Articolo 114 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 78 bisArticolo 115
Versione
18 dicembre 1942
Art. 114.

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennita', le quali rimangono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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