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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2024, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta Per ___________________
al n° 728 R.G.L 2023, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MARCELLO ON , giusta procura a margine del ricorso
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo,
Il Cancelliere
Via M. VACCARO n° 6;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: RETTIFICA ESTRATTO CONTRIBUTIVO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza dell' 8/05/2024 , ha pronunciato
S E N T E N Z A
1 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. MARCELLO
ON .
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 22/01/2023, ( nato a [...] Parte_1
l'11.02.1977, C.F. ) aveva convenuto in giudizio l' per C.F._1 CP_1
chiedere che venisse accertato che tra lui e la soc. Controparte_2
P.I.V.A. , nel periodo di tempo compreso tra il 01.01.2001 ed il P.IVA_1
31.12.2002, tra l'1.01.2003 ed il 31.12.2003, tra il 21,02.2006 ed il 31.12.2006 ed infine tra l'01.01.2007 ed il 31.01.2007, non era intercorso alcun rapporto lavorativo sussumibile nell'alveo della subordinazione, con condanna dell' a rettificare CP_1
l'estratto contributivo relativo al ricorrente nella parte in cui risultava invece il contrario ed al conseguente annullamento della posizione lavorativa tra il medesimo e la predetta società;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che l'errore CP_1
era da imputare alla che aveva trasmesso all'Istituto i Controparte_2
dati retributivi relativi al ricorrente, invece che quelli del suo omonimo, con diversa data di nascita, e che con note del 29/04/2024 ha dichiarato di aver provveduto alla sistemazione della posizione ed alla rettifica dell'estratto contributivo;
2
Considerato che
la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_3
Rilevato che l'errore verificatosi è effettivamente imputabile alla Controparte_2
ma che la sistemazione della posizione del ricorrente da parte
[...]
dell' è avvenuta soltanto a distanza di oltre un anno dal deposito del ricorso CP_3
introduttivo, mentre la richiesta avanzata in sede amministrativa nel 2022,
nonostante le allegazioni documentali, non era stata riscontrata dall' CP_1
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare metà delle spese di lite, con condanna dell' in ragione della sua CP_1
parziale soccombenza virtuale, al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. RC ON, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 8/05/2024
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
3
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta Per ___________________
al n° 728 R.G.L 2023, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MARCELLO ON , giusta procura a margine del ricorso
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo,
Il Cancelliere
Via M. VACCARO n° 6;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: RETTIFICA ESTRATTO CONTRIBUTIVO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza dell' 8/05/2024 , ha pronunciato
S E N T E N Z A
1 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. MARCELLO
ON .
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 22/01/2023, ( nato a [...] Parte_1
l'11.02.1977, C.F. ) aveva convenuto in giudizio l' per C.F._1 CP_1
chiedere che venisse accertato che tra lui e la soc. Controparte_2
P.I.V.A. , nel periodo di tempo compreso tra il 01.01.2001 ed il P.IVA_1
31.12.2002, tra l'1.01.2003 ed il 31.12.2003, tra il 21,02.2006 ed il 31.12.2006 ed infine tra l'01.01.2007 ed il 31.01.2007, non era intercorso alcun rapporto lavorativo sussumibile nell'alveo della subordinazione, con condanna dell' a rettificare CP_1
l'estratto contributivo relativo al ricorrente nella parte in cui risultava invece il contrario ed al conseguente annullamento della posizione lavorativa tra il medesimo e la predetta società;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che l'errore CP_1
era da imputare alla che aveva trasmesso all'Istituto i Controparte_2
dati retributivi relativi al ricorrente, invece che quelli del suo omonimo, con diversa data di nascita, e che con note del 29/04/2024 ha dichiarato di aver provveduto alla sistemazione della posizione ed alla rettifica dell'estratto contributivo;
2
Considerato che
la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_3
Rilevato che l'errore verificatosi è effettivamente imputabile alla Controparte_2
ma che la sistemazione della posizione del ricorrente da parte
[...]
dell' è avvenuta soltanto a distanza di oltre un anno dal deposito del ricorso CP_3
introduttivo, mentre la richiesta avanzata in sede amministrativa nel 2022,
nonostante le allegazioni documentali, non era stata riscontrata dall' CP_1
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare metà delle spese di lite, con condanna dell' in ragione della sua CP_1
parziale soccombenza virtuale, al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. RC ON, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 8/05/2024
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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