Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3756/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Leonardi, presso il cui studio in Catania, via Orto Limoni n. 5,ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (cod. fisc. – partita iva ), con sede centrale P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma, via Ciro Il Grande n.21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia
Gaezza, ed elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26
-RESISTENTE-
Oggetto: crediti diversi a carico del Fondo di Garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 29.03.2023, esponeva: che aveva prestato attività di lavoro dipendente, con qualifica di “Guardia giurata particolare” per conto della Società Veritas Sud S.r.l., dal 07.04.1995 al 20.12.2018 data in cui veniva intimato il licenziamento;
che con decreto ingiuntivo n.2099/2018 del 15.10.2018, 8831/2018 RG emesso dal Tribunale del Lavoro di Catania, ingiungeva alla Società il pagamento della somma di euro 1.581,00 relativa ai mesi da maggio ad agosto 2018, la 13.ma anno 2017 oltre le spese in esso liquidate pari ad €. 225,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
che avverso il decreto ingiuntivo la Società Veritas Sud aveva proposto opposizione, iscritta presso il Tribunale del Lavoro di Catania al num. 11321/2018 RG;
che, sebbene con verbale di conciliazione
Società il pagamento della somma di euro 6.663,00 relativa ai mesi da luglio e agosto 2018, nonché la 13.ma anno 2017 oltre le spese in esso liquidate pari ad €. 540,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
che, anche, avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione;
che, successivamente, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo num.1610/2019 –per l'importo di €. 56.440,63 oltre spese che venivano liquidate in €. 2.135,00 oltre spese generali IVA e CPA;
che per il recupero delle somme dovutegli, in data 09/08/2019, intraprendeva, pignoramento mobiliare presso terzi che veniva interrotto a seguito dell'intervenuto Fallimento della Società, dichiarato con sentenza n. 167/2019 del
27/09/2019. Rappresentava che a seguito dell'impugnativa proposta dalla Società Veritas Sud ed accolta dalla Corte di Appello di Catania, il fallimento veniva revocato e conseguentemente dichiarato chiuso, dal Giudice Fallimentare, in data 22.06.2020. Con sentenza n.104/2021 del 12/05/2021 la
Società Veritas Sud S.r.l. veniva nuovamente dichiarata fallita ed egli si inseriva allo stato passivo che, in data 08.02.2022 veniva dichiarato esecutivo. Indi, in data 20.04.2022, presentava domanda al
Fondo di Garanzia dell' per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro diversi. Precisava CP_1
che la domanda veniva accolta limitatamente al TFR e rigettata per crediti diversi dal TFR ritenendo l' , che quest'ultimi non rientrassero nel periodo coperto dal Fondo. Avverso detto rigetto, CP_1
aveva proposto, in data 14.09.2022, ricorso amministrativo che veniva rigettato. Contestava l'operato dell' atteso il compimento degli atti interruttivi della prescrizione ed essendosi adoperata per CP_1
ottenere le somme non corrisposte sino alla dichiarazione di fallimento. Rilevava che nessuna prescrizione e/o decadenza si era verificata. Richiamava la giurisprudenza di legittimità, rappresentando che solo dalla data di comunicazione dello stato passivo reso esecutivo decorrono i termini di prescrizione pertanto essendo lo stato passivo divenuto esecutivo in data 08.02.2022 la domanda di intervento al Fondo di garanzia del 22.04.2022 doveva ritenersi tempestiva.
Evidenziava l'attività espletata e la legittimità dell'azione, rappresentando come già dal mese di ottobre 2018 si era attivato (tramite diversi decreti ingiuntivi) per il recupero di quanto dovutogli.
Rilevava che il diritto, al ricorso al Fondo di Garanzia costituito presso l' , si perfeziona non con CP_1
la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) e che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per il ricorso al Fondo di Garanzia. Rappresentava che i crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente. Precisava che gli ultimi tre mesi per essere coperti dalla garanzia del Fondo, devono rientrare nei dodici mesi che precedono i termini indicati all'art. 2 co. 1 del D.lgs 80/92 e che qualora il lavoratore, come nel caso di specie prima di tale data, abbia agito in giudizio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso, così come previsto anche dall' . Rilevava infine, che nessuna CP_1 eccezione o contestazione poteva formulare l'Istituto previdenziale in merito alla redazione e passaggio in giudicato dello stato passivo o sul contenuto dello stesso non avendo l' , sebbene CP_1
inserito nel passivo, proposto alcuna opposizione. Deduceva infine, che avuto riguardo alle varie procedure promosse dal ricorrente, non solo prima del fallimento ma ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro, che nessuna preclusione, prescrizione e/o decadenza possa essere mossa per il pagamento delle mensilità richieste. Concludeva chiedendo: dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, così come da domanda di intervento inoltrata al
Fondo di Garanzia e per l'effetto ordinare all' in persona del legale rappresentante, CP_1 CP_1
di procedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente a titolo di crediti di lavoro così come accertate con lo stato passivo esecutivo del fallimento della Società Veritas Sud S.r.l.. Condannare
l' in persona del legale rappresentante, al pagamento dell'importo di €. 8.022,50 a titolo di CP_1
crediti di lavoro oltre interessi e rivalutazione sino alla data di soddisfo. Il tutto con vittoria di competenze ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memorie depositate il 25.09.2023 si costituiva l' il quale, eccepiva la prescrizione del diritto CP_1
e la decadenza dall'azione giudiziaria. Eccepiva che è onere del ricorrente fornire la provava della sussistenza dei presupposti richiesti per godere della prestazione. Eccepiva nel merito che ultime mensilità non venivano riconosciute in sede amministrativa, in quanto non rientranti nei dodici mesi precedenti la data del deposito del ricorso con cui è stata richiesta la dichiarazione di fallimento e quindi non rientranti nel periodo coperto dal Fondo. Precisava che il decreto ingiuntivo 1610/2019, avente ad oggetto anche le mensilità di ottobre, novembre, e dicembre 2018, non risultava allegato alla domanda amministrativa né richiamato dal verbale di Stato Passivo e che pertanto, la domanda veniva respinta. Rilevava che anche a considerare il predetto decreto ingiuntivo le mensilità riconducibili alle ultime tre del rapporto erano solo quelle afferenti il periodo che va dal 07/10/2018 al 07/01/2019. Riteneva non dovuto quanto richiesto a titolo di ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^), in quanto non rientranti nei dodici mesi precedenti la data del deposito del ricorso con cui era stata richiesta la dichiarazione di fallimento. Rappresentava, inoltre, che di dette somme non veniva fatta menzione nel sopra citato decreto ingiuntivo e che il provvedimento di ammissione al passivo escludeva l'importo complessivamente richiesto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità il quale, peraltro non poteva riconoscersi per l'intero importo, ma limitatamente all'importo dei ratei di
13^ e 14^ mensilità maturati nel trimestre di riferimento, che nella specie, dalla documentazione in atti, non era desumibile. Infine, eccepiva che la richiesta di condanna per i crediti di lavoro avanzata dal ricorrente nella misura quantificata in ricorso doveva ritenersi errata, stante il disposto dell'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 80/1992 in virtù del quale il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma
1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Concludeva chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, attesa l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. n. 639/70. In via principale, rigettare la domanda. Spese, competenze ed onorari come per legge
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbali in atti e chiesto la decisione della causa. Indi la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura è stata trattenuta per la decisione.
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2. La l. 29.05.1982, n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori subordinati, CP_1 nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n.80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro entro un massimale predeterminato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 della richiamata legge n.297/1982, regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo due ipotesi, e precisamente quella in cui il rapporto di lavoro è intercorso con datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267, condizionando l'accoglimento delle domande amministrative, nel primo caso, alla prova dell'inadempimento, totale o parziale, dei crediti de quibus da parte del datore di lavoro e all'accertata insolvenza del medesimo, mentre, nella seconda ipotesi, all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata laddove le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, il fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare CP_ il rischio dell'insolvenza di quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (Cass. 19.07.2018, n. 19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183).
Ciò premesso, venendo alle eccezioni formulate dall' , questi ha eccepito in primo luogo la CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria. L'eccezione è infondata
Occorre precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , la domanda cui deve farsi CP_1
riferimento è quella presentata in data 22.04.2022. Si osserva che la domanda presentata in data
19.05.2021 non aveva alcuna ragion d'essere afferendo la stessa ad un fallimento revocato con decreto della Corte di Appello di Catania a seguito di opposizione formula dalla Veritas, e quindi non più esistente. Tale sentenza non assume rilievo ai fini della decorrenza della decadenza.
La domanda di accesso al Fondo del 22.04.2022 costituisce diversa domanda avente quale presupposto il fallimento dichiarato con sentenza n.104/2021 nel procedimento n. N.105/2021
R.FAL. Nell'ambito di detto procedimento il ricorrente è stato ammesso allo stato passivo e detto stato passivo è divenuto esecutivo, perfezionandosi così i presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, per l'accesso al Fondo di garanzia.
Correttamente il ricorrente, al verificarsi dei presupposti di legge, ha presentato in data 22. 04.2022, domanda al Fondo di Garanzia. Si osserva, altresì, che l' nei provvedimenti di rigetto fa CP_1
riferimento alla domanda del 22. 04.2022.
Ciò posto va rigettata l'eccezione di decadenza. Ed invero la domanda amministrativa del ricorrente al Fondo di Garanzia è stata presentata in data 22.04.2022 ed il ricorso giudiziario è stato depositato il 29.03.2023 e quindi entro il termine decadenziale di legge.
Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata
L'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/92 prevede che il diritto alla prestazione di cui al comma 1, cioè al pagamento da parte del Fondo di garanzia delle ultime tre mensilità di retribuzione, si prescrive in un anno e che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
La Suprema corte di Corte Cassazione, con orientamento costante, ha stabilito che "il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli CP_1
emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992
(insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la CP_1
prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia"(Cass. n. 4183 del 2006; n.
14212 del 2006; n. 14715 del 2006; n. 30712 del 2017 Cass. n. 27917 del 2005; n.16617 del 2011; n.
26819/2016, n.24030/2017, n. 32/2020 n.16852/2020 sez. 6 n. 12971 del 2014; Ord. Sez. 6 Num.
17643 Anno 2020).
Nella specie, dalla documentazione acquisita in giudizio, si ricava che il ricorrente ha compiutamente prodotto la documentazione idonea ad ottenere il pagamento della prestazione da parte del fondo di garanzia. Risulta, infatti documentato, il rapporto di lavoro e la sua cessazione, che la società ex datrice di lavoro della ricorrente è stata sottoposta a fallimento e dichiarata fallita in data 21.05.2021
(all.12 fascicolo di parte ricorrente) che il suo credito è stato ammesso al passivo che lo stato passivo
è stato dichiarato definitivo ed esecutivo in data 08.02.2022 (allegato 13 fasc. di parte ricorrente).
Da quanto sopra consegue che la domanda amministrativa presentata il 22.04.2022 è stata proposta entro il termine di prescrizione, peraltro interrotto dalla proposizione del ricorso amministrativo.
Osserva, poi, il decidente, avuto riguardo alla documentazione in atti prodotta che anche il termine di prescrizione nei confronti del datore di lavoro risulta essere stato utilmente interrotto dalla ricorrente.
In fine non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dall' che i crediti non risultano CP_1
rientrare nel periodo di garanzia del fondo.
Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982 e CP_1
dell'art. 2 clig. 80/1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373\95), non la data di apertura della procedura concorsuale, ma quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità CP_ di retribuzione da parte del Fondo gestito dall' l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, in quanto dette iniziative giudiziarie, costituiscono una modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'intervento solidaristico del Fondo, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti (v. tra le altre, Cass. n. 16249/20, 1886/20 Civile Ord. Sez. 6 Num.
36942 Anno 2021).
Pertanto, solo se l'iniziativa del lavoratore non ha determinato il formarsi di un titolo esecutivo, l'atto con il quale tale iniziativa si è concretizzata non assume in sostanza rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dal citato art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992.
Per quanto sin qui esposto, nella fattispecie in esame, il dies a quo da computare a ritroso per calcolare l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, è la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento delle mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, in quanto iniziativa giudiziaria in continuità diretta con l'accertamento dello stato d'insolvenza della società datrice inadempiente al pagamento delle ultime mensilità.
Ed invero, il ricorrente ha tempestivamente avviato il procedimento monitorio per il pagamento delle mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, con ricorso depositato a luglio 2019 e decreto ingiuntivo ottenuto il 18.07.2019 (allegato 7 fasc. di parte ricorrente), così soddisfacendo i requisiti prescritti per l'erogazione della prestazione dal Fondo di Garanzia. Pertanto le ultime tre mensilità oggetto della richiesta del ricorrente vanno senz'altro ricomprese nell'arco temporale nel quale il
CP_ Fondo gestito dall' può intervenire a tutela del lavoratore stesso.
Deve, dunque riconoscersi il diritto dell'odierno ricorrente alla corresponsione a carico del Fondo di
Garanzia dei crediti di lavoro diversi dal TFR nei limiti di legge. Quanto alla quantificazione si CP_1 osserva che l' ha correttamente rilevato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Controparte_2
D.gls. n. 80/92 “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Il ricorrente ha, dedotto con le note depositate il 15.01.2025 che la circolare num. 19 del CP_1
2018 prevede che l'importo per le mensilità che vanno da zero ad €.2.125,36 è pari per ciascuna mensilità all'importo lordo di €. 982,40 che corrisponde all'importo netto di €.925,03, e che pertanto l'importo da corrispondere è pari ad €. 2.947,20 lorde (982,40 x 3) pari all'importo netto di €. 2.775,09
(€. 925,03 x 3). L' previdenziale ha contestato detti conteggi rappresentando che così come è CP_1
dato evincere dal Decreto Ingiuntivo n.1610/2019 la retribuzione del mese di ottobre 2018, è pari ad
€ 205,18, conseguentemente il fondo non può, in merito alla stessa, corrispondere un importo superiore. Ciò posto si osserva che, così come è dato evincere dal Decreto Ingiuntivo n.1610/2019 la retribuzione del mese di ottobre è pari ad € 205,18, la retribuzione del mese di novembre 2018 è pari a €. 1.173,00 e la retribuzione del mese di dicembre 2018 è pari ad euro 3.173,00. CP_ La circolare n. 19 del 2018, richiamata da entrambe le parti, prevede che per le retribuzioni inferiori o uguali a €. 2.125,36 l'importo lordo per ciascuna mensilità è di €. 982,40; mentre per le retribuzioni superiori a €. 2.125,36 l'importo lordo per ciascuna mensilità è di €. 1.180,76.
Da quanto sopra consegue che l' deve essere condannato al pagamento della somma di euro CP_1
3.145,56 lordi, che verrà poi corrisposta dall' al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, CP_1 come previsto dall'art. 2 c.2 citato ed in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre
2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) secondo il quale le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, e pertanto l' deve operare in qualità di sostituto di CP_1
imposta tutte le dovute trattenute. In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' , il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine CP_1
CP_ rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario (Cassazione Civile Ord. Sez. L
Num. 8406 Anno 2023).
3. Quanto alle spese di lite tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate, del parziale accoglimento del ricorso e che non risulta documentata in sede amministrativa la produzione del decreto ingiuntivo n.1610/2019, si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il diritto di alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia Parte_1
costituito presso l' della somma di euro 3.145,56 per le retribuzioni maturate negli ultimi tre CP_1
CP_ mesi del rapporto di lavoro;
e per l'effetto condanna l' a pagare in favore del ricorrente la somma di €.3.145,56 oltre interessi legali e rivalutazioni come per legge fino al soddisfo;
compensa le spese di giudizio
Catania, 26 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi