Art. 17.
Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. ((1)) I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.
Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
La parte interessata puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.
Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con la seguente modifica al presente articolo:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale".
Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. ((1)) I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.
Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
La parte interessata puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.
Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con la seguente modifica al presente articolo:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale".