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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2355/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 24.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2355/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Chiara VILLANTE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 21.9.2022, cittadino ghanese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 27.12.2024 (notificato all'istante in data 14.2.2025). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 24.10.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 7 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 6.3.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: contratti di lavoro stipulati in Italia e altra documentazione negoziale ad essi relativa;
certificazioni uniche 2022, 2023 e 2024; alcune buste paga).
Sulla scorta di quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (o, in subordine, per motivi umanitari), con vittoria di spese da distrarre in favore della difensora dichiaratasi antistataria.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 23.5.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 19.5.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale CP_1 del ricorrente.
4. L'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, fissata in data 12.6.2025, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 5.6.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto la certificazione unica 2025 rilasciata dalla e gli ultimi prospetti paga (relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2025). Controparte_2
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione
Pag. 2 di 7 del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede Parte_1 amministrativa il 21.9.2022, deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente, come novellata nel 2020.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale
«in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa. 3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI esaminate non emerge, infatti, un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani in Ghana (Paese classificato come di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 sin dal 2019), se non per parti del territorio (diverse da quella di provenienza del ricorrente) o per categorie di persone (vittime o potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili, vittime o potenziali vittime di tratta o di discriminazione, comunità LBGTQIA+, minorenni, giornalisti investigativi) alle quali non appartiene l'istante.
Il Ghana è, del resto, un Paese stabile ed è l'unico Stato costiero del Golfo di Guinea a non aver subìto attacchi terroristici, nonostante le perduranti difficoltà delle autorità nel controllare le frontiere e i conseguenti rischi di infiltrazioni terroristiche dal Burkina Faso. Un pericolo di violenza indiscriminata sussiste esclusivamente nell'area di BA (sita nella zona nordorientale del Paese, al confine con il
Pag. 3 di 7 Burkina Faso) ove si registrano scontri tra tribù rivali ( e per i diritti fondiari e in Per_1 Per_2 relazione a dispute sulle linee di successione, che talvolta impongono l'intervento dell'esercito (v. la Scheda redatta dalle Direzioni generali MAECI per la Mondializzazione e le Questioni globali, per gli Affari Generali e la Sicurezza e per l'Unione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72 del 3 maggio 2024, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/06/Schede-Paesi-Sicuri- aggiornamento-2024-3.pdf).
La persistente attività di gruppi armati non statali nella regione del Sahel, in particolare in Mali e Burkina Faso, e il recente colpo di stato militare in Niger continuano a minacciare la pace e la sicurezza dei Paesi dell'Africa occidentale, compreso il Ghana (World Food Programme, Country CP_3
Brief; November-December 2023, 31.1.2024, https://reliefweb.int/report/ghana/wfp-ghana-country-brief-november- december-2023).
Nel 2022, il Ghana ha iniziato a rafforzare la sua presenza militare nel Nord del Paese contro le minacce dell'organizzazione terroristica A'at SR AL AL MU (JNIM), una coalizione di gruppi militanti legati ad al-Qaeda, che ha condotto attacchi nei Paesi vicini del Burkina Faso, della Costa d'Avorio e del Togo;
il Ghana ha anche promosso un'iniziativa per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e la condivisione di intelligence tra i vicini del Golfo di Guinea e i Paesi del Sahel (CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#military-and-security).
Secondo il recente rapporto dell'OCHA, nella regione del Sahel gli attacchi indiscriminati da parte di gruppi armati e milizie, le condizioni di insicurezza, le diffuse violazioni dei diritti umani e gli effetti del cambiamento climatico hanno innescato massicci sfollamenti in tutta la regione (OCHA, Humanitarian Needs and Requirements Overview 2023, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/sahel-crisis-humanitarian-needs- and-requirements-overview-2023). Quasi 2,7 milioni di persone sono state sfollate internamente e più di 920.000 hanno cercato rifugio nei Paesi vicini. Alla fine di ottobre 2022, si registravano circa 2000 rifugiati in Ghana (UN Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and Per_3 the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3.1.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf).
Le dispute fondiarie e le tensioni politiche possono portare a violenze interetniche localizzate e a disordini civili, in particolare nelle regioni dell'Upper West e dell'Upper East. Si segnalano anche episodi di attacchi da parte di milizie non identificate. Sono documentati pure rapimenti, manifestazioni, disordini e violenze correlate, nonché episodi di violenza sessuale (Poland Office for Foreigners, COI Unit, Security situation in Ghana, 21.2.2024, https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=Origin:%22Ghana%22), anche se non ai livelli registrati prima del 2019 (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 - Ghana, 11.3.2020, https://www.ecoi.net/en/document/2026420.html). Episodi di distruzioni di proprietà e spostamenti forzati di persone si sono registrati a luglio 2022, mentre a marzo 2023 a Wanchiki sono state sfollate circa 500 persone a causa di violenze nell'àmbito del conflitto per il regno locale (Citi newsroom, Chereponi group condemns clash between Balo and Sagon communities, 20.7.2022, https://citinewsroom.com/2022/07/chereponi- group-condemns-clash-between-gbalo-and-sagoncommunities; Chieftaincy conflict at Chereponi: 4 CP_4 killed, soldier, 4 others injured… women, children flee, houses set ablaze, 24.2.2023, https://www.ghanaiantimes.com.gh/chieftaincy-conflict-at-chereponi-4-killed-soldier-4-others-injured-women-children-flee- houses-set-ablaze). Il conflitto etnico che dura da quaranta anni tra i popoli per la sede Per_2 Per_1 del capotribù a BA, vicino al confine con il Burkina Faso, si è tramutato in una guerra, che ha coinvolto combattenti stranieri, provocando la morte di oltre trenta persone tra dicembre 2022 e aprile 2023, secondo i registri della polizia. I jihadisti al confine possono approfittare del conflitto locale (VOA, Ghana Beefs Up Security Near Burkina Border as Ethnic War Attracts Terrorists, 7.4.2023, https://www.voanews.com/a/ghana-beefs-up-security-near-burkina-border-as-ethnic-war-attracts-terrorists-
/7041209.html).
Con riferimento, poi, al rischio di violenze e tensioni legate ai cambiamenti climatici, in Ghana la pressione sulle risorse naturali può indurre gli agricoltori locali a sostenere l'espulsione fisica dei pastori
Pag. 4 di 7 migranti così come il divieto di rientrare nel Paese. Ad esempio, i registri dei capi locali nel Pt_3 distretto di Gushegu, nel Ghana settentrionale, indicano che, tra il 2016 e il 2022, si sono verificati 102 casi di conflitti tra agricoltori e pastori e 17 casi di stupro che hanno coinvolto pastori. Tuttavia, il numero è molto probabilmente molto più alto, poiché questi scontri vengono raramente segnalati (SIPRI, Climate Change and Violent Conflict in West Africa: Assessing the Evidence, February 2022, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sipriinsight2203_ccr_west_africa_0.pdf).
Il Paese aderisce a strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, tra i quali: la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (ratificata nel 1986), il Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura (ratificato nel 2016), la Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata nel 1990). Nel 2000 sono passati a ratifica: la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e loro familiari. Il 2012 ha visto la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e nel 2014 è stato ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
La legge viene applicata in linea con le disposizioni della Costituzione nel rispetto dello Stato di diritto. La Costituzione proibisce la discriminazione religiosa e stabilisce che gli individui sono liberi di professare e praticare la loro religione. Questi diritti possono essere limitati per motivi ben individuati, tra cui la difesa, la sicurezza pubblica, la salute pubblica o la gestione di servizi essenziali.
Il 25.7.2023 il Parlamento ghanese ha abolito la pena di morte per i reati comuni. Un altro progetto di legge all'esame è relativo alla chiusura dei “campi delle streghe”. Il quadro normativo non presenta norme con effetto discriminatorio o comunque applicate in maniera discriminatoria. Lo dà conto che CP_5 nel 2023 i media hanno riferito di diversi omicidi e tentati omicidi di donne a scopo rituale. La maggior parte delle persone accusate di stregoneria erano donne anziane, spesso vedove, ed alcune sono state uccise. A luglio il Parlamento ha, però, criminalizzato la pratica delle accuse di stregoneria e i trasgressori rischiano fino a cinque anni di carcere.
I giornalisti in Ghana godono di una significativa libertà di espressione;
tuttavia, a causa della crescita di attacchi nei confronti dei giornalisti d'inchiesta e della mancanza di un adeguato sostegno giudiziario, il Paese ha perso oltre 30 posizioni in due anni nel World Press Freedom Index (62° nel 2023).
È presente il fenomeno del sovraffollamento carcerario (secondo il direttore generale dei servizi penitenziari, al 24 giugno 2022 la popolazione carceraria totale era di 13.200 persone, contro una capacità detentiva autorizzata di 9.945 detenuti), con scarsità di condizioni igienico-sanitarie e alimentari.
Lo riferisce che la legge proibisce la discriminazione contro le persone con disabilità e ne CP_5 protegge i diritti;
tuttavia, il governo non ha applicato efficacemente la legge. Le persone con disabilità sia mentali sia fisiche, compresi i bambini, sono state spesso soggette ad abusi e intolleranza;
le autorità non hanno indagato e punito regolarmente violenze e abusi.
Critica rimane la situazione delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+: i comportamenti omosessuali sono stati storicamente sempre criminalizzati in Ghana e il Parlamento ha approvato nel febbraio 2024 lo Human Sexual Rights and Family Values Act, contemplante pene detentive fino a tre anni nel caso di relazioni sessuali o di matrimonio tra persone dello stesso sesso nonché tra cinque e dieci anni per le attività di propaganda, difesa, appoggio, promozione, finanziamento e sponsorizzazione a favore della comunità LGBTQIA+, incluse la costituzione di associazioni, la partecipazione ad eventi e l'affitto di immobili. Il progetto di legge sarebbe entrato in vigore solo se firmato dal Presidente
[...]
, in carica al momento dell'approvazione del disegno di legge, al quale è succeduto Per_4 [...]
Il disegno di legge è decaduto con lo scioglimento del parlamento del Ghana prima Persona_5 delle elezioni generali ghanesi del 2024. Nel marzo 2025, tuttavia, un gruppo di dieci parlamentari lo ha
Pag. 5 di 7 ripresentato come disegno di legge di iniziativa parlamentare, che deve ricominciare il processo parlamentare dall'inizio; il Presidente ha affermato che, pur sostenendo il progetto di legge, Per_5 avrebbe preferito che fosse stato presentato dal Governo.
Insufficienti sono gli sforzi delle autorità ghanesi per il contrasto alla tratta di esseri umani e alla violenza di genere.
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (se non nelle aree e per le categorie di persone sopra indicate, a cui non appartiene), non ricorrono, dunque, i presupposti per Pt_1 ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma ratione temporis applicabile.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
È, dunque, in proposito da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da Parte_1 sotto il profilo socio-lavorativo: l'istante è stato difatti assunto già in data 1.9.2021 dalla Euroverde Società Agricola s.r.l. in forza di contratto stagionale a termine stipulato sino al 31.12.2021, prorogato sino al 19.2.2022 e poi sino al 31.3.2022 (v. docc.
2-3 del fascicolo di parte ricorrente); in data 18.6.2022 egli è, quindi, passato alle dipendenze della in forza di contratto a tempo determinato più Controparte_2 volte prorogato e da ultimo trasformato, a decorrere dal 1.1.2025, in contratto a tempo indeterminato (cfr. docc. 4-10).
Tali attività lavorative hanno consentito a di percepire redditi via via crescenti nel tempo e Pt_1 adeguati ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (v. la CU 2025, attestante la percezione, nel periodo di imposta 2024, di un reddito da lavoro superiore a 21.000 euro).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c. va, infine, disposta la distrazione di tali spese in favore della difensora del ricorrente, siccome dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 Pt_2
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Chiara Villante Controparte_1 del foro di , difensora antistataria del ricorrente;
spese che liquida in complessivi euro 1.453,00 per CP_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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