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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'TO all'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 320/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla Parte_1
Chiesa nr. 17, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Lembo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 rep. 80974 Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 conveniva in giudizio l'INPS esponendo Parte_1 di essere coniugato dal 28.09.2017 con la Sig.ra e che il nucleo familiare era Persona_2 composto solo dai coniugi;
di essere stato residente, sino al 20.09.2021 (data del trasferimento in
Romania) ,in Capaccio-Paestum alla via Torre di Mare nr. 92; di essere titolare della pensione nr.
001-720010061059, sulla quale venivano corrisposti i trattamenti di famiglia, in costanza dei presupposti di legge;
di aver ricevuto in data 15.09.2023,da parte dell' , notifica Controparte_2 dell'Atto di rideterminazione della pensione nr. 001-720010061059 emesso il 7 luglio 2023, con il quale si comunicava che la citata pensione era stata ricalcolata a partire dal 01.04.2020 a seguito della presentata dichiarazione dei redditi;
che l'INPS provvedeva alla revoca del trattamento di famiglia e, stante la corresponsione di un importo superiore al dovuto nel periodo da luglio 2021 a luglio 2023 per € 645,50 , provvedeva al recupero della predetta somma;
che con nuova comunicazione del
15.09.2023 l'INPS -a seguito della verifica dei redditi anno 2021 - riconosceva nuovamente l'Assegno nucleo familiare (revocato con la missiva del 07.07.2023) per un importo mensile di €
36,15, a decorrere dal 01.10.2023; di aver presentato in data 23.10.2023 ricorso amministrativo al
Comitato provinciale Inps avverso l' atto di rideterminazione del 7.7.2023, senza ottenere alcun esito
.
Tanto premesso, l' sosteneva che tale pretesa restitutoria dell'INPS sarebbe stata illegittima Pt_1 stante la violazione e/o falsa applicazione della Legge 153/1988 in combinato disposto con la
Circolare nr. 55 del 09.06.2023 e relative Tabelle.
Adiva pertanto il tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato il diritto del Sig. alla percezione dei trattamenti di famiglia a decorrere Parte_1 dal 01.07.2021, in costanza dei presupposti di Legge, per l'effetto, annullare l'Atto di rideterminazione della pensione nr. 001-720010061059 emesso dall'INPS il 7 luglio 2023 e pervenuto all'istante il 15.09.2023, per tutti i motivi suesposti, disponendo l'integrale ripetizione a favore del ricorrente della somma di € 645,50, ingiustamente trattenuta dall'Istituto di previdenza;
ordinare all'Inps, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere al ricalcolo dei trattamenti di famiglia sulla pensione del Sig. -a decorrere dal 01.07.2021 al 30.09.2023- in ragione Pt_1 dei redditi percepiti e EL Tabelle A21 applicabili e, di guisa, condannare l'Inps al versamento della totale somma di € 914,07 (già comprensivo dell'importo di € 645,50) a titolo di trattamenti di famiglia (di cui € 759,15 per il periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022 ed € 154,92 per il periodo dal
01.07.2021 al 31.12.2021), con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'INPS il quale eccepiva l'assoluta infondatezza in fatto ed indiritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna udienza questo Giudicante, dopo aver effettuato in data 30.1.2025 l'audizione del funzionario Inps , addetta all'ufficio territoriale pensioni di Agropoli, preso atto EL Testimone_1 note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Occorre innanzitutto chiarire che, in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o no dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico". Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata. Controparte_2
Si tratta infatti di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità EL relative attribuzioni.
Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della
"causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005;
5896/2006; 2903/2007).
Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza della Corte, fino alla sentenza
19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass.
11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Le Sezioni Unite hanno poi osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale. l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che
è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit.
Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare.
Ne deriva che con riguardo all'indebito oggi impugnato , poiché l'INPS sostiene la indebita percezione sulla pensione dell' degli assegni per il nucleo familiare , gravava sul ricorrente Pt_1
l'onere di provare la legittimità di tale percezione. E tale prova non è stata fornita ..
Occorre ribadire che il sig. è titolare di pensione di vecchiaia . In data 25.3.2021 Parte_1 egli presentava una domanda per la prestazione accessoria dell' assegno al nucleo familiare specificando i redditi 2019 , propri e del coniuge , nonché quelli presunti per l'anno 2020 . Occorre infatti tener conto dei redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno.
Come noto i titolari di prestazioni accessorie annualmente devono comunicare i redditi incidenti su tali prestazioni, e/o comunicare le variazioni reddituali incidenti sulle prestazioni entro 30 gg. L'inps elabora la trasmissione dei modelli red oppure in alternativa preleva i dati fiscali (se presentata dichiarazione 730 ) con accesso all'Agenzia EL TR . OR , nella fattispecie in esame , come chiaritoci dal funzionario INPS sentito in fase istruttoria , il ricorrente aveva sì presentato il modello 730 con riferimento al reddito percepito nell'anno 2020 , ma ometteva di presentare il modello 730 del coniuge e comunque dichiarava nel modello Red unicamente un reddito di 800 euro percepito dalla consorte a titolo di disoccupazione .
Ai fini dell'assegno per il nucleo familiare , infatti , rilevano , non soltanto i redditi del “ capofamiglia
“ , ma i redditi di tutto il nucleo familiare .
L'assegno per il nucleo familiare trova la sua disciplina nell'art.2 della legge 13 maggio 1988 n.153
( di conversione , con modificazioni , del decreto legge 13 marzo 1988 n.69) , che ha provveduto al definitivo riordino della materia dopo alcuni limitati interventi di riforma ( v. art. 5,6, 7 d.l. n.17 del
1983 , convertito in l. n. 79 del 1983 ; art. 20 l. n. 730 del 1983 ; art. 23 l. n. 41 del 1986).
In base a tale disciplina , che si innesta nella disciplina generale degli assegni familiari contenuta nel d.p.r. 30 maggio 1955 n.797 ( testo unico EL norme concernenti gli assegni familiari) , e successive modificazioni ed integrazioni ( v.l. n. 1038 del 1961 ; l. n. 36 del 1967 ; d.l. n.30 del 1974 , convertito in l. n. 114 del 1974 ; l. n. 161 del 1975) , l'assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato , gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati , nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e , per il settore pubblico , le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore .
Il tratto caratterizzante della nuova prestazione è che essa compete in misura differenziata a seconda del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare , sicché è proprio quest'ultimo , globalmente considerato , ad esserne beneficiario sulla base di un apprezzamento concreto del bisogno economico rapportato al livello reddituale complessivo .
L'istituto degli assegni familiari , infatti , benché sorto , in ambito contrattuale , come istituto retributivo inteso alla integrazione del salario degli operai dell'industria a compensazione della riduzione dell'orario di lavoro ( v. l'accordo interconfederale 11 ottobre 1934 , poi recepito nel r.d.l.
n.1632 del 1936 , che era stato preceduto dal contratto collettivo del 1933 per i lanieri del Biellese e da altri accordi sindacali riconducibili alla crisi post- bellica ) , ha subito graduali trasformazioni , nel contesto di un processo evolutivo sfociato nella riconduzione di singoli istituti contrattuali ( aventi specifici scopi di tutela per determinate categorie di lavoratori ) nel sistema generale della sicurezza sociale , ed ha infine assunto una funzione eminentemente previdenziale , che è stata assoluta dapprima ( nel menzionato testo unico del 1955) mediante una tutela apprestata in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia , estesa gradualmente a vari settori del lavoro privato ed ai pensionai , e quindi mediante una tutela specifica per il nucleo familiare , diretta , in attuazione dell'art.31 Cost., a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste . In tale funzione , in coerenza con i criteri generali del sistema della sicurezza sociale nel quale l'assegno in questione dunque s'inserisce , mentre la tutela per le famiglie dei pensionati si realizza mediante l'integrazione della pensione ( ex art. 38 , secondo comma , Cost.) , quella per le famiglie dei lavoratori in servizio trova attuazione con un'integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestata ( ex art. 36 Cost) , non potendosi , neanche indirettamente , considerare più vantaggioso per i soggetti in attività il godimento della prestazione previdenziale rispetto alla svolgimento di un lavoro ( Cass. 12 novembre 2003 n.17048).
Ebbene , nel caso che ci occupa , il ricorrente ha omesso di comunicare all'INPS il reddito di €
5.200,00 percepito dalla consorte nell'anno 2020 .
E' vero che si trattava di un reddito esente , vale a dire di un reddito non rilevante ai fini fiscali , ma si trattava comunque di un reddito rilevante ai fini della prestazione in esame e pertanto il ricorrente era tenuto ad un obbligo di comunicazione . .
Nella specie ,pertanto , poiché va considerato anche il reddito esente di € 5.200,00 percepito dalla moglie del ricorrente nell'anno 2020 , va ritenuta legittima la ripetizione operata dall'INPS con riferimento agli assegni per il nucleo familiare corrisposti tra il luglio 2021 e il luglio 2022 .
Dalle stesse tabelle allegate al fascicolo attore , infatti , emerge che per i nuclei familiari composti da due persone il limite reddituale per beneficiare dell'assegno era , nell'anno 2020 , di € 24.432,77
, limite superato nel caso che ci occupa .
E' pacifico infatti , dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha percepito nell'anno 2020 un reddito personale di € 20.192,00 , che , sommato ai redditi conseguiti dalla moglie nello stesso anno e pari ad € 828,78 a titolo di disoccupazione ed € 5.200,00 a titolo di redditi esenti . , comporta un superamento del limiti reddituali utili alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare .
Ciò , come detto , ha determinato l'azione di ripetizione posta in essere dall'INPS che nel luglio
2023 , in assenza di ulteriori comunicazioni reddituali , ha ritenuto che la situazione fosse rimasta immutata e che pertanto l'indebito si fosse protratto fino al luglio di quello stesso anno .
Il ricorrente quindi , stando al tenore della comunicazione , avrebbe percepito indebitamente l'assegno per il nucleo familiare per l'intero periodo da luglio 2021 a luglio 2023 .
Sennonché , successivamente il ricorrente presentava il modello reddituale relativo all'anno 2021 , reddito rilevante per la percezione dell'assegno per il nucleo familiare dell'anno 2022 . E proprio da tale dichiarazione emergeva che il reddito di tale anno , pure considerato cumulativamente con quello del coniuge, era compatibile con la percezione dell'assegno per il nucleo familiare , e pertanto ,
l'indebito rimaneva tale solo con riferimento all'assegno familiare percepito dal ricorrente per il periodo 7/2021 -06/2022 , il che ha comportato una reviviscenza del diritto alla prestazione di anf , calcolata a credito del ricorrente per il periodo da luglio 2022 a settembre 2023 nella misura di €
542,25.
Pertanto , posto che con il rateo di pensione del mese di ottobre 2023 si era già proceduto a recuperare una prima rata del debito di €645,50 per € 215,16 , con il pagamento EL mensilità di novembre , è stata effettuata una compensazione tra il residuo debito di € 430,34 , con le somme effettivamente spettanti al ricorrente e pari ad € 542,25 e si è provveduto al pagamento del credito residuo spettante
, pari ad € 111,91 .
In conclusione , l'indebito per il quale l'INPS ha agito in ripetizione è soltanto quello relativo agli assegni per il nucleo familiare percepiti nel periodo 7/2021-7/2022 e l'azione deve ritenersi legittima atteso che il ricorrente non ha dimostrato che i dati presenti all'Agenzia EL TR e relativi ai redditi esenti percepiti dal coniuge nell'anno 2020 non fossero corretti .
La domanda , per come proposta , va pertanto rigettata .
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art . 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
A.M D'TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'TO all'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 320/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla Parte_1
Chiesa nr. 17, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Lembo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 rep. 80974 Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenziale.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 conveniva in giudizio l'INPS esponendo Parte_1 di essere coniugato dal 28.09.2017 con la Sig.ra e che il nucleo familiare era Persona_2 composto solo dai coniugi;
di essere stato residente, sino al 20.09.2021 (data del trasferimento in
Romania) ,in Capaccio-Paestum alla via Torre di Mare nr. 92; di essere titolare della pensione nr.
001-720010061059, sulla quale venivano corrisposti i trattamenti di famiglia, in costanza dei presupposti di legge;
di aver ricevuto in data 15.09.2023,da parte dell' , notifica Controparte_2 dell'Atto di rideterminazione della pensione nr. 001-720010061059 emesso il 7 luglio 2023, con il quale si comunicava che la citata pensione era stata ricalcolata a partire dal 01.04.2020 a seguito della presentata dichiarazione dei redditi;
che l'INPS provvedeva alla revoca del trattamento di famiglia e, stante la corresponsione di un importo superiore al dovuto nel periodo da luglio 2021 a luglio 2023 per € 645,50 , provvedeva al recupero della predetta somma;
che con nuova comunicazione del
15.09.2023 l'INPS -a seguito della verifica dei redditi anno 2021 - riconosceva nuovamente l'Assegno nucleo familiare (revocato con la missiva del 07.07.2023) per un importo mensile di €
36,15, a decorrere dal 01.10.2023; di aver presentato in data 23.10.2023 ricorso amministrativo al
Comitato provinciale Inps avverso l' atto di rideterminazione del 7.7.2023, senza ottenere alcun esito
.
Tanto premesso, l' sosteneva che tale pretesa restitutoria dell'INPS sarebbe stata illegittima Pt_1 stante la violazione e/o falsa applicazione della Legge 153/1988 in combinato disposto con la
Circolare nr. 55 del 09.06.2023 e relative Tabelle.
Adiva pertanto il tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato il diritto del Sig. alla percezione dei trattamenti di famiglia a decorrere Parte_1 dal 01.07.2021, in costanza dei presupposti di Legge, per l'effetto, annullare l'Atto di rideterminazione della pensione nr. 001-720010061059 emesso dall'INPS il 7 luglio 2023 e pervenuto all'istante il 15.09.2023, per tutti i motivi suesposti, disponendo l'integrale ripetizione a favore del ricorrente della somma di € 645,50, ingiustamente trattenuta dall'Istituto di previdenza;
ordinare all'Inps, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere al ricalcolo dei trattamenti di famiglia sulla pensione del Sig. -a decorrere dal 01.07.2021 al 30.09.2023- in ragione Pt_1 dei redditi percepiti e EL Tabelle A21 applicabili e, di guisa, condannare l'Inps al versamento della totale somma di € 914,07 (già comprensivo dell'importo di € 645,50) a titolo di trattamenti di famiglia (di cui € 759,15 per il periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022 ed € 154,92 per il periodo dal
01.07.2021 al 31.12.2021), con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'INPS il quale eccepiva l'assoluta infondatezza in fatto ed indiritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna udienza questo Giudicante, dopo aver effettuato in data 30.1.2025 l'audizione del funzionario Inps , addetta all'ufficio territoriale pensioni di Agropoli, preso atto EL Testimone_1 note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Occorre innanzitutto chiarire che, in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o no dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico". Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata. Controparte_2
Si tratta infatti di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità EL relative attribuzioni.
Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della
"causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005;
5896/2006; 2903/2007).
Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza della Corte, fino alla sentenza
19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass.
11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Le Sezioni Unite hanno poi osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale. l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che
è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit.
Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare.
Ne deriva che con riguardo all'indebito oggi impugnato , poiché l'INPS sostiene la indebita percezione sulla pensione dell' degli assegni per il nucleo familiare , gravava sul ricorrente Pt_1
l'onere di provare la legittimità di tale percezione. E tale prova non è stata fornita ..
Occorre ribadire che il sig. è titolare di pensione di vecchiaia . In data 25.3.2021 Parte_1 egli presentava una domanda per la prestazione accessoria dell' assegno al nucleo familiare specificando i redditi 2019 , propri e del coniuge , nonché quelli presunti per l'anno 2020 . Occorre infatti tener conto dei redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno.
Come noto i titolari di prestazioni accessorie annualmente devono comunicare i redditi incidenti su tali prestazioni, e/o comunicare le variazioni reddituali incidenti sulle prestazioni entro 30 gg. L'inps elabora la trasmissione dei modelli red oppure in alternativa preleva i dati fiscali (se presentata dichiarazione 730 ) con accesso all'Agenzia EL TR . OR , nella fattispecie in esame , come chiaritoci dal funzionario INPS sentito in fase istruttoria , il ricorrente aveva sì presentato il modello 730 con riferimento al reddito percepito nell'anno 2020 , ma ometteva di presentare il modello 730 del coniuge e comunque dichiarava nel modello Red unicamente un reddito di 800 euro percepito dalla consorte a titolo di disoccupazione .
Ai fini dell'assegno per il nucleo familiare , infatti , rilevano , non soltanto i redditi del “ capofamiglia
“ , ma i redditi di tutto il nucleo familiare .
L'assegno per il nucleo familiare trova la sua disciplina nell'art.2 della legge 13 maggio 1988 n.153
( di conversione , con modificazioni , del decreto legge 13 marzo 1988 n.69) , che ha provveduto al definitivo riordino della materia dopo alcuni limitati interventi di riforma ( v. art. 5,6, 7 d.l. n.17 del
1983 , convertito in l. n. 79 del 1983 ; art. 20 l. n. 730 del 1983 ; art. 23 l. n. 41 del 1986).
In base a tale disciplina , che si innesta nella disciplina generale degli assegni familiari contenuta nel d.p.r. 30 maggio 1955 n.797 ( testo unico EL norme concernenti gli assegni familiari) , e successive modificazioni ed integrazioni ( v.l. n. 1038 del 1961 ; l. n. 36 del 1967 ; d.l. n.30 del 1974 , convertito in l. n. 114 del 1974 ; l. n. 161 del 1975) , l'assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato , gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati , nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e , per il settore pubblico , le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore .
Il tratto caratterizzante della nuova prestazione è che essa compete in misura differenziata a seconda del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare , sicché è proprio quest'ultimo , globalmente considerato , ad esserne beneficiario sulla base di un apprezzamento concreto del bisogno economico rapportato al livello reddituale complessivo .
L'istituto degli assegni familiari , infatti , benché sorto , in ambito contrattuale , come istituto retributivo inteso alla integrazione del salario degli operai dell'industria a compensazione della riduzione dell'orario di lavoro ( v. l'accordo interconfederale 11 ottobre 1934 , poi recepito nel r.d.l.
n.1632 del 1936 , che era stato preceduto dal contratto collettivo del 1933 per i lanieri del Biellese e da altri accordi sindacali riconducibili alla crisi post- bellica ) , ha subito graduali trasformazioni , nel contesto di un processo evolutivo sfociato nella riconduzione di singoli istituti contrattuali ( aventi specifici scopi di tutela per determinate categorie di lavoratori ) nel sistema generale della sicurezza sociale , ed ha infine assunto una funzione eminentemente previdenziale , che è stata assoluta dapprima ( nel menzionato testo unico del 1955) mediante una tutela apprestata in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia , estesa gradualmente a vari settori del lavoro privato ed ai pensionai , e quindi mediante una tutela specifica per il nucleo familiare , diretta , in attuazione dell'art.31 Cost., a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste . In tale funzione , in coerenza con i criteri generali del sistema della sicurezza sociale nel quale l'assegno in questione dunque s'inserisce , mentre la tutela per le famiglie dei pensionati si realizza mediante l'integrazione della pensione ( ex art. 38 , secondo comma , Cost.) , quella per le famiglie dei lavoratori in servizio trova attuazione con un'integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestata ( ex art. 36 Cost) , non potendosi , neanche indirettamente , considerare più vantaggioso per i soggetti in attività il godimento della prestazione previdenziale rispetto alla svolgimento di un lavoro ( Cass. 12 novembre 2003 n.17048).
Ebbene , nel caso che ci occupa , il ricorrente ha omesso di comunicare all'INPS il reddito di €
5.200,00 percepito dalla consorte nell'anno 2020 .
E' vero che si trattava di un reddito esente , vale a dire di un reddito non rilevante ai fini fiscali , ma si trattava comunque di un reddito rilevante ai fini della prestazione in esame e pertanto il ricorrente era tenuto ad un obbligo di comunicazione . .
Nella specie ,pertanto , poiché va considerato anche il reddito esente di € 5.200,00 percepito dalla moglie del ricorrente nell'anno 2020 , va ritenuta legittima la ripetizione operata dall'INPS con riferimento agli assegni per il nucleo familiare corrisposti tra il luglio 2021 e il luglio 2022 .
Dalle stesse tabelle allegate al fascicolo attore , infatti , emerge che per i nuclei familiari composti da due persone il limite reddituale per beneficiare dell'assegno era , nell'anno 2020 , di € 24.432,77
, limite superato nel caso che ci occupa .
E' pacifico infatti , dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha percepito nell'anno 2020 un reddito personale di € 20.192,00 , che , sommato ai redditi conseguiti dalla moglie nello stesso anno e pari ad € 828,78 a titolo di disoccupazione ed € 5.200,00 a titolo di redditi esenti . , comporta un superamento del limiti reddituali utili alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare .
Ciò , come detto , ha determinato l'azione di ripetizione posta in essere dall'INPS che nel luglio
2023 , in assenza di ulteriori comunicazioni reddituali , ha ritenuto che la situazione fosse rimasta immutata e che pertanto l'indebito si fosse protratto fino al luglio di quello stesso anno .
Il ricorrente quindi , stando al tenore della comunicazione , avrebbe percepito indebitamente l'assegno per il nucleo familiare per l'intero periodo da luglio 2021 a luglio 2023 .
Sennonché , successivamente il ricorrente presentava il modello reddituale relativo all'anno 2021 , reddito rilevante per la percezione dell'assegno per il nucleo familiare dell'anno 2022 . E proprio da tale dichiarazione emergeva che il reddito di tale anno , pure considerato cumulativamente con quello del coniuge, era compatibile con la percezione dell'assegno per il nucleo familiare , e pertanto ,
l'indebito rimaneva tale solo con riferimento all'assegno familiare percepito dal ricorrente per il periodo 7/2021 -06/2022 , il che ha comportato una reviviscenza del diritto alla prestazione di anf , calcolata a credito del ricorrente per il periodo da luglio 2022 a settembre 2023 nella misura di €
542,25.
Pertanto , posto che con il rateo di pensione del mese di ottobre 2023 si era già proceduto a recuperare una prima rata del debito di €645,50 per € 215,16 , con il pagamento EL mensilità di novembre , è stata effettuata una compensazione tra il residuo debito di € 430,34 , con le somme effettivamente spettanti al ricorrente e pari ad € 542,25 e si è provveduto al pagamento del credito residuo spettante
, pari ad € 111,91 .
In conclusione , l'indebito per il quale l'INPS ha agito in ripetizione è soltanto quello relativo agli assegni per il nucleo familiare percepiti nel periodo 7/2021-7/2022 e l'azione deve ritenersi legittima atteso che il ricorrente non ha dimostrato che i dati presenti all'Agenzia EL TR e relativi ai redditi esenti percepiti dal coniuge nell'anno 2020 non fossero corretti .
La domanda , per come proposta , va pertanto rigettata .
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art . 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
A.M D'TO