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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2692/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2692 /2019 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su C.F._2 Per_1
(C.F. ) e (C.F. , C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. CHIARA RINALDI e FRANCESCA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna, Via D'Azeglio n. 35;
-Appellanti- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO COLIVA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 19;
-Appellata-
(P.IVA ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(1445992), rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_3
MARIA RINDINELLA ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bologna, Via Marconi n. 9;
-Appellate e appellanti incidentali-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Ravenna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 967/2019 pubblicata in data 24.9.2019, ha rigettato le domande proposte da e , in proprio e quali esercenti la Parte_2 Parte_1
potestà genitoriale sui minori e , che hanno agito in giudizio per Per_1 Parte_3
l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' nella Parte_4
gestione della fase finale della gravidanza e del parto della gestante cagionando Parte_2 alla neonata una “tetraparesi con componente distonica, ipertonica, discinetica, in Persona_2 paralisi cerebrale conseguente a un danno ipossico-ischemico a seguito di sofferenza perinatale”.
In particolare, il Tribunale – sulla base delle conclusioni delle CTU redatte dalla dott.ssa Per_3
e dalla dott.ssa in sede penale, nonché dott. nominata in
[...] Persona_4 Persona_5
sede di ATP – ha escluso la sussistenza di una condotta (omissiva) colposa dei sanitari intervenuti durante il travaglio e il parto della nonché di un nesso causale tra tale condotta e l'evento Pt_2 dannoso, in mancanza della “prova certa o anche solo altamente probabile tra la sussistenza di una asfissia intrapartum ed una causalmente collegata patologia neurologica subita dalla neonata”, individuando “con elevata probabilità, escludendo con ragionevole certezza la sofferenza ipossico- ischemica durante il parto, la causa della patologia di in una sofferenza ipossico- Persona_2
ischemica precedente al parto dipendente da anomalie del flusso ematico placentare verso il feto in relazione alla quale i sanitari intervenuti nella fase di travaglio e parto nulla potevano con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità degli stessi in ordine alle modalità e conduzione del parto di , confinando il riferimento della CTU dott.ssa a un eventuale Parte_2 Per_5
possibile concorso di una sofferenza ipossico-ischemica anche nella fase terminale del parto “nel campo delle teoriche mere possibilità causative di danno come tali irrilevanti se prive, come nel caso di specie, di riscontri probatori fattuali”.
La e il in proprio e in rappresentanza dei figli e , hanno proposto Pt_2 Per_2 Per_1 Pt_3
appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi, con cui lamentano 1) la violazione dei principi disciplinanti la distribuzione dell'onere della prova tra le parti in lite e 2) l'erronea valutazione del quadro probatorio in atti, chiedendo, quindi, la riforma della decisione assunta dal giudice di primo grado in merito alla ritenuta carenza di prova della condotta colposa dei sanitari e del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso.
L si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Parte_4
chiedendone il rigetto. Si sono costituite, altresì, le Compagnie di assicurazione chiamate in causa dall' Parte_4
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3
impugnando a loro volta, con appello incidentale condizionato, la sentenza nelle parti in cui il giudice:
1) non si è espresso in merito alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dagli attori e in nome e per conto dei figli minori, stante la mancata Per_2 Pt_2
autorizzazione del Giudice Tutelare;
2) riconducendo la responsabilità gravante sulla struttura ospedaliera nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha omesso di pronunciarsi, nello specifico, sulla natura extracontrattuale della domanda formulata dai genitori di in proprio e in qualità di Per_1
esercenti la responsabilità genitoriale su;
Parte_3
3) non si è espresso sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dagli attori iure proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di . Pt_3
In ogni caso, le Compagnie hanno lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
***
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado, avrebbe erroneamente negato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' Parte_4
e la patologia da cui la piccola è risultata affetta sin dalla nascita, violando i principi
[...] Per_1 vigenti in materia di riparto dell'onere della prova e, in particolare, omettendo l'applicazione del principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui l'incompletezza ovvero l'irregolarità della cartella clinica fa presumere l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e la malattia del paziente danneggiato.
In particolare, la giurisprudenza citata richiede che la struttura sanitaria o il medico abbiano posto in essere una condotta astrattamente idonea a cagionare il danno lamentato e che la sussistenza del nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno non possa essere accertata proprio in ragione della incompletezza della cartella clinica. Secondo gli appellanti, entrambe le condizioni sussisterebbero nel caso di specie, considerato che:
- a seguito del monitoraggio cardiotocografico condotto dalle ore 02:27 alle ore 02:50 del giorno 2.11.2003, era emersa una severa riduzione della variabilità della frequenza cardiaca fetale, elemento che deve essere sempre considerato un segnale di allarme per la salute del feto. A fronte di un simile tracciato, definito “non rassicurante”, era necessario, secondo le linee guida vigenti, effettuare ulteriori indagini, ossia compiere un monitoraggio successivo, per un tempo necessario a verificare la patologicità o meno della ridotta variabilità della frequenza cardiaca e, di conseguenza, poter adottare le necessarie misure. - formalmente, dalla cartella clinica risulta essere stato eseguito un ulteriore tracciato dalle ore
03:00 alle ore 04:25 (a pag. 32 della cartella, ossia nel partogramma, è riportata la lettera M,
a indicazione che c'è stato un monitoraggio, dopo il rilievo della scarsa variabilità); nella realtà, tuttavia, come accertato dal CTU dott.ssa , detto tracciato – ESTREMAMENTE Per_5
IMPORTANTE, in quanto relativo a una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere una sospetta sofferenza fetale…” (pag. 35 CTU) – non è presente né nella cartella clinica in originale, né nelle copie fotostatiche prodotte dalle parti in giudizio;
- il corretto adempimento dei sanitari, dunque, risulta solo formalmente, ma, nella realtà, il personale medico non ha posto in essere la condotta doverosa, in quanto, “se fosse stato eseguito un tracciato, lo stesso avrebbe condotto i sanitari a eseguire un taglio cesareo in emergenza” (pag. 23 atto di citazione in appello);
- in considerazione di tali dati, secondo quanto accertato dal CTU, la piccola ha sì Per_1
presentato, in una fase prenatale, peraltro non lontana dal travaglio di parto, una sofferenza ipossico ischemica acuta intermittente o cronica;
tuttavia, l'assenza del tracciato impedisce di stabilire in che percentuale l'asfissia ipossico ischemica eventualmente subita da tra Per_1
le ore 02:50 e le ore 04:30 abbia aggravato, ovvero concausato la patologia di cui la stessa soffre dalla nascita.
- Se il tracciato – solo formalmente dichiarato presente in cartella clinica – fosse stato effettuato, il CTU avrebbe potuto individuare con certezza l'asfissia intra partum subita da e, Per_1 dunque, il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e la grave patologia manifestata dalla bambina.
Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza, in via presuntiva, del nesso eziologico tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato.
Il secondo errore commesso dal giudice, secondo gli appellanti, consisterebbe nella errata valutazione del quadro probatorio e, in particolare, nella non adeguata valorizzazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nel travisamento delle relative risultanze.
Il giudice avrebbe, cioè, indebitamente valorizzato le due perizie svolte ai sensi dell'art. 359 c.p.p. nell'ambito dei procedimenti penali, a scapito di quella eseguita in sede di ATP dalla dott.ssa . Per_5
Le prime, tuttavia, sarebbero inutili e superate, in quanto non tengono conto della mancanza nella cartella clinica del tracciato cardiotocografico eseguito dalle ore 3.00 alle ore 4.20 del giorno
2.11.2003, e, comunque, non individuano né l'origine né la causa della patologia di , Persona_2
limitandosi a suggerire mere ipotesi già smentite dagli esiti degli accertamenti clinici eseguiti sulla bambina nel corso del tempo, che hanno escluso la tesi di malattie metaboliche, genetiche e infettive, suggerendo quella della patologia acquisita a seguito di sofferenza perinatale. Peraltro, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il CTU avrebbe escluso
“la prova certa o anche solo altamente probabile tra la sussistenza di una asfissia intrapartum ed una causalmente collegata patologia neurologica subita dalla neonata”, sarebbe, a detta degli appellanti, una supposizione del giudice, disancorata dalla reale portata dell'elaborato peritale, secondo cui, invece, la presenza del tracciato non rassicurante e la concomitante assenza del monitoraggio successivo inducono a ritenere effettivamente possibile un insulto ipossico ischemico occorso proprio in fase di travaglio, che, se non ha provocato autonomamente la patologia di Per_1
può averla concausata o aggravata (pagg. 35 e 36 CTU). Dunque, quella della sofferenza intrapartum non sarebbe affatto, come sostenuto dal giudice, una mera ipotesi astratta, ma una possibilità valida, anzi suggerita dall'esito non rassicurante del tracciato registrato nelle fasi finali del parto;
considerato che
, peraltro, la mancanza di un riscontro che renda certa la ricostruzione dell'eziologia della malattia di sarebbe imputabile unicamente alla stessa struttura appellata. Per_1
I motivi esposti sono fondati.
Gli appellanti deducono la responsabilità professionale dell' in relazione alla Parte_4
grave invalidità da cui risulta affetta sin dalla nascita a causa di un danno ipossico- Persona_2
ischemico subito a seguito di sofferenza pre/perinatale. L'individuazione di una tale responsabilità discende dall'accertamento – sulla base della documentazione sanitaria agli atti e con l'ausilio delle competenze dei CTU in sede di ATP e in questo grado di giudizio – di una patologia acquisita dalla neonata, per una sofferenza ipossico-ischemica avvenuta in fase c.d. intrapartale o perinatale, che si può essere aggiunta – concausandola o aggravandola – a una sofferenza verificatasi in corso di gravidanza, dunque, in fase prenatale, quest'ultima non altrimenti prevedibile ed evitabile dal personale sanitario.
Più precisamente, è pacifico che, in data 31.10-1.11.2003, presentatasi presso Parte_2
l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lugo per contrazioni uterine, era stata sottoposta a monitoraggi cardiotocografici che non mostravano anomalie di rilievo. Solo dal tracciato cardiotocografico eseguito dalle ore 2.27 alle ore 2.50 del 2.11.2003 era emersa una significativa/severa riduzione della variabilità cardiaca del feto.
Il CTU dott.ssa , unitamente al ginecologo prof. ha accertato che, stando a quanto Per_5 Per_6
riportato sul partogramma, era stato eseguito un ulteriore monitoraggio dalle ore 3.00 alle ore 4.20 circa del giorno 2.11.2003, ma il relativo tracciato non è stato rinvenuto all'interno della cartella clinica. Il partogramma, infatti, recava l'annotazione della lettera “M” (a indicazione dell'effettuazione del monitoraggio strumentale), tuttavia, il tracciato relativo a quel monitoraggio era assente. Ebbene, gli appellanti a ragione sostengono che è proprio tale assenza – indebitamente trascurata nel ragionamento del giudice di primo grado – a consentire l'affermazione di responsabilità dell'
[...]
in particolare, sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra inadempimento Parte_4
e danno. Ciò in applicazione, alla fattispecie in esame, del principio giurisprudenziale, che questa
Corte condivide, secondo cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno)… Il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova, secondo il quale “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta
a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto)” …” (Cass. civ. n. 16737/2024, che ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante).
Invero, i CTU hanno chiarito che la significativa riduzione della variabilità, risultante dal tracciato delle ore 2.27-2.50, come tale, “esigeva di essere monitorata per un tempo sufficiente per poterla ritenere francamente patologica”; che si rendeva, cioè, “necessario proseguire il monitoraggio del benessere fetale per poter verificare, tramite un'osservazione prolungata per almeno 40 minuti, se tale grave riduzione della variabilità fosse un evento casuale e privo di significato clinico, ovvero fosse espressione di una incipiente sofferenza cerebrale ipossica del feto” (pag. 31 e 33 CTU del
9.12.2016).
Poiché il tracciato, “estremamente importante in quanto relativo a una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere una sospetta sofferenza fetale” (pag. 35 CTU), seppur risulti eseguito, non è allegato alla documentazione sanitaria, i consulenti hanno ritenuto di non poter escludere il verificarsi di una sofferenza ipossico-ischemica anche proprio durante quel monitoraggio.
Dunque, quanto all'eziologia della patologia di cui la piccola è risultata affetta, essi Persona_2 hanno affermato che, con elevata probabilità, la bambina “ha presentato in una fase prenatale
(relativamente vicina al travaglio di parto in considerazione delle caratteristiche dell'esordio clinico), una sofferenza ipossico-ischemica acuta intermittente (in forma di periodi di asfissia fetale di breve durata ma ripetuti frequentemente) o cronica (ma di recente insorgenza in ragione dei dati auxologici del feto); ciò in quanto “la bambina presentava, al momento della nascita, dati auxologici normali per l'epoca gestazionale”, non essendosi presentati i segni clinici indicativi di un pregresso insulto ipossico ischemico occorso in fase intrapartale (cfr. pag. 34 CTU del 9.12.2016: “non è stata dimostrata una acidosi metabolica alla nascita…; ha presentato un indice di Apgar normale alla nascita;
non si è verificata una disfunzione multiorgano nei primi giorni di vita;
non vi sono neuroimmagini precoci indicative di danno acuto non focale…”).
Tuttavia, il dato – evidenziato nell'elaborato peritale a conforto della tesi dell'insulto ipossico- ischemico prenatale – secondo cui “non si è verificata una encefalopatia ipossico-ischemica ad esordio precoce, con criteri richiesti in letteratura. Come detto, la sintomatologia neurologica, peraltro inizialmente sfumata, ha esordito in seconda-terza giornata di vita. L'esame obiettivo alla nascita è refertato nella norma”, è stato oggetto di rilettura in occasione dei chiarimenti resi nel presente grado di giudizio.
I CTU, infatti, rispondendo ai quesiti posti da questo Collegio, hanno precisato che “… sulla base dei dati oggettivi documentali in nostro possesso, alla nascita la neonata sembrerebbe perfettamente normale e la sua iniziale sofferenza neurologica (ipotonia, iporeattività, tremori a riposo e dopo stimolazione, clonie agli arti) comparirebbe 48 ore circa dopo la nascita. Questo dato… porterebbe
a ritenere che la sofferenza sia insorta in fase pre-natale, in un momento antecedente a quello del ricovero e, di conseguenza escluderebbe, come sostenuto dai CCTTP degli Appellati, l'importanza dell'individuazione dell'ultimo tracciato cardiotocografico, di cui non si hanno informazioni”.
Tuttavia, “proprio in merito alla situazione della neonata alla nascita vi sono alcuni aspetti che, riesaminando la documentazione sanitaria in atti, in tale sede si prestano a rivalutazione: Nel diario infermieristico del nido vi sono due annotazioni relative ad una non perfetta situazione neurologica della neonata. Entrambe sono prive di data e di ora, ma la seconda delle due riporta un dato che consente di collocarla temporalmente al 4 novembre. Infatti, viene descritta la presenza di clonie, la richiesta di visita da parte del medico di Guardia e la sua decisione di trasferimento della neonata in Neonatologia, occorso in data 04.11.2003. La prima annotazione, invece, riporta dei dati di sospetta sofferenza neurologica in atto (“succhia pochissimo, continua a dormire”) che, proprio perché priva di data e ora, potrebbe essere correlata ad una osservazione eseguita nelle ore immediatamente dopo il parto (02.11.2003), o immediatamente prima della comparsa delle clonie, o in un periodo intermedio a questi due momenti. Incrociando, però, questo dato con quello dell'anamnesi raccolta all'ingresso in Neonatologia (04.11.2003), il medico preposto evidenzia chiaramente che tali alterazioni sono comparse poche ore dopo il parto (“fin dalle prime ore di vita ha presentato a riposo ma specialmente dopo stimolazione importanti tremori o clonie erratiche agli arti, associate ad ipotonia generalizzata, sguardo fisso e suzione insufficiente”). Pertanto, mettendo in correlazione questa nota anamnestica del Neonatologo con la prima annotazione infermieristica del Nido sopra riportata, si può ragionevolmente dedurre che quest'ultima era legata ad osservazioni effettuate poche ore dopo il parto… se la sofferenza inizia immediatamente dopo il parto, nelle ore successive all'assistenza fornita in sala parto, la necessità nel caso di specie di comprendere se vi sia stata sofferenza in prossimità del parto diventa assolutamente dirimente;
ciò da un lato conferma
l'errore di avere precocemente interrotto un tracciato “sospetto” per ridotta variabilità, dall'altro lascia ragionevolmente intuire l'estrema importanza, a tale fine, del tracciato cardiotocografico mancante”.
Tali affermazioni senz'altro consentono di smentire l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui “l'eventuale possibile concorso di una sofferenza ipossico-ischemica anche in fase terminale di parto oltre che non supportata da alcun elemento di prova rimane, come la malattia metabolica genetica indicata nel 2003 presso l'ospedale di Ferrara, nel campo delle teoriche mere possibilità causative di danno come tali irrilevanti se prive, come nel caso di specie, di riscontri probatori fattuali”. Statuizione, peraltro, già difficilmente condivisibile all'esito della relazione del
9.12.2016, tenuto conto che l'eventualità del concorso della sofferenza ipossico-ischemica anche in fase terminale di parto era stata descritta dai periti, anche in tal sede, come possibile concausa o aggravamento del danno cerebrale in fieri, stante la presenza di un tracciato non rassicurante, e che l'assenza di riscontri probatori fattuali certi e definitivi è unicamente dovuta all'incompletezza della cartella clinica, ossia all'assenza del tracciato, a sua volta riconducibile alla negligenza dell'
[...]
Parte_4
I rilievi dell'annotazione del neonatologo relativa alla presenza sin dalla nascita di una sintomatologia neurologica e della ragionevole collocazione temporale anche degli appunti contenuti nel diario del nido infermieristico, non datati e altrettanto indicativi di una non perfetta situazione neurologica, in un tempo immediatamente successivo al parto non fanno altro che avvalorare la possibile eziologia intrapartale del danno ipossico subito dalla piccola e aggravare le Per_1
conseguenze della mancanza dell'ultimo tracciato cardotocografico ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e la patologia della bambina. In definitiva, la considerazione dei rilievi medico-infermieristici registrati dopo la nascita, unitamente alle circostanze, obiettivamente accertate, della presenza di un tracciato non rassicurante precocemente interrotto e dell'assenza in atti di un tracciato CTG estremamente importante, in quanto relativo ad una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere il sospetto di una sofferenza fetale perinatale, consente di affermare la responsabilità dell' in quanto: Parte_4
- La condotta dei sanitari che gestirono il travaglio e il parto di è Parte_2
astrattamente idonea a cagionare il fatto dannoso: ciò proprio perché i CTU hanno ritenuto possibile, in astratto, “che durante la fase terminale del travaglio di parto – ossia in quell'ora
e venti circa di monitoraggio di cui non si dispone del relativo tracciato – si sia verificata una sofferenza ipossico-ischemica e che questa abbia concausato o aggravato il danno cerebrale già in fieri connesso a sofferenza ipossico-ischemica acuta intermittente o cronica”, individuando nell'esecuzione di un “taglio cesareo in emergenza, ovvero estrarre il feto in 15 minuti, stante il pericolo di vita o comunque di grave danno in corso per lo stesso” la condotta doverosa, nel caso di specie omessa, che “avrebbe potuto evitare o quanto meno contenere
l'aggravamento o la reiterazione di un danno cerebrale probabilmente già in fieri” (pag. 29
e 30 CTU del 29.5.2024);
- In concreto, tuttavia, l'accertamento del nesso causale, secondo la regola del più probabile che non, è reso possibile proprio dal fatto di non disporre del tracciato condotto tra le ore 3.00
e le ore 4.20;
- E, dunque, “La lacuna delle cartella clinica rileva ai fini della costruzione del nesso eziologico, sicché la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101 sottolinea che «il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale)” (Cass. civ. n.
16737/2024).
L'accertamento della responsabilità dell' appellata nei termini anzidetti rende necessario Pt_4
l'esame dei motivi di appello incidentale condizionato proposti da Controparte_2
e Controparte_3 Detti motivi sono fondati solo in (minima) parte.
Sulla dedotta improcedibilità della domanda proposta da e da Parte_2 Parte_1
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e per mancanza
[...] Per_1 Parte_3
di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.p.c., si osserva che la giurisprudenza citata dalle compagnie di assicurazione a preteso conforto dell'eccezione sollevata, in realtà, riguarda casi – diversi da quello per cui è causa – relativi alla conclusione di atti di transazione, sottoscritti da genitori in nome e per conto di figli minori.
La predetta autorizzazione è necessaria per il compimento di atti di amministrazione straordinaria, per tali intendendosi quelli che possono arrecare pregiudizio alle ragioni del minore e una diminuzione del suo patrimonio (il che avviene per la transazione, che, per definizione, comporta reciproche rinunce e concessioni in ordine al riconoscimento e/o alla quantificazione di un danno che, per natura ed entità, può incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato),
e non anche quelli diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno parte del patrimonio del minore (cfr. Cass. civ., n. 1954 del 1966; n. 8484 del 1999; n. 743/2012). La proposizione dell'azione di risarcimento danni instaura un giudizio relativo ad un atto di ordinaria amministrazione, in quanto preordinata all'accrescimento del patrimonio del minore (o, comunque, alla sua tutela in senso positivo e migliorativo) e non ad arrecargli un nocumento e, quindi, un pregiudizio (Cass. civ. n. 1546/1974). Ne consegue che anche l'odierna azione intentata dai genitori di e , diretta a migliorarne il patrimonio, ben può essere proposta dai primi in Per_1 Parte_3
nome e per conto dei secondi, senza l'autorizzazione del giudice tutelare.
Infine, l'allegato “rischio per il debitore in caso di condanna al pagamento, in favore del minore, di una somma a titolo di risarcimento del danno, di non estinguere il proprio obbligo perché il vero creditore è giuridicamente incapace ed i genitori non hanno diritto di ricevere somme di denaro senza la prescritta autorizzazione” e l'asserito difetto del requisito di esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. non possono assurgere a motivi di improcedibilità della domanda, trattandosi di questioni rispetto a essa estranee e successive, che attengono, rispettivamente, alla correttezza (sotto il profilo soggettivo) dell'esecuzione della prestazione risarcitoria da parte del danneggiante condannato al pagamento e all'eventuale processo di esecuzione instaurato dal danneggiato creditore per la soddisfazione della pretesa.
Quanto, invece, alla qualificazione della natura della responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti di e in proprio e quali genitori di , Parte_2 Parte_1 Parte_3 questa Corte aderisce all'orientamento, ormai costante (a partire da Cass. civ. n. 6735/2002), “nel senso che il contratto stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio, non solo della gestante e del nato, ma anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno (a partire dalla pronuncia citata, poi Cass. n. 14488 del 2004, n. 10741 del 2009, n. 2354 del
2010, n. 16754 del 2012, n. 10812 del 2019 e n. 14615 del 2020)” (in termini, di recente, n.
32657/2021). Si afferma che (Cass. Civ. n. 11320/2022) “Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate
a garantire il corretto decorso della gravidanza … oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima...
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per
i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché
l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art. 1372 c.c., comma
2); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto"”.
La responsabilità della appellata nei confronti dei genitori di ha, dunque, Pt_4 Persona_2 natura contrattuale, con la conseguenza che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione
(peraltro coltivata anche dalla del diritto al risarcimento del danno richiesto iure proprio. Pt_4
Infatti, non è decorso il termine di 10 anni dalla data del fatto (2.11.2003) – rectius, dalla percezione dell'esistenza di un danno risarcibile (cfr. Cass. civ. n. 22059/2017; o anche n. 29859/2023, secondo cui “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”), avvenuta solo con la diagnosi
(indicativa di sofferenza perinatale) contenuta nella lettera di dimissioni dell'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano del 3.8.2005 – a quella del primo atto interruttivo (lettera del 5.8.2009, doc. 13 di parte appellante), cui hanno fatto seguito, sempre entro il termine decennale, la notificazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (26.11.2015) e poi dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
(9.3.2017).
Altrettanto non può dirsi per , fratello di nei cui confronti la responsabilità Parte_3 Per_1
della struttura sanitaria va qualificata come aquiliana.
Il contratto di spedalità concluso con la gestante non estende, infatti, i suoi effetti protettivi anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle, la cui posizione non è equiparabile a quella del padre o del nascituro, in considerazione del carattere "relazionale" della responsabilità contrattuale, in base al quale l'estensione soggettiva dell'efficacia del contratto potrebbe ammettersi solo nei casi limite in cui i terzi siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello “regolato già sul piano della programmazione negoziale”, il che non avviene per i fratelli e le sorelle, sulla cui posizione non incide l'esecuzione della prestazione della struttura sanitaria (cfr. Cass. civ. n. 14980/2024, in tema di responsabilità della struttura scolastica).
Pertanto, il diritto al risarcimento del danno di si è prescritto per decorrenza del Parte_3
termine – questa volta, quinquennale – di prescrizione. Anche individuando il dies a quo nel più vicino momento della diagnosi e della conseguente percezione di aver subito un danno (3.8.2005), poiché la lettera del 5.8.2009 non è stata inviata dai genitori all' anche per conto del figlio, il Pt_4
primo atto interruttivo è la domanda di mediazione del novembre 2013..
Ciò posto in termini di sussistenza, nell'an, della responsabilità professionale dell' Parte_4
l'accertamento e la quantificazione del danno risarcibile – impediti, allo stato, dalla
[...]
mancata risposta dei CTU al quesito loro posto per la determinazione del danno biologico differenziale residuato in capo a , e, comunque, dall'omessa indicazione anche del Persona_2
danno biologico di cui questa è complessivamente portatrice – necessitano di un ulteriore approfondimento, sicchè la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sull'appello proposto da e , in Parte_2 Parte_1 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su e , nonché sull'appello Per_1 Parte_3
incidentale proposto da e Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Ravenna:
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- accerta la responsabilità dell' per i fatti di cui è causa nei confronti di Parte_4
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_2 Parte_1
su ; Persona_2 - Rigetta le domande proposte da e quali esercenti la Parte_2 Parte_1
potestà genitoriale su;
Parte_3
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2692 /2019 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su C.F._2 Per_1
(C.F. ) e (C.F. , C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. CHIARA RINALDI e FRANCESCA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna, Via D'Azeglio n. 35;
-Appellanti- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO COLIVA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 19;
-Appellata-
(P.IVA ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(1445992), rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_3
MARIA RINDINELLA ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bologna, Via Marconi n. 9;
-Appellate e appellanti incidentali-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Ravenna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 967/2019 pubblicata in data 24.9.2019, ha rigettato le domande proposte da e , in proprio e quali esercenti la Parte_2 Parte_1
potestà genitoriale sui minori e , che hanno agito in giudizio per Per_1 Parte_3
l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' nella Parte_4
gestione della fase finale della gravidanza e del parto della gestante cagionando Parte_2 alla neonata una “tetraparesi con componente distonica, ipertonica, discinetica, in Persona_2 paralisi cerebrale conseguente a un danno ipossico-ischemico a seguito di sofferenza perinatale”.
In particolare, il Tribunale – sulla base delle conclusioni delle CTU redatte dalla dott.ssa Per_3
e dalla dott.ssa in sede penale, nonché dott. nominata in
[...] Persona_4 Persona_5
sede di ATP – ha escluso la sussistenza di una condotta (omissiva) colposa dei sanitari intervenuti durante il travaglio e il parto della nonché di un nesso causale tra tale condotta e l'evento Pt_2 dannoso, in mancanza della “prova certa o anche solo altamente probabile tra la sussistenza di una asfissia intrapartum ed una causalmente collegata patologia neurologica subita dalla neonata”, individuando “con elevata probabilità, escludendo con ragionevole certezza la sofferenza ipossico- ischemica durante il parto, la causa della patologia di in una sofferenza ipossico- Persona_2
ischemica precedente al parto dipendente da anomalie del flusso ematico placentare verso il feto in relazione alla quale i sanitari intervenuti nella fase di travaglio e parto nulla potevano con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità degli stessi in ordine alle modalità e conduzione del parto di , confinando il riferimento della CTU dott.ssa a un eventuale Parte_2 Per_5
possibile concorso di una sofferenza ipossico-ischemica anche nella fase terminale del parto “nel campo delle teoriche mere possibilità causative di danno come tali irrilevanti se prive, come nel caso di specie, di riscontri probatori fattuali”.
La e il in proprio e in rappresentanza dei figli e , hanno proposto Pt_2 Per_2 Per_1 Pt_3
appello avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi, con cui lamentano 1) la violazione dei principi disciplinanti la distribuzione dell'onere della prova tra le parti in lite e 2) l'erronea valutazione del quadro probatorio in atti, chiedendo, quindi, la riforma della decisione assunta dal giudice di primo grado in merito alla ritenuta carenza di prova della condotta colposa dei sanitari e del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso.
L si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Parte_4
chiedendone il rigetto. Si sono costituite, altresì, le Compagnie di assicurazione chiamate in causa dall' Parte_4
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3
impugnando a loro volta, con appello incidentale condizionato, la sentenza nelle parti in cui il giudice:
1) non si è espresso in merito alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dagli attori e in nome e per conto dei figli minori, stante la mancata Per_2 Pt_2
autorizzazione del Giudice Tutelare;
2) riconducendo la responsabilità gravante sulla struttura ospedaliera nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha omesso di pronunciarsi, nello specifico, sulla natura extracontrattuale della domanda formulata dai genitori di in proprio e in qualità di Per_1
esercenti la responsabilità genitoriale su;
Parte_3
3) non si è espresso sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dagli attori iure proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di . Pt_3
In ogni caso, le Compagnie hanno lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
***
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado, avrebbe erroneamente negato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' Parte_4
e la patologia da cui la piccola è risultata affetta sin dalla nascita, violando i principi
[...] Per_1 vigenti in materia di riparto dell'onere della prova e, in particolare, omettendo l'applicazione del principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui l'incompletezza ovvero l'irregolarità della cartella clinica fa presumere l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e la malattia del paziente danneggiato.
In particolare, la giurisprudenza citata richiede che la struttura sanitaria o il medico abbiano posto in essere una condotta astrattamente idonea a cagionare il danno lamentato e che la sussistenza del nesso causale tra la suddetta condotta ed il danno non possa essere accertata proprio in ragione della incompletezza della cartella clinica. Secondo gli appellanti, entrambe le condizioni sussisterebbero nel caso di specie, considerato che:
- a seguito del monitoraggio cardiotocografico condotto dalle ore 02:27 alle ore 02:50 del giorno 2.11.2003, era emersa una severa riduzione della variabilità della frequenza cardiaca fetale, elemento che deve essere sempre considerato un segnale di allarme per la salute del feto. A fronte di un simile tracciato, definito “non rassicurante”, era necessario, secondo le linee guida vigenti, effettuare ulteriori indagini, ossia compiere un monitoraggio successivo, per un tempo necessario a verificare la patologicità o meno della ridotta variabilità della frequenza cardiaca e, di conseguenza, poter adottare le necessarie misure. - formalmente, dalla cartella clinica risulta essere stato eseguito un ulteriore tracciato dalle ore
03:00 alle ore 04:25 (a pag. 32 della cartella, ossia nel partogramma, è riportata la lettera M,
a indicazione che c'è stato un monitoraggio, dopo il rilievo della scarsa variabilità); nella realtà, tuttavia, come accertato dal CTU dott.ssa , detto tracciato – ESTREMAMENTE Per_5
IMPORTANTE, in quanto relativo a una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere una sospetta sofferenza fetale…” (pag. 35 CTU) – non è presente né nella cartella clinica in originale, né nelle copie fotostatiche prodotte dalle parti in giudizio;
- il corretto adempimento dei sanitari, dunque, risulta solo formalmente, ma, nella realtà, il personale medico non ha posto in essere la condotta doverosa, in quanto, “se fosse stato eseguito un tracciato, lo stesso avrebbe condotto i sanitari a eseguire un taglio cesareo in emergenza” (pag. 23 atto di citazione in appello);
- in considerazione di tali dati, secondo quanto accertato dal CTU, la piccola ha sì Per_1
presentato, in una fase prenatale, peraltro non lontana dal travaglio di parto, una sofferenza ipossico ischemica acuta intermittente o cronica;
tuttavia, l'assenza del tracciato impedisce di stabilire in che percentuale l'asfissia ipossico ischemica eventualmente subita da tra Per_1
le ore 02:50 e le ore 04:30 abbia aggravato, ovvero concausato la patologia di cui la stessa soffre dalla nascita.
- Se il tracciato – solo formalmente dichiarato presente in cartella clinica – fosse stato effettuato, il CTU avrebbe potuto individuare con certezza l'asfissia intra partum subita da e, Per_1 dunque, il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e la grave patologia manifestata dalla bambina.
Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza, in via presuntiva, del nesso eziologico tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato.
Il secondo errore commesso dal giudice, secondo gli appellanti, consisterebbe nella errata valutazione del quadro probatorio e, in particolare, nella non adeguata valorizzazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nel travisamento delle relative risultanze.
Il giudice avrebbe, cioè, indebitamente valorizzato le due perizie svolte ai sensi dell'art. 359 c.p.p. nell'ambito dei procedimenti penali, a scapito di quella eseguita in sede di ATP dalla dott.ssa . Per_5
Le prime, tuttavia, sarebbero inutili e superate, in quanto non tengono conto della mancanza nella cartella clinica del tracciato cardiotocografico eseguito dalle ore 3.00 alle ore 4.20 del giorno
2.11.2003, e, comunque, non individuano né l'origine né la causa della patologia di , Persona_2
limitandosi a suggerire mere ipotesi già smentite dagli esiti degli accertamenti clinici eseguiti sulla bambina nel corso del tempo, che hanno escluso la tesi di malattie metaboliche, genetiche e infettive, suggerendo quella della patologia acquisita a seguito di sofferenza perinatale. Peraltro, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il CTU avrebbe escluso
“la prova certa o anche solo altamente probabile tra la sussistenza di una asfissia intrapartum ed una causalmente collegata patologia neurologica subita dalla neonata”, sarebbe, a detta degli appellanti, una supposizione del giudice, disancorata dalla reale portata dell'elaborato peritale, secondo cui, invece, la presenza del tracciato non rassicurante e la concomitante assenza del monitoraggio successivo inducono a ritenere effettivamente possibile un insulto ipossico ischemico occorso proprio in fase di travaglio, che, se non ha provocato autonomamente la patologia di Per_1
può averla concausata o aggravata (pagg. 35 e 36 CTU). Dunque, quella della sofferenza intrapartum non sarebbe affatto, come sostenuto dal giudice, una mera ipotesi astratta, ma una possibilità valida, anzi suggerita dall'esito non rassicurante del tracciato registrato nelle fasi finali del parto;
considerato che
, peraltro, la mancanza di un riscontro che renda certa la ricostruzione dell'eziologia della malattia di sarebbe imputabile unicamente alla stessa struttura appellata. Per_1
I motivi esposti sono fondati.
Gli appellanti deducono la responsabilità professionale dell' in relazione alla Parte_4
grave invalidità da cui risulta affetta sin dalla nascita a causa di un danno ipossico- Persona_2
ischemico subito a seguito di sofferenza pre/perinatale. L'individuazione di una tale responsabilità discende dall'accertamento – sulla base della documentazione sanitaria agli atti e con l'ausilio delle competenze dei CTU in sede di ATP e in questo grado di giudizio – di una patologia acquisita dalla neonata, per una sofferenza ipossico-ischemica avvenuta in fase c.d. intrapartale o perinatale, che si può essere aggiunta – concausandola o aggravandola – a una sofferenza verificatasi in corso di gravidanza, dunque, in fase prenatale, quest'ultima non altrimenti prevedibile ed evitabile dal personale sanitario.
Più precisamente, è pacifico che, in data 31.10-1.11.2003, presentatasi presso Parte_2
l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lugo per contrazioni uterine, era stata sottoposta a monitoraggi cardiotocografici che non mostravano anomalie di rilievo. Solo dal tracciato cardiotocografico eseguito dalle ore 2.27 alle ore 2.50 del 2.11.2003 era emersa una significativa/severa riduzione della variabilità cardiaca del feto.
Il CTU dott.ssa , unitamente al ginecologo prof. ha accertato che, stando a quanto Per_5 Per_6
riportato sul partogramma, era stato eseguito un ulteriore monitoraggio dalle ore 3.00 alle ore 4.20 circa del giorno 2.11.2003, ma il relativo tracciato non è stato rinvenuto all'interno della cartella clinica. Il partogramma, infatti, recava l'annotazione della lettera “M” (a indicazione dell'effettuazione del monitoraggio strumentale), tuttavia, il tracciato relativo a quel monitoraggio era assente. Ebbene, gli appellanti a ragione sostengono che è proprio tale assenza – indebitamente trascurata nel ragionamento del giudice di primo grado – a consentire l'affermazione di responsabilità dell'
[...]
in particolare, sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra inadempimento Parte_4
e danno. Ciò in applicazione, alla fattispecie in esame, del principio giurisprudenziale, che questa
Corte condivide, secondo cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno)… Il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova, secondo il quale “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta
a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto)” …” (Cass. civ. n. 16737/2024, che ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, la denunciata incompletezza della cartella clinica in punto di avvenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico, dalla stessa non risultante).
Invero, i CTU hanno chiarito che la significativa riduzione della variabilità, risultante dal tracciato delle ore 2.27-2.50, come tale, “esigeva di essere monitorata per un tempo sufficiente per poterla ritenere francamente patologica”; che si rendeva, cioè, “necessario proseguire il monitoraggio del benessere fetale per poter verificare, tramite un'osservazione prolungata per almeno 40 minuti, se tale grave riduzione della variabilità fosse un evento casuale e privo di significato clinico, ovvero fosse espressione di una incipiente sofferenza cerebrale ipossica del feto” (pag. 31 e 33 CTU del
9.12.2016).
Poiché il tracciato, “estremamente importante in quanto relativo a una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere una sospetta sofferenza fetale” (pag. 35 CTU), seppur risulti eseguito, non è allegato alla documentazione sanitaria, i consulenti hanno ritenuto di non poter escludere il verificarsi di una sofferenza ipossico-ischemica anche proprio durante quel monitoraggio.
Dunque, quanto all'eziologia della patologia di cui la piccola è risultata affetta, essi Persona_2 hanno affermato che, con elevata probabilità, la bambina “ha presentato in una fase prenatale
(relativamente vicina al travaglio di parto in considerazione delle caratteristiche dell'esordio clinico), una sofferenza ipossico-ischemica acuta intermittente (in forma di periodi di asfissia fetale di breve durata ma ripetuti frequentemente) o cronica (ma di recente insorgenza in ragione dei dati auxologici del feto); ciò in quanto “la bambina presentava, al momento della nascita, dati auxologici normali per l'epoca gestazionale”, non essendosi presentati i segni clinici indicativi di un pregresso insulto ipossico ischemico occorso in fase intrapartale (cfr. pag. 34 CTU del 9.12.2016: “non è stata dimostrata una acidosi metabolica alla nascita…; ha presentato un indice di Apgar normale alla nascita;
non si è verificata una disfunzione multiorgano nei primi giorni di vita;
non vi sono neuroimmagini precoci indicative di danno acuto non focale…”).
Tuttavia, il dato – evidenziato nell'elaborato peritale a conforto della tesi dell'insulto ipossico- ischemico prenatale – secondo cui “non si è verificata una encefalopatia ipossico-ischemica ad esordio precoce, con criteri richiesti in letteratura. Come detto, la sintomatologia neurologica, peraltro inizialmente sfumata, ha esordito in seconda-terza giornata di vita. L'esame obiettivo alla nascita è refertato nella norma”, è stato oggetto di rilettura in occasione dei chiarimenti resi nel presente grado di giudizio.
I CTU, infatti, rispondendo ai quesiti posti da questo Collegio, hanno precisato che “… sulla base dei dati oggettivi documentali in nostro possesso, alla nascita la neonata sembrerebbe perfettamente normale e la sua iniziale sofferenza neurologica (ipotonia, iporeattività, tremori a riposo e dopo stimolazione, clonie agli arti) comparirebbe 48 ore circa dopo la nascita. Questo dato… porterebbe
a ritenere che la sofferenza sia insorta in fase pre-natale, in un momento antecedente a quello del ricovero e, di conseguenza escluderebbe, come sostenuto dai CCTTP degli Appellati, l'importanza dell'individuazione dell'ultimo tracciato cardiotocografico, di cui non si hanno informazioni”.
Tuttavia, “proprio in merito alla situazione della neonata alla nascita vi sono alcuni aspetti che, riesaminando la documentazione sanitaria in atti, in tale sede si prestano a rivalutazione: Nel diario infermieristico del nido vi sono due annotazioni relative ad una non perfetta situazione neurologica della neonata. Entrambe sono prive di data e di ora, ma la seconda delle due riporta un dato che consente di collocarla temporalmente al 4 novembre. Infatti, viene descritta la presenza di clonie, la richiesta di visita da parte del medico di Guardia e la sua decisione di trasferimento della neonata in Neonatologia, occorso in data 04.11.2003. La prima annotazione, invece, riporta dei dati di sospetta sofferenza neurologica in atto (“succhia pochissimo, continua a dormire”) che, proprio perché priva di data e ora, potrebbe essere correlata ad una osservazione eseguita nelle ore immediatamente dopo il parto (02.11.2003), o immediatamente prima della comparsa delle clonie, o in un periodo intermedio a questi due momenti. Incrociando, però, questo dato con quello dell'anamnesi raccolta all'ingresso in Neonatologia (04.11.2003), il medico preposto evidenzia chiaramente che tali alterazioni sono comparse poche ore dopo il parto (“fin dalle prime ore di vita ha presentato a riposo ma specialmente dopo stimolazione importanti tremori o clonie erratiche agli arti, associate ad ipotonia generalizzata, sguardo fisso e suzione insufficiente”). Pertanto, mettendo in correlazione questa nota anamnestica del Neonatologo con la prima annotazione infermieristica del Nido sopra riportata, si può ragionevolmente dedurre che quest'ultima era legata ad osservazioni effettuate poche ore dopo il parto… se la sofferenza inizia immediatamente dopo il parto, nelle ore successive all'assistenza fornita in sala parto, la necessità nel caso di specie di comprendere se vi sia stata sofferenza in prossimità del parto diventa assolutamente dirimente;
ciò da un lato conferma
l'errore di avere precocemente interrotto un tracciato “sospetto” per ridotta variabilità, dall'altro lascia ragionevolmente intuire l'estrema importanza, a tale fine, del tracciato cardiotocografico mancante”.
Tali affermazioni senz'altro consentono di smentire l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui “l'eventuale possibile concorso di una sofferenza ipossico-ischemica anche in fase terminale di parto oltre che non supportata da alcun elemento di prova rimane, come la malattia metabolica genetica indicata nel 2003 presso l'ospedale di Ferrara, nel campo delle teoriche mere possibilità causative di danno come tali irrilevanti se prive, come nel caso di specie, di riscontri probatori fattuali”. Statuizione, peraltro, già difficilmente condivisibile all'esito della relazione del
9.12.2016, tenuto conto che l'eventualità del concorso della sofferenza ipossico-ischemica anche in fase terminale di parto era stata descritta dai periti, anche in tal sede, come possibile concausa o aggravamento del danno cerebrale in fieri, stante la presenza di un tracciato non rassicurante, e che l'assenza di riscontri probatori fattuali certi e definitivi è unicamente dovuta all'incompletezza della cartella clinica, ossia all'assenza del tracciato, a sua volta riconducibile alla negligenza dell'
[...]
Parte_4
I rilievi dell'annotazione del neonatologo relativa alla presenza sin dalla nascita di una sintomatologia neurologica e della ragionevole collocazione temporale anche degli appunti contenuti nel diario del nido infermieristico, non datati e altrettanto indicativi di una non perfetta situazione neurologica, in un tempo immediatamente successivo al parto non fanno altro che avvalorare la possibile eziologia intrapartale del danno ipossico subito dalla piccola e aggravare le Per_1
conseguenze della mancanza dell'ultimo tracciato cardotocografico ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e la patologia della bambina. In definitiva, la considerazione dei rilievi medico-infermieristici registrati dopo la nascita, unitamente alle circostanze, obiettivamente accertate, della presenza di un tracciato non rassicurante precocemente interrotto e dell'assenza in atti di un tracciato CTG estremamente importante, in quanto relativo ad una fase di monitoraggio eseguito proprio per escludere il sospetto di una sofferenza fetale perinatale, consente di affermare la responsabilità dell' in quanto: Parte_4
- La condotta dei sanitari che gestirono il travaglio e il parto di è Parte_2
astrattamente idonea a cagionare il fatto dannoso: ciò proprio perché i CTU hanno ritenuto possibile, in astratto, “che durante la fase terminale del travaglio di parto – ossia in quell'ora
e venti circa di monitoraggio di cui non si dispone del relativo tracciato – si sia verificata una sofferenza ipossico-ischemica e che questa abbia concausato o aggravato il danno cerebrale già in fieri connesso a sofferenza ipossico-ischemica acuta intermittente o cronica”, individuando nell'esecuzione di un “taglio cesareo in emergenza, ovvero estrarre il feto in 15 minuti, stante il pericolo di vita o comunque di grave danno in corso per lo stesso” la condotta doverosa, nel caso di specie omessa, che “avrebbe potuto evitare o quanto meno contenere
l'aggravamento o la reiterazione di un danno cerebrale probabilmente già in fieri” (pag. 29
e 30 CTU del 29.5.2024);
- In concreto, tuttavia, l'accertamento del nesso causale, secondo la regola del più probabile che non, è reso possibile proprio dal fatto di non disporre del tracciato condotto tra le ore 3.00
e le ore 4.20;
- E, dunque, “La lacuna delle cartella clinica rileva ai fini della costruzione del nesso eziologico, sicché la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101 sottolinea che «il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale)” (Cass. civ. n.
16737/2024).
L'accertamento della responsabilità dell' appellata nei termini anzidetti rende necessario Pt_4
l'esame dei motivi di appello incidentale condizionato proposti da Controparte_2
e Controparte_3 Detti motivi sono fondati solo in (minima) parte.
Sulla dedotta improcedibilità della domanda proposta da e da Parte_2 Parte_1
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e per mancanza
[...] Per_1 Parte_3
di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.p.c., si osserva che la giurisprudenza citata dalle compagnie di assicurazione a preteso conforto dell'eccezione sollevata, in realtà, riguarda casi – diversi da quello per cui è causa – relativi alla conclusione di atti di transazione, sottoscritti da genitori in nome e per conto di figli minori.
La predetta autorizzazione è necessaria per il compimento di atti di amministrazione straordinaria, per tali intendendosi quelli che possono arrecare pregiudizio alle ragioni del minore e una diminuzione del suo patrimonio (il che avviene per la transazione, che, per definizione, comporta reciproche rinunce e concessioni in ordine al riconoscimento e/o alla quantificazione di un danno che, per natura ed entità, può incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato),
e non anche quelli diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno parte del patrimonio del minore (cfr. Cass. civ., n. 1954 del 1966; n. 8484 del 1999; n. 743/2012). La proposizione dell'azione di risarcimento danni instaura un giudizio relativo ad un atto di ordinaria amministrazione, in quanto preordinata all'accrescimento del patrimonio del minore (o, comunque, alla sua tutela in senso positivo e migliorativo) e non ad arrecargli un nocumento e, quindi, un pregiudizio (Cass. civ. n. 1546/1974). Ne consegue che anche l'odierna azione intentata dai genitori di e , diretta a migliorarne il patrimonio, ben può essere proposta dai primi in Per_1 Parte_3
nome e per conto dei secondi, senza l'autorizzazione del giudice tutelare.
Infine, l'allegato “rischio per il debitore in caso di condanna al pagamento, in favore del minore, di una somma a titolo di risarcimento del danno, di non estinguere il proprio obbligo perché il vero creditore è giuridicamente incapace ed i genitori non hanno diritto di ricevere somme di denaro senza la prescritta autorizzazione” e l'asserito difetto del requisito di esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. non possono assurgere a motivi di improcedibilità della domanda, trattandosi di questioni rispetto a essa estranee e successive, che attengono, rispettivamente, alla correttezza (sotto il profilo soggettivo) dell'esecuzione della prestazione risarcitoria da parte del danneggiante condannato al pagamento e all'eventuale processo di esecuzione instaurato dal danneggiato creditore per la soddisfazione della pretesa.
Quanto, invece, alla qualificazione della natura della responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti di e in proprio e quali genitori di , Parte_2 Parte_1 Parte_3 questa Corte aderisce all'orientamento, ormai costante (a partire da Cass. civ. n. 6735/2002), “nel senso che il contratto stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio, non solo della gestante e del nato, ma anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno (a partire dalla pronuncia citata, poi Cass. n. 14488 del 2004, n. 10741 del 2009, n. 2354 del
2010, n. 16754 del 2012, n. 10812 del 2019 e n. 14615 del 2020)” (in termini, di recente, n.
32657/2021). Si afferma che (Cass. Civ. n. 11320/2022) “Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate
a garantire il corretto decorso della gravidanza … oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima...
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per
i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché
l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art. 1372 c.c., comma
2); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto"”.
La responsabilità della appellata nei confronti dei genitori di ha, dunque, Pt_4 Persona_2 natura contrattuale, con la conseguenza che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione
(peraltro coltivata anche dalla del diritto al risarcimento del danno richiesto iure proprio. Pt_4
Infatti, non è decorso il termine di 10 anni dalla data del fatto (2.11.2003) – rectius, dalla percezione dell'esistenza di un danno risarcibile (cfr. Cass. civ. n. 22059/2017; o anche n. 29859/2023, secondo cui “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”), avvenuta solo con la diagnosi
(indicativa di sofferenza perinatale) contenuta nella lettera di dimissioni dell'Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano del 3.8.2005 – a quella del primo atto interruttivo (lettera del 5.8.2009, doc. 13 di parte appellante), cui hanno fatto seguito, sempre entro il termine decennale, la notificazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (26.11.2015) e poi dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
(9.3.2017).
Altrettanto non può dirsi per , fratello di nei cui confronti la responsabilità Parte_3 Per_1
della struttura sanitaria va qualificata come aquiliana.
Il contratto di spedalità concluso con la gestante non estende, infatti, i suoi effetti protettivi anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle, la cui posizione non è equiparabile a quella del padre o del nascituro, in considerazione del carattere "relazionale" della responsabilità contrattuale, in base al quale l'estensione soggettiva dell'efficacia del contratto potrebbe ammettersi solo nei casi limite in cui i terzi siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello “regolato già sul piano della programmazione negoziale”, il che non avviene per i fratelli e le sorelle, sulla cui posizione non incide l'esecuzione della prestazione della struttura sanitaria (cfr. Cass. civ. n. 14980/2024, in tema di responsabilità della struttura scolastica).
Pertanto, il diritto al risarcimento del danno di si è prescritto per decorrenza del Parte_3
termine – questa volta, quinquennale – di prescrizione. Anche individuando il dies a quo nel più vicino momento della diagnosi e della conseguente percezione di aver subito un danno (3.8.2005), poiché la lettera del 5.8.2009 non è stata inviata dai genitori all' anche per conto del figlio, il Pt_4
primo atto interruttivo è la domanda di mediazione del novembre 2013..
Ciò posto in termini di sussistenza, nell'an, della responsabilità professionale dell' Parte_4
l'accertamento e la quantificazione del danno risarcibile – impediti, allo stato, dalla
[...]
mancata risposta dei CTU al quesito loro posto per la determinazione del danno biologico differenziale residuato in capo a , e, comunque, dall'omessa indicazione anche del Persona_2
danno biologico di cui questa è complessivamente portatrice – necessitano di un ulteriore approfondimento, sicchè la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sull'appello proposto da e , in Parte_2 Parte_1 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su e , nonché sull'appello Per_1 Parte_3
incidentale proposto da e Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Ravenna:
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- accerta la responsabilità dell' per i fatti di cui è causa nei confronti di Parte_4
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_2 Parte_1
su ; Persona_2 - Rigetta le domande proposte da e quali esercenti la Parte_2 Parte_1
potestà genitoriale su;
Parte_3
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori