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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 aprile 2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato (AV) il 21/09/1970, Controparte_1 C.F._2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
1 Conclusioni
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile a RO VO (BG) il 22/12/2007 (atto n. 5 p. 1 anno 2007) alle seguenti
Condizioni:
1) affidare il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre ex art. 337-quater, comma terzo, PE
c.p.c., che lo terrà collocato anche, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione sita in RO
VO (BG), via Giuseppe Mazzini 63/F;
1) assegnare la casa familiare sita in RO VO (BG), via Giuseppe Mazzini 63/F, alla madre con gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni domenica dopo il pranzo e sino al PE dopo cena salvo migliori accodi tra le parti, tenuto anche conto dell'età del minore, per una settimana durante le vacanze estive, per cinque giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza tra i genitori delle giornate di festività. Le parti concorderanno direttamente i periodi delle vacanze almeno 30 giorni prima, tali periodi saranno senza pernottamento sino a quando il sig. non CP_1 avrà reperito idoneo alloggio;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di RO VO (BG), in collaborazione con i Servizi
Specialistici ASST territorialmente competenti incaricati, svolgano un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente a questa Autorità
Giudiziaria o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , con Controparte_1 PE decorrenza dalla data della domanda, mediante versamento a , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 400,00 (importo annualmente rivalutabile con indici
Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa
e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
3 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite”;
Per : “- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
, già autorizzati a vivere separati;
[...]
- assegnarsi in godimento alla sig.ra la casa coniugale sita a RO VO (BG) alla via Mazzini n. Pt_1
63/f con gli immobili e gli arredi ivi presenti, abitazione familiare già rilasciata volontariamente dal marito
; Controparte_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 presso la casa coniugale ove vive con la madre sita a RO VO, in via Mazzini n. 63/f;
- disporre che il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio un giorno alla settimana ovvero il mercoledì PE dalle 17,30 alle 21,30. I week end saranno alternati dal sabato alle ore 10,30 alla domenica ore alle 20,30. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali spetterà a ciascun genitore con alternanza annuale. In occasione dei ponti scolastici (tutti i Santi, festa del patrono, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), verrà rispettata
l'alternanza tra i genitori, ferma comunque la possibilità di diversi accordi purché preventivamente concordati.
Durante le ferie estive (tra giugno e settembre) il minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare e comunicare reciprocamente il proprio periodo feriale entro il giorno 15 maggio di ciascun anno, ferma comunque la possibilità di diversi accordi purché preventivamente concordati;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento del figlio
nella misura di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat o nella diversa misura che PE
l'Ill.mo giudicante vorrà determinare, oltre al 50% di ogni spesa straordinaria così come precisato nel protocollo redatto da questo Ill.mo Tribunale che qui di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventiaccordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- emettersi ogni altra declatoria, statuizione pronuncia e provvidenza del caso e di legge.
- Ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione della emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché possa provvedere alle doverose annotazioni e trascrizioni.
- In via istuttoria, senza che ciò comporti l'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”; per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2023, la ORa premesso che dal matrimonio civile contratto con Pt_1 il OR il 22.12.2007 in RO VO (BG) nasceva, in data 7.02.2009, il figlio , si CP_1 PE rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione dei coniugi, di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa coniugale, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il PE versamento di un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
All'udienza di prima comparizione del 27 marzo 2024, il OR , seppur non costituito, compariva CP_1 personalmente;
il Giudice relatore dichiarava pertanto la contumacia del convenuto e sentiva separatamente le parti, astenendosi dal tentativo di conciliazione in virtù della presenza di allegazioni di violenza domestica.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per esame relazione dei Servizi Sociali.
5 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 28 settembre 2024, il Giudice relatore, rilevato che il convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, revocava la dichiarazione di contumacia, disponeva la prosecuzione degli incarichi demandati ai Servizi Sociali, ordinava a entrambe le parti di provvedere al deposito della documentazione indicata all'art. 473-bis. 12 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9 dicembre 2024, il Giudice relatore fissava l'udienza dell'8 gennaio 2025 per l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. 473-bis. 4 c.p.c. PE
Con riservata ordinanza del 10 gennaio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 aprile 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 22 dicembre 2007 in TI OV (anno 2007 - numero 5 - parte I).
Dalla loro unione è nato il figlio in data 7 febbraio 2009. PE
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda di separazione e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Con riguardo ai provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, la ORa ha domandato la conferma dell'affido esclusivo, disposto dal Giudice relatore con Pt_1
6 l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, sostenendo che in virtù delle dichiarazioni rese dal OR all'udienza del 27 marzo 2024, le allegazioni di violenza domestica di cui al ricorso CP_1 introduttivo hanno trovato conferma. La ORa ha poi dedotto che la soluzione dell'affido esclusivo alla Pt_1 madre risponde al superiore interesse del minore, anche in considerazione del fatto che è pacifico che sia la madre ad occuparsi del minore in via esclusiva, avendo il OR dichiarato all'udienza del 27 marzo CP_1
2024 “io non vado a scuola a parlare con i professori. Si dedica a tutto lei (...) per le questioni mediche (…) anche di questo si è sempre occupata lei”. Per la ORa è altresì significativo che il OR Pt_1 CP_1 sia rimasto disoccupato per circa 12-13 anni e che sarebbe questa la ragione per cui il minore ha esternato di avere la percezione di essere stato cresciuto dal padre. In altri termini, ad avviso della ORa , la Pt_1 circostanza che il convenuto sia rimasto a casa per molti anni, occupandosi anche di accompagnare il minore a scuola, avrebbe portato il minore a ritenere di essere stato accudito dal padre, quando in realtà è stata la madre, per tutti gli anni di durata del matrimonio, a occuparsi della gestione e dell'organizzazione della vita del figlio, ricoprendo il padre un ruolo eminentemente passivo, anche rispetto alle questioni di salute per , tra cui PE la presa in carico presso la neuropsichiatria infantile. Il OR ha invece domandato di disporre, a CP_1 modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, l'affido condiviso di a entrambi i genitori, per il fatto PE che l'indagine tramite i Servizi Sociali ha dimostrato il forte legame tra il padre e il figlio;
ad avviso del convenuto, anche le dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione depongono nel senso della conformità al superiore interesse del minore del regime privilegiato dal legislatore.
Ritiene il Collegio doversi confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024.
Ebbene, con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido esclusivo di alla madre, sull'assunto che le aggressioni fisiche e verbali perpetrate dal marito nei PE confronti della moglie, commesse anche quando, quantomeno nell'episodio del 2 ottobre 2023, il minore era in casa, pur non assistendovi direttamente, e per le quali la sinora sporgeva denuncia-querela in data 2 Pt_1 ottobre 2023, avessero trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza del 27 marzo 2024; ad avviso del Giudice relatore, anche la circostanza che in udienza il OR
avesse ammesso che era la ORa ad occuparsi in misura prevalente del minore, gestendo i CP_1 Pt_1 rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie, deponeva nel senso dell'inidoneità del OR CP_1 rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, concludendo pertanto che la soluzione maggiormente tutelante per il minore nel caso concreto fosse rappresentata dall'affido esclusivo alla madre, in deroga al regime privilegiato dal legislatore. Con l'ordinanza del 28 marzo 2024, il Giudice relatore, oltre a disporre l'affido esclusivo di alla madre, conferiva altresì incarico ai Servizi Sociali del territorio per il PE monitoraggio e per svolgere un'attenta indagine psicosociale con riguardo a tutti i componenti del nucleo famigliare.
Con la prima relazione di aggiornamento, datata il 2 settembre 2024, i Servizi Sociali riportavano che la ORa
confermava di non temere eventuali agiti aggressivi del padre nei confronti della stessa o del figlio, che Pt_1 la stessa affermava di essere tranquilla rispetto alle frequentazioni padre-figlio, nonché dichiarava di ritenere
7 importante che il figlio mantenesse un rapporto effettivo con il padre e che la stessa riusciva a prendere accordi telefonici con il coniuge, pur preferendo non incontrarlo di persona. Quanto al OR , i Servizi CP_1
Sociali, riportavano che il padre negava le accuse di condotte violente e maltrattanti, mentre confermava le accese discussioni con la moglie, precisando che avvenivano essenzialmente per motivi di differenza culturale.
I Servizi Sociali riportavano altresì che il OR dichiarava di essersi preso cura del figlio durante CP_1
l'infanzia, occupandosi in particolare degli accompagnamenti a scuola e alle attività extra-scolastiche, seppur lo stesso confermava di aver delegato la moglie per la gestione dei rapporti con la scuola. Nella relazione in parola, i Servizi Sociali concludevano dichiarando di considerare favorevole il mantenimento dell'affido esclusivo del minore alla madre, la quale risultava essere la figura genitoriale più idonea a occuparsi del minore.
Con la successiva relazione di aggiornamento del 2 ottobre 2024, i Servizi Sociali trasmettevano la relazione della psicologa, dott.ssa del 20 agosto 2024, la quale osservava che, rispetto agli episodi di Persona_3 violenza, il OR tendeva a “sminuire, nicchia, appare poco consapevole delle sue responsabilità e CP_1 poco critico nella lettura della sua vita di relazione. Lui avrebbe portato avanti il matrimonio, probabilmente con la stessa passività con cui aveva vissuto fino ad ora e anche adesso vorrebbe mantenere un rapporto più stretto con la Sig.ra che, invece si rifiuta di incontrarlo e gli scrive solo per la gestione del figlio”. Con riguardo al minore, la psicologa rilevava che risultava molto legato a entrambi i genitori, precisando che “del PE padre dice che lo ha cresciuto lui e che è sempre stato molto presente nella sua vita, dal momento che non lavorava e lo poteva accompagnare a scuola;
ai colloqui con i professori e alle visite mediche andava però solo la madre”. Con riguardo al rapporto padre-figlio, la dott.ssa rilevava che il minore incontrava Per_3 tranquillamente il padre un giorno alla settimana, precisando che il minore riferiva che “in passato poteva capitare che il padre esplodesse verbalmente anche nei suoi confronti, ma da quando i coniugi si sono separati
e vive con la madre nella casa comunale a RO e il padre ha trovato un appartamento a Vailate, PE questo non è più successo”; rilevava altresì che il OR riferiva di avere un legame forte con il figlio CP_1
e che la ORa non ostacolava il rapporto padre-figlio. La dott.ssa concludeva che la ORa Pt_1 Per_3
era “il genitore che nel tempo ha mostrato di avere la capacità di farsi carico in toto dei bisogni del Pt_1 figlio: ha mantenuto un lavoro e ha provveduto alle sue esigenze materiali, si è occupata dell'aspetto sanitario
(ha insistito per portarlo in NPI, contrariamente all'opinione del padre e l'ha fatto seguire con costanza negli anni), ha tenuto i contatti con l'Istituto scolastico, l'ha supportato negli aspetti di socialità con i coetanei”, mentre, con riferimento al padre, rilevava che il OR “in passato ha delegato tanti aspetti della CP_1 cura del figlio alla moglie e lo ha esposto a violenza assistita mettendo in atto agiti aggressivi a danno della
Sig.ra”. La psicologa, dott.ssa concludeva pertanto di ritenere opportuno l'affido esclusivo alla madre, Per_3 precisando tuttavia che il minore ha un “legame d'affetto col padre e lo frequenta volentieri. Non emergono elementi che fanno ipotizzare che tale frequentazione, allo stato attuale, debba essere regolamentata in visite protette”.
Dalla relazione di aggiornamento datata il 20 novembre 2024, risultava che riferiva che il OR PE
non fosse un “bravo marito”, esplicitando di sentirsi sereno nel rapporto con il padre che si CP_1 comportava come un “bravo AP”; con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, i Servizi Sociali davano atto
8 che le stesse avvenivano su accordo diretto padre-figlio e che, nella situazione attuale, incontrava il PE padre regolarmente ogni domenica dopo pranzo fino a cena. Con particolare riguardo al padre, i Servizi Sociali riportavano che il OR riferiva che, rispetto alla scuola, lo stesso confermava “di non aver preso CP_1 contatti con le insegnanti, poiché non saprebbe da “dove cominciare”, precisando che “chi si dedica alla scuola è la Sig.ra ”; il OR riferiva altresì di avere contatti telefonici con la ORa Pt_1 CP_1 Pt_1 in merito alla gestione di . I Servizi Sociali concludevano pertanto di non ritenere necessario PE calendarizzare incontri protetti e di mantenere il monitoraggio.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9 dicembre 2024, il Giudice relatore, dal momento che il padre aveva formulato istanza per l'audizione ex art. 473-bis. 4 c.p.c., disponeva procedersi all'audizione di PE all'udienza dell'8 gennaio 2025.
In sede di audizione, confermava di intrattenere un rapporto effettivo con entrambi i genitori e che, PE quanto al padre, lo incontrava ogni settimana nel week-end e che insieme andavano al centro commerciale o facevano passeggiate, esternando il desiderio di continuare a frequentare il padre. Con particolare riguardo al rapporto con i genitori, affermava che “La mamma quando viveva con AP diceva che non ce la faceva PE più e io le consigliavo di lasciarlo, infatti adesso è più serena e io sono più contento, percepisco anche l'affetto di mio AP, alla fine mi ha cresciuto lui”; dichiarava altresì che “Nel momento in cui è andata via di casa la mamma mi mancava tanto e cercavo di incontrarla e quando lei veniva ospitata da qualcuno io la andavo a trovare per trascorrere del tempo con lei”, dando pertanto evidenza del forte rapporto con la madre. Quanto al padre, esternava il desiderio di ampliare le frequentazioni e dichiarava “Con AP ho sempre avuto un rapporto di amicizia e per me questo è positivo perché gli posso dire tutto. Con lui sto bene e vorrei vederlo di più”.
Orbene, ritiene il Collegio che l'istruttoria processuale, condotta mediante il coinvolgimento dei Servizi Sociali del territorio e l'audizione del minore, abbia confermato le valutazioni espresse dal Giudice relatore con i provvedimenti temporanei e urgenti. Invero, dalle relazioni dei Servizi Sociali sopra riportate nelle linee essenziali, emerge come il padre, sebbene abbia un forte legame con il figlio – legame che, a dire il vero, è stato confermato anche dal minore in sede di ascolto – abbia di fatto delegato la ORa a occuparsi di tutte le Pt_2 questioni inerenti al figlio che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi (istituzioni scolastiche e sanitarie), essendo le incombenze espletate dal padre nell'interesse del figlio limitate agli accompagnamenti a scuola e alle attività extra-scolastiche, nonché all'accudimento del figlio quando il padre stesso era in casa, perché privo di un'occupazione. In altri termini, i Servizi Sociali hanno confermato come sia la madre a rappresentare la figura genitoriale di riferimento per e a occuparsi della gestione del minore e dell'organizzazione della vita PE dello stesso, e ciò non perché la madre abbia inteso estromettere il padre dalla gestione del minore, ma perché il padre non ha mai assunto alcuna iniziativa concreta per il minore, peraltro, frapponendosi, in alcune circostanze, alle proposte della madre nell'interesse del minore, come la presa in carico neuropsichiatrica di
(v. in particolare verbale udienza 27 marzo 2024 e relazione della dott.ssa ). PE Per_3
Nel quadro descritto, la circostanza che il minore abbia dichiarato in sede di ascolto giudiziale e ai Servizi
Sociali di sentirsi di essere stato cresciuto dal padre, non vale certamente a sminuire il ruolo portante assunto dalla madre nella gestione del minore;
piuttosto, le dichiarazioni del minore si spiegano in ragione del fatto che
9 è pacifico che per molti anni il OR sia stato privo di un'occupazione, restando pertanto a casa tutto CP_1 il giorno. Ne consegue che, trascorrendo il padre l'intera giornata a casa mentre la madre era a lavoro, lo stesso ha potuto dedicare al figlio molto tempo, consolidando la relazione con . Tuttavia, il fatto che padre e PE figlio abbiano una relazione particolarmente stretta, non porta ad escludere il pregiudizio per il minore derivante dal regime privilegiato dal legislatore, per il fatto che, non solo hanno trovato sufficiente riscontro probatorio le allegazioni di violenza domestica, risultando pertanto difficilmente attuabile nel caso concreto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma anche perché il padre, omettendo di aderire alle richieste della madre relative alla Neuropsichiatria infantile e omettendo di collaborare con la madre per la gestione delle questioni scolastiche e sanitarie di ha dato evidenza di non essere nelle condizioni di assumere le PE decisioni finalizzate all'attuazione del superiore interesse del minore nella vita quotidiana. Ne consegue che deve essere confermata la valutazione del Giudice relatore per l'inidoneità del OR rispetto CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
La ORa ha invece dimostrato, per tutte le ragioni sopra esposte, di occuparsi fattivamente ed Pt_1 efficacemente del minore, provvedendo con cura a tutte le sue esigenze della vita quotidiana, sopperendo anche all'inerzia del padre;
peraltro, i Servizi Sociali hanno confermato come la ORa favorisca la relazione Pt_1 diretta padre-figlio, garantendo pertanto pienamente l'accesso di all'altro genitore, nel pieno rispetto PE della bigenitorliatà. Giova peraltro evidenziare che, stante il buon rapporto padre-figlio e considerato che la madre ha dichiarato al Servizio di riuscire a coordinarsi con il padre per telefono (pur volendo evitare di incontrare il OR di persona), ritiene il Collegio che la soluzione maggiormente rispondente al CP_1 superiore interesse del minore sia l'affido esclusivo, con la conseguenza che le decisioni di maggiore interesse per dovranno comunque essere adottato da entrambi i genitori. PE
Quanto al collocamento del minore, non essendo in contestazione, deve essere confermato il collocamento di presso la madre. PE
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, tenuto conto dell'età del minore, delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di audizione, tenuto conto di quanto evidenziato dai Servizi Sociali, tenuto altresì conto del fatto che il padre ha allegato di aver reperito un appartamento in locazione, debba essere disposto che la regolazione delle frequentazioni padre-figlio sia rimessa all'accordo diretto padre-figlio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Attesa la conferma del collocamento del figlio minore presso la madre, deve altresì confermarsi l'assegnazione alla medesima della casa coniugale, ove il figlio è rimasto a vivere con la madre, così da garantire al minore la conservazione dell'habitat in cui vive ormai da anni e preservare le sue abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.cc. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori,
o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in ragione del titolo di proprietà, così come
10 le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, in sede di precisazione delle conclusioni, la ORa ha domandato di aumentare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del minore Pt_1 nell'importo di euro 400,00 al mese, mentre il ORe ha chiesto la conferma del contributo di euro CP_1
200,00 al mese stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti.
In primo luogo, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, tenuto conto del fatto che i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati assunti dal Giudice relatore, allorché il OR non si era costituito in giudizio e aveva dichiarato in CP_1 udienza di guadagnare circa euro 1.000,00 netti al mese per dodici mensilità (v. verbale udienza 27 marzo 2025), la circostanza che egli si sia successivamente costituto, producendo la documentazione inerente alla propria condizioni economiche e reddituali, oltre al fatto pacifico che, rispetto ai provvedimenti temporanei e urgenti, le condizioni economiche dello stesso siano migliorante, avendo reperito un'occupazione con diritto a una retribuzione più alta, giustificano una revisione dell'assegno di mantenimento per il figlio.
11 Dunque, la ORa ha dichiarato nel ricorso introduttivo e alla prima udienza di lavorare come Pt_1 collaboratrice domestica, senza contratto, e di percepire circa euro 500,00/600,00 al mese, mentre in comparsa conclusionale ha dichiarato di guadagnare circa euro 700,00 al mese, sempre in forza dell'attività irregolare di collaboratrice domestica. La sig.ra abita insieme al figlio nella casa coniugale di proprietà del Pt_1 PE
Comune, condotta in locazione, con canone mensile di euro 20,00, oltre a euro 65,00 per il box (oneri economici peraltro non documentati). La stessa ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la stessa non ha percepito alcun reddito nell'anno di imposta 2022.
Quanto al OR , deve rilevarsi che, con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., allorché lo stesso era CP_1 contumace, in mancanza di idonea documentazione inerente alle condizioni economiche e reddituali del padre, veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare in giudizio le dichiarazioni fiscali per il triennio. A tale stregua, in data 10 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha depositato CU 2023 e CU 2022, da cui risulta l'assenza di redditi per gli anni fiscali 2022 e 2021, in linea con la circostanza che, a quel tempo, il OR fosse CP_1 privo di un'occupazione. Tuttavia, a seguito della costituzione in giudizio, il OR ha depositato il CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il 28 giugno 2024, con scadenza il 28 CP_3 febbraio 2025, con l'inquadramento di operaio di secondo livello e una retribuzione lorda complessiva di euro
1.273,50 (v. doc. 9, ), nonché la busta-paga per il mese di agosto 2024, dove risulta indicato uno
CP_1 stipendio mensile netto di euro 1.183,00 (v. doc. 10, ) e il CU 2024, da cui risulta un reddito di lavoro
CP_1 dipendente di euro 7.192,32 (v. doc. 7, ). Come rilevato dalla ORa , dalla disamina degli
CP_1 Pt_1 estratti conto prodotti dal OR risulta che lo stesso ha percepito i seguenti stipendi: € 1.198,00 il
CP_1
12/08/2024: € 1.183,00 il 13/09/2024; € 1.341,00 il 14/10/2024; € 1.277,00 il 14/11/2024; € 1.346,00 il
13/12/2024; € 449,00 il 20/12/2024 per un totale di € 7.994,00 (con uno stipendio mensile netto medio di circa euro 1.330,00).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dei dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come considerata in base alla documentazione depositata nel corso dell'istruttoria processuale, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, delle esigenze del minore in rapporto all'età, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo pari a euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, ritiene il Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio civile in data 22 dicembre 2007 in
[...] Controparte_1
TI OV (anno 2007 - numero 5 - parte I); affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ex art. 337-quater c.c., la quale lo terrà collocato, PE anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione per le questioni attinenti al figlio;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo con il minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
assegna la casa coniugale alla madre;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, mediante il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza
13 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TI OV, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 aprile 2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato (AV) il 21/09/1970, Controparte_1 C.F._2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
1 Conclusioni
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile a RO VO (BG) il 22/12/2007 (atto n. 5 p. 1 anno 2007) alle seguenti
Condizioni:
1) affidare il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre ex art. 337-quater, comma terzo, PE
c.p.c., che lo terrà collocato anche, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione sita in RO
VO (BG), via Giuseppe Mazzini 63/F;
1) assegnare la casa familiare sita in RO VO (BG), via Giuseppe Mazzini 63/F, alla madre con gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni domenica dopo il pranzo e sino al PE dopo cena salvo migliori accodi tra le parti, tenuto anche conto dell'età del minore, per una settimana durante le vacanze estive, per cinque giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza tra i genitori delle giornate di festività. Le parti concorderanno direttamente i periodi delle vacanze almeno 30 giorni prima, tali periodi saranno senza pernottamento sino a quando il sig. non CP_1 avrà reperito idoneo alloggio;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di RO VO (BG), in collaborazione con i Servizi
Specialistici ASST territorialmente competenti incaricati, svolgano un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente a questa Autorità
Giudiziaria o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , con Controparte_1 PE decorrenza dalla data della domanda, mediante versamento a , entro il 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 400,00 (importo annualmente rivalutabile con indici
Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa
e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
3 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite”;
Per : “- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
, già autorizzati a vivere separati;
[...]
- assegnarsi in godimento alla sig.ra la casa coniugale sita a RO VO (BG) alla via Mazzini n. Pt_1
63/f con gli immobili e gli arredi ivi presenti, abitazione familiare già rilasciata volontariamente dal marito
; Controparte_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 presso la casa coniugale ove vive con la madre sita a RO VO, in via Mazzini n. 63/f;
- disporre che il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio un giorno alla settimana ovvero il mercoledì PE dalle 17,30 alle 21,30. I week end saranno alternati dal sabato alle ore 10,30 alla domenica ore alle 20,30. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali spetterà a ciascun genitore con alternanza annuale. In occasione dei ponti scolastici (tutti i Santi, festa del patrono, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), verrà rispettata
l'alternanza tra i genitori, ferma comunque la possibilità di diversi accordi purché preventivamente concordati.
Durante le ferie estive (tra giugno e settembre) il minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare e comunicare reciprocamente il proprio periodo feriale entro il giorno 15 maggio di ciascun anno, ferma comunque la possibilità di diversi accordi purché preventivamente concordati;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento del figlio
nella misura di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat o nella diversa misura che PE
l'Ill.mo giudicante vorrà determinare, oltre al 50% di ogni spesa straordinaria così come precisato nel protocollo redatto da questo Ill.mo Tribunale che qui di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventiaccordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- emettersi ogni altra declatoria, statuizione pronuncia e provvidenza del caso e di legge.
- Ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione della emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché possa provvedere alle doverose annotazioni e trascrizioni.
- In via istuttoria, senza che ciò comporti l'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”; per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2023, la ORa premesso che dal matrimonio civile contratto con Pt_1 il OR il 22.12.2007 in RO VO (BG) nasceva, in data 7.02.2009, il figlio , si CP_1 PE rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione dei coniugi, di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa coniugale, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il PE versamento di un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
All'udienza di prima comparizione del 27 marzo 2024, il OR , seppur non costituito, compariva CP_1 personalmente;
il Giudice relatore dichiarava pertanto la contumacia del convenuto e sentiva separatamente le parti, astenendosi dal tentativo di conciliazione in virtù della presenza di allegazioni di violenza domestica.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per esame relazione dei Servizi Sociali.
5 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 28 settembre 2024, il Giudice relatore, rilevato che il convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, revocava la dichiarazione di contumacia, disponeva la prosecuzione degli incarichi demandati ai Servizi Sociali, ordinava a entrambe le parti di provvedere al deposito della documentazione indicata all'art. 473-bis. 12 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9 dicembre 2024, il Giudice relatore fissava l'udienza dell'8 gennaio 2025 per l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. 473-bis. 4 c.p.c. PE
Con riservata ordinanza del 10 gennaio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17 aprile 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 22 dicembre 2007 in TI OV (anno 2007 - numero 5 - parte I).
Dalla loro unione è nato il figlio in data 7 febbraio 2009. PE
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda di separazione e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Con riguardo ai provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, la ORa ha domandato la conferma dell'affido esclusivo, disposto dal Giudice relatore con Pt_1
6 l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, sostenendo che in virtù delle dichiarazioni rese dal OR all'udienza del 27 marzo 2024, le allegazioni di violenza domestica di cui al ricorso CP_1 introduttivo hanno trovato conferma. La ORa ha poi dedotto che la soluzione dell'affido esclusivo alla Pt_1 madre risponde al superiore interesse del minore, anche in considerazione del fatto che è pacifico che sia la madre ad occuparsi del minore in via esclusiva, avendo il OR dichiarato all'udienza del 27 marzo CP_1
2024 “io non vado a scuola a parlare con i professori. Si dedica a tutto lei (...) per le questioni mediche (…) anche di questo si è sempre occupata lei”. Per la ORa è altresì significativo che il OR Pt_1 CP_1 sia rimasto disoccupato per circa 12-13 anni e che sarebbe questa la ragione per cui il minore ha esternato di avere la percezione di essere stato cresciuto dal padre. In altri termini, ad avviso della ORa , la Pt_1 circostanza che il convenuto sia rimasto a casa per molti anni, occupandosi anche di accompagnare il minore a scuola, avrebbe portato il minore a ritenere di essere stato accudito dal padre, quando in realtà è stata la madre, per tutti gli anni di durata del matrimonio, a occuparsi della gestione e dell'organizzazione della vita del figlio, ricoprendo il padre un ruolo eminentemente passivo, anche rispetto alle questioni di salute per , tra cui PE la presa in carico presso la neuropsichiatria infantile. Il OR ha invece domandato di disporre, a CP_1 modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, l'affido condiviso di a entrambi i genitori, per il fatto PE che l'indagine tramite i Servizi Sociali ha dimostrato il forte legame tra il padre e il figlio;
ad avviso del convenuto, anche le dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione depongono nel senso della conformità al superiore interesse del minore del regime privilegiato dal legislatore.
Ritiene il Collegio doversi confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024.
Ebbene, con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 28 marzo 2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido esclusivo di alla madre, sull'assunto che le aggressioni fisiche e verbali perpetrate dal marito nei PE confronti della moglie, commesse anche quando, quantomeno nell'episodio del 2 ottobre 2023, il minore era in casa, pur non assistendovi direttamente, e per le quali la sinora sporgeva denuncia-querela in data 2 Pt_1 ottobre 2023, avessero trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza del 27 marzo 2024; ad avviso del Giudice relatore, anche la circostanza che in udienza il OR
avesse ammesso che era la ORa ad occuparsi in misura prevalente del minore, gestendo i CP_1 Pt_1 rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie, deponeva nel senso dell'inidoneità del OR CP_1 rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, concludendo pertanto che la soluzione maggiormente tutelante per il minore nel caso concreto fosse rappresentata dall'affido esclusivo alla madre, in deroga al regime privilegiato dal legislatore. Con l'ordinanza del 28 marzo 2024, il Giudice relatore, oltre a disporre l'affido esclusivo di alla madre, conferiva altresì incarico ai Servizi Sociali del territorio per il PE monitoraggio e per svolgere un'attenta indagine psicosociale con riguardo a tutti i componenti del nucleo famigliare.
Con la prima relazione di aggiornamento, datata il 2 settembre 2024, i Servizi Sociali riportavano che la ORa
confermava di non temere eventuali agiti aggressivi del padre nei confronti della stessa o del figlio, che Pt_1 la stessa affermava di essere tranquilla rispetto alle frequentazioni padre-figlio, nonché dichiarava di ritenere
7 importante che il figlio mantenesse un rapporto effettivo con il padre e che la stessa riusciva a prendere accordi telefonici con il coniuge, pur preferendo non incontrarlo di persona. Quanto al OR , i Servizi CP_1
Sociali, riportavano che il padre negava le accuse di condotte violente e maltrattanti, mentre confermava le accese discussioni con la moglie, precisando che avvenivano essenzialmente per motivi di differenza culturale.
I Servizi Sociali riportavano altresì che il OR dichiarava di essersi preso cura del figlio durante CP_1
l'infanzia, occupandosi in particolare degli accompagnamenti a scuola e alle attività extra-scolastiche, seppur lo stesso confermava di aver delegato la moglie per la gestione dei rapporti con la scuola. Nella relazione in parola, i Servizi Sociali concludevano dichiarando di considerare favorevole il mantenimento dell'affido esclusivo del minore alla madre, la quale risultava essere la figura genitoriale più idonea a occuparsi del minore.
Con la successiva relazione di aggiornamento del 2 ottobre 2024, i Servizi Sociali trasmettevano la relazione della psicologa, dott.ssa del 20 agosto 2024, la quale osservava che, rispetto agli episodi di Persona_3 violenza, il OR tendeva a “sminuire, nicchia, appare poco consapevole delle sue responsabilità e CP_1 poco critico nella lettura della sua vita di relazione. Lui avrebbe portato avanti il matrimonio, probabilmente con la stessa passività con cui aveva vissuto fino ad ora e anche adesso vorrebbe mantenere un rapporto più stretto con la Sig.ra che, invece si rifiuta di incontrarlo e gli scrive solo per la gestione del figlio”. Con riguardo al minore, la psicologa rilevava che risultava molto legato a entrambi i genitori, precisando che “del PE padre dice che lo ha cresciuto lui e che è sempre stato molto presente nella sua vita, dal momento che non lavorava e lo poteva accompagnare a scuola;
ai colloqui con i professori e alle visite mediche andava però solo la madre”. Con riguardo al rapporto padre-figlio, la dott.ssa rilevava che il minore incontrava Per_3 tranquillamente il padre un giorno alla settimana, precisando che il minore riferiva che “in passato poteva capitare che il padre esplodesse verbalmente anche nei suoi confronti, ma da quando i coniugi si sono separati
e vive con la madre nella casa comunale a RO e il padre ha trovato un appartamento a Vailate, PE questo non è più successo”; rilevava altresì che il OR riferiva di avere un legame forte con il figlio CP_1
e che la ORa non ostacolava il rapporto padre-figlio. La dott.ssa concludeva che la ORa Pt_1 Per_3
era “il genitore che nel tempo ha mostrato di avere la capacità di farsi carico in toto dei bisogni del Pt_1 figlio: ha mantenuto un lavoro e ha provveduto alle sue esigenze materiali, si è occupata dell'aspetto sanitario
(ha insistito per portarlo in NPI, contrariamente all'opinione del padre e l'ha fatto seguire con costanza negli anni), ha tenuto i contatti con l'Istituto scolastico, l'ha supportato negli aspetti di socialità con i coetanei”, mentre, con riferimento al padre, rilevava che il OR “in passato ha delegato tanti aspetti della CP_1 cura del figlio alla moglie e lo ha esposto a violenza assistita mettendo in atto agiti aggressivi a danno della
Sig.ra”. La psicologa, dott.ssa concludeva pertanto di ritenere opportuno l'affido esclusivo alla madre, Per_3 precisando tuttavia che il minore ha un “legame d'affetto col padre e lo frequenta volentieri. Non emergono elementi che fanno ipotizzare che tale frequentazione, allo stato attuale, debba essere regolamentata in visite protette”.
Dalla relazione di aggiornamento datata il 20 novembre 2024, risultava che riferiva che il OR PE
non fosse un “bravo marito”, esplicitando di sentirsi sereno nel rapporto con il padre che si CP_1 comportava come un “bravo AP”; con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, i Servizi Sociali davano atto
8 che le stesse avvenivano su accordo diretto padre-figlio e che, nella situazione attuale, incontrava il PE padre regolarmente ogni domenica dopo pranzo fino a cena. Con particolare riguardo al padre, i Servizi Sociali riportavano che il OR riferiva che, rispetto alla scuola, lo stesso confermava “di non aver preso CP_1 contatti con le insegnanti, poiché non saprebbe da “dove cominciare”, precisando che “chi si dedica alla scuola è la Sig.ra ”; il OR riferiva altresì di avere contatti telefonici con la ORa Pt_1 CP_1 Pt_1 in merito alla gestione di . I Servizi Sociali concludevano pertanto di non ritenere necessario PE calendarizzare incontri protetti e di mantenere il monitoraggio.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9 dicembre 2024, il Giudice relatore, dal momento che il padre aveva formulato istanza per l'audizione ex art. 473-bis. 4 c.p.c., disponeva procedersi all'audizione di PE all'udienza dell'8 gennaio 2025.
In sede di audizione, confermava di intrattenere un rapporto effettivo con entrambi i genitori e che, PE quanto al padre, lo incontrava ogni settimana nel week-end e che insieme andavano al centro commerciale o facevano passeggiate, esternando il desiderio di continuare a frequentare il padre. Con particolare riguardo al rapporto con i genitori, affermava che “La mamma quando viveva con AP diceva che non ce la faceva PE più e io le consigliavo di lasciarlo, infatti adesso è più serena e io sono più contento, percepisco anche l'affetto di mio AP, alla fine mi ha cresciuto lui”; dichiarava altresì che “Nel momento in cui è andata via di casa la mamma mi mancava tanto e cercavo di incontrarla e quando lei veniva ospitata da qualcuno io la andavo a trovare per trascorrere del tempo con lei”, dando pertanto evidenza del forte rapporto con la madre. Quanto al padre, esternava il desiderio di ampliare le frequentazioni e dichiarava “Con AP ho sempre avuto un rapporto di amicizia e per me questo è positivo perché gli posso dire tutto. Con lui sto bene e vorrei vederlo di più”.
Orbene, ritiene il Collegio che l'istruttoria processuale, condotta mediante il coinvolgimento dei Servizi Sociali del territorio e l'audizione del minore, abbia confermato le valutazioni espresse dal Giudice relatore con i provvedimenti temporanei e urgenti. Invero, dalle relazioni dei Servizi Sociali sopra riportate nelle linee essenziali, emerge come il padre, sebbene abbia un forte legame con il figlio – legame che, a dire il vero, è stato confermato anche dal minore in sede di ascolto – abbia di fatto delegato la ORa a occuparsi di tutte le Pt_2 questioni inerenti al figlio che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi (istituzioni scolastiche e sanitarie), essendo le incombenze espletate dal padre nell'interesse del figlio limitate agli accompagnamenti a scuola e alle attività extra-scolastiche, nonché all'accudimento del figlio quando il padre stesso era in casa, perché privo di un'occupazione. In altri termini, i Servizi Sociali hanno confermato come sia la madre a rappresentare la figura genitoriale di riferimento per e a occuparsi della gestione del minore e dell'organizzazione della vita PE dello stesso, e ciò non perché la madre abbia inteso estromettere il padre dalla gestione del minore, ma perché il padre non ha mai assunto alcuna iniziativa concreta per il minore, peraltro, frapponendosi, in alcune circostanze, alle proposte della madre nell'interesse del minore, come la presa in carico neuropsichiatrica di
(v. in particolare verbale udienza 27 marzo 2024 e relazione della dott.ssa ). PE Per_3
Nel quadro descritto, la circostanza che il minore abbia dichiarato in sede di ascolto giudiziale e ai Servizi
Sociali di sentirsi di essere stato cresciuto dal padre, non vale certamente a sminuire il ruolo portante assunto dalla madre nella gestione del minore;
piuttosto, le dichiarazioni del minore si spiegano in ragione del fatto che
9 è pacifico che per molti anni il OR sia stato privo di un'occupazione, restando pertanto a casa tutto CP_1 il giorno. Ne consegue che, trascorrendo il padre l'intera giornata a casa mentre la madre era a lavoro, lo stesso ha potuto dedicare al figlio molto tempo, consolidando la relazione con . Tuttavia, il fatto che padre e PE figlio abbiano una relazione particolarmente stretta, non porta ad escludere il pregiudizio per il minore derivante dal regime privilegiato dal legislatore, per il fatto che, non solo hanno trovato sufficiente riscontro probatorio le allegazioni di violenza domestica, risultando pertanto difficilmente attuabile nel caso concreto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma anche perché il padre, omettendo di aderire alle richieste della madre relative alla Neuropsichiatria infantile e omettendo di collaborare con la madre per la gestione delle questioni scolastiche e sanitarie di ha dato evidenza di non essere nelle condizioni di assumere le PE decisioni finalizzate all'attuazione del superiore interesse del minore nella vita quotidiana. Ne consegue che deve essere confermata la valutazione del Giudice relatore per l'inidoneità del OR rispetto CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
La ORa ha invece dimostrato, per tutte le ragioni sopra esposte, di occuparsi fattivamente ed Pt_1 efficacemente del minore, provvedendo con cura a tutte le sue esigenze della vita quotidiana, sopperendo anche all'inerzia del padre;
peraltro, i Servizi Sociali hanno confermato come la ORa favorisca la relazione Pt_1 diretta padre-figlio, garantendo pertanto pienamente l'accesso di all'altro genitore, nel pieno rispetto PE della bigenitorliatà. Giova peraltro evidenziare che, stante il buon rapporto padre-figlio e considerato che la madre ha dichiarato al Servizio di riuscire a coordinarsi con il padre per telefono (pur volendo evitare di incontrare il OR di persona), ritiene il Collegio che la soluzione maggiormente rispondente al CP_1 superiore interesse del minore sia l'affido esclusivo, con la conseguenza che le decisioni di maggiore interesse per dovranno comunque essere adottato da entrambi i genitori. PE
Quanto al collocamento del minore, non essendo in contestazione, deve essere confermato il collocamento di presso la madre. PE
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, tenuto conto dell'età del minore, delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di audizione, tenuto conto di quanto evidenziato dai Servizi Sociali, tenuto altresì conto del fatto che il padre ha allegato di aver reperito un appartamento in locazione, debba essere disposto che la regolazione delle frequentazioni padre-figlio sia rimessa all'accordo diretto padre-figlio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Attesa la conferma del collocamento del figlio minore presso la madre, deve altresì confermarsi l'assegnazione alla medesima della casa coniugale, ove il figlio è rimasto a vivere con la madre, così da garantire al minore la conservazione dell'habitat in cui vive ormai da anni e preservare le sue abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.cc. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori,
o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in ragione del titolo di proprietà, così come
10 le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, in sede di precisazione delle conclusioni, la ORa ha domandato di aumentare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del minore Pt_1 nell'importo di euro 400,00 al mese, mentre il ORe ha chiesto la conferma del contributo di euro CP_1
200,00 al mese stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti.
In primo luogo, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, tenuto conto del fatto che i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati assunti dal Giudice relatore, allorché il OR non si era costituito in giudizio e aveva dichiarato in CP_1 udienza di guadagnare circa euro 1.000,00 netti al mese per dodici mensilità (v. verbale udienza 27 marzo 2025), la circostanza che egli si sia successivamente costituto, producendo la documentazione inerente alla propria condizioni economiche e reddituali, oltre al fatto pacifico che, rispetto ai provvedimenti temporanei e urgenti, le condizioni economiche dello stesso siano migliorante, avendo reperito un'occupazione con diritto a una retribuzione più alta, giustificano una revisione dell'assegno di mantenimento per il figlio.
11 Dunque, la ORa ha dichiarato nel ricorso introduttivo e alla prima udienza di lavorare come Pt_1 collaboratrice domestica, senza contratto, e di percepire circa euro 500,00/600,00 al mese, mentre in comparsa conclusionale ha dichiarato di guadagnare circa euro 700,00 al mese, sempre in forza dell'attività irregolare di collaboratrice domestica. La sig.ra abita insieme al figlio nella casa coniugale di proprietà del Pt_1 PE
Comune, condotta in locazione, con canone mensile di euro 20,00, oltre a euro 65,00 per il box (oneri economici peraltro non documentati). La stessa ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la stessa non ha percepito alcun reddito nell'anno di imposta 2022.
Quanto al OR , deve rilevarsi che, con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., allorché lo stesso era CP_1 contumace, in mancanza di idonea documentazione inerente alle condizioni economiche e reddituali del padre, veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare in giudizio le dichiarazioni fiscali per il triennio. A tale stregua, in data 10 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha depositato CU 2023 e CU 2022, da cui risulta l'assenza di redditi per gli anni fiscali 2022 e 2021, in linea con la circostanza che, a quel tempo, il OR fosse CP_1 privo di un'occupazione. Tuttavia, a seguito della costituzione in giudizio, il OR ha depositato il CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il 28 giugno 2024, con scadenza il 28 CP_3 febbraio 2025, con l'inquadramento di operaio di secondo livello e una retribuzione lorda complessiva di euro
1.273,50 (v. doc. 9, ), nonché la busta-paga per il mese di agosto 2024, dove risulta indicato uno
CP_1 stipendio mensile netto di euro 1.183,00 (v. doc. 10, ) e il CU 2024, da cui risulta un reddito di lavoro
CP_1 dipendente di euro 7.192,32 (v. doc. 7, ). Come rilevato dalla ORa , dalla disamina degli
CP_1 Pt_1 estratti conto prodotti dal OR risulta che lo stesso ha percepito i seguenti stipendi: € 1.198,00 il
CP_1
12/08/2024: € 1.183,00 il 13/09/2024; € 1.341,00 il 14/10/2024; € 1.277,00 il 14/11/2024; € 1.346,00 il
13/12/2024; € 449,00 il 20/12/2024 per un totale di € 7.994,00 (con uno stipendio mensile netto medio di circa euro 1.330,00).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dei dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come considerata in base alla documentazione depositata nel corso dell'istruttoria processuale, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, delle esigenze del minore in rapporto all'età, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo pari a euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, ritiene il Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio civile in data 22 dicembre 2007 in
[...] Controparte_1
TI OV (anno 2007 - numero 5 - parte I); affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ex art. 337-quater c.c., la quale lo terrà collocato, PE anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione per le questioni attinenti al figlio;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo con il minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
assegna la casa coniugale alla madre;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, mediante il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di euro 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza
13 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TI OV, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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