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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2775/2024 promossa in grado d'appello
DA
“ (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
PASSIONE 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA Controparte_1
MINORE Parte_2 Pt_3
- (C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE
[...] C.F._1
pagina 1 di 32 MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA Parte_4
POTESTA' GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE Pt_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE
[...] C.F._2
MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Parte_5 C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATI
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. ) CP_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
“Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti riformare la sentenza dal Tribunale di Milano sezione X^ civile G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno n. 6453/2024 pubblicata in data 27 giugno 2024 e non notificata, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella determinazione del Controparte_1 sinistro in misura non inferiore al 70% e/o in ogni caso superiore a quella paritaria. 1.1) accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella determinazione delle Controparte_1 lesioni alla stessa derivate, con conseguente applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227 cod. civ. in misura non inferiore ad 1/3 dell'intero; 1.2) rideterminare la misura del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riconosciuto nella sentenza appellata in favore di e Controparte_1 [...] in proprio e nell'interesse dei figli minori e in Pt_4 Parte_5 Parte_3 misura corrispondente all'apporto causale reso dalla prima nella determinazione del danno conseguito e delle lesioni riportate, tenuto conto altresì delle somme tutte già pagate ivi compresi E. 107.564,oo corrisposti da in data 29 novembre 23, con condanna degli Parte_1
pagina 2 di 32 appellati alla ripetizione in favore dell'appellante degli importi da quest'ultima corrisposti in eccesso;
1.3) respingere in quanto infondata in fatto e diritto ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata ex adverso nei confronti di Pt_1
[...]
In punto spese di lite: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio da liquidarsi ex DM 37/18 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in via gradata, con compensazione integrale delle spese liquidate in primo grado ovvero in via di ultimo subordine con loro rideterminazione in coerenza con l'entità dell'importo che verrà infine ritenuto adeguato ristoro in favore degli appellati. Confermato il diritto di di Parte_1 vedersi riconoscere nell'interezze le spese del grado d'appello. In via istruttoria: si insiste per l'introduzione delle prove come già ritualmente articolate e confermate in sede di precisazione delle conclusioni qui di seguito richiamate: a) Sulla dinamica del sinistro 1) Vero che alla guida del proprio veicolo LT IN tg* CA233SF Controparte_1 percorreva la via per Carpignano con direzione Ghislarengo precedendo il veicolo Audi A3 tg* EY079PV condotto da (si indicano a testi , e Parte_6 Testimone_1 Parte_6
c/o Polizia Stradale di Vercelli). Tes_2 Testimone_3
2) Vero che alla guida della propria autovettura BM 118D tg* CP_3
EP9127MD di proprietà di , percorreva la predetta via nel senso di marcia CP_2 opposto a quello della (si indicano a testi , e CP_1 Testimone_1 Parte_6 Tes_2
c/o Polizia Stradale di Vercelli)
[...] Testimone_4
3) Vero che la diretta verso il campo nomadi, giunta all'altezza del civico 25 CP_1 svoltava a sinistra per immettersi nella strada sterrata ove detto campo è ubicato (si indicano a testi , e c/o Polizia Stradale Testimone_1 Parte_6 Tes_2 Testimone_4 di Vercelli)
4) Vero che la effettuava la manovra di svolta a sinistra senza in serire l'indicatore CP_1 di direzione (si indicano a testi , vone e Testimone_1 Tes_5 Tes_2 Tes_4
c/o Polizia Stradale di Vercelli)
[...]
5) Vero che la effettuava la manovra di svolta a sinistra senza at tendere il CP_1 passaggio del veicolo BM 118D tg* EP9127MD (si indicano a testi , Testimone_1
e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Parte_6 Tes_2 Testimone_4
6) Vero che l'urto si concretizzava tra la parte anteriore della BM 118D tg* EP9127MD e la parte laterale destra della LT IN condotta dalla CP_1 all'interno della corsia di marcia percorsa dal veicolo BM (si indicano a testi
[...]
, e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Tes_1 Parte_6 Tes_2 Testimone_4
pagina 3 di 32 7) Vero che la è stata sanzionata per violazione dell'art. 143 comma 11 (si CP_1 indicano a testi e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Tes_2 Testimone_4
8) Vero che la conducente della LT in occasione del sinistro ha omesso di valutare la distanza della BM ed ha così interferito con la traiettoria di quest'ultima, di fatto omettendo di concedere la prescritta precedenza (si in dica a teste l'Ing. ). Testimone_6
9) Vero che se la conducente della LT avesse atteso il passaggio della BM, lungo la semicarreggiata opposta di marcia concedendo la prescritta precedenza, il sinistro sarebbe stato evitato (si indica a teste l'Ing. ). Testimone_7
b) Sulla condotta dell'attrice 10) Vero che la al momento del sinistro era priva della cintura di sicurezza (si CP_1 indica a teste l'Ing. ). Testimone_6
11) Vero che la regola medica sconsiglia ad una donna gravida alla 12° set timana con mastodinia grave e sindrome da reflusso gastro-esofageo in tera pia l'utilizzo dell'automobile (si indica a teste il Dott. ed il Dott. . Tes_8 Testimone_9
12) Vero che alcuna fondata motivazione clinico-‐terapeutica era tale da controindicare l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte della al momento del sinistro stradale CP_1
(si indica a teste il Dott. ed il Dott. Tes_8 Testimone_9
c) Sulle C.T.U.
> Si insiste affinché venga introdotta CTU cinematica, con riserva della indicazione del nominativo dei consulenti di parte fino all'inizio delle operazioni 3 peritali e costi da porre interamente ed immediatamente posti a carico di parte attrice”.
PER E IN PROPRIO E Controparte_1 Parte_4
QUALI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE ST ME, PER DENUER ME:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., non avendo lo stesso una Parte_1 ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso dichiaratosi antistatario.
- In via istruttoria: pagina 4 di 32 1) si chiede, occorrendo, l'introduzione delle prove come già reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, qui di seguito richiamate:
• sulla responsabilità, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. in data 28 aprile 2017, alle ore 21.00, la signora percorreva, alla Controparte_1 guida dell'autovettura di sua proprietà LT IN tg CA233SF, la Strada per Carpignano, nel Comune di Ghislarengo (VC), proveniente da Carpignano Sesia con direzione Ghislarengo (doc. 1, 2 e 2bis);
2. nella circostanza di cui al capitolo precedente la signora precedeva il veicolo CP_1
Audi A3 tg EY079PV, condotto dalla signora (doc. 1, 2 e 2bis); Parte_6
3. La signora giunta all'altezza del civico n. 25 della Strada per CP_1
Carpignano, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via sterrata ivi presente (doc. 2 e 2bis);
4. Nel frangente di cui al precedente capitolo, il sig. alla guida CP_3 dell'autoveicolo BM RI 1 targato EP917MD, di proprietà del sig. , CP_2 sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta rispetto a quella dell'attrice (direzione da
a Carpiano - doc. 2 e 2bis) a velocità oltre il limite posto in loco;
Persona_1
5. Il veicolo condotto dal sig. andava a collidere contro l'autovettura LT che CP_3 in fase di svolta a sinistra si trovava all'interno della propria semi- carreggiata, (doc. 2 e 2bis);
6. L'urto si concretizzava tra la parte anteriore della e la parte laterale destra della LT IN, all'interno della corsia di marcia del veicolo condotto dal convenuto (doc. 2 e 2bis);
7. A seguito dell'impatto la BM sospingeva all'indietro la LT IN per 40 metri, riportandola nella corsia da quest'ultima percorsa prima della svolta a sinistra;
8. La LT IN, dopo essere stata sospinta all'indietro, urtava l'autovettura Audi A3 condotta dalla signora che percorreva la strada per Carpignano con Pt_6 direzione Ghislarengo e si ribaltava sulle strutture superiori (doc. 2 e 2bis);
9. L'urto di cui al capitolo precedente si realizzava tra la parte anteriore dell'Audi A3 e la fiancata sinistra della LT IN (doc. 2 e 2bis);
10. I mezzi coinvolti nel sinistro di cui ai precedenti capitoli assumevano posizione di quiete sul bordo della corsia destinata ai veicoli provenienti da Carpignano Sesia, con la LT IN capovolta ed incastrata tra la parte anteriore dell'Audi A3 e della 2 BM RI 1 (doc. 2, 2bis e 3).
pagina 5 di 32 11. Giungevano sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Vercelli che raccoglievano i rilievi di rito, i VVFF di Novara che liberavano gli occupanti dei veicoli coinvolti dalle lamiere, nonché il personale del 118 che prestava i soccorsi (doc. 2 e 2bis). Si indicano quali testi su tutti i precedenti capitoli (1-11):
- A.S. c/o Polizia Stradale di Varallo;
Testimone_10
- c/o Polizia Stradale di Varallo;
Testimone_11
• sui danni, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: 13. Dalla convivenza di cui al capitolo precedente, in data 1 novembre 2000 è nato
(docc. 87 e 91); Parte_5
14. Dalla convivenza di cui al capitolo 12, in data 16 aprile 2011 è nato Pt_3
(docc. 87 e 91);
[...]
15. I signori e insieme ai loro due figli, prima del Controparte_1 Parte_4 sinistro per cui è lite viaggiavano in Italia e all'estero (docc. 67, 68 e 92);
16. I signori e sono di etnia nomade europea Controparte_1 Parte_4 denominata Sinti;
17. I signori e sono sposati secondo la tradizione Controparte_1 Parte_4
Sinti, ove il matrimonio avviene per fuga (i due giovani si recano per alcuni giorni presso dei parenti);
18. I signori e insieme ai loro due figli, prima del Controparte_1 Parte_4 sinistro per cui è lite andavano a sciare;
19. I signori e prima della nascita del figlio Controparte_1 Parte_4 Pt_3
andarono a Disneyland Paris con il primogenito (doc. 67);
[...] Persona_2
20. I signori e prima del sinistro per cui è lite Controparte_1 Parte_4 portarono i loro due figli al parco dei divertimenti “Gardaland”;
21. I signori e insieme ai loro due figli, il 25 marzo Controparte_1 Parte_4
2012 partirono fino al successivo 1 aprile 2012 con la nave da crociera MSC
“Fantasia” (doc. 68 e 92); 22. I signori e , insieme ai loro due figli, il 13 ottobre Controparte_1 Parte_4
2012 partirono fino al successivo 20 ottobre 2012 con la nave da crociera MSC 3
“Divina” (doc. 68 e 92);
23. I signori e prima del sinistro per cui è lite Controparte_1 Parte_4 settimanalmente andavano a ballare insieme (liscio e latino- americano);
24. Prima del sinistro per cui è lite la signora lavorava e si occupava Controparte_1 quotidianamente della gestione della propria abitazione (pulizie, preparava i pasti etc);
pagina 6 di 32 25. Prima del sinistro per cui è lite la signora organizzava pranzi e Controparte_1 cene con amici presso la propria abitazione settimanalmente;
26. Prima del sinistro per cu è lite la sig.ra progettava di aprire un Controparte_1 centro estetico a Novara;
27. Dopo il sinistro per cui è lite la sig.ra ha smesso di viaggiare con Controparte_1
i propri familiari;
28. Dopo il sinistro per cui è lite la signora ha smesso di andare a Controparte_1 ballare;
33. Durante il periodo di cui al precedente capitolo (32. “Dopo i ricoveri ospedalieri susseguitisi dal sinistro del 17 aprile 2017 al mese di ottobre 2017, la signora
[...] si trasferiva per 4 mesi presso l'abitazione dei genitori, che le fornivano CP_1 assistenza”) la relazione tra la signora ed il compagno si CP_1 Parte_4 incrinava. Si indicano quali testi sui capitoli 13 e 14:
- Geom. Via Carducci n. 12, Ghislarengo;
Testimone_12
- c/o Hotel La Sesia, Via Torino 37 Carpignano Sesia;
Testimone_13
- residente in [...];- c/o Farmacia, Testimone_14 Testimone_15
P.zza Umberto I, n. 2, Ghislarengo;
- Via Galileo Ferraris, Testimone_16
Ghislarengo;
- c/o Pasticceria Nicolò, P.zza Volontari della Libertà n. 39, Testimone_17
Carpignano Sesia;
- c/o Supermercato Unes, Piazzale Italia 12, Carpignano Sesia;
Tes_18
- c/o Polizia Locale di Ghislarengo;
Testimone_19
- , c/o Tabaccheria di Piazza Volontari della libertà 24, Carpignano Testimone_20
Sesia;
- Via Cesare Battista, Ghislarengo;
Testimone_21
- residente a [...]; 4 Si indicano quali testi sui capitoli da 13 Testimone_22
a 33:
- , via Alessandria 11, Gattinara;
Tes_23
- via Gabriele D'annunzio, 7, Pioltello. Testimone_24
• Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova da n. 3 a n. 9 formulati da
si chiede di essere ammessi a controprova con i capitoli da n. 1 a n. 11 Parte_1 attorei, con i testi indicati dalla compagnia appellante 2) Si chiede l'autorizzazione al deposito in cancelleria del CD prodotto in primo grado sub n. 97 in quanto non producibile per via telematica”.
pagina 7 di 32 Ragioni in fatto e in diritto della decisione Il 28.04.2017 la sig.ra gravida alla XXV settimana di Controparte_1 gestazione, riportò gravissime lesioni a seguito del sinistro avvenuto intorno alle ore 21:00 quando, percorrendo la strada per Carpignano, nel Comune di Ghislarengo (VC), con la propria vettura LT IN (tg. CA233SF), nell'intraprendere una regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada sterrata presente all'altezza del civico 25, entrò in collisione con il veicolo BM RI 1 (tg. EP917MD), condotto da che sopraggiungeva a CP_3 velocità sostenuta nella corsia di marcia opposta. A seguito di tale evento, e il di lei convivente more uxorio Controparte_1 [...]
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Pt_4 Pt_3
e , convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...] Parte_5
Milano, e nelle rispettive qualità di proprietario e di CP_2 CP_3 conducente del veicolo targato EP917MD, e quale assicuratore Parte_1 per la R.C.A., per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di nella determinazione del sinistro, nonché ottenere la CP_3 condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'evento dedotto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme.
costituitasi in giudizio, eccepì la responsabilità esclusiva, o Parte_1 quantomeno concorrente, dell'attrice nella determinazione del sinistro di causa, per aver invaso la corsia di marcia senza concedere la dovuta precedenza e, peraltro, senza indossare le cinture di sicurezza, contribuendo in tal modo ad aggravare le proprie lesioni;
contestò il nesso causale tra il sinistro e la perdita del feto, il cui battito era cessato solo in seguito alla scelta dei medici e dei famigliari di dare la precedenza alla cura della contestò altresì il CP_1 quantum debeatur richiesto da parte attrice, ritenendo pienamente satisfattive le somme già corrisposte in via stragiudiziale pari ad euro 160.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e ad euro 270,00 a titolo di danno materiale al veicolo.
altresì costituitosi in giudizio, contestò anch'esso le dinamiche del CP_3 sinistro ed eccepì la responsabilità della sig.ra nella determinazione CP_1 dell'evento lesivo, ritenendo le somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice pienamente satisfattive dei danni patiti;
contestò la richiesta di risarcimento pagina 8 di 32 danni formulata da , non essendo stata provata in alcun modo la Parte_4 stabile convivenza con la danneggiata. Dichiarata la contumacia di , con sentenza n. 6453/2024, pubblicata CP_2 il 27 giugno 2024 e non notificata, il Tribunale di Milano accertò la responsabilità concorrente e paritaria di e di nella Controparte_1 CP_3 determinazione del sinistro di causa e condannò in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 409.261,16 (di cui euro 265.220,85 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 144.040,31 a titolo di danno patrimoniale) in favore di di euro 142.751,50 in favore di , di euro Controparte_1 Parte_4
154.484,50 in favore di e di euro 150.573,50 in favore di Parte_3
. Condannò inoltre i convenuti alla refusione delle spese di lite Parte_5 sostenute da parte attrice, liquidate, previa compensazione nella misura della metà, in euro 18.893,00 per compensi, in euro 1.830,00 per spese di c.t.p. ed in euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pose infine a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Il primo giudice rilevò che, sulla base dell'esito della c.t.p.m., della relazione redatta dagli Agenti della Polizia Stradale di Vercelli, nonché delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t., la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in misura paritaria al sig. e alla sig.ra ai quali era da imputare, CP_3 CP_1 rispettivamente, l'aver condotto la vettura alla velocità di 90 km/h in una strada il cui limite era fissato a 50 km/h e l'avere omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva nell'opposta corsia di marcia. Quanto ai danni risarcibili in favore di ritenne: Controparte_1
- che il danno non patrimoniale doveva essere liquidato utilizzando le Tabelle 2024 rivalutate all'attualità; che, in considerazione del danno estetico e del mutamento delle abitudini di vita, doveva essere riconosciuto il coefficiente di aumento, a titolo di personalizzazione, del 20% del danno biologico;
che, in considerazione dell'accertato concorso di colpa della tale somma doveva essere ridotta del 50%; che, in aggiunta, CP_1 dovevano essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
che l'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in considerazione anche dell'acconto ricevuto dalla compagnia assicuratrice, ammontava a euro 207.533,60, oltre accessori;
pagina 9 di 32 - che, provato il nesso causale tra l'evento lesivo e il decesso del feto, doveva riconoscersi anche il danno non patrimoniale da perdita del feto, la cui liquidazione in via equitativa poteva essere effettuata – con gli opportuni adeguamenti discendenti dalla potenzialità del rapporto parentale – sulla base della Tabelle di Milano 2024, in particolare attribuendo 0 punti al profilo di cui alla lettera E (qualità e intensità della relazione affettiva). In considerazione dell'accertato concorso di colpa della tale danno veniva liquidato in euro 57.687,25, oltre CP_1 interessi compensativi;
- che, stante l'attività di estetista e la disoccupazione di al CP_1 momento del sinistro, il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica doveva essere calcolato facendo riferimento al criterio del cd. triplo della pensione sociale, ponendo come base di calcolo il reddito di euro 20.841,99, maggiorato in via equitativa del 20% in virtù di verosimili incrementi futuri, e moltiplicando tale importo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età dell'attrice al momento del sinistro. Dalla somma in tal modo ottenuta (corrispondente
– tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice – a euro 288.999,20) doveva poi scomputarsi l'importo corrisposto all'attrice dall CP_5 giungendo così alla somma di euro 131.310,76;
- di riconoscere – tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50% – il rimborso delle spese mediche sostenute, delle spese di trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri, i danni materiali riportati a causa del sinistro dalla vettura LT IN, nonché delle spese giudiziari per l'importo complessivo di euro 11.844,12. Quanto ai danni risarcibili in favore di , e Parte_4 Parte_3 Pt_5
ritenne:
[...]
- sussistere un danno da lesione del rapporto parentale, in ragione della gravità delle lesioni e all'elevato grado di invalidità permanente riportato dalla vittima primaria, da liquidarsi in via equitativa tramite l'applicazione della Tabella milanese del 2024, i cui importi andavano ridotti della metà e ulteriormente dimezzati stante il paritario concorso di colpa della vittima. In considerazione di ciò, venivano riconosciuti euro 85.064,25 in favore di
, euro 90.930,75 in favore di , euro Parte_4 Parte_3
88.975,25 in favore di , oltre interessi compensativi;
Parte_7
pagina 10 di 32 - di riconoscere il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale potenziale con il feto, applicando le medesime considerazioni svolte nella valutazione del danno risarcibile a CP_1
Alla luce di ciò, tale danno veniva liquidato in euro 57.687,25, in favore di
, euro 63.553,75 in favore di , euro Parte_4 Parte_3
61.598,25 in favore di , oltre interessi compensativi. Parte_5
Ha proposto appello Si sono costituiti Parte_1 Controparte_6
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, e , eccependo l'inammissibilità dell'appello e Parte_3 Parte_5 contestandone la fondatezza. Dichiarata la contumacia di e e rinunciata l'istanza di CP_2 CP_3 sospensiva ex art. 283 c.p.c., la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 08.05.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c,. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dalla Corte alla medesima data.
*** L'impugnazione è articolata in dieci motivi. 1°. Si censura la sentenza di primo grado laddove ha omesso di dedurre dal quantum dovuto a e ai suoi congiunti la somma complessiva di euro CP_1
107.564,00 corrisposta da a integrazione degli importi già Parte_1 precedentemente riconosciuti. L'appellante sottolinea che la somma di euro 50.000,00 era stata pagata a favore di con assegno emesso il Controparte_1
17.11.2023, mentre con bonifici datati 24.01.2024 erano state pagati gli importi di euro 10.962,00 a favore di ciascun figlio della danneggiata e di euro 35.640,00 a favore del compagno . Parte_4
2°. Viene impugnata la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la responsabilità della determinazione del sinistro fosse da ricondursi in misura paritaria in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti. L'appellante lamenta la mancata ammissione di una consulenza cinematica in sede civile ed altresì che il tribunale avrebbe omesso di considerare la prevalenza dell'efficacia causale della condotta della rispetto a quella minoritaria di La parte deduce CP_1 CP_3 che il motivo primario della collisione non sia stata l'eccessiva velocità con cui procedeva il veicolo di ma il fatto che la danneggiata abbia svoltato CP_3
a sinistra senza alcuna preventiva segnalazione, omettendo di concedere la precedenza al veicolo che sopraggiungeva nella corsia opposta. L'appellante richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto come assorbente la valenza causativa della condotta del conducente che invade pagina 11 di 32 improvvisamente la carreggiata opposta, pur in presenza di un autoveicolo che procede a velocità sostenuta. Sulla base delle risultanze della c.t.p.m., evidenzia infatti che, se anche il sig. avesse percorso la carreggiata a una velocità di CP_3
50 km/h, non avrebbe comunque potuto porre in essere una manovra di emergenza efficace. Al contempo, prospetta che la corretta considerazione di tali circostanze avrebbe dovuto necessariamente condurre a una decisione opposta a quella adottata dal tribunale e dunque ad ascrivere in capo a la Controparte_1 responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, della determinazione del sinistro di cui è causa.
3°. Si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie per avere il tribunale escluso il concorso ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale della nella determinazione delle conseguenze lesive patite, nonostante il CP_1 mancato uso della cintura di sicurezza. L'appellante, sulla base della c.t.p.m., asserisce il mancato utilizzo del sistema di ritenzione da parte della danneggiata e, richiamando la relazione del medico legale dott. prospetta la Tes_8 compatibilità tra l'utilizzo della cintura e la condizione di gravidanza della danneggiata, stante la comprovata assenza di motivazioni clinico-terapeutiche tali da controindicarne l'uso. Ulteriormente, si prospetta che la ricostruzione operata dal tribunale sarebbe confutata dallo stesso certificato menzionato dalla sentenza, il quale prescriveva alla danneggiata di limitare l'utilizzo della macchina, ma non quello della cintura di sicurezza. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad applicare l'art. 1227 c.c., riducendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro quantomeno nella misura di 1/3.
4°. La censura attiene alla personalizzazione operata in merito al danno patrimoniale patito da In riferimento al danno estetico, Controparte_1
l'appellante richiama gli approdi giurisprudenziali di legittimità che hanno riconosciuto la risarcibilità del danno estetico all'interno del danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali – che, tuttavia, non risulterebbero rinvenibili nel caso di specie – e taccia di erroneità la mancata ammissione di approfondimenti specialistici di natura psicologica, nonché il ricorso all'art. 2727 c.c. in assenza di presunzioni chiare, precise e concordanti. Infine, quanto alla personalizzazione del danno per gli hobby e le attività che la danneggiata era solita praticare, si prospetta che la documentazione richiamata dal giudice non sarebbe idonea a sostenere la domanda attorea, trattandosi di fotografie scattate in occasione di un unico viaggio in crociera e di istantanee alquanto risalenti. pagina 12 di 32 5°. Viene censurata la sentenza laddove riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del feto in favore di e dei Controparte_1 suoi congiunti. In primo luogo, parte appellante sostiene che, stante la presenza del battito cardiaco fetale durante la prima valutazione ostetrico-ginecologica, il decesso del feto non possa essere considerato una conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro, dovendosi invece ricondurre tale evento alla scelta operata dai sanitari di tutelare primariamente la salute della sig.ra L'appellante CP_1 taccia di erroneità il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l'uso improprio delle Tabelle milanesi per riconoscere un risarcimento del danno per un rapporto parentale di fatto inesistente. Infine, si censura il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sia nei confronti di
[...]
in assenza di prova della sua paternità rispetto al nascituro, sia nei Per_3 confronti di e non essendo stata dimostrata la Pt_3 CP_7 sussistenza di qualsivoglia danno derivante dalla morte del feto.
6°. Si lamenta il riconoscimento in favore di del risarcimento Controparte_1 del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica. L'appellante, nel riconoscere lo stato di disoccupazione della danneggiata al momento del sinistro, rileva che l'attività di cui questa era titolare era in forte perdita. Al contempo, prospetta che la corretta considerazione di tali circostanze avrebbe dovuto necessariamente condurre il tribunale a liquidare il danno da lucro cessante ponendo alla base del calcolo non il triplo della pensione sociale, ma il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da valutarsi sulla base del reddito conseguito nel triennio precedente il sinistro.
7°. L'appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese mediche operata dal giudice di primo grado e pari ad euro 15.907,65. Si prospetta che il tribunale, senza peraltro motivare le ragioni di tale scelta, avrebbe disatteso le conclusioni della CTU, che ha quantificato le spese mediche riconducibili al sinistro nella minor somma di euro 10.364,00, escludendo dal novero il costo della visita medico legale di parte.
8°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri nella misura di euro 885,43. L'appellante da un lato prospetta che taluni dei documenti fiscali allegati e presi in considerazione costituiscono una mera duplicazione delle somme riportate nella fattura emessa dalla Croce Rossa e, dall'altro, lamenta l'omessa considerazione della mancanza di prove del pagamento delle fatture da parte degli attori odierni appellati. pagina 13 di 32 9°. La censura attiene al riconoscimento in capo ai congiunti di Controparte_1 del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Parte appellante sostiene che la lesione dell'integrità psicofisica pari al 60% non avrebbe in alcun modo pregiudicato il rapporto con i congiunti, stante l'integrità delle facoltà mentali della sig.ra e l'assenza di lesioni tali da rendere CP_1 necessaria l'assistenza quotidiana. Nella specie, l'appellante assume che il rapporto della sig.ra con i figli non avrebbe subito alcuna stabile CP_1 compromissione, evidenziando che le lesioni subite hanno avuto natura temporanea limitata al ricovero e alla riabilitazione, circostanza corroborata anche dall'assenza di alcun riferimento nella CTU a qualsivoglia mancanza di autonomia. Quanto al rapporto con , sostiene che la permanenza Parte_4 della danneggiata presso l'abitazione dei propri genitori non sia stata determinata da particolari esigenze di cura impraticabili al proprio domicilio, bensì dall'allontanamento del proprio compagno, riconducibile comunque ad una situazione temporanea.
10°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni della sentenza in merito alla condanna di parte opponente al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale. L'appellante rileva che dai documenti in atti non risulta che la sig.ra CP_1 abbia pagato la fattura n. 447/2019 emessa da Giesse Gestione Sinistri S.r.l., società occupatasi del sinistro, con la conseguenza che la danneggiata non ne potrebbe pretendere il rimborso a titolo di danno emergente.
*** L'opinione della Corte
Il 1° motivo di impugnazione è fondato. Il tribunale, nel determinare il quantum del credito risarcitorio spettante a
[...] ha espressamente dedotto l'acconto pari a euro 160.000,00 corrisposto CP_1 in data 22.01.2019 da a titolo di risarcimento per i danni alla Parte_1 persona, omettendo tuttavia di considerare gli ulteriori acconti corrisposti dalla compagnia assicurativa in via stragiudiziale. E' documentalmente comprovato che l'appellante abbia versato l'ulteriore somma di euro 50.000,00 mediante assegno emesso il 17.11.2023 in favore di nonché gli importi Controparte_1 di euro 10.962,00 per ciascun figlio della danneggiata e di euro 35.640,00 a favore del compagno mediante bonifici eseguiti in data Parte_4
24.01.2024 (cfr. fascicolo appellante, docc.
3-5 e 9).
pagina 14 di 32 In considerazione di ciò, all'esito della disamina di tutti i restanti motivi di appello e al fine di evitare illegittime duplicazioni, occorrerà determinare l'ammontare del residuo credito risarcitorio spettante agli appellati a titolo di danno non patrimoniale, previa detrazione integrale degli acconti corrisposti. Non merita invece accoglimento il 2° motivo. Il giudice di primo grado, nel riconoscere a carico dei conducenti la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro de quo, ha rilevato la violazione da parte di <degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada per CP_3 aver condotto predetta vettura a velocità superiore rispetto al limite consentito>>, nonché la violazione degli artt. 140 e 145 C.d.S. da parte di per avere Controparte_1 questa intrapreso < un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, in orario notturno, invadendo l'opposta corsia e senza concedere la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia>>. In sede di impugnazione, l'appellante eccepisce la responsabilità assorbente di sostenendo la prevalenza dell'efficacia causale della condotta di guida CP_1 di quest'ultima che, in modo del tutto improvviso e omettendo di concedere la dovuta precedenza, interferiva con la traiettoria del veicolo che stava sopraggiungendo sulla corsia di marcia opposta. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Deve in primo luogo essere confermata l'utilizzabilità della consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., dovendosi questa ricomprendere tra le prove formate e ritualmente acquisite in un diverso processo che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023). Contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, la consulenza tecnico- cinematica esperita dall'ing. si presenta come pienamente affidabile e Tes_6 completa in quanto, oltre ad essere supportata da precisi e lineari ragionamenti fisici e matematici, risulta pienamente esaustiva in merito alle dinamiche del sinistro e all'accertamento dell'apporto causale derivante dalla condotta dei conducenti coinvolti. Pertanto, a fronte di contestazioni sollevate dall'appellante a contenuto estremamente generico in merito a ad un'asserita “incertezza” sulle conclusioni raggiunte dal consulente in sede penale, la richiesta di una seconda e ulteriore consulenza in sede civile appare del tutto ingiustificata e contrarie alle ragioni di economia processuale. Anche la lamentata applicazione al caso in esame del capoverso dell'art. 2054 c.c. non coglie nel segno. pagina 15 di 32 Il tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione del principio riconosciuto, come pacifico dalla Suprema Corte, del carattere sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. (così Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019) non riscontrando l'operatività di tale presunzione. Pare infatti opportuno rilevare che nella specie – risultando certi non solo comportamenti specifici che hanno causato il danno, ma anche il grado di colpa attribuibile ai singoli conducenti – l'accertamento della responsabilità concorrente nella misura del 50% non discende dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità, bensì dalla disamina dell'apporto causale delle singole condotte violative di regole cautelari e causative del danno (ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 ). Se, da un lato, l'eccessiva velocità di marcia a cui procedeva il veicolo di – ben oltre il limite massimo CP_3 vigente – va riconosciuta quale concausa dell'evento avverso, dall'altro lato, analoga rilevanza causale deve essere attribuita alla condotta di guida della la quale, non percependo la distanza della BM verosimilmente a CP_1 causa dell'eccessiva velocità a cui questa viaggiava, intraprendeva un'improvvisa svolta a sinistra, omettendo di concedere l'opportuna precedenza e senza attivare l'indicatore di direzione. A ciò si aggiunga che entrambe le condotte risultano aggravate in egual misura dalla limitata visibilità dovuta all'ora notturna, nonché dalle caratteristiche proprie della strada, sprovvista di illuminazione pubblica (cfr. c.t.p.m. Saccia p. 11). In merito alla quantificazione della responsabilità, diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, il comportamento della principale danneggiata non può assurgere a motivo primario e determinante della collisione, dovendosi considerare che l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo alla danneggiata presuppone (a) che il secondo conducente coinvolto abbia osservato le norme sulla circolazione e di comune prudenza, circostanza che, come si è avuto modo di precisare, non sussiste nel caso concreto;
(b) che la violazione commessa dal secondo conducente non abbia in alcun modo contribuito nel determinismo causale dell'evento.
Quanto al punto sub (a) il giudice di prime cure si è conformato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che anche un'infrazione grave, quale l'invasione della corsia opposta commessa da uno dei conducenti, possa assumere rilievo assorbente della responsabilità, non risultando pertanto il giudice dispensato dal verificare se, in rapporto alla pagina 16 di 32 situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003). Quanto al punto sub (b) risulta privo di pregio il rilievo mosso da parte appellante, fondato sull'assunto che alcuna incidenza causale poteva essere riconosciuta alla velocità a cui procedeva il veicolo di A conforto di tale CP_3 asserzione viene riportata l'ipotesi prospettata dal c.t.p.m. e secondo cui, nel caso in cui la LT IN (veicolo della si fosse trovata a 3,5 m CP_1 dal punto d'urto, occupando interamente la corsia opposta per eseguire la svolta a sinistra, e la BM RI 1 (veicolo di Aina) si fosse trovata a distanza di 12,5 m, lo spazio a disposizione, pur procedendo nel rispetto del limite di 50 km/h, sarebbe comunque stato insufficiente per mettere in atto una manovra di emergenza efficace. Orbene, sul punto l'appellante omette scientemente di considerare i due ulteriori scenari astratti paventati nella consulenza, senza peraltro avvedersi della natura meramente ipotetica di tali prospettazioni (cfr. c.t.p.m. ing. , pp. 46 s.). Trascura inoltre di valutare che il consulente, Tes_6 basandosi anche sull'assenza di tracce gommose di frenata che testimoniassero un tentativo efficace da parte di di evitare l'impatto, ha ritenuto CP_3 maggiormente verosimilmente la seconda ipotesi ricostruttiva, rilevando che “se il conducente della BM avesse proceduto ad una velocità entro i limiti vigenti (come ricostruito nell'ipotesi 2 a pag. 47) percepito il pericolo al momento in cui la LT iniziava la manovra di svolta, la distanza dal PPU sarebbe stata sufficiente per rallentare quasi totalmente la propria vettura o impattare la LT ad una velocità estremamente bassa” (cfr. c.t.p.m. ing. , p. 49). Tes_6
Alla luce di tali considerazioni, in coerenza con la teoria causale giuridica del
“più probabile che non” deve dunque confermarsi la responsabilità concorrente e paritaria di e di nella determinazione del sinistro Controparte_1 CP_3 di causa. Il 3° motivo è infondato. La sentenza rigetta l'eccezione ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale di nella determinazione delle conseguenze lesive patite stante il Controparte_1 mancato uso della cintura di sicurezza, constatando innanzitutto che < parte convenuta non ha adeguatamente provato in giudizio che, al momento del sinistro, l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza>> e sottolineando in ogni caso che la danneggiata era esentata dall'utilizzo della cintura sicurezza dalla certificazione specialistica redatta dalla dott.ssa in data 26.01.2017. Per_4
La decisione è corretta. pagina 17 di 32 L'appellante assume che il mancato uso della cintura di sicurezza, oltre ad essere comprovato dalle risultanze della consulenza cinematica, risulta clinicamente immotivato, non potendosi ravvedere alcuna controindicazione medico- terapeutica tale da giustificare l'esenzione. Deve di contro rilevarsi che il giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove in atti, dalle quali emergono elementi non univoci né coerenti tra loro. Preliminarmente, si rileva che sulla questione l'appellante nulla argomenta, limitandosi a riportare il contenuto della c.t.p.m. dell'ing. . Orbene, mentre Tes_6 la consulenza cinematica, basandosi sull'assenza di blocco alle cinture di sicurezza anteriori e sulle tracce ematiche presenti sulle strutture sinistre, prospetta che la conducente “verosimilmente non aveva la cintura di sicurezza correttamente allacciata” (cfr. c.t.p.m. cinematica, p. 14), in senso contrario si esprime il dott. che, all'esito della ricostruzione anamnestico-clinica e Tes_8 fisiopatologica effettuata dal dott. reputa l'utilizzo della cintura di Per_5 sicurezza una circostanza né verificata né verificabile sulla base della documentazioni in atti (cfr. c.t.p.m. medico-legale, p. 57). A ulteriore conferma del profilo di incertezza relativo all'utilizzo dei sistemi di ritenzione da parte di concorre sia l'assenza di qualsivoglia riferimento nel verbale di CP_1 incidente sia la menzione “non nota presenza della cintura” nella documentazione sanitaria in atti (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 5). Ad ogni modo, ove mai si opinasse che la danneggiata non avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata, assume rilievo primario la certificazione ostetrico- ginecologica che, in considerazione delle condizioni di salute di Controparte_1
(nella specie, “mastodinia grave e sindrome da reflusso gastro-esofageo in terapia”), esentava la paziente dall'allacciare le cinture di sicurezza qualora il disturbo avesse limitato “la rapidità dei movimenti e dell'attenzione alla guida” (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 42). In merito l'obbiezione dell'appellante circa l'infondatezza scientifica di tale prescrizione, basata sulla valutazione esperita dal medico legale, risulta non dirimente. Non può infatti imputarsi alcun profilo di colpa a che, confidando legittimamente nelle competenze dello Controparte_1 specialista, non aveva motivo di mettere in discussione e disquisire in merito alla validità delle ragioni mediche alla base dalla certificazione di esonero dall'adozione della cintura di sicurezza predisposta in suo favore. Risulta infine manifestamente infondato l'assunto aggravio della responsabilità della danneggiata, basato sul contenuto della predetta certificazione che <in verità prescriveva a di“limitare l'utilizzo della macchina” e non già a non Controparte_1
pagina 18 di 32 utilizzare la cintura di sicurezza>>. Ciò in quanto dall'integrale disamina del documento si evince chiaramente che la paziente veniva sì invitata a limitare l'uso del proprio veicolo, ma che, in caso di utilizzo, doveva evitare di allacciare le cinture di sicurezza. Deve pertanto essere confermato che nessun profilo di colpa può essere ascritto alla danneggiata in ordine all'eventuale mancato utilizzo delle misure di ritenzione. Parimenti infondato risulta il 4° motivo. L'appellante censura l'aumento pari al 20% del danno biologico liquidato dal primo giudice in considerazione del danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali e per i viaggi e le attività (il ballo) che la vittima primaria era solita effettuare. Osserva in proposito che, in assenza di approfondimenti specialistici di natura psicologica, non poteva ritenersi sussistente il danno estetico e che, analogamente, l'appellata non aveva fornito prova di avere degli hobby o altre attività che ante sinistro praticava assiduamente. Osserva la Corte che l'aumento operato dal giudice di prime cure si giustifica non tanto in ragione delle attività che la danneggiata allega essere stata solita effettuare prima dell'evento avverso e che sarebbero state irrimediabilmente pregiudicate, quanto per il vistoso danno estetico riportato. Per potere configurare un danno da specifica compromissione di aspetti dinamico relazionali personali è necessario che la vittima dimostri un pregiudizio peculiare, che non sia stato già oggetto di considerazione nella percentuale di danno biologico riconosciuto, un quid pluris rispetto alla compromissione degli aspetti dinamico relazionali comuni a tutti coloro che subiscono quel tipo di lesioni (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025). Le fotografie e il video prodotti dalla difesa della sig.ra restituiscono CP_1 immagini di attività comuni. Le fotografie di un viaggio in crociera e di altri risalenti nel tempo non fanno della una viaggiatrice, così come il video CP_1 di un corso di ballo di per sé dimostra un fatto episodico e non denota che la vittima primaria coltivasse in maniera costante e assidua tale passione. Lo stesso non può invece affermarsi in merito al vistoso danno estetico, consistente in plurimi esiti cicatriziali, che il giudice di prime cure, sulla base della consulenza medico legale del ctu dott. ha così opportunamente CP_8 riassunto: <Capo: In regione frontale cicatrice longitudinale della lunghezza di 12 cm circa, ben consolidata;
Rachide cervico‐dorsale: in sede anteriore, esito cicatriziale a decorso trasversale, della lunghezza di 5 cm circa;
II dito mano destra: cicatrice lineare al dorso
pagina 19 di 32 dell'indice; In corrispondenza della faccia postero‐laterale di coscia, bilateralmente, esiti cicatriziali ben consolidati della lunghezza rispettivamente di 11 cm a sinistra e 14 cm a destra;
Ulteriori esiti cicatriziali in corrispondenza della faccia anteriore di entrambe le ginocchia con residua tumefazione bilaterale e plus perimetrico di circa 1 cm a sinistra;
Esiti cicatriziali in ordine in corrispondenza della frattura bilaterale acetabolo trattata chirurgicamente;
Esito cicatriziale trasverso di circa 5 cm con esito analogo della lunghezza di circa 4 cm;
Esito cicatriziale prerotuleo di 21 cm e sottorotuleo di 8 cm circa. Presenza di diversi ed ulteriori diffusi esiti cicatriziali;
A livello della gamba sinistra e della tibio tarsica di sinistra si rilevano esiti cicatriziali esterni di 18 cm e interni di 12 cm alla gamba;
Plurimi esiti cicatriziali da fissatori esterni e a carico del piede>> (cfr. relazione pp. 12 CP_8 ss.). Osserva la Corte che il danno estetico, qualora non risulti dedotto quale autonomo danno patrimoniale, non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico (così Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020). Può tuttavia essere considerata quale ulteriore vulnus degli aspetti relazionali della persona. Nel caso di specie la consulenza esperita dal dott. si è limitata a descrivere gli esiti cicatriziali CP_8 riscontrati sul corpo della danneggiata, senza però prenderli in considerazione nella valutazione complessiva della menomazione. Ciò risulta esplicitamente dal fatto che il CTU, nel determinare il danno conseguenza di tipo permanente, fa esplicito riferimento all'excursus diagnostico e terapeutico, senza tuttavia esprimersi sulla portata consequenziale delle plurime cicatrici. In merito, parte appellata rileva che le Linee guida SIMLA1 – richiamate peraltro dallo stesso dott. (cfr. relazione p. 17) – prevedono che, qualora si parli di CP_8 intervento chirurgico diverso dall'amputazione degli arti, in assenza di “alcuna specificazione aggiuntiva circa l'inestetismo lasciato dall'accesso chirurgico, quest'ultimo deve ritenersi non compreso nella percentuale indicata”. Pertanto, considerato che nella valutazione della percentuale di invalidità permanente non sono stati inclusi gli inestetismi post intervento;
che il danno estetico risulta evidente alla luce delle verifiche effettuate in sede di accertamento;
che le cicatrici più vistose ricoprono parti del corpo destinate a rimanere totalmente o in parte scoperte (viso, mani, arti inferiori) che la sig.ra al momento del fatto era ancora CP_1 in giovane età, si impone il riconoscimento di un quid pluris rispetto al danno biologico accertato, da attuarsi mediante la personalizzazione in aumento del 1 Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA). pagina 20 di 32 20%, giudicata adeguata alla luce delle conseguenze di fatto derivate dall'iniziale lesione. Non ha migliore destino il 5° motivo. Il tribunale, nel rilevare la più modesta intensità della relazione affettiva data dalla “non nascita” dell'individuo, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del feto a favore di e dei suoi congiunti, Controparte_1 quantificandolo – con gli adeguamenti del caso – mediante i criteri stabiliti nelle Tabelle milanesi del 2024. In sede di impugnazione, l'appellante reitera le eccezioni formulate e non accolte in I grado sostenendo che, in presenza di battito cardiaco all'arrivo in ospedale, la morte del feto non costituirebbe conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro
< ma va semmai ascritto anche alla scelta operata dai sanitari di tutelare primariamente la salute di rispetto a quella del feto che, come risulta per tabulas non poté Controparte_1 essere adeguatamente monitorato>>. Deve di contro rilevarsi che, a fronte di un quadro probatorio completo e concordante, il nesso causale tra il sinistro di cui in causa e la morte del feto che portava in grembo risulta incontestabile. Come correttamente riportato CP_1 dal giudice di prime cure, tale circostanza emerge sia dalla consulenza medico legale esperita dal dott. nel corso del procedimento penale2, sia dalla Tes_8 relazione peritale del dott. Peraltro, diversamente da quanto CP_9 sostenuto dall'appellante, la mancata implementazione della procedura di monitoraggio continuo del battito cardiaco fetale non assume alcuna rilevanza, dovendosi di contro segnalare che, secondo il parere specialistico del c.t.p.m. dott. la registrazione cardiocotografica “proprio a causa della bassa epoca Tes_8 gestazionale, sarebbe stata priva di utilità nel definire le condizioni di benessere fetale” (cfr. c.t.p.m. medico legale, p. 49). Circa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, pare opportuno rilevare che il tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere equitativo, uniformandosi al principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto “il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020). Nel caso di specie il primo giudice, in considerazione della potenzialità della relazione affettiva perduta, si è discostato dalla standardizzazione tabellare, personalizzando la liquidazione del danno mediante la riduzione del 50% degli importi risultanti dall'applicazione delle Tabelle di Milano. Ulteriormente, si rileva che l'asserita assenza di prova della paternità di
[...] lamentata dall'appellante costituisce una nuova eccezione, formulata per Pt_4 la prima volta nel presente grado di giudizio e, quindi, inammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. Ad abundantiam, si evidenzia come tale profilo, oltre a non essere mai stato contestato nel corso del giudizio, risulti privo di pregio alla luce della stabile convivenza – di durata ventennale –tra
[...]
e , nonché della presenza di due figli nati dalla loro CP_1 Parte_4 unione, così come comprovato dai documenti in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte durante il procedimento di primo grado. Infine, quanto alla censura secondo cui, in ragione della tenera età e in assenza di prova di un effettivo trauma subito a seguito della morte del feto, alcun risarcimento sarebbe dovuto a favore di e , osserva la Pt_3 Parte_5
Corte che le medesime considerazioni svolte in riferimento alla perdita, da parte del genitore, della relazione affettiva potenziale con il feto nato morto sono applicabili anche ai fratelli. Deve infatti rilevarsi che il danno da lesione del rapporto parentale non riveste la sola funzione di compensare il trauma acuto legato alla perdita improvvisa del congiunto, ma anche quella di risarcire la perdita del legame relazionale e del rapporto affettivo profondo e duraturo che pagina 22 di 32 la vittima, in base a un criterio di normalità e prevedibilità, avrebbe presumibilmente coltivato con il soggetto defunto. Pertanto, con riferimento a e , il danno liquidato non si basa tanto sull'immediata Pt_3 Parte_5 percezione dell'evento, quando sulla perdita della possibilità, per i due fratelli, di sviluppare e coltivare un legame affettivo e di stretta vicinanza con un altro fratello. Alla luce di tali considerazioni, si conferma che è tenuta al Parte_1 pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale potenziale con il feto nei confronti dell'intero nucleo familiare, nella misura determinata nella decisione di primo grado. Non merita accoglimento neppure il 6° motivo. La sentenza riconosce il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa specifica di estetista, che liquida facendo riferimento al criterio del cd. triplo della pensione sociale in considerazione del fatto che <l'attività lavorativa dell'attrice fosse cessata già prima del verificarsi del sinistro di causa>>. La decisione è corretta. Il giudice di prime cure, in ossequio al principio di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c., si è conformato all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita
o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, il fatto che la sig.ra avesse interrotto la propria attività CP_1 di estetista prima del sinistro stradale non impedisce la sussistenza di un nesso eziologico tra lesioni e perdita della capacità lavorativa, correlato al fatto che, a seguito delle lesioni subite, la sig.ra ha perso la possibilità di trovare in CP_1 futuro un'occupazione confacente alla propria professionalità. Piuttosto l'assenza di un'occupazione al momento del fatto giustifica l'applicazione del metodo di liquidazione di cui all'art. 137 c. ass. Parimenti infondato risulta il 7° motivo. È opinione della Corte che il tribunale non si sia discostato in alcun modo dal parere del consulente tecnico nominato dott. CP_8
pagina 23 di 32 Si osserva infatti che il ctu, oltre a qualificare le spese mediche sostenute dalla danneggiata principale come congrue e a quantificarle nell'importo complessivo di euro 10.364,00 ha rilevato la presenza di “fatture per euro 111,52 per ritiro varie cartelle cliniche e CD e parcella del Dott. euro 25000 oltre iva per visita e Persona_6 relazione specialistica medico legale che sono da considerarsi come spese amministrative e medico legali per il cui ristoro si rimanda alla decisione del giudice titolare del procedimento in specie” (cfr. relazione dott. p. 18). In considerazione di ciò, il giudice di prime CP_8 cure ha correttamente ritenuto di dovere riconoscere tali poste tra le spese mediche rimborsabili e, dopo aver rivalutato all'attualità l'importo complessivo del credito risarcitorio – pari ad euro 15.907,65 – ha provveduto alla sua riduzione nella misura del 50%, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata principale. Merita invece parziale accoglimento l'8° motivo. L'appellante lamenta che il primo giudice è pervenuto al riconoscimento delle spese di trasporto, senza avvedersi che <il documento citato in sentenza attesta che le uniche spese di viaggio sono quelle di cui alle fatture emesse dalla Fondazione Corpo Italiano di Soccorso (E. 160,oo) e dalla Croce Rossa (E. 602,oo).per un totale pari ad E. E. 760,oo>>. Rileva la Corte che il tribunale, nel quantificare le spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri nell'importo di euro 1.502,00, si è limitato a richiamare sinteticamente il documento n. 74, omettendo tuttavia di esprimere qualsivoglia valutazione in merito al suo contenuto. Dalla disamina del predetto documento si evince l'erroneità di tale determinazione, presumibilmente effettuata mediante la semplice sommatoria degli importi ivi riportati, ad eccezione della somma pagata mediante bollettino postale. A contrario si rileva che l'ammontare complessivo delle spese sostenute a causa degli spostamenti effettuati per motivi medici è pari a euro 1.022,00, di cui:
- euro 160,00 per il trasporto effettuato dalla Croce Rossa in data 16.06.2017, quando veniva trasferita dall'Ospedale Controparte_1
Maggiore della Carità di Novara alla Casa di Cura S. Anna di Asti per essere sottoposta a cure riabilitative (cfr, doc. 74, p. 1);
- euro 420,00 per il trasporto effettuato dalla Croce Verde in data 09.08.2017, dalla Casa all'Ospedale di Novara – dove la CP_10 danneggiata è stata ricoverata in regime di day hospital per sottoporsi a pagina 24 di 32 interventi al ginocchio – e in data 10.08.2017, dall'Ospedale di Novara alla (cfr. doc. 74, p. 3); Controparte_11
- euro 442,00 per gli ulteriori trasporti effettuati dalla Croce Rossa per permettere a di sottoporsi a cure fisioterapiche in regime Controparte_1 ambulatoriale, esami e visite mediche specialistiche e di controllo (cfr. doc. 74, pp. 4 s.)4. La ricevuta di cui a pag. 2 del documento in esame attesta un pagamento effettuato dalla in data 19.07.2017, verosimilmente riferibile al CP_1 trasporto indicato come prima voce nella fattura n. 443 del 23/08/2017. Parimenti, il bollettino postale di cui a pag. 6 non rappresenta un'ulteriore somma dovuta, ma costituisce prova dell'avvenuto e definitivo pagamento della fattura sopra menzionata. Infine, l'appellante assume che, non essendovi prova del pagamento della totalità degli importi documentati, il risarcimento delle spese di trasporto avrebbe dovuto essere limitato all'importo di euro 284,00, quale unico esborso concretamente comprovato. A prescindere dall'erroneità di tale quantificazione effettuata da parte appellante, si osserva che, al fine del riconoscimento della pretesa risarcitoria, non è dirimente l'assenza di prova dell'esborso, rilevando a tal fine la dimostrazione della precisa sussistenza del danno e della sua riferibilità causale all'illecito. In merito, la Suprema Corte ha precisato che “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024). Pertanto, atteso che le voci di danno in esame risultano sufficientemente comprovate nel loro ammontare, compete a il Controparte_1 rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri per un importo pari a euro 1.022,00, somma che, rivalutata all'attualità, è pari a euro 1.226,40, il che, tenuto conto dell'accertato concorso di pagina 25 di 32 colpa della danneggiata, determina una liquidazione in suo favore pari a euro 613,20. Il 9° motivo è infondato. In sede di impugnazione l'appellante lamenta che l'erroneità della statuizione del tribunale relativa al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale con la danneggiata principale, sostenendo che <la CTU medico legale espletata sulla persona di ha Controparte_1 accertato in capo alla stessa una lesione dell'integrità psicofisica del 60% che tuttavia non ha pregiudicato in alcun modo il rapporto con i congiunti posto che non solo sono rimaste integre le sue facoltà mentali ma non risulta neppure che controparte abbia subito lesioni tali da pregiudicarne la mobilità e/o da rendere necessaria la sua assistenza quotidiana>>. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Si rileva che il primo giudice, nel valutare i criteri da adottare per il riconoscimento del danno non patrimoniale spettante alle vittime riflesse, ha correttamente considerato l'oggetto della quantificazione, consistente nel danno da queste subito in conseguenza alle gravissime lesioni riportate dalla danneggiata principale, di natura tale da compromettere profondamente la serenità e il normale svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17058 del 11/07/2017). Deve infatti rilevarsi che il pregiudizio, sostanziandosi in un turbamento interiore e in uno stravolgimento delle abitudini di vita, può essere accertato ricorrendo non solo a indizi, ma anche a presunzioni, tra le quali
“assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020). Pertanto, a fronte di tale presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti basata sull'esistenza stessa del rapporto di parentela, spetta alla controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, onere che, nella fattispecie, non risulta assolto. L'appellante si è infatti limitato a prospettare la temporaneità dei disagi sofferti da e dal suo nucleo CP_1 familiare, contestando genericamente che la danneggiata ha <pienamente e pagina 26 di 32 fortunatamente conservato nella sua interezza il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare>>. È incontroverso che abbia riportato gravissime lesioni, tali da Controparte_1 richiedere un lungo iter riabilitativo e da determinare il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 60%5. A ciò si aggiunga quanto puntualmente rilevato dal tribunale in riferimento al peggioramento in peius riscontrabile nella vita dei congiunti della Risulta innegabile che il fatto dannoso abbia CP_1 stravolto le abitudini di vita dell'intero nucleo familiare, modificando la quotidianità e la distribuzione dei compiti familiari, non solo durante la fase immediatamente successiva al sinistro, ma anche in via permanente. La vittima primaria, a seguito del sinistro de quo, è rimasta per un lungo periodo distante dalla vita dei figli – che, si ricorda, all'epoca avevano rispettivamente 6 e 15 anni – e del compagno, i quali hanno pertanto patito l'assenza di una figura che, sino a quel momento, aveva rappresentato una presenza costante. Durante la lunga degenza le visite dei familiari sono state rese ancora più gravose dalla ubicazione delle strutture ospedaliere curanti, non agevolmente raggiungibili dai prossimi congiunti. È proprio in tale contesto – in cui si è trovato Parte_4
a gestire quale unica figura genitoriale non solo gli aspetti pratici della quotidianità familiare, ma anche il peso psicologico della situazione – che si inscrive il suo allontanamento dalla compagna che, pertanto, risulta essere un indice ulteriore e significativo delle difficoltà affrontate dal nucleo familiare. Infine, pare appena il caso di menzionare che, anche dopo il rientro di CP_1 la dinamica familiare è rimasta profondamente segnata dalle conseguenze fisiche ed emotive derivanti dal sinistro. Tali circostanze trovano peraltro riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel procedimento di primo grado (cfr. verbale di udienza del 17.12.2021). Alla luce di tali considerazioni, vi è prova che lo sconvolgimento nella vita del compagno e dei figli provocato dagli esiti del sinistro in cui rimase coinvolta assurga a una gravità tale da giustificarne una riparazione per Controparte_1 equivalente. 5 In particolare, si rileva che la danneggiata, in conseguenza dell'evento avverso, soffre di cervicobrachialgia bilaterale;
cefalea con frequenti episodi di nausea;
vertigini; limitazione della mobilità dell'indice della mano destra con ipostenia dell'arto superiore destro soprattutto contro resistenza e nei movimenti fini;
dolore alla colonna vertebrale maggiormente presente a livello dorsale e lombare;
deambulazione difficoltosa e per brevi tratti e meritevole di appoggio con zoppia;
algia a livello del ginocchio sinistro con impaccio articolare;
deficit di forza al piede destro. Cfr. relazione dott. p. 17 CP_8 pagina 27 di 32 Quanto alla liquidazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure – operata, in linea con l'impianto argomentativo della decisione, prendendo quali criteri di riferimento le Tabelle di Milano 2024 – va rilevato che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, questa non si traduce in un mero automatismo, bensì nel prudente bilanciamento dei molteplici fattori rilevanti nel caso concreto. Deve infatti darsi atto che il giudice, nel perseguire il massimo livello di uniformità e prevedibilità del diritto, ha puntualmente motivato il peso specifico attribuito a ciascun parametro, procedendo infine alla riduzione del 50% dell'importo risultante dall'applicazione dei valori tabellari in ragione della
“mera” lesione del rapporto parentale, non sfociata in una perdita definitiva dello stesso. È ugualmente destituito di fondamento il 10° e ultimo motivo, con cui l'appellante contesta la debenza del rimborso delle spese legali stragiudiziali, rilevando l'assenza di qualsivoglia prova dell'esborso di tale importo da parte di LG in merito le considerazioni già espresse nella Controparte_1 trattazione dell'8° motivo di appello.
* Per le ragioni prospettate l'impugnazione va accolta entro i confini delineati nella disamina del primo e dell'ottavo motivo di appello. Di fatti, ferma la correttezza – per i motivi già esposti – dell'ulteriore liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, al fine di calcolare il residuo del danno non patrimoniale da risarcire, si deve (A) provvedere a defalcare gli acconti pagati dalle somme riconosciute, rispettivamente, alla sig.ra a titolo di danno personale e ai suoi congiunti a titolo di danno da CP_1 lesione del rapporto parentale, per poi (B) sommare tali importi a quanto dovuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale potenziale con il feto. (A) Si precisa che, per dare corso alla prima delle operazioni esposte, l'ammontare dei crediti in conto capitale deve essere calcolato rivalutando sia il credito che l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat, procedendo poi a sottrarre dal credito risarcitorio l'importo ottenuto a titolo di pagamento provvisionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Pertanto, riportando all'attualità6 l'importo riconosciuto alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale alla persona, nonché gli importi CP_1 6 Si dà atto del fatto che, nell'effettuare la rivalutazione degli importi, è stato utilizzato l'indice Istat FOI di Aprile 2025 in quanto ultimo indice Istat disponibile al momento della decisione. Nello specifico, la pubblicazione dell'indice Istat di Maggio 2025 è prevista per il 16 giugno 2025. pagina 28 di 32 riconosciuti ai suoi congiunti a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, si ottiene che:
-l'importo di euro 394.573,60 corrisponde a euro 400.492,20;
-l'importo di euro 85.064,25 corrisponde a euro 86.340,21;
-l'importo di euro 90.930,75 corrisponde a euro 92.294,71;
-l'importo di euro 88.975,25, corrisponde a euro 90.309,88. Analogamente, riportando gli acconti incassati dagli appellati ai valori effettivi al tempo della decisione7, si ottiene che:
-l'acconto di euro 160.000,00 riconosciuto in data 22.01.2019 corrisponde a euro 189.920,00;
-l'acconto di euro 50.000,00 riconosciuto in data 17.11.2023 corrisponde a euro 51.100,00;
-l'acconto di euro 35.640,00 riconosciuto in data 24.01.2024 corrisponde a euro 36.245,88;
-l'acconto di euro 10.962,00 riconosciuto in data 24.01.2024 corrisponde a euro 11.148,35. Operata infine la differenza tra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a titolo di credito in conto capitale:
• per euro 400.492,20 – (189.920,00 + 51.100,00) = euro Controparte_1
159.472,20;
• per : euro 86.340,21 – 36.245,88 = euro 50.094,33; Parte_4
• per : euro 92.294,71 – 11.148,35 = euro 81.146,36; Parte_3
• per : euro 90.309,88 – 11.148,35 = euro 79.161,53. Parte_5
In aggiunta a tali importi, devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Nel caso di specie, nel rispetto dei principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, il credito da mora debendi deve essere calcolato (a) applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'intero credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca dell'evento lesivo (28.04.2017) e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data del pagamento dell'acconto; (b) applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in 7 Ibidem. pagina 29 di 32 moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data della decisione;
(c) ripetendo, nel caso di l'operazione sub (b) per il successivo segmento temporale Controparte_1 intercorso tra il pagamento del primo e del secondo acconto. (B) Infine, per determinare il residuo del danno non patrimoniale da risarcire, occorre sommare alle cifre di cui sopra gli importi dovuti a titolo di risarcimento per la perdita del rapporto parentale potenziale con il feto, rivalutati ai valori effettivi al tempo della decisione8. Nella specie:
- l'importo di euro 57.687,25 riconosciuto a corrisponde a Controparte_1 euro 58.552,56, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 57.687,25 riconosciuto a corrisponde a Parte_4 euro 58.552,56, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 63.553,75 riconosciuto a corrisponde a Parte_3 euro 64.507,06, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 61.598,25 riconosciuto a corrisponde a Parte_5 euro 62.522,22, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Quanto al danno patrimoniale liquidato in favore di detratte le Controparte_1 spese di trasporto erroneamente quantificate in euro 885,43, all'importo di euro 145.302,20 - corrispondente all'importo di euro 143.154,88 rivalutato all'attualità - vanno sommate le spese di trasporto rideterminate in € 613,20 per un totale complessivo di euro 145.915,40. Gli interessi compensativi vanno riconosciuti applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sul credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca dell'evento lesivo (28.04.2017) e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data della sentenza. 8 Ibidem. pagina 30 di 32 Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. come previsto nella sentenza di I grado sulle somme rivalutate.
***
Tenuto conto che la rideterminazione delle spese di trasporto si traduce in una correzione di minima entità, tanto più se si considera l'importo complessivo del danno liquidato alla valutata altresì la circostanza – non contestata – CP_1 che gli appellati hanno spontaneamente provveduto a detrarre gli acconti ricevuti dalle somme oggetto di richiesta di pagamento, l'accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da non incide sull'impianto della Parte_1 sentenza di I grado e, pertanto, non giustifica una modifica in punto di regolamentazione delle spese di lite del giudizio di I grado, stante la prevalente nonché quasi integrale soccombenza dell'appellante. Da ciò consegue la condanna di a rifondere agli appellati le spese del presente Parte_1 giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri medi, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione, e con il riconoscimento di due aumenti del 20% ex art. 4 co. 2 in ragione delle distinte posizioni di e dei figli e Parte_4 Pt_3
Pt_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6453/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, in parziale riforma, così dispone: 1.In parziale accoglimento dell'appello condanna i convenuti , Parte_1 CP_3
e al pagamento
[...] CP_2
➢ In favore di euro 218.024,76 (159.472,20 + 58.552,56) Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale ed euro 145.915,40 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
➢ In favore di euro 108.646,89 (50.094,33 + 58.552,56) a Parte_4 titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
➢ In favore di euro 145.653,42 (81.146,36 + 64.507,06), a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale oltre accessori come calcolati in motivazione;
pagina 31 di 32 ➢ In favore di euro 141.683,75 (79.161,53 + 62.522,22), a Parte_5 titolo di danno non patrimoniale oltre accessori come calcolati in motivazione;
2.Conferma nel resto la sentenza di I grado;
3.Condanna a rifondere le spese del grado a Parte_1 Controparte_1
, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
, e che si liquidano in euro 21.000,00 per Parte_3 Parte_5 compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte l'8 maggio 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In particolare, nella relazione si legge “Nel caso della sig.ra on vi furono alterazioni emodinamiche CP_1 significative (1) e l'esame della placenta non ha evidenziato segni macro o microscopici di distacco (2), viceversa, dalla descrizione del taglio cesareo, si apprende che vi era soffusione emorragica in sede dei legamenti laghi bilateralmente e della plica prevescicale, il che porta ad ipotizzare che vi sia stato un coinvolgimento dei vasi uterini, con conseguente riduzione del flusso placentare /4) o, in alternativa una emorragia feto materna (ovvero il trasferimento di un significativo volume di sangue dal feto alla madre e conseguente ipossia fetale terminale), tuttavia meno probabile, in considerazione dell'aspetto congestizio del fegato fetale”. Il dott. conclude infine evidenziando che la causa del decesso del feto risulta Tes_8 causalmente ascrivibile all'importante politraumatismo riportato da nell'incidente avvenuto in data CP_1 28.04.2017. Cfr. fascicolo parte appellata, doc. 40 pp. 49 ss. 3 Nella relazione medico-legale del dott. si accerta che “In assenza di evidenti anomalie malformative CP_8 congenite a carico del feto (normoconformato per nale), né di segni riconducibili a distacco intempestivo di placenta (su base traumatica e/o infettivo‐infiammatoria), ovvero di ulteriori evidenze macroscopiche tali da giustificare eziologia autonoma del decesso del feto, la morte endouterina fetale (MEF) del prodotto del concepimento della sig.ra
[...] risulta causalmente ascrivibile all'importantissimo politraumatismo scheletro‐viscerale (e relativa CP_1 anemizzazione materna) riportato dalla sunnominata nell'incidente del traffico del 28/04/2017”. Cfr. relazione dott. pp. 16 s. CP_8 pagina 21 di 32 4 Per chiarezza espositiva, si riporta che la predetta somma è stata ottenuta scomputando dal totale imponibile della fattura n. 443 del 23/08/2017 lo storno parziale allegato nella nota di credito n. 536 del 11/10/2017. Cfr. fascicolo parte appellata, doc. 74, pp. 4 s..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2775/2024 promossa in grado d'appello
DA
“ (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
PASSIONE 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA Controparte_1
MINORE Parte_2 Pt_3
- (C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE
[...] C.F._1
pagina 1 di 32 MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA Parte_4
POTESTA' GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE Pt_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE
[...] C.F._2
MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Parte_5 C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATI
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. ) CP_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
“Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti riformare la sentenza dal Tribunale di Milano sezione X^ civile G.U. Dott.ssa Annamaria Salerno n. 6453/2024 pubblicata in data 27 giugno 2024 e non notificata, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella determinazione del Controparte_1 sinistro in misura non inferiore al 70% e/o in ogni caso superiore a quella paritaria. 1.1) accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella determinazione delle Controparte_1 lesioni alla stessa derivate, con conseguente applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227 cod. civ. in misura non inferiore ad 1/3 dell'intero; 1.2) rideterminare la misura del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riconosciuto nella sentenza appellata in favore di e Controparte_1 [...] in proprio e nell'interesse dei figli minori e in Pt_4 Parte_5 Parte_3 misura corrispondente all'apporto causale reso dalla prima nella determinazione del danno conseguito e delle lesioni riportate, tenuto conto altresì delle somme tutte già pagate ivi compresi E. 107.564,oo corrisposti da in data 29 novembre 23, con condanna degli Parte_1
pagina 2 di 32 appellati alla ripetizione in favore dell'appellante degli importi da quest'ultima corrisposti in eccesso;
1.3) respingere in quanto infondata in fatto e diritto ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata ex adverso nei confronti di Pt_1
[...]
In punto spese di lite: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio da liquidarsi ex DM 37/18 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in via gradata, con compensazione integrale delle spese liquidate in primo grado ovvero in via di ultimo subordine con loro rideterminazione in coerenza con l'entità dell'importo che verrà infine ritenuto adeguato ristoro in favore degli appellati. Confermato il diritto di di Parte_1 vedersi riconoscere nell'interezze le spese del grado d'appello. In via istruttoria: si insiste per l'introduzione delle prove come già ritualmente articolate e confermate in sede di precisazione delle conclusioni qui di seguito richiamate: a) Sulla dinamica del sinistro 1) Vero che alla guida del proprio veicolo LT IN tg* CA233SF Controparte_1 percorreva la via per Carpignano con direzione Ghislarengo precedendo il veicolo Audi A3 tg* EY079PV condotto da (si indicano a testi , e Parte_6 Testimone_1 Parte_6
c/o Polizia Stradale di Vercelli). Tes_2 Testimone_3
2) Vero che alla guida della propria autovettura BM 118D tg* CP_3
EP9127MD di proprietà di , percorreva la predetta via nel senso di marcia CP_2 opposto a quello della (si indicano a testi , e CP_1 Testimone_1 Parte_6 Tes_2
c/o Polizia Stradale di Vercelli)
[...] Testimone_4
3) Vero che la diretta verso il campo nomadi, giunta all'altezza del civico 25 CP_1 svoltava a sinistra per immettersi nella strada sterrata ove detto campo è ubicato (si indicano a testi , e c/o Polizia Stradale Testimone_1 Parte_6 Tes_2 Testimone_4 di Vercelli)
4) Vero che la effettuava la manovra di svolta a sinistra senza in serire l'indicatore CP_1 di direzione (si indicano a testi , vone e Testimone_1 Tes_5 Tes_2 Tes_4
c/o Polizia Stradale di Vercelli)
[...]
5) Vero che la effettuava la manovra di svolta a sinistra senza at tendere il CP_1 passaggio del veicolo BM 118D tg* EP9127MD (si indicano a testi , Testimone_1
e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Parte_6 Tes_2 Testimone_4
6) Vero che l'urto si concretizzava tra la parte anteriore della BM 118D tg* EP9127MD e la parte laterale destra della LT IN condotta dalla CP_1 all'interno della corsia di marcia percorsa dal veicolo BM (si indicano a testi
[...]
, e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Tes_1 Parte_6 Tes_2 Testimone_4
pagina 3 di 32 7) Vero che la è stata sanzionata per violazione dell'art. 143 comma 11 (si CP_1 indicano a testi e c/o Polizia Stradale di Vercelli) Tes_2 Testimone_4
8) Vero che la conducente della LT in occasione del sinistro ha omesso di valutare la distanza della BM ed ha così interferito con la traiettoria di quest'ultima, di fatto omettendo di concedere la prescritta precedenza (si in dica a teste l'Ing. ). Testimone_6
9) Vero che se la conducente della LT avesse atteso il passaggio della BM, lungo la semicarreggiata opposta di marcia concedendo la prescritta precedenza, il sinistro sarebbe stato evitato (si indica a teste l'Ing. ). Testimone_7
b) Sulla condotta dell'attrice 10) Vero che la al momento del sinistro era priva della cintura di sicurezza (si CP_1 indica a teste l'Ing. ). Testimone_6
11) Vero che la regola medica sconsiglia ad una donna gravida alla 12° set timana con mastodinia grave e sindrome da reflusso gastro-esofageo in tera pia l'utilizzo dell'automobile (si indica a teste il Dott. ed il Dott. . Tes_8 Testimone_9
12) Vero che alcuna fondata motivazione clinico-‐terapeutica era tale da controindicare l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte della al momento del sinistro stradale CP_1
(si indica a teste il Dott. ed il Dott. Tes_8 Testimone_9
c) Sulle C.T.U.
> Si insiste affinché venga introdotta CTU cinematica, con riserva della indicazione del nominativo dei consulenti di parte fino all'inizio delle operazioni 3 peritali e costi da porre interamente ed immediatamente posti a carico di parte attrice”.
PER E IN PROPRIO E Controparte_1 Parte_4
QUALI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE ST ME, PER DENUER ME:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., non avendo lo stesso una Parte_1 ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale, rigettare l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso dichiaratosi antistatario.
- In via istruttoria: pagina 4 di 32 1) si chiede, occorrendo, l'introduzione delle prove come già reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, qui di seguito richiamate:
• sulla responsabilità, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. in data 28 aprile 2017, alle ore 21.00, la signora percorreva, alla Controparte_1 guida dell'autovettura di sua proprietà LT IN tg CA233SF, la Strada per Carpignano, nel Comune di Ghislarengo (VC), proveniente da Carpignano Sesia con direzione Ghislarengo (doc. 1, 2 e 2bis);
2. nella circostanza di cui al capitolo precedente la signora precedeva il veicolo CP_1
Audi A3 tg EY079PV, condotto dalla signora (doc. 1, 2 e 2bis); Parte_6
3. La signora giunta all'altezza del civico n. 25 della Strada per CP_1
Carpignano, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via sterrata ivi presente (doc. 2 e 2bis);
4. Nel frangente di cui al precedente capitolo, il sig. alla guida CP_3 dell'autoveicolo BM RI 1 targato EP917MD, di proprietà del sig. , CP_2 sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta rispetto a quella dell'attrice (direzione da
a Carpiano - doc. 2 e 2bis) a velocità oltre il limite posto in loco;
Persona_1
5. Il veicolo condotto dal sig. andava a collidere contro l'autovettura LT che CP_3 in fase di svolta a sinistra si trovava all'interno della propria semi- carreggiata, (doc. 2 e 2bis);
6. L'urto si concretizzava tra la parte anteriore della e la parte laterale destra della LT IN, all'interno della corsia di marcia del veicolo condotto dal convenuto (doc. 2 e 2bis);
7. A seguito dell'impatto la BM sospingeva all'indietro la LT IN per 40 metri, riportandola nella corsia da quest'ultima percorsa prima della svolta a sinistra;
8. La LT IN, dopo essere stata sospinta all'indietro, urtava l'autovettura Audi A3 condotta dalla signora che percorreva la strada per Carpignano con Pt_6 direzione Ghislarengo e si ribaltava sulle strutture superiori (doc. 2 e 2bis);
9. L'urto di cui al capitolo precedente si realizzava tra la parte anteriore dell'Audi A3 e la fiancata sinistra della LT IN (doc. 2 e 2bis);
10. I mezzi coinvolti nel sinistro di cui ai precedenti capitoli assumevano posizione di quiete sul bordo della corsia destinata ai veicoli provenienti da Carpignano Sesia, con la LT IN capovolta ed incastrata tra la parte anteriore dell'Audi A3 e della 2 BM RI 1 (doc. 2, 2bis e 3).
pagina 5 di 32 11. Giungevano sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Vercelli che raccoglievano i rilievi di rito, i VVFF di Novara che liberavano gli occupanti dei veicoli coinvolti dalle lamiere, nonché il personale del 118 che prestava i soccorsi (doc. 2 e 2bis). Si indicano quali testi su tutti i precedenti capitoli (1-11):
- A.S. c/o Polizia Stradale di Varallo;
Testimone_10
- c/o Polizia Stradale di Varallo;
Testimone_11
• sui danni, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: 13. Dalla convivenza di cui al capitolo precedente, in data 1 novembre 2000 è nato
(docc. 87 e 91); Parte_5
14. Dalla convivenza di cui al capitolo 12, in data 16 aprile 2011 è nato Pt_3
(docc. 87 e 91);
[...]
15. I signori e insieme ai loro due figli, prima del Controparte_1 Parte_4 sinistro per cui è lite viaggiavano in Italia e all'estero (docc. 67, 68 e 92);
16. I signori e sono di etnia nomade europea Controparte_1 Parte_4 denominata Sinti;
17. I signori e sono sposati secondo la tradizione Controparte_1 Parte_4
Sinti, ove il matrimonio avviene per fuga (i due giovani si recano per alcuni giorni presso dei parenti);
18. I signori e insieme ai loro due figli, prima del Controparte_1 Parte_4 sinistro per cui è lite andavano a sciare;
19. I signori e prima della nascita del figlio Controparte_1 Parte_4 Pt_3
andarono a Disneyland Paris con il primogenito (doc. 67);
[...] Persona_2
20. I signori e prima del sinistro per cui è lite Controparte_1 Parte_4 portarono i loro due figli al parco dei divertimenti “Gardaland”;
21. I signori e insieme ai loro due figli, il 25 marzo Controparte_1 Parte_4
2012 partirono fino al successivo 1 aprile 2012 con la nave da crociera MSC
“Fantasia” (doc. 68 e 92); 22. I signori e , insieme ai loro due figli, il 13 ottobre Controparte_1 Parte_4
2012 partirono fino al successivo 20 ottobre 2012 con la nave da crociera MSC 3
“Divina” (doc. 68 e 92);
23. I signori e prima del sinistro per cui è lite Controparte_1 Parte_4 settimanalmente andavano a ballare insieme (liscio e latino- americano);
24. Prima del sinistro per cui è lite la signora lavorava e si occupava Controparte_1 quotidianamente della gestione della propria abitazione (pulizie, preparava i pasti etc);
pagina 6 di 32 25. Prima del sinistro per cui è lite la signora organizzava pranzi e Controparte_1 cene con amici presso la propria abitazione settimanalmente;
26. Prima del sinistro per cu è lite la sig.ra progettava di aprire un Controparte_1 centro estetico a Novara;
27. Dopo il sinistro per cui è lite la sig.ra ha smesso di viaggiare con Controparte_1
i propri familiari;
28. Dopo il sinistro per cui è lite la signora ha smesso di andare a Controparte_1 ballare;
33. Durante il periodo di cui al precedente capitolo (32. “Dopo i ricoveri ospedalieri susseguitisi dal sinistro del 17 aprile 2017 al mese di ottobre 2017, la signora
[...] si trasferiva per 4 mesi presso l'abitazione dei genitori, che le fornivano CP_1 assistenza”) la relazione tra la signora ed il compagno si CP_1 Parte_4 incrinava. Si indicano quali testi sui capitoli 13 e 14:
- Geom. Via Carducci n. 12, Ghislarengo;
Testimone_12
- c/o Hotel La Sesia, Via Torino 37 Carpignano Sesia;
Testimone_13
- residente in [...];- c/o Farmacia, Testimone_14 Testimone_15
P.zza Umberto I, n. 2, Ghislarengo;
- Via Galileo Ferraris, Testimone_16
Ghislarengo;
- c/o Pasticceria Nicolò, P.zza Volontari della Libertà n. 39, Testimone_17
Carpignano Sesia;
- c/o Supermercato Unes, Piazzale Italia 12, Carpignano Sesia;
Tes_18
- c/o Polizia Locale di Ghislarengo;
Testimone_19
- , c/o Tabaccheria di Piazza Volontari della libertà 24, Carpignano Testimone_20
Sesia;
- Via Cesare Battista, Ghislarengo;
Testimone_21
- residente a [...]; 4 Si indicano quali testi sui capitoli da 13 Testimone_22
a 33:
- , via Alessandria 11, Gattinara;
Tes_23
- via Gabriele D'annunzio, 7, Pioltello. Testimone_24
• Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova da n. 3 a n. 9 formulati da
si chiede di essere ammessi a controprova con i capitoli da n. 1 a n. 11 Parte_1 attorei, con i testi indicati dalla compagnia appellante 2) Si chiede l'autorizzazione al deposito in cancelleria del CD prodotto in primo grado sub n. 97 in quanto non producibile per via telematica”.
pagina 7 di 32 Ragioni in fatto e in diritto della decisione Il 28.04.2017 la sig.ra gravida alla XXV settimana di Controparte_1 gestazione, riportò gravissime lesioni a seguito del sinistro avvenuto intorno alle ore 21:00 quando, percorrendo la strada per Carpignano, nel Comune di Ghislarengo (VC), con la propria vettura LT IN (tg. CA233SF), nell'intraprendere una regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada sterrata presente all'altezza del civico 25, entrò in collisione con il veicolo BM RI 1 (tg. EP917MD), condotto da che sopraggiungeva a CP_3 velocità sostenuta nella corsia di marcia opposta. A seguito di tale evento, e il di lei convivente more uxorio Controparte_1 [...]
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Pt_4 Pt_3
e , convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...] Parte_5
Milano, e nelle rispettive qualità di proprietario e di CP_2 CP_3 conducente del veicolo targato EP917MD, e quale assicuratore Parte_1 per la R.C.A., per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di nella determinazione del sinistro, nonché ottenere la CP_3 condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'evento dedotto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme.
costituitasi in giudizio, eccepì la responsabilità esclusiva, o Parte_1 quantomeno concorrente, dell'attrice nella determinazione del sinistro di causa, per aver invaso la corsia di marcia senza concedere la dovuta precedenza e, peraltro, senza indossare le cinture di sicurezza, contribuendo in tal modo ad aggravare le proprie lesioni;
contestò il nesso causale tra il sinistro e la perdita del feto, il cui battito era cessato solo in seguito alla scelta dei medici e dei famigliari di dare la precedenza alla cura della contestò altresì il CP_1 quantum debeatur richiesto da parte attrice, ritenendo pienamente satisfattive le somme già corrisposte in via stragiudiziale pari ad euro 160.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e ad euro 270,00 a titolo di danno materiale al veicolo.
altresì costituitosi in giudizio, contestò anch'esso le dinamiche del CP_3 sinistro ed eccepì la responsabilità della sig.ra nella determinazione CP_1 dell'evento lesivo, ritenendo le somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice pienamente satisfattive dei danni patiti;
contestò la richiesta di risarcimento pagina 8 di 32 danni formulata da , non essendo stata provata in alcun modo la Parte_4 stabile convivenza con la danneggiata. Dichiarata la contumacia di , con sentenza n. 6453/2024, pubblicata CP_2 il 27 giugno 2024 e non notificata, il Tribunale di Milano accertò la responsabilità concorrente e paritaria di e di nella Controparte_1 CP_3 determinazione del sinistro di causa e condannò in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 409.261,16 (di cui euro 265.220,85 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 144.040,31 a titolo di danno patrimoniale) in favore di di euro 142.751,50 in favore di , di euro Controparte_1 Parte_4
154.484,50 in favore di e di euro 150.573,50 in favore di Parte_3
. Condannò inoltre i convenuti alla refusione delle spese di lite Parte_5 sostenute da parte attrice, liquidate, previa compensazione nella misura della metà, in euro 18.893,00 per compensi, in euro 1.830,00 per spese di c.t.p. ed in euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pose infine a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Il primo giudice rilevò che, sulla base dell'esito della c.t.p.m., della relazione redatta dagli Agenti della Polizia Stradale di Vercelli, nonché delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t., la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in misura paritaria al sig. e alla sig.ra ai quali era da imputare, CP_3 CP_1 rispettivamente, l'aver condotto la vettura alla velocità di 90 km/h in una strada il cui limite era fissato a 50 km/h e l'avere omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva nell'opposta corsia di marcia. Quanto ai danni risarcibili in favore di ritenne: Controparte_1
- che il danno non patrimoniale doveva essere liquidato utilizzando le Tabelle 2024 rivalutate all'attualità; che, in considerazione del danno estetico e del mutamento delle abitudini di vita, doveva essere riconosciuto il coefficiente di aumento, a titolo di personalizzazione, del 20% del danno biologico;
che, in considerazione dell'accertato concorso di colpa della tale somma doveva essere ridotta del 50%; che, in aggiunta, CP_1 dovevano essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
che l'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in considerazione anche dell'acconto ricevuto dalla compagnia assicuratrice, ammontava a euro 207.533,60, oltre accessori;
pagina 9 di 32 - che, provato il nesso causale tra l'evento lesivo e il decesso del feto, doveva riconoscersi anche il danno non patrimoniale da perdita del feto, la cui liquidazione in via equitativa poteva essere effettuata – con gli opportuni adeguamenti discendenti dalla potenzialità del rapporto parentale – sulla base della Tabelle di Milano 2024, in particolare attribuendo 0 punti al profilo di cui alla lettera E (qualità e intensità della relazione affettiva). In considerazione dell'accertato concorso di colpa della tale danno veniva liquidato in euro 57.687,25, oltre CP_1 interessi compensativi;
- che, stante l'attività di estetista e la disoccupazione di al CP_1 momento del sinistro, il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica doveva essere calcolato facendo riferimento al criterio del cd. triplo della pensione sociale, ponendo come base di calcolo il reddito di euro 20.841,99, maggiorato in via equitativa del 20% in virtù di verosimili incrementi futuri, e moltiplicando tale importo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età dell'attrice al momento del sinistro. Dalla somma in tal modo ottenuta (corrispondente
– tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice – a euro 288.999,20) doveva poi scomputarsi l'importo corrisposto all'attrice dall CP_5 giungendo così alla somma di euro 131.310,76;
- di riconoscere – tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50% – il rimborso delle spese mediche sostenute, delle spese di trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri, i danni materiali riportati a causa del sinistro dalla vettura LT IN, nonché delle spese giudiziari per l'importo complessivo di euro 11.844,12. Quanto ai danni risarcibili in favore di , e Parte_4 Parte_3 Pt_5
ritenne:
[...]
- sussistere un danno da lesione del rapporto parentale, in ragione della gravità delle lesioni e all'elevato grado di invalidità permanente riportato dalla vittima primaria, da liquidarsi in via equitativa tramite l'applicazione della Tabella milanese del 2024, i cui importi andavano ridotti della metà e ulteriormente dimezzati stante il paritario concorso di colpa della vittima. In considerazione di ciò, venivano riconosciuti euro 85.064,25 in favore di
, euro 90.930,75 in favore di , euro Parte_4 Parte_3
88.975,25 in favore di , oltre interessi compensativi;
Parte_7
pagina 10 di 32 - di riconoscere il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale potenziale con il feto, applicando le medesime considerazioni svolte nella valutazione del danno risarcibile a CP_1
Alla luce di ciò, tale danno veniva liquidato in euro 57.687,25, in favore di
, euro 63.553,75 in favore di , euro Parte_4 Parte_3
61.598,25 in favore di , oltre interessi compensativi. Parte_5
Ha proposto appello Si sono costituiti Parte_1 Controparte_6
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, e , eccependo l'inammissibilità dell'appello e Parte_3 Parte_5 contestandone la fondatezza. Dichiarata la contumacia di e e rinunciata l'istanza di CP_2 CP_3 sospensiva ex art. 283 c.p.c., la Consigliera istruttrice ha fissato l'udienza del 08.05.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c,. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dalla Corte alla medesima data.
*** L'impugnazione è articolata in dieci motivi. 1°. Si censura la sentenza di primo grado laddove ha omesso di dedurre dal quantum dovuto a e ai suoi congiunti la somma complessiva di euro CP_1
107.564,00 corrisposta da a integrazione degli importi già Parte_1 precedentemente riconosciuti. L'appellante sottolinea che la somma di euro 50.000,00 era stata pagata a favore di con assegno emesso il Controparte_1
17.11.2023, mentre con bonifici datati 24.01.2024 erano state pagati gli importi di euro 10.962,00 a favore di ciascun figlio della danneggiata e di euro 35.640,00 a favore del compagno . Parte_4
2°. Viene impugnata la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la responsabilità della determinazione del sinistro fosse da ricondursi in misura paritaria in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti. L'appellante lamenta la mancata ammissione di una consulenza cinematica in sede civile ed altresì che il tribunale avrebbe omesso di considerare la prevalenza dell'efficacia causale della condotta della rispetto a quella minoritaria di La parte deduce CP_1 CP_3 che il motivo primario della collisione non sia stata l'eccessiva velocità con cui procedeva il veicolo di ma il fatto che la danneggiata abbia svoltato CP_3
a sinistra senza alcuna preventiva segnalazione, omettendo di concedere la precedenza al veicolo che sopraggiungeva nella corsia opposta. L'appellante richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto come assorbente la valenza causativa della condotta del conducente che invade pagina 11 di 32 improvvisamente la carreggiata opposta, pur in presenza di un autoveicolo che procede a velocità sostenuta. Sulla base delle risultanze della c.t.p.m., evidenzia infatti che, se anche il sig. avesse percorso la carreggiata a una velocità di CP_3
50 km/h, non avrebbe comunque potuto porre in essere una manovra di emergenza efficace. Al contempo, prospetta che la corretta considerazione di tali circostanze avrebbe dovuto necessariamente condurre a una decisione opposta a quella adottata dal tribunale e dunque ad ascrivere in capo a la Controparte_1 responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, della determinazione del sinistro di cui è causa.
3°. Si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie per avere il tribunale escluso il concorso ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale della nella determinazione delle conseguenze lesive patite, nonostante il CP_1 mancato uso della cintura di sicurezza. L'appellante, sulla base della c.t.p.m., asserisce il mancato utilizzo del sistema di ritenzione da parte della danneggiata e, richiamando la relazione del medico legale dott. prospetta la Tes_8 compatibilità tra l'utilizzo della cintura e la condizione di gravidanza della danneggiata, stante la comprovata assenza di motivazioni clinico-terapeutiche tali da controindicarne l'uso. Ulteriormente, si prospetta che la ricostruzione operata dal tribunale sarebbe confutata dallo stesso certificato menzionato dalla sentenza, il quale prescriveva alla danneggiata di limitare l'utilizzo della macchina, ma non quello della cintura di sicurezza. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad applicare l'art. 1227 c.c., riducendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro quantomeno nella misura di 1/3.
4°. La censura attiene alla personalizzazione operata in merito al danno patrimoniale patito da In riferimento al danno estetico, Controparte_1
l'appellante richiama gli approdi giurisprudenziali di legittimità che hanno riconosciuto la risarcibilità del danno estetico all'interno del danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali – che, tuttavia, non risulterebbero rinvenibili nel caso di specie – e taccia di erroneità la mancata ammissione di approfondimenti specialistici di natura psicologica, nonché il ricorso all'art. 2727 c.c. in assenza di presunzioni chiare, precise e concordanti. Infine, quanto alla personalizzazione del danno per gli hobby e le attività che la danneggiata era solita praticare, si prospetta che la documentazione richiamata dal giudice non sarebbe idonea a sostenere la domanda attorea, trattandosi di fotografie scattate in occasione di un unico viaggio in crociera e di istantanee alquanto risalenti. pagina 12 di 32 5°. Viene censurata la sentenza laddove riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del feto in favore di e dei Controparte_1 suoi congiunti. In primo luogo, parte appellante sostiene che, stante la presenza del battito cardiaco fetale durante la prima valutazione ostetrico-ginecologica, il decesso del feto non possa essere considerato una conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro, dovendosi invece ricondurre tale evento alla scelta operata dai sanitari di tutelare primariamente la salute della sig.ra L'appellante CP_1 taccia di erroneità il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l'uso improprio delle Tabelle milanesi per riconoscere un risarcimento del danno per un rapporto parentale di fatto inesistente. Infine, si censura il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sia nei confronti di
[...]
in assenza di prova della sua paternità rispetto al nascituro, sia nei Per_3 confronti di e non essendo stata dimostrata la Pt_3 CP_7 sussistenza di qualsivoglia danno derivante dalla morte del feto.
6°. Si lamenta il riconoscimento in favore di del risarcimento Controparte_1 del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica. L'appellante, nel riconoscere lo stato di disoccupazione della danneggiata al momento del sinistro, rileva che l'attività di cui questa era titolare era in forte perdita. Al contempo, prospetta che la corretta considerazione di tali circostanze avrebbe dovuto necessariamente condurre il tribunale a liquidare il danno da lucro cessante ponendo alla base del calcolo non il triplo della pensione sociale, ma il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da valutarsi sulla base del reddito conseguito nel triennio precedente il sinistro.
7°. L'appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese mediche operata dal giudice di primo grado e pari ad euro 15.907,65. Si prospetta che il tribunale, senza peraltro motivare le ragioni di tale scelta, avrebbe disatteso le conclusioni della CTU, che ha quantificato le spese mediche riconducibili al sinistro nella minor somma di euro 10.364,00, escludendo dal novero il costo della visita medico legale di parte.
8°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri nella misura di euro 885,43. L'appellante da un lato prospetta che taluni dei documenti fiscali allegati e presi in considerazione costituiscono una mera duplicazione delle somme riportate nella fattura emessa dalla Croce Rossa e, dall'altro, lamenta l'omessa considerazione della mancanza di prove del pagamento delle fatture da parte degli attori odierni appellati. pagina 13 di 32 9°. La censura attiene al riconoscimento in capo ai congiunti di Controparte_1 del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Parte appellante sostiene che la lesione dell'integrità psicofisica pari al 60% non avrebbe in alcun modo pregiudicato il rapporto con i congiunti, stante l'integrità delle facoltà mentali della sig.ra e l'assenza di lesioni tali da rendere CP_1 necessaria l'assistenza quotidiana. Nella specie, l'appellante assume che il rapporto della sig.ra con i figli non avrebbe subito alcuna stabile CP_1 compromissione, evidenziando che le lesioni subite hanno avuto natura temporanea limitata al ricovero e alla riabilitazione, circostanza corroborata anche dall'assenza di alcun riferimento nella CTU a qualsivoglia mancanza di autonomia. Quanto al rapporto con , sostiene che la permanenza Parte_4 della danneggiata presso l'abitazione dei propri genitori non sia stata determinata da particolari esigenze di cura impraticabili al proprio domicilio, bensì dall'allontanamento del proprio compagno, riconducibile comunque ad una situazione temporanea.
10°. Si afferma l'erroneità delle argomentazioni della sentenza in merito alla condanna di parte opponente al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale. L'appellante rileva che dai documenti in atti non risulta che la sig.ra CP_1 abbia pagato la fattura n. 447/2019 emessa da Giesse Gestione Sinistri S.r.l., società occupatasi del sinistro, con la conseguenza che la danneggiata non ne potrebbe pretendere il rimborso a titolo di danno emergente.
*** L'opinione della Corte
Il 1° motivo di impugnazione è fondato. Il tribunale, nel determinare il quantum del credito risarcitorio spettante a
[...] ha espressamente dedotto l'acconto pari a euro 160.000,00 corrisposto CP_1 in data 22.01.2019 da a titolo di risarcimento per i danni alla Parte_1 persona, omettendo tuttavia di considerare gli ulteriori acconti corrisposti dalla compagnia assicurativa in via stragiudiziale. E' documentalmente comprovato che l'appellante abbia versato l'ulteriore somma di euro 50.000,00 mediante assegno emesso il 17.11.2023 in favore di nonché gli importi Controparte_1 di euro 10.962,00 per ciascun figlio della danneggiata e di euro 35.640,00 a favore del compagno mediante bonifici eseguiti in data Parte_4
24.01.2024 (cfr. fascicolo appellante, docc.
3-5 e 9).
pagina 14 di 32 In considerazione di ciò, all'esito della disamina di tutti i restanti motivi di appello e al fine di evitare illegittime duplicazioni, occorrerà determinare l'ammontare del residuo credito risarcitorio spettante agli appellati a titolo di danno non patrimoniale, previa detrazione integrale degli acconti corrisposti. Non merita invece accoglimento il 2° motivo. Il giudice di primo grado, nel riconoscere a carico dei conducenti la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro de quo, ha rilevato la violazione da parte di <degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada per CP_3 aver condotto predetta vettura a velocità superiore rispetto al limite consentito>>, nonché la violazione degli artt. 140 e 145 C.d.S. da parte di per avere Controparte_1 questa intrapreso < un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, in orario notturno, invadendo l'opposta corsia e senza concedere la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia>>. In sede di impugnazione, l'appellante eccepisce la responsabilità assorbente di sostenendo la prevalenza dell'efficacia causale della condotta di guida CP_1 di quest'ultima che, in modo del tutto improvviso e omettendo di concedere la dovuta precedenza, interferiva con la traiettoria del veicolo che stava sopraggiungendo sulla corsia di marcia opposta. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Deve in primo luogo essere confermata l'utilizzabilità della consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., dovendosi questa ricomprendere tra le prove formate e ritualmente acquisite in un diverso processo che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023). Contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, la consulenza tecnico- cinematica esperita dall'ing. si presenta come pienamente affidabile e Tes_6 completa in quanto, oltre ad essere supportata da precisi e lineari ragionamenti fisici e matematici, risulta pienamente esaustiva in merito alle dinamiche del sinistro e all'accertamento dell'apporto causale derivante dalla condotta dei conducenti coinvolti. Pertanto, a fronte di contestazioni sollevate dall'appellante a contenuto estremamente generico in merito a ad un'asserita “incertezza” sulle conclusioni raggiunte dal consulente in sede penale, la richiesta di una seconda e ulteriore consulenza in sede civile appare del tutto ingiustificata e contrarie alle ragioni di economia processuale. Anche la lamentata applicazione al caso in esame del capoverso dell'art. 2054 c.c. non coglie nel segno. pagina 15 di 32 Il tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione del principio riconosciuto, come pacifico dalla Suprema Corte, del carattere sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. (così Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019) non riscontrando l'operatività di tale presunzione. Pare infatti opportuno rilevare che nella specie – risultando certi non solo comportamenti specifici che hanno causato il danno, ma anche il grado di colpa attribuibile ai singoli conducenti – l'accertamento della responsabilità concorrente nella misura del 50% non discende dall'applicazione della presunzione di pari responsabilità, bensì dalla disamina dell'apporto causale delle singole condotte violative di regole cautelari e causative del danno (ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 ). Se, da un lato, l'eccessiva velocità di marcia a cui procedeva il veicolo di – ben oltre il limite massimo CP_3 vigente – va riconosciuta quale concausa dell'evento avverso, dall'altro lato, analoga rilevanza causale deve essere attribuita alla condotta di guida della la quale, non percependo la distanza della BM verosimilmente a CP_1 causa dell'eccessiva velocità a cui questa viaggiava, intraprendeva un'improvvisa svolta a sinistra, omettendo di concedere l'opportuna precedenza e senza attivare l'indicatore di direzione. A ciò si aggiunga che entrambe le condotte risultano aggravate in egual misura dalla limitata visibilità dovuta all'ora notturna, nonché dalle caratteristiche proprie della strada, sprovvista di illuminazione pubblica (cfr. c.t.p.m. Saccia p. 11). In merito alla quantificazione della responsabilità, diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, il comportamento della principale danneggiata non può assurgere a motivo primario e determinante della collisione, dovendosi considerare che l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo alla danneggiata presuppone (a) che il secondo conducente coinvolto abbia osservato le norme sulla circolazione e di comune prudenza, circostanza che, come si è avuto modo di precisare, non sussiste nel caso concreto;
(b) che la violazione commessa dal secondo conducente non abbia in alcun modo contribuito nel determinismo causale dell'evento.
Quanto al punto sub (a) il giudice di prime cure si è conformato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che anche un'infrazione grave, quale l'invasione della corsia opposta commessa da uno dei conducenti, possa assumere rilievo assorbente della responsabilità, non risultando pertanto il giudice dispensato dal verificare se, in rapporto alla pagina 16 di 32 situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003). Quanto al punto sub (b) risulta privo di pregio il rilievo mosso da parte appellante, fondato sull'assunto che alcuna incidenza causale poteva essere riconosciuta alla velocità a cui procedeva il veicolo di A conforto di tale CP_3 asserzione viene riportata l'ipotesi prospettata dal c.t.p.m. e secondo cui, nel caso in cui la LT IN (veicolo della si fosse trovata a 3,5 m CP_1 dal punto d'urto, occupando interamente la corsia opposta per eseguire la svolta a sinistra, e la BM RI 1 (veicolo di Aina) si fosse trovata a distanza di 12,5 m, lo spazio a disposizione, pur procedendo nel rispetto del limite di 50 km/h, sarebbe comunque stato insufficiente per mettere in atto una manovra di emergenza efficace. Orbene, sul punto l'appellante omette scientemente di considerare i due ulteriori scenari astratti paventati nella consulenza, senza peraltro avvedersi della natura meramente ipotetica di tali prospettazioni (cfr. c.t.p.m. ing. , pp. 46 s.). Trascura inoltre di valutare che il consulente, Tes_6 basandosi anche sull'assenza di tracce gommose di frenata che testimoniassero un tentativo efficace da parte di di evitare l'impatto, ha ritenuto CP_3 maggiormente verosimilmente la seconda ipotesi ricostruttiva, rilevando che “se il conducente della BM avesse proceduto ad una velocità entro i limiti vigenti (come ricostruito nell'ipotesi 2 a pag. 47) percepito il pericolo al momento in cui la LT iniziava la manovra di svolta, la distanza dal PPU sarebbe stata sufficiente per rallentare quasi totalmente la propria vettura o impattare la LT ad una velocità estremamente bassa” (cfr. c.t.p.m. ing. , p. 49). Tes_6
Alla luce di tali considerazioni, in coerenza con la teoria causale giuridica del
“più probabile che non” deve dunque confermarsi la responsabilità concorrente e paritaria di e di nella determinazione del sinistro Controparte_1 CP_3 di causa. Il 3° motivo è infondato. La sentenza rigetta l'eccezione ex art. 1227 c.c. in ordine al contributo causale di nella determinazione delle conseguenze lesive patite stante il Controparte_1 mancato uso della cintura di sicurezza, constatando innanzitutto che < parte convenuta non ha adeguatamente provato in giudizio che, al momento del sinistro, l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza>> e sottolineando in ogni caso che la danneggiata era esentata dall'utilizzo della cintura sicurezza dalla certificazione specialistica redatta dalla dott.ssa in data 26.01.2017. Per_4
La decisione è corretta. pagina 17 di 32 L'appellante assume che il mancato uso della cintura di sicurezza, oltre ad essere comprovato dalle risultanze della consulenza cinematica, risulta clinicamente immotivato, non potendosi ravvedere alcuna controindicazione medico- terapeutica tale da giustificare l'esenzione. Deve di contro rilevarsi che il giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove in atti, dalle quali emergono elementi non univoci né coerenti tra loro. Preliminarmente, si rileva che sulla questione l'appellante nulla argomenta, limitandosi a riportare il contenuto della c.t.p.m. dell'ing. . Orbene, mentre Tes_6 la consulenza cinematica, basandosi sull'assenza di blocco alle cinture di sicurezza anteriori e sulle tracce ematiche presenti sulle strutture sinistre, prospetta che la conducente “verosimilmente non aveva la cintura di sicurezza correttamente allacciata” (cfr. c.t.p.m. cinematica, p. 14), in senso contrario si esprime il dott. che, all'esito della ricostruzione anamnestico-clinica e Tes_8 fisiopatologica effettuata dal dott. reputa l'utilizzo della cintura di Per_5 sicurezza una circostanza né verificata né verificabile sulla base della documentazioni in atti (cfr. c.t.p.m. medico-legale, p. 57). A ulteriore conferma del profilo di incertezza relativo all'utilizzo dei sistemi di ritenzione da parte di concorre sia l'assenza di qualsivoglia riferimento nel verbale di CP_1 incidente sia la menzione “non nota presenza della cintura” nella documentazione sanitaria in atti (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 5). Ad ogni modo, ove mai si opinasse che la danneggiata non avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata, assume rilievo primario la certificazione ostetrico- ginecologica che, in considerazione delle condizioni di salute di Controparte_1
(nella specie, “mastodinia grave e sindrome da reflusso gastro-esofageo in terapia”), esentava la paziente dall'allacciare le cinture di sicurezza qualora il disturbo avesse limitato “la rapidità dei movimenti e dell'attenzione alla guida” (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 42). In merito l'obbiezione dell'appellante circa l'infondatezza scientifica di tale prescrizione, basata sulla valutazione esperita dal medico legale, risulta non dirimente. Non può infatti imputarsi alcun profilo di colpa a che, confidando legittimamente nelle competenze dello Controparte_1 specialista, non aveva motivo di mettere in discussione e disquisire in merito alla validità delle ragioni mediche alla base dalla certificazione di esonero dall'adozione della cintura di sicurezza predisposta in suo favore. Risulta infine manifestamente infondato l'assunto aggravio della responsabilità della danneggiata, basato sul contenuto della predetta certificazione che <in verità prescriveva a di“limitare l'utilizzo della macchina” e non già a non Controparte_1
pagina 18 di 32 utilizzare la cintura di sicurezza>>. Ciò in quanto dall'integrale disamina del documento si evince chiaramente che la paziente veniva sì invitata a limitare l'uso del proprio veicolo, ma che, in caso di utilizzo, doveva evitare di allacciare le cinture di sicurezza. Deve pertanto essere confermato che nessun profilo di colpa può essere ascritto alla danneggiata in ordine all'eventuale mancato utilizzo delle misure di ritenzione. Parimenti infondato risulta il 4° motivo. L'appellante censura l'aumento pari al 20% del danno biologico liquidato dal primo giudice in considerazione del danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali e per i viaggi e le attività (il ballo) che la vittima primaria era solita effettuare. Osserva in proposito che, in assenza di approfondimenti specialistici di natura psicologica, non poteva ritenersi sussistente il danno estetico e che, analogamente, l'appellata non aveva fornito prova di avere degli hobby o altre attività che ante sinistro praticava assiduamente. Osserva la Corte che l'aumento operato dal giudice di prime cure si giustifica non tanto in ragione delle attività che la danneggiata allega essere stata solita effettuare prima dell'evento avverso e che sarebbero state irrimediabilmente pregiudicate, quanto per il vistoso danno estetico riportato. Per potere configurare un danno da specifica compromissione di aspetti dinamico relazionali personali è necessario che la vittima dimostri un pregiudizio peculiare, che non sia stato già oggetto di considerazione nella percentuale di danno biologico riconosciuto, un quid pluris rispetto alla compromissione degli aspetti dinamico relazionali comuni a tutti coloro che subiscono quel tipo di lesioni (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025). Le fotografie e il video prodotti dalla difesa della sig.ra restituiscono CP_1 immagini di attività comuni. Le fotografie di un viaggio in crociera e di altri risalenti nel tempo non fanno della una viaggiatrice, così come il video CP_1 di un corso di ballo di per sé dimostra un fatto episodico e non denota che la vittima primaria coltivasse in maniera costante e assidua tale passione. Lo stesso non può invece affermarsi in merito al vistoso danno estetico, consistente in plurimi esiti cicatriziali, che il giudice di prime cure, sulla base della consulenza medico legale del ctu dott. ha così opportunamente CP_8 riassunto: <Capo: In regione frontale cicatrice longitudinale della lunghezza di 12 cm circa, ben consolidata;
Rachide cervico‐dorsale: in sede anteriore, esito cicatriziale a decorso trasversale, della lunghezza di 5 cm circa;
II dito mano destra: cicatrice lineare al dorso
pagina 19 di 32 dell'indice; In corrispondenza della faccia postero‐laterale di coscia, bilateralmente, esiti cicatriziali ben consolidati della lunghezza rispettivamente di 11 cm a sinistra e 14 cm a destra;
Ulteriori esiti cicatriziali in corrispondenza della faccia anteriore di entrambe le ginocchia con residua tumefazione bilaterale e plus perimetrico di circa 1 cm a sinistra;
Esiti cicatriziali in ordine in corrispondenza della frattura bilaterale acetabolo trattata chirurgicamente;
Esito cicatriziale trasverso di circa 5 cm con esito analogo della lunghezza di circa 4 cm;
Esito cicatriziale prerotuleo di 21 cm e sottorotuleo di 8 cm circa. Presenza di diversi ed ulteriori diffusi esiti cicatriziali;
A livello della gamba sinistra e della tibio tarsica di sinistra si rilevano esiti cicatriziali esterni di 18 cm e interni di 12 cm alla gamba;
Plurimi esiti cicatriziali da fissatori esterni e a carico del piede>> (cfr. relazione pp. 12 CP_8 ss.). Osserva la Corte che il danno estetico, qualora non risulti dedotto quale autonomo danno patrimoniale, non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico (così Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020). Può tuttavia essere considerata quale ulteriore vulnus degli aspetti relazionali della persona. Nel caso di specie la consulenza esperita dal dott. si è limitata a descrivere gli esiti cicatriziali CP_8 riscontrati sul corpo della danneggiata, senza però prenderli in considerazione nella valutazione complessiva della menomazione. Ciò risulta esplicitamente dal fatto che il CTU, nel determinare il danno conseguenza di tipo permanente, fa esplicito riferimento all'excursus diagnostico e terapeutico, senza tuttavia esprimersi sulla portata consequenziale delle plurime cicatrici. In merito, parte appellata rileva che le Linee guida SIMLA1 – richiamate peraltro dallo stesso dott. (cfr. relazione p. 17) – prevedono che, qualora si parli di CP_8 intervento chirurgico diverso dall'amputazione degli arti, in assenza di “alcuna specificazione aggiuntiva circa l'inestetismo lasciato dall'accesso chirurgico, quest'ultimo deve ritenersi non compreso nella percentuale indicata”. Pertanto, considerato che nella valutazione della percentuale di invalidità permanente non sono stati inclusi gli inestetismi post intervento;
che il danno estetico risulta evidente alla luce delle verifiche effettuate in sede di accertamento;
che le cicatrici più vistose ricoprono parti del corpo destinate a rimanere totalmente o in parte scoperte (viso, mani, arti inferiori) che la sig.ra al momento del fatto era ancora CP_1 in giovane età, si impone il riconoscimento di un quid pluris rispetto al danno biologico accertato, da attuarsi mediante la personalizzazione in aumento del 1 Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, redatte dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA). pagina 20 di 32 20%, giudicata adeguata alla luce delle conseguenze di fatto derivate dall'iniziale lesione. Non ha migliore destino il 5° motivo. Il tribunale, nel rilevare la più modesta intensità della relazione affettiva data dalla “non nascita” dell'individuo, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del feto a favore di e dei suoi congiunti, Controparte_1 quantificandolo – con gli adeguamenti del caso – mediante i criteri stabiliti nelle Tabelle milanesi del 2024. In sede di impugnazione, l'appellante reitera le eccezioni formulate e non accolte in I grado sostenendo che, in presenza di battito cardiaco all'arrivo in ospedale, la morte del feto non costituirebbe conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro
< ma va semmai ascritto anche alla scelta operata dai sanitari di tutelare primariamente la salute di rispetto a quella del feto che, come risulta per tabulas non poté Controparte_1 essere adeguatamente monitorato>>. Deve di contro rilevarsi che, a fronte di un quadro probatorio completo e concordante, il nesso causale tra il sinistro di cui in causa e la morte del feto che portava in grembo risulta incontestabile. Come correttamente riportato CP_1 dal giudice di prime cure, tale circostanza emerge sia dalla consulenza medico legale esperita dal dott. nel corso del procedimento penale2, sia dalla Tes_8 relazione peritale del dott. Peraltro, diversamente da quanto CP_9 sostenuto dall'appellante, la mancata implementazione della procedura di monitoraggio continuo del battito cardiaco fetale non assume alcuna rilevanza, dovendosi di contro segnalare che, secondo il parere specialistico del c.t.p.m. dott. la registrazione cardiocotografica “proprio a causa della bassa epoca Tes_8 gestazionale, sarebbe stata priva di utilità nel definire le condizioni di benessere fetale” (cfr. c.t.p.m. medico legale, p. 49). Circa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, pare opportuno rilevare che il tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere equitativo, uniformandosi al principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto “il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020). Nel caso di specie il primo giudice, in considerazione della potenzialità della relazione affettiva perduta, si è discostato dalla standardizzazione tabellare, personalizzando la liquidazione del danno mediante la riduzione del 50% degli importi risultanti dall'applicazione delle Tabelle di Milano. Ulteriormente, si rileva che l'asserita assenza di prova della paternità di
[...] lamentata dall'appellante costituisce una nuova eccezione, formulata per Pt_4 la prima volta nel presente grado di giudizio e, quindi, inammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. Ad abundantiam, si evidenzia come tale profilo, oltre a non essere mai stato contestato nel corso del giudizio, risulti privo di pregio alla luce della stabile convivenza – di durata ventennale –tra
[...]
e , nonché della presenza di due figli nati dalla loro CP_1 Parte_4 unione, così come comprovato dai documenti in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte durante il procedimento di primo grado. Infine, quanto alla censura secondo cui, in ragione della tenera età e in assenza di prova di un effettivo trauma subito a seguito della morte del feto, alcun risarcimento sarebbe dovuto a favore di e , osserva la Pt_3 Parte_5
Corte che le medesime considerazioni svolte in riferimento alla perdita, da parte del genitore, della relazione affettiva potenziale con il feto nato morto sono applicabili anche ai fratelli. Deve infatti rilevarsi che il danno da lesione del rapporto parentale non riveste la sola funzione di compensare il trauma acuto legato alla perdita improvvisa del congiunto, ma anche quella di risarcire la perdita del legame relazionale e del rapporto affettivo profondo e duraturo che pagina 22 di 32 la vittima, in base a un criterio di normalità e prevedibilità, avrebbe presumibilmente coltivato con il soggetto defunto. Pertanto, con riferimento a e , il danno liquidato non si basa tanto sull'immediata Pt_3 Parte_5 percezione dell'evento, quando sulla perdita della possibilità, per i due fratelli, di sviluppare e coltivare un legame affettivo e di stretta vicinanza con un altro fratello. Alla luce di tali considerazioni, si conferma che è tenuta al Parte_1 pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale potenziale con il feto nei confronti dell'intero nucleo familiare, nella misura determinata nella decisione di primo grado. Non merita accoglimento neppure il 6° motivo. La sentenza riconosce il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa specifica di estetista, che liquida facendo riferimento al criterio del cd. triplo della pensione sociale in considerazione del fatto che <l'attività lavorativa dell'attrice fosse cessata già prima del verificarsi del sinistro di causa>>. La decisione è corretta. Il giudice di prime cure, in ossequio al principio di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c., si è conformato all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita
o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, il fatto che la sig.ra avesse interrotto la propria attività CP_1 di estetista prima del sinistro stradale non impedisce la sussistenza di un nesso eziologico tra lesioni e perdita della capacità lavorativa, correlato al fatto che, a seguito delle lesioni subite, la sig.ra ha perso la possibilità di trovare in CP_1 futuro un'occupazione confacente alla propria professionalità. Piuttosto l'assenza di un'occupazione al momento del fatto giustifica l'applicazione del metodo di liquidazione di cui all'art. 137 c. ass. Parimenti infondato risulta il 7° motivo. È opinione della Corte che il tribunale non si sia discostato in alcun modo dal parere del consulente tecnico nominato dott. CP_8
pagina 23 di 32 Si osserva infatti che il ctu, oltre a qualificare le spese mediche sostenute dalla danneggiata principale come congrue e a quantificarle nell'importo complessivo di euro 10.364,00 ha rilevato la presenza di “fatture per euro 111,52 per ritiro varie cartelle cliniche e CD e parcella del Dott. euro 25000 oltre iva per visita e Persona_6 relazione specialistica medico legale che sono da considerarsi come spese amministrative e medico legali per il cui ristoro si rimanda alla decisione del giudice titolare del procedimento in specie” (cfr. relazione dott. p. 18). In considerazione di ciò, il giudice di prime CP_8 cure ha correttamente ritenuto di dovere riconoscere tali poste tra le spese mediche rimborsabili e, dopo aver rivalutato all'attualità l'importo complessivo del credito risarcitorio – pari ad euro 15.907,65 – ha provveduto alla sua riduzione nella misura del 50%, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata principale. Merita invece parziale accoglimento l'8° motivo. L'appellante lamenta che il primo giudice è pervenuto al riconoscimento delle spese di trasporto, senza avvedersi che <il documento citato in sentenza attesta che le uniche spese di viaggio sono quelle di cui alle fatture emesse dalla Fondazione Corpo Italiano di Soccorso (E. 160,oo) e dalla Croce Rossa (E. 602,oo).per un totale pari ad E. E. 760,oo>>. Rileva la Corte che il tribunale, nel quantificare le spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri nell'importo di euro 1.502,00, si è limitato a richiamare sinteticamente il documento n. 74, omettendo tuttavia di esprimere qualsivoglia valutazione in merito al suo contenuto. Dalla disamina del predetto documento si evince l'erroneità di tale determinazione, presumibilmente effettuata mediante la semplice sommatoria degli importi ivi riportati, ad eccezione della somma pagata mediante bollettino postale. A contrario si rileva che l'ammontare complessivo delle spese sostenute a causa degli spostamenti effettuati per motivi medici è pari a euro 1.022,00, di cui:
- euro 160,00 per il trasporto effettuato dalla Croce Rossa in data 16.06.2017, quando veniva trasferita dall'Ospedale Controparte_1
Maggiore della Carità di Novara alla Casa di Cura S. Anna di Asti per essere sottoposta a cure riabilitative (cfr, doc. 74, p. 1);
- euro 420,00 per il trasporto effettuato dalla Croce Verde in data 09.08.2017, dalla Casa all'Ospedale di Novara – dove la CP_10 danneggiata è stata ricoverata in regime di day hospital per sottoporsi a pagina 24 di 32 interventi al ginocchio – e in data 10.08.2017, dall'Ospedale di Novara alla (cfr. doc. 74, p. 3); Controparte_11
- euro 442,00 per gli ulteriori trasporti effettuati dalla Croce Rossa per permettere a di sottoporsi a cure fisioterapiche in regime Controparte_1 ambulatoriale, esami e visite mediche specialistiche e di controllo (cfr. doc. 74, pp. 4 s.)4. La ricevuta di cui a pag. 2 del documento in esame attesta un pagamento effettuato dalla in data 19.07.2017, verosimilmente riferibile al CP_1 trasporto indicato come prima voce nella fattura n. 443 del 23/08/2017. Parimenti, il bollettino postale di cui a pag. 6 non rappresenta un'ulteriore somma dovuta, ma costituisce prova dell'avvenuto e definitivo pagamento della fattura sopra menzionata. Infine, l'appellante assume che, non essendovi prova del pagamento della totalità degli importi documentati, il risarcimento delle spese di trasporto avrebbe dovuto essere limitato all'importo di euro 284,00, quale unico esborso concretamente comprovato. A prescindere dall'erroneità di tale quantificazione effettuata da parte appellante, si osserva che, al fine del riconoscimento della pretesa risarcitoria, non è dirimente l'assenza di prova dell'esborso, rilevando a tal fine la dimostrazione della precisa sussistenza del danno e della sua riferibilità causale all'illecito. In merito, la Suprema Corte ha precisato che “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024). Pertanto, atteso che le voci di danno in esame risultano sufficientemente comprovate nel loro ammontare, compete a il Controparte_1 rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e verso i vari presidi ospedalieri per un importo pari a euro 1.022,00, somma che, rivalutata all'attualità, è pari a euro 1.226,40, il che, tenuto conto dell'accertato concorso di pagina 25 di 32 colpa della danneggiata, determina una liquidazione in suo favore pari a euro 613,20. Il 9° motivo è infondato. In sede di impugnazione l'appellante lamenta che l'erroneità della statuizione del tribunale relativa al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale con la danneggiata principale, sostenendo che <la CTU medico legale espletata sulla persona di ha Controparte_1 accertato in capo alla stessa una lesione dell'integrità psicofisica del 60% che tuttavia non ha pregiudicato in alcun modo il rapporto con i congiunti posto che non solo sono rimaste integre le sue facoltà mentali ma non risulta neppure che controparte abbia subito lesioni tali da pregiudicarne la mobilità e/o da rendere necessaria la sua assistenza quotidiana>>. Tale prospettazione non è condivisa dalla Corte. Si rileva che il primo giudice, nel valutare i criteri da adottare per il riconoscimento del danno non patrimoniale spettante alle vittime riflesse, ha correttamente considerato l'oggetto della quantificazione, consistente nel danno da queste subito in conseguenza alle gravissime lesioni riportate dalla danneggiata principale, di natura tale da compromettere profondamente la serenità e il normale svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17058 del 11/07/2017). Deve infatti rilevarsi che il pregiudizio, sostanziandosi in un turbamento interiore e in uno stravolgimento delle abitudini di vita, può essere accertato ricorrendo non solo a indizi, ma anche a presunzioni, tra le quali
“assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020). Pertanto, a fronte di tale presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti basata sull'esistenza stessa del rapporto di parentela, spetta alla controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, onere che, nella fattispecie, non risulta assolto. L'appellante si è infatti limitato a prospettare la temporaneità dei disagi sofferti da e dal suo nucleo CP_1 familiare, contestando genericamente che la danneggiata ha <pienamente e pagina 26 di 32 fortunatamente conservato nella sua interezza il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare>>. È incontroverso che abbia riportato gravissime lesioni, tali da Controparte_1 richiedere un lungo iter riabilitativo e da determinare il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 60%5. A ciò si aggiunga quanto puntualmente rilevato dal tribunale in riferimento al peggioramento in peius riscontrabile nella vita dei congiunti della Risulta innegabile che il fatto dannoso abbia CP_1 stravolto le abitudini di vita dell'intero nucleo familiare, modificando la quotidianità e la distribuzione dei compiti familiari, non solo durante la fase immediatamente successiva al sinistro, ma anche in via permanente. La vittima primaria, a seguito del sinistro de quo, è rimasta per un lungo periodo distante dalla vita dei figli – che, si ricorda, all'epoca avevano rispettivamente 6 e 15 anni – e del compagno, i quali hanno pertanto patito l'assenza di una figura che, sino a quel momento, aveva rappresentato una presenza costante. Durante la lunga degenza le visite dei familiari sono state rese ancora più gravose dalla ubicazione delle strutture ospedaliere curanti, non agevolmente raggiungibili dai prossimi congiunti. È proprio in tale contesto – in cui si è trovato Parte_4
a gestire quale unica figura genitoriale non solo gli aspetti pratici della quotidianità familiare, ma anche il peso psicologico della situazione – che si inscrive il suo allontanamento dalla compagna che, pertanto, risulta essere un indice ulteriore e significativo delle difficoltà affrontate dal nucleo familiare. Infine, pare appena il caso di menzionare che, anche dopo il rientro di CP_1 la dinamica familiare è rimasta profondamente segnata dalle conseguenze fisiche ed emotive derivanti dal sinistro. Tali circostanze trovano peraltro riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte nel procedimento di primo grado (cfr. verbale di udienza del 17.12.2021). Alla luce di tali considerazioni, vi è prova che lo sconvolgimento nella vita del compagno e dei figli provocato dagli esiti del sinistro in cui rimase coinvolta assurga a una gravità tale da giustificarne una riparazione per Controparte_1 equivalente. 5 In particolare, si rileva che la danneggiata, in conseguenza dell'evento avverso, soffre di cervicobrachialgia bilaterale;
cefalea con frequenti episodi di nausea;
vertigini; limitazione della mobilità dell'indice della mano destra con ipostenia dell'arto superiore destro soprattutto contro resistenza e nei movimenti fini;
dolore alla colonna vertebrale maggiormente presente a livello dorsale e lombare;
deambulazione difficoltosa e per brevi tratti e meritevole di appoggio con zoppia;
algia a livello del ginocchio sinistro con impaccio articolare;
deficit di forza al piede destro. Cfr. relazione dott. p. 17 CP_8 pagina 27 di 32 Quanto alla liquidazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure – operata, in linea con l'impianto argomentativo della decisione, prendendo quali criteri di riferimento le Tabelle di Milano 2024 – va rilevato che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, questa non si traduce in un mero automatismo, bensì nel prudente bilanciamento dei molteplici fattori rilevanti nel caso concreto. Deve infatti darsi atto che il giudice, nel perseguire il massimo livello di uniformità e prevedibilità del diritto, ha puntualmente motivato il peso specifico attribuito a ciascun parametro, procedendo infine alla riduzione del 50% dell'importo risultante dall'applicazione dei valori tabellari in ragione della
“mera” lesione del rapporto parentale, non sfociata in una perdita definitiva dello stesso. È ugualmente destituito di fondamento il 10° e ultimo motivo, con cui l'appellante contesta la debenza del rimborso delle spese legali stragiudiziali, rilevando l'assenza di qualsivoglia prova dell'esborso di tale importo da parte di LG in merito le considerazioni già espresse nella Controparte_1 trattazione dell'8° motivo di appello.
* Per le ragioni prospettate l'impugnazione va accolta entro i confini delineati nella disamina del primo e dell'ottavo motivo di appello. Di fatti, ferma la correttezza – per i motivi già esposti – dell'ulteriore liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, al fine di calcolare il residuo del danno non patrimoniale da risarcire, si deve (A) provvedere a defalcare gli acconti pagati dalle somme riconosciute, rispettivamente, alla sig.ra a titolo di danno personale e ai suoi congiunti a titolo di danno da CP_1 lesione del rapporto parentale, per poi (B) sommare tali importi a quanto dovuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale potenziale con il feto. (A) Si precisa che, per dare corso alla prima delle operazioni esposte, l'ammontare dei crediti in conto capitale deve essere calcolato rivalutando sia il credito che l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat, procedendo poi a sottrarre dal credito risarcitorio l'importo ottenuto a titolo di pagamento provvisionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Pertanto, riportando all'attualità6 l'importo riconosciuto alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale alla persona, nonché gli importi CP_1 6 Si dà atto del fatto che, nell'effettuare la rivalutazione degli importi, è stato utilizzato l'indice Istat FOI di Aprile 2025 in quanto ultimo indice Istat disponibile al momento della decisione. Nello specifico, la pubblicazione dell'indice Istat di Maggio 2025 è prevista per il 16 giugno 2025. pagina 28 di 32 riconosciuti ai suoi congiunti a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, si ottiene che:
-l'importo di euro 394.573,60 corrisponde a euro 400.492,20;
-l'importo di euro 85.064,25 corrisponde a euro 86.340,21;
-l'importo di euro 90.930,75 corrisponde a euro 92.294,71;
-l'importo di euro 88.975,25, corrisponde a euro 90.309,88. Analogamente, riportando gli acconti incassati dagli appellati ai valori effettivi al tempo della decisione7, si ottiene che:
-l'acconto di euro 160.000,00 riconosciuto in data 22.01.2019 corrisponde a euro 189.920,00;
-l'acconto di euro 50.000,00 riconosciuto in data 17.11.2023 corrisponde a euro 51.100,00;
-l'acconto di euro 35.640,00 riconosciuto in data 24.01.2024 corrisponde a euro 36.245,88;
-l'acconto di euro 10.962,00 riconosciuto in data 24.01.2024 corrisponde a euro 11.148,35. Operata infine la differenza tra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a titolo di credito in conto capitale:
• per euro 400.492,20 – (189.920,00 + 51.100,00) = euro Controparte_1
159.472,20;
• per : euro 86.340,21 – 36.245,88 = euro 50.094,33; Parte_4
• per : euro 92.294,71 – 11.148,35 = euro 81.146,36; Parte_3
• per : euro 90.309,88 – 11.148,35 = euro 79.161,53. Parte_5
In aggiunta a tali importi, devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Nel caso di specie, nel rispetto dei principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, il credito da mora debendi deve essere calcolato (a) applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'intero credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca dell'evento lesivo (28.04.2017) e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data del pagamento dell'acconto; (b) applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in 7 Ibidem. pagina 29 di 32 moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data della decisione;
(c) ripetendo, nel caso di l'operazione sub (b) per il successivo segmento temporale Controparte_1 intercorso tra il pagamento del primo e del secondo acconto. (B) Infine, per determinare il residuo del danno non patrimoniale da risarcire, occorre sommare alle cifre di cui sopra gli importi dovuti a titolo di risarcimento per la perdita del rapporto parentale potenziale con il feto, rivalutati ai valori effettivi al tempo della decisione8. Nella specie:
- l'importo di euro 57.687,25 riconosciuto a corrisponde a Controparte_1 euro 58.552,56, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 57.687,25 riconosciuto a corrisponde a Parte_4 euro 58.552,56, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 63.553,75 riconosciuto a corrisponde a Parte_3 euro 64.507,06, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto;
- l'importo di euro 61.598,25 riconosciuto a corrisponde a Parte_5 euro 62.522,22, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Quanto al danno patrimoniale liquidato in favore di detratte le Controparte_1 spese di trasporto erroneamente quantificate in euro 885,43, all'importo di euro 145.302,20 - corrispondente all'importo di euro 143.154,88 rivalutato all'attualità - vanno sommate le spese di trasporto rideterminate in € 613,20 per un totale complessivo di euro 145.915,40. Gli interessi compensativi vanno riconosciuti applicando il saggio di interesse al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sul credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca dell'evento lesivo (28.04.2017) e poi progressivamente rivalutato, di anno in anno, fino alla data della sentenza. 8 Ibidem. pagina 30 di 32 Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. come previsto nella sentenza di I grado sulle somme rivalutate.
***
Tenuto conto che la rideterminazione delle spese di trasporto si traduce in una correzione di minima entità, tanto più se si considera l'importo complessivo del danno liquidato alla valutata altresì la circostanza – non contestata – CP_1 che gli appellati hanno spontaneamente provveduto a detrarre gli acconti ricevuti dalle somme oggetto di richiesta di pagamento, l'accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da non incide sull'impianto della Parte_1 sentenza di I grado e, pertanto, non giustifica una modifica in punto di regolamentazione delle spese di lite del giudizio di I grado, stante la prevalente nonché quasi integrale soccombenza dell'appellante. Da ciò consegue la condanna di a rifondere agli appellati le spese del presente Parte_1 giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri medi, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione, e con il riconoscimento di due aumenti del 20% ex art. 4 co. 2 in ragione delle distinte posizioni di e dei figli e Parte_4 Pt_3
Pt_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6453/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, in parziale riforma, così dispone: 1.In parziale accoglimento dell'appello condanna i convenuti , Parte_1 CP_3
e al pagamento
[...] CP_2
➢ In favore di euro 218.024,76 (159.472,20 + 58.552,56) Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale ed euro 145.915,40 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
➢ In favore di euro 108.646,89 (50.094,33 + 58.552,56) a Parte_4 titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
➢ In favore di euro 145.653,42 (81.146,36 + 64.507,06), a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale oltre accessori come calcolati in motivazione;
pagina 31 di 32 ➢ In favore di euro 141.683,75 (79.161,53 + 62.522,22), a Parte_5 titolo di danno non patrimoniale oltre accessori come calcolati in motivazione;
2.Conferma nel resto la sentenza di I grado;
3.Condanna a rifondere le spese del grado a Parte_1 Controparte_1
, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
, e che si liquidano in euro 21.000,00 per Parte_3 Parte_5 compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte l'8 maggio 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In particolare, nella relazione si legge “Nel caso della sig.ra on vi furono alterazioni emodinamiche CP_1 significative (1) e l'esame della placenta non ha evidenziato segni macro o microscopici di distacco (2), viceversa, dalla descrizione del taglio cesareo, si apprende che vi era soffusione emorragica in sede dei legamenti laghi bilateralmente e della plica prevescicale, il che porta ad ipotizzare che vi sia stato un coinvolgimento dei vasi uterini, con conseguente riduzione del flusso placentare /4) o, in alternativa una emorragia feto materna (ovvero il trasferimento di un significativo volume di sangue dal feto alla madre e conseguente ipossia fetale terminale), tuttavia meno probabile, in considerazione dell'aspetto congestizio del fegato fetale”. Il dott. conclude infine evidenziando che la causa del decesso del feto risulta Tes_8 causalmente ascrivibile all'importante politraumatismo riportato da nell'incidente avvenuto in data CP_1 28.04.2017. Cfr. fascicolo parte appellata, doc. 40 pp. 49 ss. 3 Nella relazione medico-legale del dott. si accerta che “In assenza di evidenti anomalie malformative CP_8 congenite a carico del feto (normoconformato per nale), né di segni riconducibili a distacco intempestivo di placenta (su base traumatica e/o infettivo‐infiammatoria), ovvero di ulteriori evidenze macroscopiche tali da giustificare eziologia autonoma del decesso del feto, la morte endouterina fetale (MEF) del prodotto del concepimento della sig.ra
[...] risulta causalmente ascrivibile all'importantissimo politraumatismo scheletro‐viscerale (e relativa CP_1 anemizzazione materna) riportato dalla sunnominata nell'incidente del traffico del 28/04/2017”. Cfr. relazione dott. pp. 16 s. CP_8 pagina 21 di 32 4 Per chiarezza espositiva, si riporta che la predetta somma è stata ottenuta scomputando dal totale imponibile della fattura n. 443 del 23/08/2017 lo storno parziale allegato nella nota di credito n. 536 del 11/10/2017. Cfr. fascicolo parte appellata, doc. 74, pp. 4 s..