TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino FAZIO
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
Dell'accordo di ristrutturazione del debito proposto da Parte_1
) C.F._1
Il Tribunale
- Letto il ricorso ex artt. 67 ss. C.C.I.I.;
- Ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 9 CCI;
- Vista la documentazione in atti e ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della domanda;
- Rilevato che il debitore agisce in qualità di consumatore, essendo stati i debiti per cui si procede contratti per far fronte a bisogni primari del nucleo familiare ed estranei agli scopi dell'attività professionale svolta;
- Rilevato che non emergono in atti elementi sfavorevoli al debitore, tali cioè da far ritenere che l'assunzione di quelle obbligazioni sia avvenuta con dolo o colpa grave, né è emerso alcun profilo di frode alla legge o ai creditori;
- Richiamato per il resto il provvedimento di apertura;
- Rilevato che i creditori sono stati ritualmente posti a conoscenza del procedimento e dei modi e termini dell'accordo, e che ha svolto osservazioni a carattere oppositivo soltanto il CP_1
pagina 1 di 3 di SANG AN (LO) che ha respinto la proposta evidenziando di non poter accettare, in quanto ente pubblico, alcuna soddisfazione non integrale;
- Visto l'art. 70, comma 7, secondo periodo, CCII, a mente del quale “Quando uno dei creditori
o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;
- Ritenuto che nel caso di specie la consistenza del patrimonio del debitore sia tale da far ragionevolmente presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che dalla liquidazione delle quote di comproprietà di immobili indivisi non possano, realisticamente, pervenire somme sufficienti a una soddisfazione del credito del migliore rispetto Parte_2
a quella prospettata nel piano;
P.Q.M.
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione proposto da ) Parte_1 C.F._1
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori e che quelle iniziate siano sospese;
DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
ONERA il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1
C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della
Giustizia;
AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;
AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al pagina 2 di 3 Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;
DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice
(dott. Antonino Fazio)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino FAZIO
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
Dell'accordo di ristrutturazione del debito proposto da Parte_1
) C.F._1
Il Tribunale
- Letto il ricorso ex artt. 67 ss. C.C.I.I.;
- Ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 9 CCI;
- Vista la documentazione in atti e ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della domanda;
- Rilevato che il debitore agisce in qualità di consumatore, essendo stati i debiti per cui si procede contratti per far fronte a bisogni primari del nucleo familiare ed estranei agli scopi dell'attività professionale svolta;
- Rilevato che non emergono in atti elementi sfavorevoli al debitore, tali cioè da far ritenere che l'assunzione di quelle obbligazioni sia avvenuta con dolo o colpa grave, né è emerso alcun profilo di frode alla legge o ai creditori;
- Richiamato per il resto il provvedimento di apertura;
- Rilevato che i creditori sono stati ritualmente posti a conoscenza del procedimento e dei modi e termini dell'accordo, e che ha svolto osservazioni a carattere oppositivo soltanto il CP_1
pagina 1 di 3 di SANG AN (LO) che ha respinto la proposta evidenziando di non poter accettare, in quanto ente pubblico, alcuna soddisfazione non integrale;
- Visto l'art. 70, comma 7, secondo periodo, CCII, a mente del quale “Quando uno dei creditori
o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;
- Ritenuto che nel caso di specie la consistenza del patrimonio del debitore sia tale da far ragionevolmente presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che dalla liquidazione delle quote di comproprietà di immobili indivisi non possano, realisticamente, pervenire somme sufficienti a una soddisfazione del credito del migliore rispetto Parte_2
a quella prospettata nel piano;
P.Q.M.
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione proposto da ) Parte_1 C.F._1
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori e che quelle iniziate siano sospese;
DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
ONERA il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1
C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della
Giustizia;
AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;
AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al pagina 2 di 3 Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;
DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice
(dott. Antonino Fazio)
pagina 3 di 3