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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa OS MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2563/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]Parte_1
alla via Belmonte n. 2/E, C.F. rappresentato e difeso dall' C.F._1
Avv. Marco Onorato presso lo studio del quale sito a Palermo alla Via Raffaello n.
9 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in persona
[...] P.IVA_1
del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo -Rep. Persona_1
711, Racc. n. 551- registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711, Raccolta
n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data
28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.11.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese di ctu a carico dell' e le liquida con separato decreto. CP_1
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 20.02.2025, premesso di avere Parte_1
svolto attività di aggiustatore meccanico per varie ditte e prevalentemente a bordo di navi nella fase di riparazione, all'interno delle caldaie e delle cisterne, venendo così in costante contatto con l'amianto, denunciava l'aggravamento delle malattia
(“modesto ispessimento a placca della pleura margino-costale posteriore d'ambo i lati, con associate strie cortico-pleuriche, due noduli contigui caratterizzati al loro interno di piccola calcificazioni, noduli allo stato di fibrosi”) per la quale l' CP_1
aveva già riconosciuto un danno biologico pari al 4%, successivamente elevato - in forza della sentenza n. 2003/24 resa da questa stessa Sezione - al 6%, giusta consulenza medico legale redatta dalla Dott.ssa . Per_2
Prima di promuovere il presente giudizio aveva inoltrato, in data 29.10.2024, domanda di revisione della malattia all' che era stata rigettata confermando CP_1
l'Istituto un'invalidità del 6%, ed analogamente rigettata era stata l'opposizione svolta in via amministrativa. Chiedeva quindi che, previa istruttoria, venisse accertato un danno biologico nella misura compresa tra il 7% ed il 15% con diritto alla corresponsione dell'indennizzo in rendita o comunque nella misura indicata dal
CTU del quale chiedeva la nomina, e quindi anche in percentuale maggiore al 16% con diritto alla rendita.
Si costituiva in giudizio l' che, non contestava l'origine professionale della CP_1 malattia, peraltro già riconosciuto ma chiedeva il rigetto del ricorso riportandosi agli accertamenti medici eseguiti, attesa l'assenza di ulteriore documentazione medica.
In corso di causa veniva disposta ctu medico legale affidata al Dott. Persona_3
, specialista in Medicina del Lavoro.
[...]
Depositata la consulenza, all'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Il CTU, dopo avere sottoposto a visita il ricorrente ed avere esaminato la documentazione medica allegata ha ritenuto la valutazione espressa dalla CTu del procedimento concluso con la sentenza n. 2003/24, resa da questo Tribunale in diversa composizione, ed il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% “più che ampiamente esaustiva”, e come tale non suscettibile di modifica in melius.
Ha ritenuto infatti il CTU, esaminata la documentazione allegata e sottoposto a visita il ricorrente, che “nel caso di che trattasi, pur ammettendo la presenza di un rischio quale l'esposizione ad amianto, l'istanza del lavoratore tesa a dimostrare un peggioramento non trova ragion d'essere, in quanto da nessun accertamento strumentale agli atti emerge la sussistenza di peggioramento. Sottolineato, infatti, che non sono agli atti nuove indagini TC, le conclusioni cui è pervenuto il Dr.
parlano solo di “sospetta interstiziopatia”, probabilmente volendo Per_4
ipotizzare il sospetto di una franca asbestosi, considerato che, come vedremo, la sola <> non risulta reperto radiologico particolarmente significativo” .
Ha pertanto concluso che “l'assicurato Sig. , già CP_1 Parte_1
giudicato, in seguito a procedimento giudiziario, portatore di una condizione clinica di natura professionale – asbesto-correlabile – già valutata , a sensi del
D.lgs 81/2008, nella misura del sei per cento, non risulti, ad oggi, affetto, con criterio di elevata credibilità razionale, da condizioni cliniche tali da determinare aggravamento, con incremento del danno biologico complessivo”.
Le conclusioni del CTu non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del ricorrente.
Deve pertanto convenirsi che assolutamente condivisibile è il giudizio medico- legale reso dal Dott. ritenendo lo stesso immune da vizi e Persona_3
conforme alla documentazione in atti.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 14.11.2025
Il Giudice onorario
OS MI
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa OS MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2563/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]Parte_1
alla via Belmonte n. 2/E, C.F. rappresentato e difeso dall' C.F._1
Avv. Marco Onorato presso lo studio del quale sito a Palermo alla Via Raffaello n.
9 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in persona
[...] P.IVA_1
del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo -Rep. Persona_1
711, Racc. n. 551- registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711, Raccolta
n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data
28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.11.2025 – AI SENSI
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese di ctu a carico dell' e le liquida con separato decreto. CP_1
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 20.02.2025, premesso di avere Parte_1
svolto attività di aggiustatore meccanico per varie ditte e prevalentemente a bordo di navi nella fase di riparazione, all'interno delle caldaie e delle cisterne, venendo così in costante contatto con l'amianto, denunciava l'aggravamento delle malattia
(“modesto ispessimento a placca della pleura margino-costale posteriore d'ambo i lati, con associate strie cortico-pleuriche, due noduli contigui caratterizzati al loro interno di piccola calcificazioni, noduli allo stato di fibrosi”) per la quale l' CP_1
aveva già riconosciuto un danno biologico pari al 4%, successivamente elevato - in forza della sentenza n. 2003/24 resa da questa stessa Sezione - al 6%, giusta consulenza medico legale redatta dalla Dott.ssa . Per_2
Prima di promuovere il presente giudizio aveva inoltrato, in data 29.10.2024, domanda di revisione della malattia all' che era stata rigettata confermando CP_1
l'Istituto un'invalidità del 6%, ed analogamente rigettata era stata l'opposizione svolta in via amministrativa. Chiedeva quindi che, previa istruttoria, venisse accertato un danno biologico nella misura compresa tra il 7% ed il 15% con diritto alla corresponsione dell'indennizzo in rendita o comunque nella misura indicata dal
CTU del quale chiedeva la nomina, e quindi anche in percentuale maggiore al 16% con diritto alla rendita.
Si costituiva in giudizio l' che, non contestava l'origine professionale della CP_1 malattia, peraltro già riconosciuto ma chiedeva il rigetto del ricorso riportandosi agli accertamenti medici eseguiti, attesa l'assenza di ulteriore documentazione medica.
In corso di causa veniva disposta ctu medico legale affidata al Dott. Persona_3
, specialista in Medicina del Lavoro.
[...]
Depositata la consulenza, all'udienza di oggi le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Il CTU, dopo avere sottoposto a visita il ricorrente ed avere esaminato la documentazione medica allegata ha ritenuto la valutazione espressa dalla CTu del procedimento concluso con la sentenza n. 2003/24, resa da questo Tribunale in diversa composizione, ed il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% “più che ampiamente esaustiva”, e come tale non suscettibile di modifica in melius.
Ha ritenuto infatti il CTU, esaminata la documentazione allegata e sottoposto a visita il ricorrente, che “nel caso di che trattasi, pur ammettendo la presenza di un rischio quale l'esposizione ad amianto, l'istanza del lavoratore tesa a dimostrare un peggioramento non trova ragion d'essere, in quanto da nessun accertamento strumentale agli atti emerge la sussistenza di peggioramento. Sottolineato, infatti, che non sono agli atti nuove indagini TC, le conclusioni cui è pervenuto il Dr.
parlano solo di “sospetta interstiziopatia”, probabilmente volendo Per_4
ipotizzare il sospetto di una franca asbestosi, considerato che, come vedremo, la sola <
Ha pertanto concluso che “l'assicurato Sig. , già CP_1 Parte_1
giudicato, in seguito a procedimento giudiziario, portatore di una condizione clinica di natura professionale – asbesto-correlabile – già valutata , a sensi del
D.lgs 81/2008, nella misura del sei per cento, non risulti, ad oggi, affetto, con criterio di elevata credibilità razionale, da condizioni cliniche tali da determinare aggravamento, con incremento del danno biologico complessivo”.
Le conclusioni del CTu non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del ricorrente.
Deve pertanto convenirsi che assolutamente condivisibile è il giudizio medico- legale reso dal Dott. ritenendo lo stesso immune da vizi e Persona_3
conforme alla documentazione in atti.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
Le spese di ctu vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 14.11.2025
Il Giudice onorario
OS MI
Firmato digitalmente