Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2024, proposto da
COLLEXTION LEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo n. 1069/2021 del 30 luglio 2021, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori Vincenzo Cappello su delega dell'Avv. Concetta Sorrentino per la parte ricorrente;
Considerato che:
- merita accoglimento l’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa attorea con la memoria depositata il 3 marzo 2025;
- infatti, come rappresentato con tale istanza e comprovato dalle emergenze processuali (cfr. estratto conto bancario e pedissequa fattura depositati in allegato alla suddetta memoria), l’intimata azienda sanitaria ha provveduto in corso di giudizio ad ottemperare, per la parte di odierno interesse, all’azionato decreto ingiuntivo (meglio individuato in epigrafe), di cui risulta attestato l’avvenuto passaggio in giudicato mediante decreto di esecutorietà in atti;
Ritenuto, pertanto, che:
- la suddetta evenienza determina la piena soddisfazione delle pretese avanzate dalla società ricorrente, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- si osserva come il pagamento sia intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e che, sussistendo a quella data tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso, le spese processuali vanno addebitate all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale e in considerazione della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento in favore della società ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO