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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1892 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci e dall'Avv. Marco Mocci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in San Giorgio a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Barbieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente a seguito di deposto di note conclusionali ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 giugno 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 12.06.2016 con
[...]
in Civitavecchia, registrato agli atti di matrimonio del medesimo CP_1
Comune all'anno 2016, atto n. 16, parte 2, Serie A;
Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 07.03.2016) e (il Per_1
04.06.2020);
- che in data 16.06.2022 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo di euro
650,00 mensili (euro 325,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di percepire una retribuzione netta mensile di euro 1.200,00 e di versare euro
440,00 mensili per il canone di locazione;
- che le condizioni economiche della erano migliorate dopo la CP_1 separazione in quanto la stessa lavorava come barista e percepiva l'assegno unico al 100% per euro 370,00 mensili;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento dei figli e un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 300,00 mensili. 2 Con memoria difensiva del 23.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che dalla sentenza di separazione le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto dal mese di agosto 2023 la stessa era stata licenziata ed era in cerca di un nuovo impiego;
- che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate dal sia con riferimento al versamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 per i figli, sia con riguardo al versamento del mantenimento che veniva corrisposto sempre in ritardo;
- che il non ottemperava alle frequentazioni padre-figli come stabilite Pt_1
Per_ nella separazione e non aveva mai preso e tenuto con sé la figlia , motivo per cui nel mese di maggio 2023 la aveva dovuto sporgere formale CP_1 querela.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il disponendo l'affidamento Pt_1 congiunto dei figli con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 650,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.11.2023 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12.06.2016 in
Civitavecchia (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
3 Con riferimento alle disposizioni in materia di affidamento, collocamento e diritto di frequentazione padre figli, il Collegio ritiene che debbano essere confermate le disposizioni emesse in sede di separazione non essendovi motivi per derogare al principio della bigenitorialità e che i figli debbano essere collocati presso la madre – genitore che si è occupata in via prevalente della loro cura da quando le parti si sono lasciate – con diritto di visita come indicato come in parte dispositiva.
D'altro canto entrambe le parti hanno richiesto la conferma delle condizioni di separazione.
Il ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per Per_ i figli e di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, mentre la ha richiesto disporsi un CP_1 assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 650,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di corriere presso a far data dall'anno 2021 e di percepire euro CP_2
1.300,00/1.350,00 e di versare euro 650,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione ed euro 98,00 per un finanziamento, mentre la resistente ha dichiarato di percepire euro 522,00 mensili a titolo di Naspi per avere in precedenza lavorato quale barista e di percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100% per euro 336,00 mensili.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
29.11.2023 il Giudice confermava i provvedimenti della separazione come vigenti tenuto conto che le condizioni del ricorrente erano rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla separazione consensuale omologata con decreto del 16.6.2022 ed analogamente anche quelle della resistente, la quale lavorava presso un bar ma aveva documentato di essere stata licenziata. Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata dal ricorrente risultano buste paga mensili per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023 di euro 1.800,00 in media ed una contratto di affitto con canone di 420 euro mensili, mentre il ricorrente aveva dichiarato durante la separazione di percepire euro 1.500,00 mensili.
In accoglimento della domanda di parte resistente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione emessa nel 2022 e sulla base delle condizioni concordate tra le parti con conferma dell'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 650,00 euro mensili e decorrenza dalla sentenza di separazione.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
4 Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della resistente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1892/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.06.2016 in Civitavecchia (RM) tra nato a [...] il Pt_1
04.11.1992 e , nata a San Giorgio a [...] il Controparte_1
09.12.1994, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Civitavecchia
(RM) all'anno 2016, atto n. 16, parte 2, Serie A;
Per_ 2) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli: a settimane alterne il sabato mattina alle ore 16.00 dalla casa materna ed ivi riconducendoli alle ore 20.00 della domenica successiva, nonché tutti i mercoledì pomeriggio (o altro giorno infrasettimanale) dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze
Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni Per_ dispari;
sempre ad anni alterni la piccola trascorrerà inoltre in modo
5 alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno Parte_1
Per_ 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli e attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 650,00, a far data dalla sentenza di separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) condanna l pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 gennaio 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1892 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci e dall'Avv. Marco Mocci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in San Giorgio a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Barbieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente a seguito di deposto di note conclusionali ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 giugno 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 12.06.2016 con
[...]
in Civitavecchia, registrato agli atti di matrimonio del medesimo CP_1
Comune all'anno 2016, atto n. 16, parte 2, Serie A;
Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 07.03.2016) e (il Per_1
04.06.2020);
- che in data 16.06.2022 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento in favore dei figli per un importo di euro
650,00 mensili (euro 325,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di percepire una retribuzione netta mensile di euro 1.200,00 e di versare euro
440,00 mensili per il canone di locazione;
- che le condizioni economiche della erano migliorate dopo la CP_1 separazione in quanto la stessa lavorava come barista e percepiva l'assegno unico al 100% per euro 370,00 mensili;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento dei figli e un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 300,00 mensili. 2 Con memoria difensiva del 23.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che dalla sentenza di separazione le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto dal mese di agosto 2023 la stessa era stata licenziata ed era in cerca di un nuovo impiego;
- che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate dal sia con riferimento al versamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 per i figli, sia con riguardo al versamento del mantenimento che veniva corrisposto sempre in ritardo;
- che il non ottemperava alle frequentazioni padre-figli come stabilite Pt_1
Per_ nella separazione e non aveva mai preso e tenuto con sé la figlia , motivo per cui nel mese di maggio 2023 la aveva dovuto sporgere formale CP_1 querela.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il disponendo l'affidamento Pt_1 congiunto dei figli con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 650,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.11.2023 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12.06.2016 in
Civitavecchia (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
3 Con riferimento alle disposizioni in materia di affidamento, collocamento e diritto di frequentazione padre figli, il Collegio ritiene che debbano essere confermate le disposizioni emesse in sede di separazione non essendovi motivi per derogare al principio della bigenitorialità e che i figli debbano essere collocati presso la madre – genitore che si è occupata in via prevalente della loro cura da quando le parti si sono lasciate – con diritto di visita come indicato come in parte dispositiva.
D'altro canto entrambe le parti hanno richiesto la conferma delle condizioni di separazione.
Il ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per Per_ i figli e di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, mentre la ha richiesto disporsi un CP_1 assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 650,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di corriere presso a far data dall'anno 2021 e di percepire euro CP_2
1.300,00/1.350,00 e di versare euro 650,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione ed euro 98,00 per un finanziamento, mentre la resistente ha dichiarato di percepire euro 522,00 mensili a titolo di Naspi per avere in precedenza lavorato quale barista e di percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100% per euro 336,00 mensili.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
29.11.2023 il Giudice confermava i provvedimenti della separazione come vigenti tenuto conto che le condizioni del ricorrente erano rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla separazione consensuale omologata con decreto del 16.6.2022 ed analogamente anche quelle della resistente, la quale lavorava presso un bar ma aveva documentato di essere stata licenziata. Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata dal ricorrente risultano buste paga mensili per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023 di euro 1.800,00 in media ed una contratto di affitto con canone di 420 euro mensili, mentre il ricorrente aveva dichiarato durante la separazione di percepire euro 1.500,00 mensili.
In accoglimento della domanda di parte resistente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione emessa nel 2022 e sulla base delle condizioni concordate tra le parti con conferma dell'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 650,00 euro mensili e decorrenza dalla sentenza di separazione.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
4 Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della resistente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1892/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.06.2016 in Civitavecchia (RM) tra nato a [...] il Pt_1
04.11.1992 e , nata a San Giorgio a [...] il Controparte_1
09.12.1994, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Civitavecchia
(RM) all'anno 2016, atto n. 16, parte 2, Serie A;
Per_ 2) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna;
4) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i figli: a settimane alterne il sabato mattina alle ore 16.00 dalla casa materna ed ivi riconducendoli alle ore 20.00 della domenica successiva, nonché tutti i mercoledì pomeriggio (o altro giorno infrasettimanale) dall'uscita di scuola alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze
Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni Per_ dispari;
sempre ad anni alterni la piccola trascorrerà inoltre in modo
5 alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno Parte_1
Per_ 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli e attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 650,00, a far data dalla sentenza di separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) condanna l pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 gennaio 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
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