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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
già con sede in Ragusa, Controparte_1 Controparte_2 via Giuseppe Di Vittorio n. 37, C.F. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore P.IVA_2 Carpino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2020 la ha proposto opposizione avverso Controparte_1 l'intimazione di pagamento n. 29720209000998476, notificatale a mezzo PEC il 20.02.2020 dalla (oggi , d'ora in Controparte_5 Controparte_3 avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati dagli ivi richiamati atti della riscossione CP_6 (i.e. una cartella di pagamento e n. 5 avvisi di addebito, incorporanti ruoli debitori formati dall' per mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità 2014 e 2015 CP_7 per un complessivo ammontare di € 36.318,83), della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- inesistenza della notifica a mezzo PEC, siccome sprovvista di sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità della disconosciuta copia all'originale dell'atto e perché proveniente da indirizzo PEC non riferibile all'agenzia di riscossione;
2- omessa notifica degli atti presupposti;
e 3- compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995. Costituitasi in lite, la ha eccepito l'infondatezza dei formulati CP_3 CP_5 motivi di opposizione, attesa la rituale notificazione dell'intimazione opposta, la tempestiva notificazione dell'ivi richiamata cartella n. 29720150004257118 e la conseguente interruzione del termine di prescrizione, atteso altresì il riconoscimento del debito procedente dai pagamenti parziali eseguiti dall'opponente in ottemperanza alla chiesta rateizzazione. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' l' ha quindi eccepito il proprio CP_7 CP_4 difetto di legittimazione a resistere quanto alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notifica rimesse all'esattore e l'infondatezza dei motivi afferenti al merito della pretesa creditoria, attesa la rituale notificazione degli atti presupposti, non impugnati entro il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lvo. n.46/1999. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Va intanto ritenuta l'infondatezza delle doglianze formali di cui al primo motivo di opposizione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (cfr. CASS. n. 30922/2024), “la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale” (cfr. CASS. n. 35541/2023) e “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. CASS. n. 18684/2023), dovendosi peraltro a monte rilevare che la tempestiva opposizione della gravata intimazione ha senz'altro sanato ogni eventuale vizio di nullità della notifica per evidente raggiungimento dello scopo ai sensi dell' art. 156, u.c., c.p.c. (cfr. ex plurimis CASS. n. 14063/2024; CASS. n. 20214/2021; CASS. n. 6417/2019). Va quindi rilevato che tanto l' quanto l' hanno documentato la notificazione dei CP_6 CP_7 non impugnati atti richiamati nell'intimazione opposta, ovvero della cartella n. 29720150004257118, notificata a mani presso la sede della società opponente in data 20.03.2015 (cfr. relata in atti), e degli AVA nn. 59720140002756687000, 59720150000146913000, 59720160000001530000, 59720160000057431000 e 59720160000132134000, rispettivamente notificati a mezzo PEC il 14.02.2015, il 14.04.2015, il 05.03.2016 e il 02.04.2016 all'indirizzo (cfr. RAC in atti), notifiche il cui buon fine la società opponente non ha Email_1 contestato, essendosi limitata alla mera formulazione di rilievi in ordine all'attitudine probatoria dei prodotti atti. Per quanto sopra, il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995 appare essere stato efficientemente intercettato e interrotto dalla notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione oggi opposta, eccezion fatta per i crediti portati dall'AVA n. 59720140002756687000 notificato il 14.02.2015, pari ad € 8.756,80, relativamente ai quali l'opposizione merita conseguente accoglimento. Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate per un terzo, ponendosi i rimanenti due terzi a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai carichi portati dall'avviso di addebito n. 59720140002756687000 notificato all'opponente il 14.02.2015; compensa le spese di lite per un terzo e condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell' e dell' dei restanti due terzi, che CP_7 Controparte_3 liquida per ciascuno in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 28.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
già con sede in Ragusa, Controparte_1 Controparte_2 via Giuseppe Di Vittorio n. 37, C.F. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore P.IVA_2 Carpino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2020 la ha proposto opposizione avverso Controparte_1 l'intimazione di pagamento n. 29720209000998476, notificatale a mezzo PEC il 20.02.2020 dalla (oggi , d'ora in Controparte_5 Controparte_3 avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati dagli ivi richiamati atti della riscossione CP_6 (i.e. una cartella di pagamento e n. 5 avvisi di addebito, incorporanti ruoli debitori formati dall' per mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità 2014 e 2015 CP_7 per un complessivo ammontare di € 36.318,83), della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- inesistenza della notifica a mezzo PEC, siccome sprovvista di sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità della disconosciuta copia all'originale dell'atto e perché proveniente da indirizzo PEC non riferibile all'agenzia di riscossione;
2- omessa notifica degli atti presupposti;
e 3- compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995. Costituitasi in lite, la ha eccepito l'infondatezza dei formulati CP_3 CP_5 motivi di opposizione, attesa la rituale notificazione dell'intimazione opposta, la tempestiva notificazione dell'ivi richiamata cartella n. 29720150004257118 e la conseguente interruzione del termine di prescrizione, atteso altresì il riconoscimento del debito procedente dai pagamenti parziali eseguiti dall'opponente in ottemperanza alla chiesta rateizzazione. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' l' ha quindi eccepito il proprio CP_7 CP_4 difetto di legittimazione a resistere quanto alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notifica rimesse all'esattore e l'infondatezza dei motivi afferenti al merito della pretesa creditoria, attesa la rituale notificazione degli atti presupposti, non impugnati entro il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lvo. n.46/1999. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Va intanto ritenuta l'infondatezza delle doglianze formali di cui al primo motivo di opposizione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (cfr. CASS. n. 30922/2024), “la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale” (cfr. CASS. n. 35541/2023) e “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. CASS. n. 18684/2023), dovendosi peraltro a monte rilevare che la tempestiva opposizione della gravata intimazione ha senz'altro sanato ogni eventuale vizio di nullità della notifica per evidente raggiungimento dello scopo ai sensi dell' art. 156, u.c., c.p.c. (cfr. ex plurimis CASS. n. 14063/2024; CASS. n. 20214/2021; CASS. n. 6417/2019). Va quindi rilevato che tanto l' quanto l' hanno documentato la notificazione dei CP_6 CP_7 non impugnati atti richiamati nell'intimazione opposta, ovvero della cartella n. 29720150004257118, notificata a mani presso la sede della società opponente in data 20.03.2015 (cfr. relata in atti), e degli AVA nn. 59720140002756687000, 59720150000146913000, 59720160000001530000, 59720160000057431000 e 59720160000132134000, rispettivamente notificati a mezzo PEC il 14.02.2015, il 14.04.2015, il 05.03.2016 e il 02.04.2016 all'indirizzo (cfr. RAC in atti), notifiche il cui buon fine la società opponente non ha Email_1 contestato, essendosi limitata alla mera formulazione di rilievi in ordine all'attitudine probatoria dei prodotti atti. Per quanto sopra, il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995 appare essere stato efficientemente intercettato e interrotto dalla notifica in data 20.02.2020 dell'intimazione oggi opposta, eccezion fatta per i crediti portati dall'AVA n. 59720140002756687000 notificato il 14.02.2015, pari ad € 8.756,80, relativamente ai quali l'opposizione merita conseguente accoglimento. Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno opportunamente compensate per un terzo, ponendosi i rimanenti due terzi a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai carichi portati dall'avviso di addebito n. 59720140002756687000 notificato all'opponente il 14.02.2015; compensa le spese di lite per un terzo e condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell' e dell' dei restanti due terzi, che CP_7 Controparte_3 liquida per ciascuno in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 28.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella