Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2322/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAVARRETTA SILVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. MIRACCO TEMISTOCLE CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13320239002840224000 (notificata il 3/10/2023) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320160000320149000 (notificato il 14/6/2016),
43320160001027858000 (notificato il 5/1/2017), 43320170000496933000 (notificato il 27/7/2020), 43320180000509347000 (notificato il 29/8/2018),
43320180001383749000 (notificato l'11/2/2019), 43320190000520650000 (notificato il 7/7/2019) e 43320220000682739000 (notificato il 4/10/2022) deducendo che: 1) i crediti oggetto dei predetti avvisi di addebito si sarebbero prescritti;
2) l'iscrizione a ruolo sarebbe tardiva;
3) la notifica degli avvisi di addebito sarebbe tardiva perché intervenuta oltre il termine decadenziale di cui all'art.25 del D.P.R.602/1973; 4) l'impugnata intimazione di pagamento sarebbe affetta da carenza motivazionale in ragione dell'omessa allegazione degli avvisi di addebito presupposti. L' e l hanno contestato gli avversi assunti e hanno chiesto CP_1 CP_2
l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Tanto premesso e venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto rilevarsi che, limitatamente agli avvisi di addebito n.43320160000320149000 (notificato il 14/6/2016), 43320160001027858000
(notificato il 5/1/2017) e 43320180000509347000 (notificato il 29/8/2018), è intervenuta la sentenza del Tribunale di Crotone n.490/2020 in atti che ha sostanzialmente accertato la debenza delle somme riportate in tali avvisi di addebito
(ritenute inoltre non prescritte nella summenzionata pronuncia), con la conseguenza che la sussistenza dei crediti contributivi ivi indicati non può più essere messa in discussione nel presente giudizio (anche alla luce del fatto che, dopo la pubblicazione della predetta sentenza -avvenuta nel 2020- , il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato nuovamente interrotto con la notificazione in data 3/10/2023 dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio). Venendo agli ulteriori avvisi di addebito per cui è causa, l'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso CP_1 dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 (riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile altresì all'avviso di addebito, in forza del rinvio operato dall'art.30, co.14, d.l.78/2010), decorrente dalla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, è ritenuto dalla giurisprudenza dominante cui questo Giudice aderisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile. Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo 2 dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 20/10/2023, mentre dagli atti di causa emerge che gli avvisi di addebito n.43320170000496933000,
43320180001383749000, 43320190000520650000 e 43320220000682739000 sono stati notificati all'opponente tra il 2019 e il 2022 (e, nello specifico: gli avvisi di addebito n.43320170000496933000, 43320190000520650000 e
43320220000682739000, a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dalla visura aziendale in atti -vedi Email_1 ricevute di avvenuta consegna in atti, su ognuna delle quali è riportato il numero del rispettivo avviso di addebito notificato- ; l'avviso di addebito n.43320180001383749000, a mezzo posta, all'indirizzo del destinatario sito a Crotone in via Martin Luther King n.11, indicato in ricorso come residenza della parte ricorrente
-vedi avviso di ricevimento in atti, riportante sul fronte lo stesso numero di raccomandata inserito nell'avviso di addebito notificato- ). Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione, non cogliendo infatti nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, atteso che per gli avvisi di addebito n.43320170000496933000,
43320180001383749000, 43320190000520650000 e 43320220000682739000
(notificati tra il 2019 e il 2022) il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto con la notificazione in data 3/10/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Quanto, infine, alla censura relativa alla presunta carenza motivazionale dell'intimazione di pagamento opposta, trattasi di doglianza infondata giacché non esiste alcuna norma dell'ordinamento che imponga di notificare l'intimazione di pagamento unitamente agli avvisi di addebito presupposti (soprattutto qualora questi ultimi, comunque indicati nell'intimazione, siano stati previamente regolarmente notificati).
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
3 Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in euro 2.500,00 per compensi professionali (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge limitatamente all . CP_2
Crotone, 07/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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