Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
TT.SS Gianna Maria Zannella Presidente
TT. Camillo Romandini Consigliere
TT. Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4963 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, paSSta in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente
TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi - per procura speciale in atti – dall'Avvocato C.F._2
AleSSndra Cilli;
APPELLANTE E
1) (C.F. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Teodora Teofilatto per procura speciale in atti;
E
2) contumace Controparte_2
APPELLATE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 938/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 22 luglio 2020;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
La Società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Controparte_2
Tribunale di Tivoli avverso e , al fine di ottenere l'ingiunzione Parte_1 Parte_2 di questi ultimi al pagamento della somma di € 6.961,97, oltre interessi di mora, spese di procedura e compensi professionali.
A sostegno della domanda monitoria l'istituto finanziario deduceva la decadenza di Parte_1
e , quest'ultima in qualità di garante, dal beneficio del termine, a causa del Parte_2 mancato pagamento di alcune rate del finanziamento n. 697870 del valore di € 9.000,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 rate mensili di € 210,95 ciascuna, per un totale di complessivi €12.657,00.
All'esito della procedura monitoria, il giudice monocratico di Tivoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 1685/2015 con il quale ingiungeva a e il pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido, della somma di € 6.961,97, oltre interessi come da domanda, spese e compensi professionali.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i debitori ingiunti, lamentandone l'illegittimità a causa della mancata rilevazione, da parte del giudice, della nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa alla pattuizione degli interessi.
Secondo la prospettazione degli opponenti - corroborata dalle risultanze della CTP posta in essere dalla TT.SS , allegata agli atti di causa - il TAEG del finanziamento praticato in concreto Per_1 dalla sarebbe stato pari al 18,5% (tenuto conto dei costi di assicurazione legati Controparte_2 all'erogazione del medesimo), quindi di gran lunga superiore al tasso soglia contenuto nel decreto ministeriale del 15 marzo 2006, in attuazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 recante “disposizioni in materia d'usura”, individuato in misura pari al 15.51% (tasso medio aumentato della metà) per il periodo in cui fu concluso il contratto.
Gli opponenti, pertanto, ritenuta integrata la fattispecie delineata dall'art. 1815 c.c., comma II, a norma del quale “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, così concludevano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 697870 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, determinando il credito residuo in favore della
[...]
al netto dei pagamenti già effettuati”. Controparte_2
La Società rimaneva contumace. Controparte_2
Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. del 27 settembre 2016 si costituiva nel giudizio di opposizione la quale mandataria della a sua volta Controparte_1 Controparte_3 incaricata dell'amministrazione e controllo dell'attività di recupero crediti da parte di CP_4 cessionaria dei crediti originati da , contestando tutto
[...] Controparte_2 quanto ex adverso dedotto ed evidenziando come il ragionamento posto in essere dalla controparte, fondato sulle risultanze della CTP, risultasse errato nella misura in cui la steSS computava nel calcolo del tasso effettivamente applicato anche gli oneri assicurativi legati all'erogazione del finanziamento.
Secondo l'intervenuta, infatti, prima dell'emanazione delle Istruzioni Banca d'Italia del 2009 nulla imponeva alle banche e alle finanziarie di includere i costi dell'assicurazione nel TAEG, non esistendo alcuna indicazione legislativa in merito alla loro rilevanza ai fini della verifica anti-usura.
Pertanto, nel momento in cui era stato concluso il contratto la finanziaria aveva verificato che il tasso applicato, al netto degli oneri assicurativi, era inferiore a quello soglia in base al D.M. 15 marzo 2006 in uno con le circolari esplicative della Banca d'Italia, essendo stato concesso ad un tasso complessivo di spesa pari al 13,51%.
La steSS , pertanto, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
-in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda di parte attrice, infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, condannarla al pagamento della somma ingiunta;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 1.1 — Il tribunale di Tivoli, espletata l'istruttoria neceSSria, si è così espresso:
“1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1685/2015 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2) compensa le spese del giudizio.”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato che “con riferimento alla questione del presunto superamento del tasso soglia, va preliminarmente osservato che parte attrice
è onerata della prova degli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata. In particolare, deve ritenersi rientrante nell'onere probatorio della parte attrice la produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia e dunque della verifica dell'usurarietà del tasso applicato dalla banca o dalla società finanziaria.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con
l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ.
n. 8742 del 26/06/2001) […]” e che “nel caso in esame non sono stati allegati i menzionati decreti ministeriali, bensì esclusivamente un documento, intestato Banca d'Italia, con cui si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi”.
Sulla scorta di tali asserzioni, il giudice di primo grado ha così concluso “Ritiene il Tribunale che la produzione del menzionato documento non poSS sopperire alla mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, che costituiscono atti amministrativi il cui deposito, neceSSrio, nel caso in esame è stato omesso.
In difetto della produzione dei decreti ministeriali ratione temporis applicabili, la domanda di parte opponente, volta ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere respinta, con assorbimento di ogni altra questione,
e con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di Parte_1 Parte_2 primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 938/2020, pronunciata dal Tribunale di Tivoli meglio descritta in epigrafe e per l'effetto; accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 697870 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, determinando il credito residuo in favore della
[...]
al netto dei pagamenti già effettuati. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito la respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La Società è rimasta contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 21.06.2021, emeSS all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
08.01.2024 e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, è stata fiSSta per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del 21.01.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 13 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. deducendo, in particolare, che in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, nell'accertamento del carattere usurario del finanziamento, il tasso soglia usurario nella misura del
15,51%, per essere tale soglia stata puntualmente indicata dagli opponenti nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella perizia di parte allegata agli atti e, non essendo stato oggetto di specifica contestazione da parte della avrebbe dovuto essere Controparte_1 utilizzato dal giudicante a fondamento della propria decisione.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., censurando la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui lo stesso ha rigettato l'opposizione in virtù della mancata prova, ad opera degli opponenti, del tasso soglia usuraio applicabile al periodo in cui fu concluso il contratto di finanziamento.
Secondo gli appellanti, invero, i D.M. di rilevazione del tasso soglia non costituirebbero, come affermato dal giudice di primo grado, meri atti amministrativi sottratti al principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., bensì veri e propri atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere e ad applicare a fondamento della propria decisione. L'omeSS allegazione di tali D.M., pertanto, non costituirebbe mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo agli opponenti circa l'entità del tasso soglia usurario applicabile. § 3.3 — Col terzo motivo gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza per violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 115 secondo comma c.p.c., deducendo che il tasso soglia usuraio applicabile al periodo di sottoscrizione del finanziamento rientrava a pieno titolo nella nozione di fatto notorio, e come tale avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione ai sensi del secondo comma dell'art. 115 c.p.c..
§ 4 — Il gravame è fondato nei limiti di cui al dispositivo.
I tre motivi di doglianza possono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi tra loro.
Ed invero la Corte di CaSSzione si è recentemente pronunciata sulla questione della natura giuridica dei D.M. di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia) stabilendo, con Ordinanza n. 35102 del 29 novembre 2022, che “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.”.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, pertanto, i D.M. di rilevazione dei tassi soglia, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, costituiscono vere e proprie fonti integrative del diritto, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio “iura novit curia” e non quello dispositivo. Il principio “iura novit curia” trova fondamento nell'articolo 113 C.P.C. che impone al giudicante di fondare la propria decisione secondo diritto con il compito di individuare le fonti del diritto atte a regolare il caso concreto, anche quando le stesse non siano state introdotte in giudizio dalle parti, le quali devono invece allegare e provare gli elementi fattuali del caso dedotto nel processo.
Ne discende, sotto tale profilo, l'erroneità della sentenza del Tribunale di Tivoli, con conseguente accoglimento dell'appello e necessità per la Corte di delibare, nel merito, le domande degli originari opponenti oggi appellanti che hanno chiesto di “accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 697870 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, determinando il credito residuo in favore della al netto dei Controparte_2 pagamenti già effettuati”, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni – ed allegando CTP redatta dalla TT.SS – che il contratto di finanziamento n. 697870 stipulato in data 17.5.2006 Per_1 dal Sig. con la ha previsto un tasso di interesse che superava il Parte_1 Controparte_2 tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali.
Nello specifico, gli opponenti in primo grado, odierni appellanti, hanno affermato che il TAEG concretamente applicato al finanziamento dalla sarebbe stato pari al 18,5%, quindi Controparte_2 di gran lunga superiore al tasso soglia usurario del 15,51% previsto dai D.M. per il trimestre in cui fu concluso il contratto. Gli opponenti hanno altresì prodotto una perizia di parte contenente le seguenti conclusioni “La sottoscritta, rilevato che il TAEG del finanziamento concesso è pari al 18,50 % ed il tasso soglia usura è pari al 15,51%, è giunta alla conclusione che il TAEG applicato al finanziamento concesso dalla pratica n. 697870/PA del 17/5/2006 è superiore al tasso soglia, per CP_2 cui il finanziamento è usuraio ai sensi dell'art.2 L. 108/96”. La società intervenuta nel giudizio di opposizione, odierna appellata, Controparte_1 ha contestato i rilievi di parte attrice e la CTP, affermando che “Come correttamente rilevato dalla TT.SS , il metodo di calcolo applicabile ratione temporis è quello descritto dalla Per_1 formula originaria dell'art. 2, co. 4, l. 108/96 (nella versione antecedente al d.l. 70/2011) che, ai fini del calcolo dell'usura aumentava il TEGM del 50%. […]
[…] Nel caso che ci occupa il perito ha correttamente individuato sia la variabile temporale
(trimestre di conclusione del contratto) che quella applicabile ratione materiae (prestiti finalizzati all'acquisto rateale di importo superiore a 5.000,00 euro) risolvendosi il tasso soglia nell'indicata misura del 15,51%.
L'errore consiste nell'aver considerato anche le spese assicurative ai fini del calcolo del tasso effettivo. Rammentiamo che all'epoca in cui è stato concluso il contratto non solo la normativa sulla trasparenza bancaria non era ancora stata emanata ma la disciplina dell'usura era diversa e meno analitica. Infatti, prima dell'emanazione delle Istruzioni Banca d'Italia del 2009 nulla imponeva alle banche e alle finanziarie di includere i costi dell'assicurazione nel TAEG e non esisteva alcuna indicazione legislativa in merito alla loro rilevanza ai fini della verifica anti-usura.
Pertanto, nel momento in cui è stato concluso il contratto la finanziaria ha verificato che il tasso applicato fosse inferiore a quello soglia in base all'unico riferimento normativo utile in tal senso ossia il d.m. 15 marzo 2006 in uno con le circolari esplicative della Banca d'Italia.
Ambo le normative appena richiamate non facevano alcuna menzione dei costi assicurativi al fine di contenere il costo dell'operazione di finanziamento entro la soglia dell'usura.
Per l'effetto, il contratto per cui è causa è stato concesso ad un tasso complessivo di spesa effettivamente pari al 13,51% al netto, cioè, dei costi accessori.
Poiché le spese assicurative illo tempore non rientravano nel calcolo del TEGM (base di calcolo della soglia usura) la sopravvenuta modifica legislativa non può valere ad includerle, a posteriori, nel calcolo del costo complessivo dell'operazione sì da lamentarne l'usurarietà”.
Rileva la Corte l'infondatezza di detta eccezione: nel calcolo del TAEG e, conseguentemente, nel tentativo di definizione del rapporto sussistente tra il TAEG e la soglia usura, è neceSSrio inserire anche le spese assicurative legate al finanziamento. Ad affermarlo è la recente pronuncia di legittimità n. 8806/2017, a interpretazione di quanto previsto dall'art. 644 c.p., secondo cui per “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Nella sentenza richiamata viene stabilito che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è neceSSrio e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”, includendo anche le spese assicurative nel computo delle voci che concorrono a determinare il Taeg del finanziamento, a condizione che le stesse siano collegate all'operazione di credito.
Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione di codesto Collegio tale collegamento può dirsi sicuramente esistente, in quanto la conclusione del contratto di assicurazione è inserita nello stesso modulo di concessione del finanziamento, come risulta dal paragrafo “programma protezione Plusvalore” presente a margine del documento. Ne consegue, quindi, che il TAEG concretamente applicato dalla al finanziamento Controparte_2 oggetto di controversia, tenendo conto dei costi assicurativi legati all'erogazione del credito, si attesti in misura pari al 18,5%, come condivisibilmente rilevato dalla CTP di parte opponente.
Tale circostanza determina, senz'altro, l'usurarietà del finanziamento n. 697870, dal momento che i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicati dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione 1° aprile - 30 giugno 2006 e contenuti nel decreto ministeriale del 15 marzo 2006, per la Categoria " Credito finalizzato all'acquisto rateale", “importo superiore a 5.000 euro”, prevedono un TEGM pari al 10,34%, per cui il tasso soglia usuraio è pari al 15,51% (tasso medio aumentato della metà).
Alla luce di tali rilievi, va dichiarata la nullità parziale del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1815, comma II, c.c., a norma del quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Tale nullità, come si è detto, è solo parziale, giacchè al finanziamento non può essere comminata la sanzione della totale gratuità. Infatti né nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nè nel presente giudizio d'appello e hanno mai contestato l'esistenza del contratto di Pt_1 Pt_2 finanziamento, né tantomeno la persistenza di una loro posizione debitoria nei confronti della essi, in ultima analisi, non hanno mai negato di aver ingiustificatamente interrotto i Controparte_2 pagamenti delle rate mensili di rimborso del finanziamento. Sicchè può dirsi pacificamente accertata l'esistenza, in capo alla – cessionaria dei crediti facenti originariamente Controparte_1 capo alla -, di un diritto di credito relativo al capitale finanziato e mai rimborsato Controparte_2
(c.d. capitale residuo) e agli interessi di mora maturati sino al 16/07/2015, diritto di credito pari alla somma ingiunta con il d.i. n. 1685/2015 decurtata degli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, oltre agli interessi decorrenti dalla data di proposizione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Ad essere colpiti dalla sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. sono dunque i soli interessi corrispettivi, il cui pagamento, effettuato dagli opponenti in sede di versamento delle singole rate mensili già corrisposte – comprensive di una quota imputata a capitale ed una quota imputata ad interessi - configura una fattispecie di pagamento d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensi del quale “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'ammontare del credito spettante agli opponenti a titolo di pagamento indebito degli interessi corrispettivi può essere agilmente ricavato esaminando gli estratti conto e il piano di ammortamento depositati nel fascicolo del procedimento monitorio dalla Controparte_2
Dall'analisi congiunta dei predetti documenti (collocati, rispettivamente, a pagg. 49 e ss. e 45 e ss. del fascicolo monitorio) emerge chiaramente come la parti avessero pattuito un piano d'ammortamento costituito da 60 rate mensili di € 210,95 ciascuna, per un totale di complessivi
€12.657,00. Di queste, la parte opponente debitrice principale ha correttamente pagato le prime 33 rate (dal 15.06.2006 al 15.02.2009), rendendosi inadempiente a partire dalla trentaquattresima rata
(15.03.2009), fatta eccezione per le rate corrispondenti alla trentacinquesima (15.04.2009), alla quarantatreesima (15.12.2009) e alla quarantaquattresima (15.01.2010), anch'esse regolarmente pagate.
Gli odierni appellanti, quindi, risultano titolari, nei confronti della , Controparte_2 di un diritto di credito a titolo di pagamento indebito degli interessi corrispettivi pari ad € 2.474,03 esclusi, tuttavia, gli interessi maturati dalla data della domanda, in quanto non espreSSmente richiesti.
Secondo la Corte di CaSSzione, infatti, il pagamento degli interessi, così come dei frutti, non è un automatismo conseguente alla richiesta del capitale, ma deve essere oggetto di specifica domanda da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1087 del 18/01/2007, secondo cui “Soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espreSS domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espreSS domanda degli aventi diritto”).
§ 5 – In conclusione, quindi, deve essere osservato quanto segue.
Alla luce di tutte le considerazioni, l'appello è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata. Per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n.
1685/2015 del Tribunale di Tivoli e gli odierni appellanti e debbono essere Pt_1 Pt_2 condannati al pagamento, in favore della della somma di € 6.961,67, Controparte_1 oltre interessi di mora sino al soddisfo;
la , invece, deve essere Controparte_2 condannata a restituire agli odierni appellanti quanto indebitamente percepito a titolo di interessi corrispettivi, per un totale di € 2.474,03, esclusi interessi.
§ 6 — Le spese del doppio grado di giudizio vanno riformulate tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e, al contempo, della soccombenza prevalente degli appellanti.
Dette spese vanno liquidate per l'intero secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi (come di regola previsto nelle tabelle e non essendovi elementi tali da giustificarne una riduzione), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali e possono essere compensate per un quarto – in ragione della detta soccombenza parziale reciproca - con condanna degli appellanti alla refusione dei restanti tre quarti a favore della società Controparte_1 spese da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Nulla deve disporsi per l'appellata/opposta , stante la sua contumacia in entrambi i gradi CP_2 di giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 938/2020 del tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza – confermata nel resto – accoglie l'opposizione originariamente proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento di €6.961,67, Parte_1 Parte_2 oltre interessi di mora sino al soddisfo, a favore della Controparte_1
3. Condanna la al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 2.474,03, Controparte_2 esclusi interessi;
4. Compensa per un quarto le spese del doppio grado di giudizio, con condanna degli appellanti alla refusione – in favore della società - dei restanti tre quarti delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano per l'intero in € 5.077,00 per il primo grado ed € 5809,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituitosi dichiaratosi antistatario Avv. Teodora Teofilatto;
5. Nulla per le spese quanto a;
CP_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente