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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/08/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7776 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: lesione personale, vertente
TRA
, (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nella Parte_2 C.F._2
qualità di eredi della signora (C.F.: Persona_1
), rappresenti e difesi dagli Avv.ti C.F._3
Luciano Polizzi e Antonio Palumbo ed elettivamente domiciliati in Pignataro Maggiore (CE) alla via Principe di Piemonte n. 78;
ATTORI
e
(P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Napolitano, presso il cui studio sito in Napoli (NA) al Viale
Augusto n. 162 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1 ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
e al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno patito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 3.11.2016, alle ore 12:00 circa, in Pignataro
Maggiore e, precisamente, nel cortile della propria abitazione sita in via Vittorio Veneto n. 107.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel discendere dall'autovettura Ford Fiesta tg. CZ999NY di proprietà e condotta da cadeva rovinosamente al suolo a causa Controparte_2 della brusca manovra del conducente che accelerava il veicolo.
In seguito al sinistro, l'istante veniva trasportata mediante ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Sessa Aurunca ove veniva refertato “frattura femore sx” e disposto il ricovero della paziente.
Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono, l'attrice ha così instaurato il presente giudizio, chiedendo all'adito
Tribunale: “dichiarare preliminarmente la esclusiva responsabilità del conducente della autovettura Ford Fiesta tg.
CZ999NY nella causazione del sinistro per cui è causa e per
l'effetto condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed esistenziali patiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo nella misura pari a €
52.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia e comunque contenuta entro la competenza pag. 2/11 per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori antistatari, che si dichiarano anticipatari”.
Si è regolarmente costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale, impugnando e contestando l'intero CP_1
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:“in via preliminare: 1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; in via pregiudiziale: 2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L.
57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente Parte_3 per le causali esposte al paragrafo numero quattro della presente comparsa di costituzione e risposta, che abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte.Nel merito: disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando
pag. 3/11 consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag. 9 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. condannare l'attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente CP_1
determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; 9. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa accogliere la riserva di domanda autonoma spiegata dalla CP_1 nei confronti del Sig. per esser lo stesso
[...] Controparte_2
incorso nella violazione degli obblighi di cui all'art. 1913 cod. civ. e 143 D.lgs. 209/2005; 10. ai fini della conoscenza legale della riserva di cui al capo che precede, autorizzare la scrivente difesa a notificare nell'interesse di la presente CP_1 comparsa di costituzione e risposta nei confronti del Sig. CP_2
residente in [...]cap 81052 - alla via
[...] vittorio veneto n. 7; 11. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Diversamente, benché regolarmente citato, Controparte_2
non è comparso e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 ed espletata la prova testimoniale, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso dell'attrice quindi, con ricorso Persona_1
pag. 4/11 depositato in data 10.2.2021 è stato proseguito dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
In seguito, la causa, istruita a mezzo CTU, è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.9.2024 e presa in decisione all'udienza del 20.02.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – in base al quale, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Detto principio, imponendo un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto rileva questo giudicante che l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da pag. 5/11 parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Invero, l'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni subite al comportamento imprudente e negligente del conducente del veicolo Ford Fiesta tg. CZ999NY. In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile ed indimostrata la vicenda dedotta in citazione.
Innanzitutto, la narrazione attorea relativa ad un presunto sinistro stradale quale causa delle lesioni personali descritte in citazione
è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa più volte riferimento ad un evento dannoso di tipo accidentale.
In particolare, nell'attestato della Centrale Operativa del 118 prot. n. 466 e nel referto di Pronto Soccorso n. 16021377 del
3.11.2016 viene indicata in via esclusiva, come tipologia di evento determinante la frattura subita, una “caduta accidentale”, senza che emerga alcun riferimento al sinistro stradale. È ancora più evidente il contrasto con quanto indicato nella scheda di triage che reca “slo femore sx da caduta accidentale in casa” e nella scheda di dimissione ospedaliera in cui, sebbene tra le pag. 6/11 opzioni indicate vi fosse espressamente quella di “incidente stradale”, veniva individuata quale specifica causa delle lesioni curate quella di “infortunio domestico”.
Inoltre, anche nella fonoregistrazione versata in atti della chiamata al 118 non vi è alcun accenno a un sinistro stradale.
Nella registrazione della chiamata si ascolta “…mia madre di 87 anni è caduta”. Con riguardo al valore probatorio della certificazione medica e dei referti di pronto soccorso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, da un lato, che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”
(Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27288); dall'altro lato che “le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente” (cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass.
Civ. 15849/2001; Cass. Civ. n. 1085/2000; Cass. Civ.
3309/1997).
Nel caso di specie parte attrice non ha sporto querela di falso per contestare la falsità di quanto indicato nel referto di pronto soccorso e nella documentazione medico- sanitaria che quindi conserva il suo valore probatorio di atto pubblico fidefacente con riguardo alle dichiarazioni rese dalla vittima al personale sanitario che le ha prestato assistenza.
pag. 7/11 In secondo luogo, l'incertezza sull'eziologia delle lesioni personali subite dall'attrice è alimentata dalle discordanti dichiarazioni rese dai testi di parte attrice con riferimento all'esatta identificazione del luogo teatro del sinistro.
Il teste , escusso all'udienza del 2.12.2021 ha Tes_1
dichiarato “Ho assistito all'incidente, mi trovavo nelle vicinanze, nel cortile di casa mia, ero in compagnia di mio fratello
, e stavamo fumando una sigaretta…Non Parte_4 posso dire se il veicolo condotto da mio nonno ha improvvisamente accelerato, oppure se vi è stato uno stacco del piede dalla frizione, posso dire che l'autovettura è andata in avanti proprio mentre mia ON stava scendendo…
Nell'autovettura c'erano solo i miei nonni… Preciso che il fatto
è avvenuto nel cortile in cui io mi trovavo…”.
, escusso all'udienza del 29.6.2022 ha riferito Parte_4
“… quando mia ON stava scendendo, aveva un piede dentro e uno fuori dall'autovettura, proprio mentre appoggiava il piede a terra, la macchina ha avuto un'accelerazione in avanti e mia ON è caduta… Mia ON lamentava dolori alla gamba sinistra… Mio nonno guidava e mia ON era al lato passeggero… L'INCIDENTE è avvenuto a ridosso del cortile, ovvero l'autovettura era per metà nel cortile e per metà ancora fuori… Non so se mio nonno doveva uscire di nuovo , dopo avere fatto scendere mia ON, né so il perché stesse scendendo
a ridosso dell'entrata nel cortile..).
Inoltre, ulteriori dubbi si nutrono in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate dall'infortunata (frattura femore sinistro)
pag. 8/11 con la descritta dinamica del sinistro (discesa dal lato passeggero del veicolo).
A tale proposito, deve dirsi degna di fede la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU, Dott. le cui Persona_2
conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Sul punto il perito così si esprime “il meccanismo d'azione responsabile della lesione fratturativa, alla luce di quanto narrato, giustificherebbe una frattura del femore di destra e non di sinistra. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, la de cuius era trasportata anteriore destra e nello scendere dall'auto, per un sobbalzo della stessa, cadeva a terra. Orbene, in tale circostanza il soggetto nello scendere dal lato destro, pone come arto di appoggio quello destro, quindi, in seguito ad una caduta al suolo il lato su cui il soggetto va a cadere è il lato destro e non certo il sinistro”.
Sempre secondo l'Ausiliare, alla luce delle testimonianze rese
“la de cuius nello scendere non poteva far altro che appoggiare prima il piede destro quindi nel cadere il lato che urta al suolo può essere solo il destro e non il sinistro”:Conclude, quindi,
l'Ausiliare che “Nel caso de quo, da quanto in precedenza narrato non vi è un rapporto causale. Cioè tra l'azione (trauma)
e il fatto morboso in esame (frattura femore sinistro) non esiste relazione causale…”.
Le valutazioni peritali appaiono coerenti e adeguatamente argomentate dal punto di vista logico - scientifico, stante anche l'assenza di osservazioni critiche da parte attrice.
pag. 9/11 Sono proprio tutte queste evidenti contraddizioni che inducono l'odierno giudicante a dubitare che il sinistro si sia verificato nelle modalità riportate dagli attori nell'atto di citazione.
Non essendosi raggiunta la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato patito dalla de cuius Persona_1
e le modalità dalla stessa parte attrice riferite nell'atto introduttivo, la domanda non può trovare fondamento e deve essere rigetta.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese di CTU per come già liquidate vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente. Vengono invece compensate le spese nei confronti della terza chiamata.
Si precisa, infine, che, nonostante il rigetto della domanda., non si ravvisa un comportamento processuale di parte attrice improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, parte convenuta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque certamente rigettata la domanda avanzata ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.
7776/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara contumace;
Controparte_2
2) Rigetta la domanda;
pag. 10/11 3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € CP_1
7.661,00, di cui € 45,00 per esborsi e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge;
4) Pone le spese della CTU per come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della di parte attrice.
S. Maria Capua Vetere, 21.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Ambra Alvano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7776 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: lesione personale, vertente
TRA
, (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nella Parte_2 C.F._2
qualità di eredi della signora (C.F.: Persona_1
), rappresenti e difesi dagli Avv.ti C.F._3
Luciano Polizzi e Antonio Palumbo ed elettivamente domiciliati in Pignataro Maggiore (CE) alla via Principe di Piemonte n. 78;
ATTORI
e
(P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Napolitano, presso il cui studio sito in Napoli (NA) al Viale
Augusto n. 162 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1 ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
e al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno patito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 3.11.2016, alle ore 12:00 circa, in Pignataro
Maggiore e, precisamente, nel cortile della propria abitazione sita in via Vittorio Veneto n. 107.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel discendere dall'autovettura Ford Fiesta tg. CZ999NY di proprietà e condotta da cadeva rovinosamente al suolo a causa Controparte_2 della brusca manovra del conducente che accelerava il veicolo.
In seguito al sinistro, l'istante veniva trasportata mediante ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Sessa Aurunca ove veniva refertato “frattura femore sx” e disposto il ricovero della paziente.
Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono, l'attrice ha così instaurato il presente giudizio, chiedendo all'adito
Tribunale: “dichiarare preliminarmente la esclusiva responsabilità del conducente della autovettura Ford Fiesta tg.
CZ999NY nella causazione del sinistro per cui è causa e per
l'effetto condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed esistenziali patiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo nella misura pari a €
52.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia e comunque contenuta entro la competenza pag. 2/11 per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori antistatari, che si dichiarano anticipatari”.
Si è regolarmente costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale, impugnando e contestando l'intero CP_1
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:“in via preliminare: 1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; in via pregiudiziale: 2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L.
57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente Parte_3 per le causali esposte al paragrafo numero quattro della presente comparsa di costituzione e risposta, che abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte.Nel merito: disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando
pag. 3/11 consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag. 9 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. condannare l'attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di di una somma equitativamente CP_1
determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; 9. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa accogliere la riserva di domanda autonoma spiegata dalla CP_1 nei confronti del Sig. per esser lo stesso
[...] Controparte_2
incorso nella violazione degli obblighi di cui all'art. 1913 cod. civ. e 143 D.lgs. 209/2005; 10. ai fini della conoscenza legale della riserva di cui al capo che precede, autorizzare la scrivente difesa a notificare nell'interesse di la presente CP_1 comparsa di costituzione e risposta nei confronti del Sig. CP_2
residente in [...]cap 81052 - alla via
[...] vittorio veneto n. 7; 11. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Diversamente, benché regolarmente citato, Controparte_2
non è comparso e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 ed espletata la prova testimoniale, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso dell'attrice quindi, con ricorso Persona_1
pag. 4/11 depositato in data 10.2.2021 è stato proseguito dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
In seguito, la causa, istruita a mezzo CTU, è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.9.2024 e presa in decisione all'udienza del 20.02.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – in base al quale, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Detto principio, imponendo un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto rileva questo giudicante che l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da pag. 5/11 parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Invero, l'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni subite al comportamento imprudente e negligente del conducente del veicolo Ford Fiesta tg. CZ999NY. In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile ed indimostrata la vicenda dedotta in citazione.
Innanzitutto, la narrazione attorea relativa ad un presunto sinistro stradale quale causa delle lesioni personali descritte in citazione
è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa più volte riferimento ad un evento dannoso di tipo accidentale.
In particolare, nell'attestato della Centrale Operativa del 118 prot. n. 466 e nel referto di Pronto Soccorso n. 16021377 del
3.11.2016 viene indicata in via esclusiva, come tipologia di evento determinante la frattura subita, una “caduta accidentale”, senza che emerga alcun riferimento al sinistro stradale. È ancora più evidente il contrasto con quanto indicato nella scheda di triage che reca “slo femore sx da caduta accidentale in casa” e nella scheda di dimissione ospedaliera in cui, sebbene tra le pag. 6/11 opzioni indicate vi fosse espressamente quella di “incidente stradale”, veniva individuata quale specifica causa delle lesioni curate quella di “infortunio domestico”.
Inoltre, anche nella fonoregistrazione versata in atti della chiamata al 118 non vi è alcun accenno a un sinistro stradale.
Nella registrazione della chiamata si ascolta “…mia madre di 87 anni è caduta”. Con riguardo al valore probatorio della certificazione medica e dei referti di pronto soccorso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, da un lato, che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”
(Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27288); dall'altro lato che “le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente” (cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass.
Civ. 15849/2001; Cass. Civ. n. 1085/2000; Cass. Civ.
3309/1997).
Nel caso di specie parte attrice non ha sporto querela di falso per contestare la falsità di quanto indicato nel referto di pronto soccorso e nella documentazione medico- sanitaria che quindi conserva il suo valore probatorio di atto pubblico fidefacente con riguardo alle dichiarazioni rese dalla vittima al personale sanitario che le ha prestato assistenza.
pag. 7/11 In secondo luogo, l'incertezza sull'eziologia delle lesioni personali subite dall'attrice è alimentata dalle discordanti dichiarazioni rese dai testi di parte attrice con riferimento all'esatta identificazione del luogo teatro del sinistro.
Il teste , escusso all'udienza del 2.12.2021 ha Tes_1
dichiarato “Ho assistito all'incidente, mi trovavo nelle vicinanze, nel cortile di casa mia, ero in compagnia di mio fratello
, e stavamo fumando una sigaretta…Non Parte_4 posso dire se il veicolo condotto da mio nonno ha improvvisamente accelerato, oppure se vi è stato uno stacco del piede dalla frizione, posso dire che l'autovettura è andata in avanti proprio mentre mia ON stava scendendo…
Nell'autovettura c'erano solo i miei nonni… Preciso che il fatto
è avvenuto nel cortile in cui io mi trovavo…”.
, escusso all'udienza del 29.6.2022 ha riferito Parte_4
“… quando mia ON stava scendendo, aveva un piede dentro e uno fuori dall'autovettura, proprio mentre appoggiava il piede a terra, la macchina ha avuto un'accelerazione in avanti e mia ON è caduta… Mia ON lamentava dolori alla gamba sinistra… Mio nonno guidava e mia ON era al lato passeggero… L'INCIDENTE è avvenuto a ridosso del cortile, ovvero l'autovettura era per metà nel cortile e per metà ancora fuori… Non so se mio nonno doveva uscire di nuovo , dopo avere fatto scendere mia ON, né so il perché stesse scendendo
a ridosso dell'entrata nel cortile..).
Inoltre, ulteriori dubbi si nutrono in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate dall'infortunata (frattura femore sinistro)
pag. 8/11 con la descritta dinamica del sinistro (discesa dal lato passeggero del veicolo).
A tale proposito, deve dirsi degna di fede la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU, Dott. le cui Persona_2
conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Sul punto il perito così si esprime “il meccanismo d'azione responsabile della lesione fratturativa, alla luce di quanto narrato, giustificherebbe una frattura del femore di destra e non di sinistra. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, la de cuius era trasportata anteriore destra e nello scendere dall'auto, per un sobbalzo della stessa, cadeva a terra. Orbene, in tale circostanza il soggetto nello scendere dal lato destro, pone come arto di appoggio quello destro, quindi, in seguito ad una caduta al suolo il lato su cui il soggetto va a cadere è il lato destro e non certo il sinistro”.
Sempre secondo l'Ausiliare, alla luce delle testimonianze rese
“la de cuius nello scendere non poteva far altro che appoggiare prima il piede destro quindi nel cadere il lato che urta al suolo può essere solo il destro e non il sinistro”:Conclude, quindi,
l'Ausiliare che “Nel caso de quo, da quanto in precedenza narrato non vi è un rapporto causale. Cioè tra l'azione (trauma)
e il fatto morboso in esame (frattura femore sinistro) non esiste relazione causale…”.
Le valutazioni peritali appaiono coerenti e adeguatamente argomentate dal punto di vista logico - scientifico, stante anche l'assenza di osservazioni critiche da parte attrice.
pag. 9/11 Sono proprio tutte queste evidenti contraddizioni che inducono l'odierno giudicante a dubitare che il sinistro si sia verificato nelle modalità riportate dagli attori nell'atto di citazione.
Non essendosi raggiunta la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato patito dalla de cuius Persona_1
e le modalità dalla stessa parte attrice riferite nell'atto introduttivo, la domanda non può trovare fondamento e deve essere rigetta.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese di CTU per come già liquidate vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente. Vengono invece compensate le spese nei confronti della terza chiamata.
Si precisa, infine, che, nonostante il rigetto della domanda., non si ravvisa un comportamento processuale di parte attrice improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, parte convenuta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque certamente rigettata la domanda avanzata ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.
7776/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara contumace;
Controparte_2
2) Rigetta la domanda;
pag. 10/11 3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € CP_1
7.661,00, di cui € 45,00 per esborsi e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge;
4) Pone le spese della CTU per come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della di parte attrice.
S. Maria Capua Vetere, 21.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Ambra Alvano
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