TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N . 1 2 8 8 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lazzara, sito in Lascari (PA), via Boschetto n. 14, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] (C.F. ), ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppa Restivo, sito in FA, via Prestisimone n. 17, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio. conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, secondo le condizioni specificate con l'atto introduttivo, depositato il 28.06.2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 19.12.2024, svoltasi, giusta richiesta di entrambi i ricorrenti, con modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta, con cui i coniugi dichiaravano, tra l'altro, di non volersi riconciliare e, successivamente, si assegnava la causa in decisione.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini di cui al ricorso introduttivo.
** ***
Deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data
28.06.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 17.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-2-3- 4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 7-8.
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., S.U.,
n. 28727/2023).
Ciò chiarito, deve darsi conto che la domanda in questione non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate in ricorso con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.10.1980 (C.F. ) e nato a FA (PA) in [...] C.F._1 CP_1
01.11.1977 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio civile a FA (PA) il C.F._2
12.06.2013, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. N. 7 parte I - anno 2013
- Comune di LÙ (PA) - Ufficio 1;
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti in ricorso, nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lazzara, sito in Lascari (PA), via Boschetto n. 14, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] (C.F. ), ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppa Restivo, sito in FA, via Prestisimone n. 17, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio. conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, secondo le condizioni specificate con l'atto introduttivo, depositato il 28.06.2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 19.12.2024, svoltasi, giusta richiesta di entrambi i ricorrenti, con modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta, con cui i coniugi dichiaravano, tra l'altro, di non volersi riconciliare e, successivamente, si assegnava la causa in decisione.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini di cui al ricorso introduttivo.
** ***
Deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data
28.06.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 17.12.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-2-3- 4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 7-8.
Quanto alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., S.U.,
n. 28727/2023).
Ciò chiarito, deve darsi conto che la domanda in questione non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate in ricorso con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.10.1980 (C.F. ) e nato a FA (PA) in [...] C.F._1 CP_1
01.11.1977 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio civile a FA (PA) il C.F._2
12.06.2013, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. N. 7 parte I - anno 2013
- Comune di LÙ (PA) - Ufficio 1;
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti in ricorso, nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle