Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10910/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] Parte_1
nata in [...] in data [...] Persona_1
nato in [...] in data [...] Parte_2
nata in [...] in data [...] Parte_3
nato in [...] in data [...] Parte_4
nata in [...] [...] Parte_5
nata in [...] in data [...] Parte_6
rappresentati e difesi dall'Avv. BACIUCCO LORENZO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte per l'udienza del 15.5.2025.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 19/06/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
pagina 1 di 6
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o OS o ) (o , nato a Per_2 Per_4 Per_4
GO (TO) in data 22/06/1846, il quale, dopo essersi trasferito in territorio argentino, contraeva matrimonio nel 1878 con la sig.ra e dalla loro unione Parte_7 nasceva il figlio nato in [...] il [...]. L'avo Persona_5 Persona_6 decedeva in territorio argentino nel 1926, senza mai essersi naturalizzato argentino (cfr. docc. 2-6);
- Che in data 30/08/1919, il figlio dell'avo si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_5
e dalla loro unione nasceva la figlia nata Controparte_2 Persona_7 in Argentina il 22/09/1928, la quale, a sua volta, dopo aver sposato in data 05/06/1952 il sig.
, dava poi alla luce due figli: in data 01/01/1953, la sig.ra Persona_8 Persona_9
e, in data 09/08/1958, (cfr. docc. 7-11);
[...] Persona_10
- Che dall'unione tra e il marito nascevano in Persona_9 Persona_11
Argentina tre figli, odierni ricorrenti: in data 15/06/1983, Parte_1 in data 14/12/1986, e, infine, in data 28/12/1988, Parte_6 [...]
(cfr. docc. 12-15); Parte_5
- Che dal matrimonio tra e nascevano in Argentina Persona_10 Controparte_3 cinque figli, quattro dei quali ricorrenti nel presente giudizio: in data 09/08/1983,
[...]
; in data 29/12/1984, in data 14/03/1986, e, Per_1 Parte_3 Parte_2 infine, in data 07/05/1990, (cfr. docc. 16-20). Parte_4
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_4 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 15.5.2025 mediante trattazione scritta parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i ricorrenti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea paterna Per_2
pagina 2 di 6 nato a [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la Per_4 cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di Persona_5 Persona_6
e , poi tramite la sig.ra e, infine, tramite e Persona_12 Persona_7 Persona_9
genitori rispettivamente dei ricorrenti Persona_10 Parte_1 [...]
e Parte_6 Parte_5 Persona_1 Parte_3 Parte_2
Parte_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 21 e 22) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del
5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale
d'Italia a Córdoba a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente.
Successivamente i ricorrenti hanno tentato di inviare la propria domanda tramite pec al suddetto
, ma la richiesta è rimasta senza esito. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa Parte_8 dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea paterna era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1846, Persona_6 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era bisnonno degli odierni ricorrenti. Persona_5
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non
è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del
1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto nel 1926, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_6 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentino (cfr. doc. 4).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato in [...] il [...]. Persona_5
pagina 4 di 6 Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_6
Italia da cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 22/06/1846), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, il 23/10/1890 in territorio argentino. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno
o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di (nonché bisnonno degli odierni ricorrenti) poteva, Persona_6 Persona_5 quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia nonna dei ricorrenti. Persona_7
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, le spese di liti possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara irripetibili le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 20.5.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
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