenza della condotta colposa del danneggiato, ma anche il suo effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l'ipotesi di un concorso causale della controsoffittatura nella causazione del danno è rimasta allo stato di mera supposizione, non essendo stata in alcun modo provata.
Lo stesso CT ha infatti precisato che tale circostanza sarebbe stata verosimilmente riscontrabile a seguito di eventuali saggi nella controsoffittatura, saggi che però non sono stati effettuati.
In assenza di tale riscontro tecnico, non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra la presenza della controsoffittatura e l'aggravamento del danno.
Va inoltre evidenziato che la causa principale ed efficiente del danno è stata chiaramente individuata dal CT nella non corretta esecuzione dei lavori da parte di in particolare nell'utilizzo di Pt_1
materiale inadeguato e/o eccessivamente diluito per il getto delle caldane.
Tale circostanza è stata compiutamente accertata e documentata fotograficamente, come emerge dalla
CT che mostra l'operaio della "immerso sin sopra la caviglia nel getto del prodotto per Pt_1
massetti denominato isol-cap", materiale già liquido di per sé e ulteriormente diluito in modo inappropriato.
In questo contesto, anche qualora fosse stata provata la presenza di fori di ancoraggio nella controsoffittatura - circostanza che, si ribadisce, è rimasta indimostrata - tale elemento non avrebbe comunque assunto efficacia causale determinante rispetto all'evento dannoso, essendo quest'ultimo riconducibile in via principale ed assorbente alla negligente esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice. Pertanto, in assenza di prova sia della condotta colposa del danneggiato che del suo pagina 5 di 6 contributo causale alla produzione del danno, correttamente il Giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 1.100,00 a €
5.200,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta. In particolare, considerata l'attività processuale espletata, si ritiene congruo liquidare i compensi applicando i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss modd. per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 587/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza Parte_1
ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5086/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A PARMA presso il difensore avv.
SANTELLA LORENZA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVISI Controparte_1 C.F._1
BORSARI LUCA e dell'avv. LEARDINI ALBERTO, VIALE MURATORI N. 225 MODENA, elettivamente domiciliato in V.LE MURATORI N. 225 MODENA presso il difensore avv. TREVISI
BORSARI LUCA
APPELLATO
Oggetto: appello, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Parte appellante
“Voglia l'illustre Tribunale intestato in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di pace nei capi in cui : ha escluso la soccombenza dell'attore nel procedimento per ATP svoltosi avanti al Giudice di pace di Modena e quindi ha condannato la appellante al pagamento dei costi sostenuti dall'attore nel relativo procedimento in violazione degli articoli 91 e 92 cpc;
ha omesso di applicare l'articolo 91 cpc nella parte in cui prevede che “Se il Giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e quindi in applicazione di tale principio doveva dichiarare la compensazione delle spese del giudizio per accertamento tecnico preventivo;
pagina 1 di 6 ha escluso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e quindi in applicazione dell'articolo 1227 c.c. avrebbe dovuto respingere la domanda e dichiarare che i costi del giudizio per ATP restavano a carico del ricorrente.
In ogni caso riformulare il capo della sentenza che ha condannato al pagamento Pt_1 delle spese del giudizio”.
Parte appellata:
“Contrariis Rejectis e con sentenza provvisoriamente esecutiva Accertato e dato atto
- che in data 20/3/2019 l'appartamento del Sig. ha subito un allagamento Controparte_1 proveniente dai locali sovrastanti di proprietà dell'Arch. in conseguenza del quale sono CP_2 derivati danni pari ad € 1.103,89 secondo la perizia di stima del CT Geom. che è Persona_1 stata acquisita nel giudizio di primo grado;
- che il Sig. , per la determinazione giudiziale di tali danni, ha speso la Controparte_1 complessiva somma di € (1.155,69 + 1.301,06 + 1.268,80=) 3.725,55 a titolo di competenze corrisposte al CT, al proprio Avvocato ed al CTP;
- che la decisione adottata dal Giudice di Pace di Modena è correttamente argomentata e pienamente coerente con le risultanze istruttorie oltre che con i principi che l'appellante erroneamente ritiene violati;
- che le motivazioni sottese all'impugnazione sono quindi destituite di fondamento;
RESPINGERSI l'appello spiegato dalla siccome infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, Parte_1 CONFERMARSI l'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Modena. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024, la società ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 587/2024, depositata il 19 luglio 2024, con cui il Giudice di Pace di Modena ha accolto la domanda proposta da condannando l'odierna appellante al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 1.103,89 a titolo di risarcimento danni, oltre alla somma di €
3.725,55 per le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (€ 1.155,69 per il
CT, € 1.301,06 per il difensore ed € 1.268,80 per il CTP).
La controversia trae origine da un allagamento verificatosi il 20 marzo 2019 nell'appartamento del sig.
sito in Modena, provocato da infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante di CP_1
proprietà dell'Arch. ove erano in corso lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società CP_2
Pt_1
A seguito dell'evento dannoso, il sig. aveva promosso un procedimento di accertamento CP_1
tecnico preventivo (R.G. n. 4175/2020) nel corso del quale il CT, geom. aveva quantificato i Per_1 danni in € 1.103,89.
Nel corso delle operazioni peritali, il CT aveva formulato una proposta conciliativa per l'importo di €
1.000,00, con compensazione delle spese, accettata da e dall'Arch. ma rifiutata dal sig. Pt_1 CP_2
CP_1 pagina 2 di 6 Successivamente, con atto di citazione del 3 febbraio 2023, il sig. aveva convenuto in CP_1
giudizio l'Arch. per ottenere il risarcimento dei danni quantificati dal CT nonché il rimborso CP_2
delle spese sostenute nel procedimento di ATP.
Nel corso del giudizio, autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la che aveva a sua Pt_1
volta chiamato in causa la propria assicurazione rimasta contumace. CP_3
Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea, ritenendo non provato il concorso di colpa del sig. nella causazione del danno ed ha condannato la CP_1 Pt_1
al pagamento delle somme sopra indicate, oltre alle spese di lite.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, articolando due motivi di gravame: Pt_1
1) Erronea interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese del procedimento di ATP;
2) Erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'esclusione del concorso di colpa dell'attore.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 18 marzo 2025, fissata per la prima comparizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
§§§§§§§§§§
Preliminarmente, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti presenti in primo grado ma non evocate in appello, non ravvisandosi un loro interesse alla partecipazione al presente giudizio.
Infatti, l'impugnazione è stata proposta unicamente dalla parte soccombente, mentre né la committente
- già manlevata da - né la compagnia assicuratrice - verso cui la domanda di manleva di Pt_1
non è stata accolta - hanno interesse alla riforma della sentenza impugnata, risultando la loro Pt_1
posizione giuridica insensibile all'esito del presente grado di giudizio.
1. Sul primo motivo di appello: erronea interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. in relazione alla condanna alle spese del procedimento di ATP, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare al rimborso Pt_1
delle spese sostenute dal sig. nel procedimento di ATP, articolando due distinti profili di CP_1
censura: a) la soccombenza dell'attore, derivante dalla differenza tra il danno inizialmente prospettato nel ricorso per ATP (€ 2.307,40 oltre IVA per i ripristini murari, più € 1.000,00 per i beni mobili) e pagina 3 di 6 quello effettivamente accertato dal CT (€ 1.103,89); b) il rifiuto, da parte del sig. della CP_1 proposta conciliativa formulata dal CT per l'importo di € 1.000,00.
Entrambe le censure non colgono nel segno.
Quanto al primo profilo, va rilevato che la quantificazione del danno indicata nel ricorso per ATP aveva natura meramente indicativa, come è fisiologico in un procedimento volto proprio all'accertamento tecnico del pregiudizio subito.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, nel ricorso per ATP il sig. aveva CP_1
espressamente chiesto di "verificare e quantificare in contraddittorio i danni subiti", senza vincolare tale accertamento alle stime preliminarmente indicate.
Non può quindi configurarsi una soccombenza dell'attore per il solo fatto che il CT abbia determinato il danno in misura inferiore a quella inizialmente prospettata, essendo piuttosto decisivo che l'accertamento tecnico abbia confermato la fondatezza della pretesa risarcitoria nell'an, individuando le cause del danno nella non corretta esecuzione dei lavori da parte di Pt_1
Quanto al secondo profilo, relativo al rifiuto della proposta conciliativa, la censura si rivela parimenti infondata.
L'art. 91, comma 1, c.p.c. prevede la condanna alle spese della parte che abbia rifiutato "senza giustificato motivo", qualora la domanda venga poi accolta in misura non superiore alla proposta stessa. Nel caso di specie, il rifiuto del sig. era giustificato, in quanto la proposta del CT (€ CP_1
1.000,00 con compensazione delle spese) non teneva conto delle rilevanti spese già sostenute per l'espletamento dell'ATP, che l'attore avrebbe dovuto sopportare interamente. Come evidenziato nella comparsa di costituzione in appello, accettare la proposta avrebbe comportato che l'ammontare da ricevere a titolo risarcitorio non avrebbe nemmeno coperto le spese vive resesi necessarie per adire il giudice a fronte del diniego di risarcire il danno.
Va inoltre ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., Sez. II, n.
15492 del 7.6.2019) secondo cui "le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente." Nel caso di specie, essendo stata accertata la responsabilità di nella Pt_1
causazione del danno, correttamente il Giudice di Pace ha posto a suo carico anche le spese dell'ATP, che costituiscono un'anticipazione necessaria per l'accertamento del diritto poi riconosciuto in giudizio.
Non sussistono inoltre i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., non ricorrendo né la soccombenza reciproca (essendo stata accertata l'esclusiva responsabilità di , né gravi ed Pt_1
eccezionali ragioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
pagina 4 di 6
2. Sul secondo motivo di appello: erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c.
Anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'esclusione del concorso di colpa dell'attore, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere il concorso di colpa del sig. in quanto il CT avrebbe riconosciuto che il comportamento colposo dell'attore, CP_1
consistente nella realizzazione della controsoffittatura con fissaggi a soffitto, avrebbe contribuito alla causazione del danno creando punti preferenziali di passaggio dell'acqua.
La censura non può essere accolta per plurime ragioni.
In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., la riduzione del risarcimento per concorso del fatto colposo del creditore presuppone che sia provata non solo la sussistenza della condotta colposa del danneggiato, ma anche il suo effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l'ipotesi di un concorso causale della controsoffittatura nella causazione del danno è rimasta allo stato di mera supposizione, non essendo stata in alcun modo provata.
Lo stesso CT ha infatti precisato che tale circostanza sarebbe stata verosimilmente riscontrabile a seguito di eventuali saggi nella controsoffittatura, saggi che però non sono stati effettuati.
In assenza di tale riscontro tecnico, non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra la presenza della controsoffittatura e l'aggravamento del danno.
Va inoltre evidenziato che la causa principale ed efficiente del danno è stata chiaramente individuata dal CT nella non corretta esecuzione dei lavori da parte di in particolare nell'utilizzo di Pt_1
materiale inadeguato e/o eccessivamente diluito per il getto delle caldane.
Tale circostanza è stata compiutamente accertata e documentata fotograficamente, come emerge dalla
CT che mostra l'operaio della "immerso sin sopra la caviglia nel getto del prodotto per Pt_1
massetti denominato isol-cap", materiale già liquido di per sé e ulteriormente diluito in modo inappropriato.
In questo contesto, anche qualora fosse stata provata la presenza di fori di ancoraggio nella controsoffittatura - circostanza che, si ribadisce, è rimasta indimostrata - tale elemento non avrebbe comunque assunto efficacia causale determinante rispetto all'evento dannoso, essendo quest'ultimo riconducibile in via principale ed assorbente alla negligente esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice. Pertanto, in assenza di prova sia della condotta colposa del danneggiato che del suo pagina 5 di 6 contributo causale alla produzione del danno, correttamente il Giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 1.100,00 a €
5.200,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta. In particolare, considerata l'attività processuale espletata, si ritiene congruo liquidare i compensi applicando i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss modd. per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 587/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza Parte_1
ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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